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Sviluppo di un sistema integrato per la gestione dei sedimenti nella rete dei porti canale della Regione Emilia-Romagna. Sogesid S.p.A. AZIONE 4.

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  1. Sviluppo di un sistema integrato per la gestione dei sedimenti nella rete dei porti canale della Regione Emilia-Romagna Sogesid S.p.A.

  2. AZIONE 4 4.1 - Valutazioni preliminari e selezione delle migliori alternative di gestione delle frazioni derivanti dalla separazione granulometrica dei sedimenti 4.2 – Indagine su tutti i requisiti e gli aspetti legislativi connessi alle varie opzioni di gestione 4.3 – Selezione delle alternative gestionali in funzione della loro fattibilità 4.4 – Analisi di Mercato 4.5 – Definizione di un sistema di gestione integrata Obiettivo: definire un sistema per la gestione integrata dei sedimenti dragati

  3. AZIONE 5 5.1 - Indagine sulle “best practices” per il riutilizzo dei sedimenti 5.2 – Valutazione ambientale delle “best practices” selezionate 5.3 – Studio sperimentale sull’utilizzo dei sedimenti per il ripascimento di arenili di specifici tratti di costa soggetti ad erosione (ARPA Emilia Romagna) 5.4 – Coinvolgimento di Autorità Portuali e comitati Comunali nell’ambito della gestione integrata regionale delle aree costiere (ARPA Emilia Romagna) Obiettivo: dare supporto nella tutela dall’ambiente costiero attraverso progettazione e studi sperimentali

  4. 4.1 - Valutazioni preliminari e selezione delle migliori alternative di gestione delle frazioni derivanti dalla separazione granulometrica dei sedimenti on going

  5. alternative di gestione delle frazioni derivanti dalla separazione granulometrica dei sedimenti • SCARICO IN AREE MARINE • ripascimento di arenili emersi e sommersi, reimmissione in mare aperto • RECUPERO PER RIUTILIZZO IN FORME DI RIPRISTINO AMBIENTALE • formazione di rilevati e sottofondi stradali • esecuzione di terrapieni e arginature • utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria del fondale della zona interessata • RECUPERO COME MATERIA PRIMA • industria edile, … • COLLOCAZIONE IN STRUTTURE CONTERMINATE • colmate, discariche, …

  6. 4.2 - Indagine su tutti i requisiti e gli aspetti legislativi connessi alle varie opzioni di gestione on going

  7. Convenzioni internazionali Convenzione di Oslo del 1972 Convenzione di Londra (protocollo 96) del 1972 Convenzione di Parigi del 1974 Convenzione OSPAR del 1992 Convenzione di Barcellona (protocollo Dumping) del 1995

  8. Nella Convenzione di Londra del 1972 (in particolare nella risoluzione di approvazione del D.M.A.F. - “Dredged material assessment framework”), il materiale di risulta è considerato una “risorsa” da recuperare, piuttosto che un materiale di rifiuto. In considerazione di ciò, dunque, un’alternativa da preferire allo scarico in mare è l’utilizzo benefico dei materiali dragati con o senza specifici trattamenti, anche perché è ormai chiaro che il fondo del mare non può essere usato come una discarica in quanto non possiede una capacità illimitata di assimilazione e smaltimento.

  9. Tutte le Convenzioni citate confermano i seguenti principi essenziali: Il principio precauzionale: possono essere scaricate in mare solo determinate sostanze con un percorso specifico scaturito dalla caratterizzazione dei sedimenti, dall’ipotesi di impatto e dal successivo monitoraggio. Il principio di "chi inquina paga”: si attribuisce al soggetto che introduce sostanze inquinanti nell’ambiente, la responsabilità di sostenere i costi per le misure di riduzione dell’inquinamento prodotto. Il Principio di gestione integrata delle zone costiere: ogni intervento in questa fascia di territorio deve essere contestualizzato nell’ambito di una gestione “integrata”, che contempli tutti gli aspetti socio-economici, oltre che prettamente ambientali.

  10. Gestione Integrata delle Zone Costiere (G.I.Z.C.) Proposta per una Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa” (COM/00/545 dell’8 settembre 2000) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo (COM/00/547 del 27 settembre 2000). “Gestione Integrata delle Zone Costiere: una strategia per l’Europa” Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, riguardante l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) Protocollo di Madrid sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo del 21.01.2008

  11. Protocollo di Madrid del 21.01.2008 • Obiettivi: • agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei paesaggi; • preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future; • garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche; • assicurare la conservazione dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale; • prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane; • conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull’utilizzo delle zone costiere. • Attività economiche: • … le parti convengono: • …di subordinare ad autorizzazione … infrastrutture, impianti, opere e strutture, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie • …di esercitare le attività marittime in modo da garantire la preservazione degli ecosistemi costieri in conformità delle regole, norme e procedure previste dalle pertinenti convenzioni internazionali.

  12. Protocollo di Madrid del 21.01.2008 Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere: Le parti definiscono idonei indicatori al fine di valutare l’efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata delle zone costiere nonché lo stato di attuazione del protocollo Erosione costiera: In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l’impatto negativo dell’erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall’innalzamento del livello del mare Le parti si impegnano a prevenire gli impatti dell’erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l’adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere

  13. Normativa comunitaria DIR 2000/60/CE: quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Decisione 2455/2001/CE: istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque DIR 2008/32/CE: modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione DIR 2008/56/CE: quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino

  14. DIR 2000/60/CE Articolo 4 Obiettivi ambientali ... Per le acque superficiali ... gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali … proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali … al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva; Articolo 11 Programma di misure … ciascuno Stato membro prepara un programma di misure … allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale … Art. 16 Strategie per combattere l'inquinamento idrico 7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota. Allegato V Stato delle acque superficiali e sotterranee Acque superficiali costiere Elementi di qualità idromorfologica Condizioni morfologiche Elementi di qualità fisico-chimica Concentrazioni di inquinanti sintetici e non tali da assicurare condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori precisati per gli elementi di qualità biologica) … gli standard di qualità ambientale … per la protezione del biota acquatico … possono essere fissati per l'acqua, i sedimenti o il biota

  15. DIR 2008/56/CE • Art. 5 Strategie per l’ambiente marino • b) programma di misure: • entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico … ; • entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i) ... • Art. 9 Definizione di buono stato ecologico • 1. Sulla scorta della valutazione iniziale … gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I. • Art. 13 Programmi di misure • Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1. • Allegato I Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico • 6) L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni • 8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti • Allegato III Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti • Caratteristiche fisico-chimiche Topografia e batimetria del fondo marino • Altre caratteristiche …contaminazione dei sedimenti… • Danni fisici Cambiamenti dell’interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio)

  16. Normativa nazionale L. 84 del 28.01.1994: riordino della legislazione in materia portuale D.M. Ambiente 24.01.96: scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino D.M. Ambiente 05.02.98, D.M. Ambiente 186/06: recupero rifiuti non pericolosi L. 179/02: disposizioni in materia ambientale D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 4/08, D.M. Ambiente 56/09: norme in materie ambientali LINEE GUIDA Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini, ICRAM-APAT 2006 PROGETTI (G.I.Z.C.) Progetto CAMP (Coastal Area Management Program) nell'ambito del Piano d’azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente

  17. Legge 84 del 28.01.1994 Art. 8, comma 3, lettera m) Il Presidente dell’Autorità Portuale … assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede … al mantenimento ed approfondimento dei fondali … sulla base di progetti sottoposti al visto del competente Ufficio speciale del Genio Civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo …

  18. D.M. 24.01.96 2. Scarichi non autorizzabili …rifiuti tossico-nocivi…tali da poter compromettere l’equilibrio produttivo delle risorse biologiche interessanti la pesca o l’acquacoltura o la fruizione delle spiagge e la balneazione o modificare in senso negativo le qualità organolettiche ed igienico-snitarie delle produzioni ittiche o alterare significativamente l’equilibrio ecosistemico esistente… 3. Scarichi autorizzabili Fatti salvi i divieti di cui al precedente punto 2…può essere consentito…lo scarico a mare di materiali di dragaggio, quando se ne dimostra l’impossibilità di deposizione o utilizzo a terra con minori rischi ambientali 9. Scarico in aree protette e sensibili La zona di scarico non può ricadere nelle aree protette o sensibili: aree archeologiche, di tutela biologica, di ripopolamento, parchi e riserve naturali nazionali e regionali, la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa, praterie di fanerogame marine…

  19. D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. (D.M. 186/06) Allegato 1 - Suballegato 1 Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi 12.2 Tipologia: fanghi di dragaggio [170506] 12.2.1 Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici 12.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua <80%, idrocarburi totali <30 mg/kg s.s., PCB <0,01 mg/kg s.s., IPA <1 mg/Kg s.s., pesticidi organoclorurati <0,01mg/kg s.s., coliformi fecali <20 MPN in 100 ml; salmonelle assenti in 5000 ml 12.2.3 Attività di recupero: a) formazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) b) esecuzione di terrapieni e arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o indiretto con l'ambiente marino, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) c) utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)

  20. Legge 179/2002 Art. 21 Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 109 del D.Lgs. 152/06 è la regione. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

  21. D.Lgs. 152/2006 • Art. 109 • Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo • e attività di posa in mare di cavi e condotte • …e' consentita l'immersione deliberata in mare … o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei … materiali di escavo di fondali marini … • L'autorizzazione all'immersione in mare … e' rilasciata dall'autorità competente solo quando e' dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo…

  22. D.Lgs. 152/2006 (D.Lgs. 04/2008) PART IV TITOLO V Bonifica di siti contaminati Artt. 239-253 ALLEGATO 2 – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati ALLEGATO 5 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

  23. D.Lgs. 04/2008 PARTE SECONDA Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione di impatto ambientale e per l’autorizzazione integrata ambientale Allegato III Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari Allegato IV Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 8, h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari

  24. D.M. Ambiente 56/2009 Allegato 1 Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale A.2.6.1 Standard di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione (Cd, Hg, Ni, Pb, TBT, singoli IPA, pesticidi organoclorurati, HCB) A.2.7.1 Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all’elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione (As, Cr totale, Cr VI, IPA totali, PCB, PCDD e PCDF)

  25. REIMMISSIONE IN MARE L’autorizzazione per lo scarico in mare aperto di sedimenti provenienti da dragaggi, è disciplinato dal D.M. Ambiente 1996 ed in particolare dagli allegati A (disciplina procedimentale) e B1 (Relazione tecnica descrittiva dell’opera marittima e dei lavori di dragaggio e scarico). La disciplina procedimentale riportata nel predetto allegato A, nonché la Relazione e le modalità di caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica di cui all’allegato B1 devono essere opportunamente graduati in funzione della natura dei materiali di dragaggio. La competenza per l’autorizzazione allo scarico in mare aperto è del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai sensi del punto 6 dell’allegato A del D.M. 1996. In merito si ritiene di dover precisare che l’art.109 del D.Lgs. 152/2006 al comma 2 individua quale soggetto autorizzatore “l’autorità competente”; RIPASCIMENTO E SOVRALZO TERRENI COSTIERI L’autorizzazione per lo scarico in ambienti contigui al mare quali: spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, di sedimenti provenienti da dragaggi, è disciplinata dall’art.21 della L. n.179/2002 e ss.mm. e ii. che attribuisce alle regioni competenti sia l’attività di istruttoria sia il rilascio dell’autorizzazione. Si ritiene di precisare che ove le regioni competenti non abbiano disciplinato in merito con propria specifica legislazione, le stesse potranno applicare quanto normato dal D.M. Ambiente 1996.

  26. ICRAM-APAT, 2006 MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI MARINI Classificazione del materiale e opzioni di gestione Classe A1: ripascimento di arenili (previa verifica compatibilità con il sito di destinazione); ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le deposizioni finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa; riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale; riutilizzi a terra; bacini di contenimento; immersione in mare Classe A2: ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le deposizioni finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa; riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale; riutilizzi a terra; bacini di contenimento; immersione in mare Classe B1: riutilizzi a terra; bacini di contenimento che assicurino il trattenimento delle più piccole particelle di sedimento (incluso il riempimento di banchine) Classe B2: riutilizzi a terra; deposizione all’interno di bacini di contenimento con impermeabilizzazione laterale e del fondo; smaltimento presso discarica a terra Classe C: rimozione in sicurezza e avvio di specifiche attività di trattamento e/o particolari interventi che limitino l’eventuale diffusione della contaminazione; rimozione in sicurezza e deposizione in bacini di contenimento con impermeabilizzazione laterale e del fondo; rimozione in sicurezza e smaltimento presso discarica a terra

  27. progetto CAMP (Coastal Area Management Program) Il progetto CAMP- Italia, attualmente in fase di definizione con alcune regioni costiere, prevede come aree d'analisi alcuni tratti tra i più interessanti dal punto di vista paesaggistico e di valore storico naturalistico

  28. Normativa REGIONALE L.R. 7 del 13.03.1979: interventi della regione Emilia-Romagna per la difesa della costa adriatica ai fini ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti civili e produttivi Delibera del Consiglio Regionale n. 250 del 26 settembre 2001: Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale del 2001, denominato “Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile” Delibera di Giunta Regionale n. 2794 del 10/12/2001 di approvazione delle linee di indirizzo per la gestione integrata delle zone costiere Delibera del Consiglio Regionale n. 645 del 20/01/2005:approvazione delle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere

  29. Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1979 • Art.2 Obiettivi del piano progettuale • Il piano progettuale …perseguirà, tra gli altri, i seguenti obiettivi: • identificazione dei principali fattori di regressione del litorale e del loro relativo peso, con particolare riguardo ai fenomeni di subsidenza in atto; • b) esame delle connessioni tra i fenomeni di erosione e subsidenza e le modalità di utilizzo complessivo del territorio e delle risorse naturali quali, tra l'altro, escavazioni nell'alveo dei fiumi, estrazione di acque sotterranee e di gas naturali; • c) valutazione dell'incidenza, ai fini dell'erosione, dell'eventuale costruzione di opere portuali e marittime nonché di altre infrastrutture prevedibili nelle aree interessate in base agli strumenti urbanistici vigenti; • d) valutazione di massima della consistenza dei beni pubblici e privati e della dimensione delle attività economiche coinvolte dai fenomeni suddetti e dai loro prevedibili sviluppi, al fine di stimare il grado di rilevanza del problema nel quadro dell'economia nazionale; • e) indicazione di interventi urgenti, se nel caso anche provvisori, per la salvaguardia delle aree maggiormente compromesse; • f) definizione della metodologia per individuare i provvedimenti ottimali e proposta progettuale di massima di un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva di tutto l'arco di costa, con la valutazione dei costi relativi.

  30. DCR 250/2001 (Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile) Individua tra i problemi ambientali quello relativo alla stabilità della costa quale ambito caratterizzato da elevata fragilità e forti problematiche causate dalla presenza di fenomeni di erosione costiera e di rischio di ingressione marina, in relazione alla un’elevata concentrazione di interessi e attività antropiche relative una molteplicità di settori di grande importanza per l’economia regionale DGR 2794/2001 (Linee di indirizzo G.I.Z.C.) Fissa i criteri e le linee di indirizzo per un approccio integrato e multisettoriale alla gestione delle zone costiere e individua linee di intervento rivolte a contrastare la forte diminuzione del trasporto solido dei fiumi, a contenere e governare l’antropizzazione e l’urbanizzazione della fascia costiera, a ripristinare le difese naturali intervenendo in modo sistemico per il mantenimento e la ricostruzione degli arenili ed a mantenere e ripristinare la continuità delle dune costiere. Prevede che la Regione si doti di un Piano per la Gestione Integrata della Costa da predisporre con il coinvolgimento degli Enti locali (Comuni e Province) interessati per territorio e dei vari settori regionali che operano su tematiche di diretto interesse per la zona costiera. Prevede l’isitituzione di un Comitato Istituzionale di riferimento per l’indirizzo strategico e di un Comitato Intersettoriale di progetto per la gestione del processo. DCR 645/2005 (Linee guida G.I.Z.C.) Approvazione delle Linee Guida quale riferimento per la definizione e la valutazione delle scelte di piano che coinvolgono i territori costieri. Ciò vale sia per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) sia per i Piani di settore.

  31. 4.3 - Selezione delle alternative gestionali in funzione della loro fattibilità Obiettivo: definizione della fattibilità delle diverse modalità gestionali individuate nel contesto territoriale di riferimento Metodo: valutazione delle possibili modalità di gestione rispetto ai risultati della caratterizzazione eseguita nelle aree portuali di interesse e a valle delle prove di trattamento in scala di laboratorio, analisi del contesto territoriale Input: risultati delle azioni 4.1, 4.2 e 3.2 (Characterization of the separated fractions based on Action 2.4) Periodo: da 01/04/2011 a 01/03/2012

  32. 4.4 - Analisi di Mercato Obiettivo: individuare un mercato potenziale per l’utilizzo delle frazioni granulometriche nell’ambito territoriale di interesse Metodo: individuare soggetti pubblici e privati interessati all’utilizzo e gestione delle frazioni granulometriche Input: risultati dell’azione 4.3; Piani di difesa delle coste, Piani e Progetti che prevedono interventi in aree costiere, di ripristino ambientale, di espansione di infrastrutture o altre opere pubbliche; censimento attività operanti in settori potenzialmente interessati Periodo: da 01/04/2011 a 01/03/2012

  33. 4.5 - Definizione di un sistema di gestione integrata Obiettivo: definizione di una rete di connessioni integrate per la gestione delle frazioni granulometriche provenienti da tutti i porti interessati dal progetto, articolata sulle principali fasi della filiera (dragaggio, separazione granulometrica, trattamento, stoccaggio provvisorio, trasporto, utilizzo finale) Metodo: individuare modalità di connessione tra soggetti coinvolti, in considerazione degli aspetti logistici, della quantità e qualità dei materiali movimentati, dei tempi richiesti in ogni fase gestionale Input: risultati delle azioni 4.3 e 4.4 Periodo: da 01/01/2012 a 15/09/2012

  34. 5.1 - Indagine sulle “best practices” per il riutilizzo dei sedimenti Obiettivo: individuare le best practices (aspetti progettuali, logistici, …) per il riutilizzo della “risorsa” sedimenti in interventi di ripristino ambientale Metodo: studio della documentazione raccolta e individuazione delle migliori tecniche utilizzabili (minor impatto, analisi costi-benefici), dei possibili siti di destinazione e di eventuali criticità legate ad aspetti logistici o a fattori ambientali, socio-economici, ecc. Input: pubblicazioni di settore; Piani di difesa delle coste; Piani e Progetti che prevedono interventi in aree costiere, quali ripascimento di arenili, formazione di terreni costieri, ripristino e rialzi di dune costiere, opere di viabilità portuale, ecc.; documentazione locale su aspetti ambientali, sociali e logistici (Piani regolatori, Piani acustici, …); sopralluoghi Periodo: da 30/11/2011 a 30/01/2012

  35. 5.2 – Valutazione ambientale delle best practices selezionate Obiettivo: valutazione ambientale degli interventi individuati per l’applicazione delle best practices selezionate Metodo: studio della documentazione raccolta e individuazione di aspetti critici ambientali (potenziali impatti ed incidenze) Input: risultati dell’azione 5.1; documentazione ambientale sulle aree di interesse (siti coinvolti) che attesti presenza di aree protette o sensibili, di specie animali o vegetali di particolare interesse; valutazioni di impatto o di incidenza ambientale associate a interventi progettati e/o realizzati nelle aree di interesse Periodo: da 30/11/2011 a 30/01/2012

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