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Sport Dilettantistico Norme di riferimento

Sport Dilettantistico Norme di riferimento. ARGOMENTI. I requisiti delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Il Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche Adempimenti Istituzionali ed obblighi contabili Il regime dei compensi.

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Presentation Transcript


  1. Sport DilettantisticoNorme di riferimento Studio Genta & Cappa

  2. ARGOMENTI • I requisiti delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche • Il Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche • Adempimenti Istituzionali ed obblighi contabili • Il regime dei compensi Studio Genta & Cappa

  3. COSTITUZIONE di SOCIETÀ SPORTIVE DENOMINAZIONE SOCIALE Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche possono essere costituite in una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, di cui al D.P.R. 361/2000; c) società sportiva di capitali costituita in S.p.a., S.r.l. senza fine di lucro. Studio Genta & Cappa

  4. CONTENUTO DELLO STATUTO a) assenza di fini di lucro; b) rispetto del principio di democrazia interna; c) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; d) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina; e) gratuità degli incarichi degli amministratori; Studio Genta & Cappa

  5. f) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della Società o Associazione; g) obbligo di conformarsi alle norme o alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la Società o l‘Associazione intende affiliarsi. Studio Genta & Cappa

  6. REGISTRO SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E’ istituito presso il Coni, in forma telematica, il registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali. Studio Genta & Cappa

  7. CONTRIBUTI PUBBLICI e REGISTRO SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Ai fini dell'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura, è necessaria l'iscrizione delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'apposito registro di cui al paragrafo precedente. Studio Genta & Cappa

  8. AGEVOLAZIONI APPLICABILI CON IL REGOLAMENTO CONI Studio Genta & Cappa

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  12. Occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti connessi a un’omessa, ovvero tardiva iscrizione telematica, che deve ritenersi assimilabile al mancato riconoscimento delle finalità sportive dilettantistiche. Studio Genta & Cappa

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  27. ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI • Il libro degli Associati/libro Soci • Il libro delle delibere delle Assemblee • Il libro delle delibere del Consiglio Direttivo/ di Amministrazione Studio Genta & Cappa

  28. PRESTAZIONI SPORTIVE e NON ATTIVITÀ CONTABILI AMMINISTRATIVE Sono stati ricondotti tra i redditi diversi anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale. Studio Genta & Cappa

  29. Di conseguenza sono considerati redditi diversi: - le indennità di trasferta; - i rimborsi forfetari di spese; - i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; - i compensi erogati a fronte di rapporti di collaborazione coordinata continuativa aventi carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale. Studio Genta & Cappa

  30. DISCIPLINA FISCALE COMPENSI - non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi per un importo non superiore, complessivamente nel periodo d’imposta, a € 7.500,00 (prima era € 5.164,57); - non concorrono, altresì, a formare reddito Imponibile i rimborsi di spese documentate relative a viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo; Studio Genta & Cappa

  31. - Le somme superiori a € 7.500,00 per periodo d'imposta sono assoggettate a una ritenuta alla fonte pari alla aliquota del primo scaglione di reddito maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ossia dell'addizionale regionale e dell’addizionale comunale, ove deliberata. - a titolo d'imposta, per la parte imponibile del redditi in oggetto non superiore a € 20.658,28 (28.158,28 - 7.500,00); - a titolo d'acconto per la parte eccedente. Studio Genta & Cappa

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  33. IRAP - PRESTAZIONI SPORTIVE e NON Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti e ai soggetti che svolgono funzioni di carattere amministrativo-gestionale a) non concorrono alla formazione della base imponibile se riferiti all'attività istituzionale; b) sono deducibili se relativi all'attività commerciale. Studio Genta & Cappa

  34. IMPOSTA di REGISTRO Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi con l'esercizio dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Studio Genta & Cappa

  35. TASSA di CONCESSIONE GOVERNATIVA Gli atti e provvedimenti riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse di concessione governativa. Studio Genta & Cappa

  36. PUBBLICITÀ - DISCIPLINA FISCALE L'art. 90, prevede un particolare trattamento fiscale delle somme erogate in denaro o in natura dalle imprese a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche al fine di promuovere la propria immagine o i beni/servizi offerti, attraverso la specifica attività del beneficiario. In pratica, tali corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore a € 200.000,00 costituiscono spese di pubblicità secondo l'art. 74, co. 2, D.P.R. 917/1986. Studio Genta & Cappa

  37. ALTRE EROGAZIONI LIBERALI (1) Il pagamento può essere effettuato unicamente con strumenti diversi dal contante, vale a dire a mezzo banca, ufficio postale, con carte di debito, di credito e prepagate, con assegni circolari e bancari Studio Genta & Cappa

  38. (2) Analogamente a quanto disposto per le persone fisiche, per poter operare la detrazione è necessario che il pagamento venga effettuato a mezzo banca, ufficio postale, con carte di debito, di credito o prepagate, con assegni circolari e bancari. Studio Genta & Cappa

  39. NUOVA DETRAZIONE PER ATTIVITA’ SPORTIVA Il co. 319 dell’art.1, L.27-12-2006 n.296 ( legge finanziaria 2007 ) ha inserito la lett. I-quinquies nel co.1 dell’art.15, DPR 9171986; in tal modo sono state comprese tra gli oneri detraibili dall’imposta lorda anche le spese, per un importo non superiore ad € 210,00 sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Studio Genta & Cappa

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