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COSTI PER L’USO IRRIGUO DELLE ACQUE

COSTI PER L’USO IRRIGUO DELLE ACQUE. 6° CONFERENZA ORGANIZZATIVA 14,15,16 MARZO 2011. ing. Fabio Galiazzo. LR 1/2004 - Legge finanziaria regionale per l ’ esercizio 2004

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COSTI PER L’USO IRRIGUO DELLE ACQUE

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  1. COSTI PER L’USO IRRIGUO DELLE ACQUE 6° CONFERENZA ORGANIZZATIVA 14,15,16 MARZO 2011 ing. Fabio Galiazzo

  2. LR 1/2004 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004 Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni. Dopo il comma 2 dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter: “2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.2 ter. Fino all’acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all’entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.”.

  3. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee 1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell’Allegato “E”, possono essere assentite esclusivamente le istanze di: a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale ….; b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici; c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto; d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l’approvvigionamento idrico necessario; e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”; g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all’esercizio di un pubblico servizio; h) riconoscimento o concessione preferenziale ….; i) rinnovo delle concessioni …; j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.

  4. Aree di primaria tutela quantitativa Alta Pianura Alluvionale tra le colline moreniche dell’anfiteatro del Garda ad Ovest fino al fiume Livenza ad Est (pianura del Leogra, Astico, Brenta, Piave e Livenza), che costituisce l’area di ricarica dell’intero sistema idrogeologico della Pianura Veneta in senso stretto; Media Pianura tra i Monti Lessini e il fiume Livenza, dove è presente la fascia delle risorgive ed il sistema multifalde artesiano che almenta i grandi acquedotti del Veneto; Alta e Media Pianura Veronese, dallo sbocco dell’Adige dal tratto montano a Pescantina, fino al limite inferiore del sistema multifalde in pressione

  5. LR 1/2008 Legge regionale finanziaria 2008 Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche 1. ….. i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. 2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall’aumento medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento.

  6. Legge regionale finanziaria 2011 Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” 1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente: “2. I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono finalizzati: a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti ”.

  7. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche Art. 18. Canoni per le utenze di acqua pubblica a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. …. e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000; f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , e successive modificazioni; g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

  8. TOT 28.178.618 € TOT 502.188 ha

  9. COSTI MEDI DELL’IRRIGAZIONE PER UNITÀ DI SUPERFICIE • SUPERFICI ATTREZZATE 106,5 €/ha • METODI IN PRESSIONE 196,6 €/ha • METODI A GRAVITÀ 93,7 €/ha • SUPERFICI NON ATTREZZATE 24,7 €/ha • SUPERFICI IRRIGATE COMPLESSIVE 56,1 €/ha

  10. VOLUMI PRELEVATI E RESTITUITI

  11. grazie per l’attenzione

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