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La tutela del format. Situazione attuale e prospettive concrete. Format. nel linguaggio comune indica lo schema di base di un programma audiovisivo ovvero di una serie di trasmissioni facenti parte di un ciclo coordinato
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La tutela del format Situazione attuale e prospettive concrete
Format nel linguaggio comune indica lo schema di base di un programma audiovisivo ovvero di una serie di trasmissioni facenti parte di un ciclo coordinato che individua compiutamente i caratteri identificativi del programma o della serie.
Il problema della tutela: casistica • CONTRASTO: Emittente/Produttore VS/ Emittente/Produttore • OGGETTO: programma realizzato • RIMEDIO: CONCORRENZA SLEALE: Tutela ex post facto: • “Imprenditore” dal lato attivo e passivo; • Identità del mercato; • Confondibilità del prodotto per il telespettatore (n. 1); • Approfittamento dei pregi e dello sforzo imprenditoriale del concorrente (n. 2); • Scorrettezza professionale (n. 3). • CONTRASTO: Autore VS/ Emittente/Produttore • OGGETTO: programma da realizzare • RIMEDI: • DIRITTO D’AUTORE • TUTELA NEGOZIALE • DIRITTO CONNESSO
1. La tutela del format secondo dda: una quaestio facti Idee Originali ed Espressivamente Compiute tutela del diritto d’autore Opere incomplete opere dell’ingegno costituite da alcune parti perfettamente compiute e da altre ancora non del tutto elaborate Idee elaborate traccia più o meno specifica per la realizzazione di un’opera dell’ingegno autonoma e compiuta, ma con forma espressiva ancora non sufficientemente definita Mere idee prive di autonomia e compiuta rappresentazione formale e, pertanto, liberamente appropriabili
Il format non è l’unica creazione intellettuale “in bilico” vengono, ad esempio, in considerazione: • progetti di opere architettoniche (art.2 n. 5; art. 99); • bozzetti di scene teatrali (art. 2 n. 4; art.86); • fotografie (art. 2, n. 7; art. 87 ss); • banche dati (art. 2 n. 9; 102 bis); • programmi per elaboratore (art. 2 n. 8); • soggettocinematografico: l’idea posta alla base di un’opera cinematografica è tutelata solo nel momento in cui da sinossi si eleva ad articolata rappresentazione della struttura narrativa e dei personaggi fissi dell’opera filmica da realizzare. Tutela come elemento dell’opera complessa (art. 44) e come parte letteraria dell’opera cinematografica (art. 49).
Potrà essere tutelato quale soggetto di un’opera assimilata (ev anche tutela indiretta da quella dei singoli elementi). La base narrativa tutelabile di un format di opera assimilata è la “Bibbia” (soggetto di serie, ma anche ev soggetto di puntata). Tutela analoga a quella delle opere cinematografiche ed assimilate (soggettista di serie: diritto di essere menzionato nella sua qualifica in ciascuna puntata; diritto di menzione anche nel sequel/prequel; equo compenso). Potrà essere un’opera audiovisiva: “puntata n. 0” modello da cui sviluppare le altre puntate della serie (salva la tutela indiretta derivante da quella della singola puntata). La tutela riconoscibile è inversamente proporzionale al grado di improvvisazione: Minimo= fiction; Medio = programmi di informazione; Massimo= programmi di intrattenimento i.e. “real TV” “talk show”, “quiz show”. Se il format, dato il grado di esteriorizzazione dell’idea, giunge ad essere un’opera incompleta :
La giurisprudenza • La più risalente: denegata tutela si tratta sempre di un’idea elaborata. • L’orientamento generale: tutelabilità in astratto, ma mai riconosciuta in concreto ove viene sempre rilevata mancanza di novità ovvero di rappresentazione formale compiuta. • Unici casi di riconoscimento di tutela ex dda (inedita Pretura di Roma 9/12/1986; in parte Tribunale di Roma 14/1/2004).
I pericoli del FORMAT PAKAGE Tribunale di Roma 13 ottobre 2005 n. 21754/2005 una soluzione mutuata dalla prassi: Format pakage = compresenza di: • guida esplicativa; • videocassetta dimostrativa; • dati di ascolto; • ricerche statistiche; • production bible. PREOCCUPANTE: alcuni elementi non hanno nulla di creativo e gli altri dovrebbero essere tutelati in sé. RATIO: minimizzazione del rischio di flop. DI FATTO: verrebbero tutelati – e negoziati - solo i format rodati perché mutuati da altri paesi con conseguente evidente danno per la creatività italiana.
2. L’inadeguatezza della tutela negoziale • PRO: Responsabilità contrattuale e precontrattuale determina un’inversione dell’onere della prova • CONTRA: Dubbi di invalidità dei contratti per inesistenza dell’oggetto od illiceità della causa • CONTRA: Si tratta, in ogni caso, di una tutela inter partes che potrebbe avere maggiore peso ove venissero conclusi accordi generali tra tutti i soggetti coinvolti nella catena dei diritti
La SIAE ed il CODICE di DEONTOLOGIA del FORMAT Principali elementi di rilievo: • una definizione di “Format” condivisa dalle categorie di operatori del settore; • la possibilità di depositare i Format presso un Registrodei formatche fornisca iuris tantum la prova dell’esistenza del Format ad una data certa e della titolarità dei relativi diritti; • l’istituzione di un Comitato di Esperticon funzioni consultive al quale sia affidato il compito di esprimere pareri e tentare la conciliazione delle questioni che insorgano tra gli aderenti prima che questi adiscano le vie legali; • un sistema di pubblicità(sito istituzionale e Bollettino Sociale SIAE) dei pareri espressi dal Comitato di Esperti.
3. La tutela del diritto connesso Unica privativa prevista nel nostro ordinamento per le creazioni artistiche od effettuate nel campo dello spettacolo efficace erga omnes e diversa dal diritto d’autore, ma suscettbile di affiancarsi ad esso. La tutela del diritto connesso è utilizzata per fattispecie eterogenee, ma accumunate dalla volontà di premiare un impegno economico, artistico, imprenditoriale o professionale.
PROPOSTA DI LEGGE n. 1575 Carlucci, Giulietti • Format che ne hanno le caratteristiche (di novità e compiutezza espressiva) godono della tutela assicurata alle opere dell’ingegno: ciò viene assicurato con l’inserimento dei Format nell’elencazione - peraltro non esaustiva - di cui all’art. 2 LdA (n. 10- bis). • Agli ideatori di progetti di produzioni audiovisive che non abbiano le caratteristiche per essere considerati opere dell’ingegno (ma che siano in ogni caso idonei ad essere trasposti in un prodotto singolo o seriale e contengano la descrizione dettagliata degli elementi di cui il prodotto è caratterizzato) è, comunque, assicurata la tutela del diritto connesso inteso quale diritto esclusivo di opporsi alla riproduzione o alla trasposizione non assentita del progetto stesso (Capo I quater art. 78 quinquies e sexies).
Il diritto connesso previsto dagli artt. 78 quinquies ss. avrebbe durata ventennale; • I progetti dovrebbero avere forma scritta od essere, comunque, fissati su documento equipollente; • sarebbe previsto il deposito dei progetti di prodotti audiovisivi presso un apposito Registro Speciale la cui tenuta sarebbe affidata alla SIAE; • il deposito farebbe fede sino a prova contraria dell’esistenza del progetto ad una data certa nonché della persona dell’autore che per tale si è dichiarato; • il diritto di esclusiva spetterebbe al datore di lavoro nel caso in cui il progetto venisse ideato in esecuzione di un contratto di impiego o di lavoro o di commissione.