290 likes | 412 Views
Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania “Tassazione del Reddito delle Persone Fisiche – Adempimenti spontanei” Incontro del 17/04/2012 con gli alunni dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” di Vallo della Lucania.
E N D
Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania “Tassazione del Reddito delle Persone Fisiche – Adempimenti spontanei” Incontro del 17/04/2012 con gli alunni dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” di Vallo della Lucania
Art. 53 della Costituzione Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Entrate Tributarie • Imposte: prelievo di ricchezza privata da parte dello Stato e degli Enti locali privo di corrispettivo e rivolto a finanziare la spesa pubblica; • Tasse: corrispettivo che ciascun cittadino deve pagare allo Stato e agli Enti locali per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio (Tasse scolastiche, TARSU, tasse su certificazioni, ecc…).
Tipologia di Imposte Tassazione Ordinaria IRPEF - IRAP IRES aliq. ord. IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE SUI REDDITI Tassazione Separata IRPEF su TFR Tassazione Sostitutiva IRPEF (12,50% - 20%) Ordinarie IMU ( ex ICI) IMPOSTE SUL PATRIMONIO Straordinarie L. 359/92 - 6‰ Depositi Bancari IMPOSTE INDIRETTE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI Imposte Registro e Successione ACCISE Spiriti e Prodotti energetici IMPOSTE SUI CONSUMI IVA Cessioni di beni Prestazione servizi
Andamento mensile delle Entrate Tributarie nel corso del 2011
I.R.Pe.F. Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è l’unica imposta progressiva che aumenta cioè proporzionalmente all’incremento del reddito, secondo i principi della capacità contributiva e della progressività, sanciti dall’art. 53 della Costituzione.
I.Re.S. Imposta sul Reddito delle Società, sostituisce con la riforma del Diritto Societario a partire dal 2004 la vecchia I.R.Pe.G. E’ l’imposta proporzionale sui redditi prodotti dalle società di capitali, dagli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato. Sono escluse dalla tassazione le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni. L’attuale aliquota è del 27,50% (art. 1, comma 33, lett. e, Legge 24/12/2007, n. 244 - finanziaria 2008).
I.V.A. Imposta sul Valore Aggiunto gravante sui consumi che si applica alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 DPR 633/72). È un’imposta proporzionale la cui aliquota ordinaria è pari al 21% (art. 2 DL 13/08/2011 n. 138), esistono inoltre due aliquote ridotte pari al 10% e al 4% (art. 16 DPR 633/72).
I.R.A.P. Imposta Regionale sulle Attività Produttive, sostituisce a partire dal 1998 alcuni tributi come l’ILoR, l’Iciap, il Cssn e altre tasse minori. E’ un’imposta locale, in quanto si applica a tutte le attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione. È un’imposta propozionale la cui aliquota ordinaria, fissata originariamente al 4,25% è stata ridotta, dalla Legge 244/2007 - finanziaria 2008, al 3,90%.
Il Reddito Il reddito è definito come l’incremento di ricchezza fatto registrare da un soggetto, a seguito di atti compiuti dallo stesso, in un determinato periodo di tempo detto anno d’imposta (spesso coincidente con l’anno solare).
Art. 6 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR • Redditi fondiari; • Redditi di capitale; • Redditi di lavoro dipendente; • Redditi di lavoro autonomo; • Redditi d’impresa; • Redditi diversi.
Redditi fondiari – Art. 25 del TUIR Sono quei redditi inerenti al possesso di terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari si distinguono per i terreni in reddito dominicale (imputato al proprietario) e reddito agrario (imputato a chi coltiva il terreno).
Redditi di capitale – Art. 44 del TUIR Sono costituiti dall’ammontare dei proventi (in denaro o in natura) distribuiti dalle società di capitali (SpA, Srl…) agli investitori, nonché gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui o altre forme di credito. Non vanno dichiarati quei i redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva (come ad esempio i titoli di Stato, interessi su c/c) in quanto l’imposta è stata trattenuta a titolo definitivo direttamente dal soggetto che ha erogato l’utile (banche, intermediari) .
Redditi di lavoro dipendente – Artt. 49 e 50 del TUIR Sono quei redditi comprendenti le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, le pensioni e i vitalizi ad esse equiparati. Fanno parte dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche quei redditi che, pur non presentando le caratteristiche proprie del lavoro dipendente, sono assoggettati allo stesso regime fiscale, quali: • le borse di studio; • i compensi per pubbliche funzioni; • gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato; • i redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
Redditi di lavoro autonomo – Art. 53 del TUIR Sono quei redditi derivanti dall’esercizio in via autonoma ed abituale di arti e professioni.
Redditi di impresa – Art. 55 del TUIR Sono i redditi derivanti dall’esercizio in via abituale di attività d’impresa commerciale consistente nella cessione di beni e nella produzione di servizi, svolta sia in forma individuale che societaria.
Redditi diversi – Art. 67 del TUIR Sono tutti quei redditi derivanti da diverse fattispecie produttive che, per la carenza di alcuni requisiti come la continuità, non rientrano nelle categorie precedenti.
Modello UNICO PF/2012 Nell’anno 2011 sono stati presentati 10.571.499 modelli UNICO PF Dal 2009 raggruppa solo due dichiarazioni: Redditi ed IVA; Consta di 3 fascicoli + IVA; Per complessivi: - 26 quadri redditi - 8 quadri IVA
Meccanismo di determinazione dell’I.R.Pe.F. Redditi Fondiari Redditi di Capitale REDDITO COMPLESSIVO DEDUZIONI REDDITO IMPONIBILE (da sottoporre a tassazione) Redditi di Lav.Dipend. meno uguale Redditi d’Impresa Redditi di Lav.Autonomo Redditi Diversi
Meccanismo di determinazione dell’I.R.Pe.F. REDDITO IMPONIBILE (da sottoporre a tassazione) IMPOSTA LORDA DETRAZIONI meno IMPOSTA NETTA (da versare) X Aliquote uguale
Oneri deducibili Gli oneri deducibili rappresentano spese o erogazioni estranee alla produzione dei singoli redditi, ma rilevanti sotto il profilo della situazione personale o familiare del contribuente. A seconda della loro tipologia possono dar luogo ad una deduzione dal reddito complessivo o ad una detrazione dall’imposta lorda. ONERI DEDUCIBILI DEDUZIONI DETRAZIONI
Modalità di presentazione delle dichiarazioni Invio telematico CONTRIBUENTE ATTRAVERSO INTERNET Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria • Poste (solo alcuni) • Intermediari abilitati ATTRAVERSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA ENTRATE
Termini di presentazione delle dichiarazioni(art. 2, commi 1 e 7, DPR 322/1998) • Le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate in forma cartacea (nei casi previsti) presso gli Uffici Postali tra il 1 maggio e il 30 giugno, ovvero in via telematica entro il 30 settembre. • Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione della sanzione amministrativa (1/10 del minimo € 25,80).
Emendabilità delle dichiarazioni(art. 2, commi 8, 8 bis ed 8 ter, DPR 322/1998) • A “sfavore” del contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. • A “favore” del contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo. • Per modificare l’originario rimborso in eccedenza di imposta da utilizzare in compensazione, entro 120 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
Termini di versamento delle imposte da UNICO I versamenti delle imposte vanno effettuati: • entro il 16 giugno (quest’anno 18 giugno); • dal 19 giugno ed entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; A titolo di ravvedimento operoso art. 13 Dlgs 472/1997: • lett. a) entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione del 3% a titolo di sanzione ridotta, oltre gli interessi legali (2,50% dal 01/01/2012 per effetto del DM 12/12/2011); • lett. b) entro la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo con la maggiorazione del 3,75% a titolo di sanzione ridotta, oltre gli interessi legali.
La nuova cartella esattoriale DATI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA CARTELLA ESATTORIALE DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE E CODICE FISCALE ENTE CREDITORE E SOMME DEGLI IMPORTI DA PAGARE ENTRO 60 GG, COMPRESI I COMPENSI DI RISCOSSIONE E DIRITTI DI NOTIFICA DIRETTORE DELL’UFFICIO O DELEGATO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DATI DELL’UFFICIO CHE HA EFFETTUATO L’ISCRIZIONE A RUOLO • NUMERO IDENTIFICATIVO DEL RUOLO • SPECIE DEL RUOLO • DATA DI ESECUTORIETÁ DEL RUOLO DISCRIMINA DELLE SOMME PER CODICE TRIBUTO E SOMMARIA MOTIVAZIONE