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La tutela del consumatore. Commercio elettronico e servizi dell'informazione. Consumerismo. Consumatore come soggetto debole( weak subject) di fronte alle tecniche di marketing, alla complessità di prodotti e servizi,all’accesso alla giustizia.
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La tutela del consumatore Commercio elettronico e servizi dell'informazione
Consumerismo Consumatore come soggetto debole(weak subject) di fronte alle tecnichedi marketing, alla complessità di prodotti e servizi,all’accesso alla giustizia. Principi giuridici : Protezione del consumatore Informazione, per costruire un consenso consapevole Responsabilità del produttore senza colpa Diritto alla riflessione e al recesso dal contratto
Evoluzione del concetto di consumatore L’acquirente del Code Napoléon (1800) era un soggetto con informazioni sul bene , potere negoziale, capacità di gestione del contratto e contenziose Nella società dei consumi di massa il consumatore soffre di una debolezza oggettiva che rende non competitivo ed inefficiente il mercato : • Asimmetria informativa e contrattuale • Asimmetria organizzativa (accesso alla giustizia) Tutela dell’efficienza del mercato tramite la tutela del consumatore: Concorrenza e pubblicità leale, Sicurezza dei prodotti, Equilibrio contrattuale e nullità delle clausole abusive, Azioni inibitorie collettive
Politica comunitaria dei consumatori Trattato di Roma art.100, 235: Non introduce politiche specifiche, ma la tutela della salute.Necessità di armonizzazione per evitare distorsioni del mercato o protezionismi 1975 : programma quadro per la politica dei cons. I cinque diritti fondamentali dei consumatori: - Diritto di informazione - Diritto a sicurezza e salubrità dei prodotti - Diritto alla tutela degli interessi economici - Diritto al risarcimento dei danni - D.di rappresentanza organizzata e di accesso agevole alla giustizia
Dir.verticali di uniformazione per settori - 84/450 Pubblicità ingannevole d.lg.n.74 del 25/1/92 - 85/374 Responsabilità del produttore d.p.r. n.224 del 24/5/88 - 85/577 Vendite fuori dei locali commerciali d.lg.n.50 del 15/1/92 - 87/102 Credito al consumo L.142del 19/2/92 ,d.l.385 del 1/9/93 - 90/314 Viaggi e vacanze tutto compreso d.lg.n.111/95
Dir.orizzontali di armonizzazione generale - 92/59 Sicurezza generale dei prodotti d.lg.n115 del 17/3/95 - 93/13 Clausole abusive artt. 1469 bis-sexies, modif. L.n.526/99 -95/46 Privacy L.n.675/96 -d.l.196/2003 Codice della Privacy -98/27 Inibitoria generale di consumo L.n.281 del 30/7/98Disciplina gen. diritti cons. -99/44Garanzie post –vendita artt. 1491-1497 cc. -00/31 Commercio elettronico d.l. 70/2003
Direttive nell’era della sussidiarietà Dettano principi e regole generali. Applicazioni diversificate - 94/47 Timeshare (Multiproprietà) d.l. n.427 del 9/11/98 - 97/7 Contratti negoziati a distanza dlgs.n185 del 22/5/99 - 02/47 Contratti connessi di finanziamento - 02/58 Diritti utiliz. in comunic.elettroniche (Privacy) d.l. 196/2003 Codice protezione dati personali - 02/65 Vendita a distanza di prodotti finanziari Proposte di nuove direttive Pratiche commerciali sleali COM 03/56 Modifiche a vecchie direttive - Inibitoria ,Giocattoli,Credito al consumo,Timeshare
Processo di costituzionalizzazione • Trattato di Maastricht- Amsterdam art.153 Livello elevato di protezione dei consumatori DG SANCO Pol. dei consumatori trasversale art.5 principio di sussidiarietà,poteri concorrenti. Rischi di rinazionalizzazione/competiz. protezionistica • Carta di Nizza 26/2/2001 Dir.dei cons.inseriti nei diritti econ. fondamentali • Trattato sulla Costituzione europea: Carta dei diritti fondamentali-Capo II Politica econ. Protezione cons.art.III-132 Livello elevato di tutela Misure di sostegno,integrazione,controllo politiche Sm Costituzionalizzazione dei diritti dei cons. Riequilibrio tra interessi dell’impresa e dei consumatori.E-P si,I no
Fonti di diritto interno L.n.580/93 Riordino delle CCIAA,organi di controllo del mercato,Contratti standard,Conciliazione,Seminari L.n.281/98 Disciplina dei diritti dei consumatori Comunitarizzazione dei diritti dei consumatori Elenco diritti ampliato:qualità servizi,corretta pubblicità, equità contratti,promozione assoc.,standard servizi publ. Legittimazione processuale delle associazioni Creazione CNCU-Cons. Naz. Cons. e Utenti, ruolo consultivo Costi della qualità,controlli trasparenti,tutela collettiva • Progetti di legge su conciliazione di consumo(Cola) • Le azioni collettive (class actions)
Processo di armonizzazione del diritto contrattuale europeo • Codice europeo dei contratti Progetto Commissione Lando • Conv.Vienna sulla vendita int.le mobiliare CVIM Formazione del contr.,passaggio rischi,rimedi per inademp. • Principi Unidroit Transnational Law,criteri interpretativi • ConsLaw comunitario-europeo • Clausole abusive • Informazioni precontrattuali e contrattuali • Garanzie post-vendita • Vendite speciali -fuori dai loc.com.li-a distanza-telematiche prod.finanziari - viaggi organizzati-multiproprietà • Credito al consumo - ADR di consumo
dir. 2000/31 CE • Diretta a favorire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, eliminando le divergenze tra le legislazioni nazionali • Regola alcuni aspetti del commercio elettronico, che in assenza di regolamentazione avrebbero rallentato la diffusione di tale fattore di sviluppo, pregiudicando il buon funzionamento del mercato interno • Attuata con d.lgs. 70 del 9 aprile 2003
Principi generali • Principio del Paese d'origine: il commercio elettronico è regolato dalla legislazione del luogo di stabilimento del prestatore del servizio (colui che esercita effettivamente e per un tempo indefinito un'attività economica mediante un'installazione stabile), prescindendo dal luogo ove si trova il server del sito • Deroghe: non può comunque privare il consumatore della tutela che gli deriverebbe dalla legislazione dello Stato in cui egli ha la residenza abituale • Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale
Comunicazioni commerciali • Comunicazioni commerciali: destinate in modo diretto o indiretto a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa o di un professionista • Identificabili chiaramente come tali • Identificabilità del soggetto che le esegue • Identificabilità delle offerte di ribasso, giochi o promozioni • Facoltà del consumatore di decidere di non essere raggiunto da tali comunicazioni
E-commerce • Responsabilità del provider • Risoluzione extra-giudiziale delle controversie, anche per via elettronica • Provvedimenti inibitori d'urgenza, pubblicazione della decisione, condanna al pagamento di somme in favore del tesoro o altro soggetto in caso di mancata ottemperanza alla decisione • Obblighi informativi • Obblighi di trasparenza
Obblighiinformativi • Nome e indirizzo geografico del prestatore (per l'identificazione della legge applicabile • Strumenti di contatto (e-mail ecc.) • Dati sull'iscrizione in registri obbligatori (CCIA o albi professionali) • Numero di partita IVA
Art. 13 Dlgs 72/2003 • 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa' dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. • 2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. • 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi. • 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Conclusione del contratto Art. 11 Direttiva: Quandoildestinatario del servizioabbiaricevuto dal prestatore, in forma elettronica, la ricevuta di ritornodell'accettazione del destinatario. Regoladerogabile solo ovenessunadellepartisia un consumatore
Conclusione del contratto • Il contratto stipulato in via telematica è assimilabile al contratto a distanza. Pertanto, esso di perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’offerta è accettata dall’altra parte, anche mediante conferma di invio all’indirizzo web del venditore. Il recesso dal contratto così concluso e la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria devono essere espressamente accettate per iscritto dal contraente non potendosi ritenere sufficiente la presunzione di conoscenza derivante dall’attivazione dell’ordine in forza dei meccanismi predisposti on line, mancando la prova della effettiva presa di conoscenza ed accettazione specifica di tali clausole, onerose per la sola parte acquirente (Giudice di pace Milano Sez. II Sent., 12-05-2009)
Codice del consumo(D.lgs. 206/2005) artt. 50 e segg.: prima della conclusione del contratto e in tempo utile, vengano fornite al consumatore le seguenti informazioni: a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
Codice del consumo(D.lgs. 206/2005) f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’art. 5, 3° comma; g) modalità e tempi di restituzione o recesso; h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; j) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica
Tali informazioni, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le suddette informazioni, prima o al momento dell’esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso; b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. L’operatore commerciale ha l’onere di informare il consumatore pena l’allungamento del termine per il recesso.
Diritto di recesso nei contratti telematici • D. lgs. 185/1999, art 5: entro 10 gg. dal ricevimentodeibeni o dallaconclusione del contratto per fornitura di servizi, se sonostatisoddisfattigliobblighi di informazione, entro 3 mesi in caso di omissione(Art. 64 codicedel consumo: 10 gglavorativi) • Esclusione di penalità per ilrecesso, o di motivazioni • Invio di letteraracc. a.r. allasedeindicata dal fornitore, ovvero e-mail • Giurisdizioneinderogabile del Giudiceitalianosullecontroversie (art. 14)
Dir. 2002/65 CE: • La direttiva si applica ai servizi finanziari al dettaglio (i servizi bancari, d'assicurazione, di pagamento e di investimento, compresi i fondi pensione, negoziati a distanza (ad esempio per telefono, fax o Internet), ossia mediante qualunque mezzo utile senza la fisica e simultanea presenza delle parti al contratto. • Diritto di riflessione • La direttiva accorda al consumatore un diritto di riflessione prima di concludere un contratto con il fornitore. Il fornitore è pertanto tenuto a trasmettere al consumatore, per iscritto o su supporto durevole (ad esempio su dischetto informatico, CD-ROM o posta elettronica), un progetto di contratto che comprende tutte le condizioni contrattuali. Il periodo di riflessione è di 14 giorni durante i quali le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente. Le parti possono tuttavia concordare un periodo più lungo o negoziare condizioni diverse.
Diritto di recesso ll consumatore dispone di un diritto di recesso dal contratto per servizi finanziari durante un periodo di 14 giorni (30 giorni per le assicurazioni sulla vita e le integrazioni di pensione), nei seguenti casi: • quando il contratto è stato firmato prima che il consumatore abbia ricevuto le disposizioni contrattuali (nel caso, ad esempio, di un contratto di assicurazione per ottenere una copertura immediata); • quando il consumatore, avendo ricevuto le condizioni contrattuali, sia stato indotto dal fornitore in modo sleale a concludere un contratto durante il periodo di riflessione. • Sempre per contratto di credito al consumo • Se il consumatore esercita il suo diritto di recesso quando ha già acconsentito ad un'esecuzione, quantunque parziale, del servizio, può essere tenuto ad indennizzare il fornitore per il servizio reso. Se il servizio è interamente fornito il diritto di recesso non potrà più essere esercitato e il consumatore sarà tenuto al pagamento del servizio. Il prezzo (o la base su cui sarà calcolato) dovrà essere preventivamente comunicato al consumatore. • Per impedire manovre speculative, il periodo di riflessione e il diritto di recesso sono esclusi per i servizi il cui prezzo possa variare in funzione dei corsi dei mercati finanziari (ad esempio il mercato dei valori mobiliari).
Effetti del recesso • Il consumatore è tenuto alla restituzione o messa a disposizione della cosa, nei termini e modalità contrattuali, con spese per la sola restituzione • Il fornitore è tenuto a rimborsare le somme versate dal consumatore, senza aggravio di costi e nel minor tempo possibile, comunque entro 30 gg. dal ricevimento del recesso • Dir. 2005/29 CE: In merito ai "servizi finanziari" definiti alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza.
Forniture non richieste • Il consumatore è tutelato dalla direttiva 2005/39 CE (pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori), attuata con d.lgs. 146/2007, di modifica del cod. consumo, che considera le forniture non richieste una pratica commerciale sleale. La mancanza di risposta per queste proposte di forniture non vincola il consumatore. Non si tratta di un consenso tacito. • Art. 15 Dir. 2005/26 CE: l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente: Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.
Obblighi del prestatore di servizio • Fornire in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine, informazioni su: • Fasi tecniche di conclusione del contratto • Eventuale archiviazione del contratto da parte del prestatore, e facoltà di accesso del destinatario del servizio • Mezzi tecnici di correzione di errori • Lingue di conclusione del contratto • Codici di condotta cui aderisce il prestatore • Clausole e condizioni generali di contratto
Disciplina dell'attività del provider TRASPORTO e TRASMISSIONE: • Non sussiste responsabilità,in caso di fornitura di accesso alla rete, per le informazioni trasmesse se • Il provider non effettui attività di trasmissione (memorizzazione, anche transitoria) • Non selezioni il destinatario della trasmissione • Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse • Agisca prontamente per rimuovere le informazioni ove venga a conoscenza di illeciti sanzionati con la rimozione o la disabilitazione dell'accesso
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