160 likes | 292 Views
IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO. Il referendum. "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l'articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?". La legge. È suddivisa in 2 articoli e 8 commi
E N D
Il referendum "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l'articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?".
La legge • È suddivisa in 2 articoli e 8 commi • È stata promulgata dal PdR il 7 aprile 2010, dopo essere stata approvata dalle camere il 10 marzo. • Il ddl (disegno di legge) era stato redatto dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia alla Camera, Enrico Costa, e dal vicepresidente del gruppo Udc Michele Vietti
Art. 1 1. Per il Presidente del Consiglio costituisce legittimo impedimento, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato.2. Per i Ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.3. Il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.4. Dove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 • Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. • La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Sintetizzando La norma prevede che il primo ministro - e i ministri - possano chiedere il rinvio delle udienze cui devono partecipare.
Perché la legge è uguale per tutti, quando smette di esserlo è segno che non c’è più democrazia. • Perché se chi governa un paese è accusato di un crimine ha il diritto e il dovere di difendersi. Ma nel processo non dal processo.
Perché chi sta al governo deve fare leggi che servono al Paese e ai cittadini. Non a se stesso. • Perché assumere cariche pubbliche è una responsabilità che impone comportamenti trasparenti. Non un privilegio che regala l’impunità ai potenti. • Perché è una legge disonesta e ingiusta. Ma noi possiamo cancellarla.
Perché bisogna votare no? • Così i ministri e il presidente del Consiglio possono svolgere le loro funzioni senza impedimenti e interferenze.
Le votazioni • Se vince il SI: • Se vince il NO:
Molti pensano che sia una legge “ad personam” soprattutto perchè, attualmente, il presidente del Consiglio ha numerosi processi in corso, tra cui il noto caso Ruby in cui viene accusato di concussione e prostituzione minorile. Altri processi molto conosciuti sono il caso Noemi, il caso Carfagna e il lodo Mondadori.
Laura Assenza – Margherita Fabbi – Laura Nannini – Beatrice Pini – Szymon Przyjemski