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CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2011/2012 Prof. Francesco Scaglione Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia. TESTI. 1) F. Galgano, Istituzioni di Diritto Privato , CEDAM, Padova, ultima edizione (da studiare interamente) in alternativa
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CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2011/2012 Prof. Francesco Scaglione Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia
TESTI 1) F. Galgano, Istituzioni di Diritto Privato, CEDAM, Padova, ultima edizione (da studiare interamente) in alternativa M. Paradiso, Corso di Istituzioni di Diritto Privato, Giappichelli,Torino, ultima edizione (da studiare interamente); F. Scaglione, Il mercato e le regole della correttezza, CEDAM, Padova, 2010, esclusi i capitoli III e V; Codice Civile (edizione 2012)
SOMMARIO 1. Le Fonti del Diritto Privato 2. Il rapporto giuridico 3. I Diritti assoluti 4. I Diritti relativi 5. La responsabilità patrimoniale 6. Le singole fonti di obbligazione 7. Il contratto 8. I fatti illeciti 9. La tutela dei diritti e la pubblicità 10. I singoli contratti 11. Il Diritto di famiglia 12. Le successioni
LA NORMA GIURIDICA Comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati CARATTERI Generale Astratta Imperativa Comando Divieto • Precetto • Sanzione ELEMENTI Invalidità negoziale Risarcimento danno (in forma specifica o per equivalente)
FONTI DEL DIRITTO • Parlamento • Governo • Regioni Di produzione Fatti da cui traggono origine le norme • Trattato CE, Costituzione e Leggi Costituzionali • Regolamenti e Direttive Comunitarie • Leggi ordinarie • Leggi regionali • Regolamenti • Usi Di cognizione (art. 1 disp. prel. c.c.)
Costituzione FONTI DEL DIRITTO Legge fondamentale della Repubblica italiana (in vigore dal 1° gennaio 1948) 139 articoli:Principi fondamentali (artt. 1-12) Diritti e doveri dei cittadini (Parte I, artt. 13-54) Ordinamento della Repubblica (Parte II, artt. 55-139) Leggi Costituzionali Legge contenente norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano
Atti giuridici dell’Unione Europea FONTI DEL DIRITTO • Trattati costituzionali • Testi giuridici elaborati dalle Istituzioni • Testi giuridici degli Stati membri
Atti giuridici dell’Unione Europea FONTI DEL DIRITTO Trattato FUE (CE e UE) Atto Unico Trattato di Amsterdam Trattato di Nizza Trattato di Lisbona Trattati istitutivi Trattati modificativi e di ampliamento Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000)
Testi elaborati dalle Istituzioni FONTI DEL DIRITTO Regolamenti • portata generale • obbligatorio in tutti i suoi elementi • direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Decisioni • sono dirette a soggetti determinati • sono obbligatorie in tutti i loro elementi • sono obbligatorie per i destinatari Direttive fissano un obiettivo da raggiungere da parte degli Stati membri entro un certo tempo Sentenze del giudice comunitario • abrogano testi giudici emanati da altre Istituzioni • di interpretazione a seguito di rinvio pregiudiziale • di elaborazione di principi generali Fonti atipiche Comunicazioni, Libri bianchi, Libri verdi, Raccomandazioni, ecc.
Leggi e Atti aventi forza di legge FONTI DEL DIRITTO Leggi ordinarie La legge deliberata dal Parlamento (art. 70 ss. Cost.) Leggi e Statuti regionali Leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome (Trento e Bolzano): v. art.117 Cost. Fonti emanate dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.) Decreti Legge (D.L.) Decreti Legislativi (D.Lgs.) Fonti emanate dal Governo in base ad una legge delega del Parlamento (art. 76 Cost.) Sentenze della Corte Costituzionale Sentenze sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.)
FONTI DEL DIRITTO Codice Civile Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 + Leggi speciali Leggi modificative Diritto privato dell’Unione Europea
CODICE CIVILE Struttura • Disposizioni sulla legge in generale • Libro I - Delle persone e della famiglia • Libro II - Delle successioni • Libro III - Della proprietà • Libro IV - Delle obbligazioni • Libro V - Del lavoro • Libro VI - Della tutela dei diritti • Disposizioni di attuazione e transitorie
STRUTTURA DELLE NORME FONTE: IL CODICE CIVILE (legge) LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO PRIMO Delle obbligazioni in generale CAPO I Disposizioni preliminari Art. 1173 Fonti dell’obbligazione Art. 1174 Carattere patrimoniale dell’obbligazione Art. 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
STRUTTURA DELLE FONTI Rubrica Art. 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Comma
Regolamenti FONTI DEL DIRITTO Fonti secondarie emanate dal Governo (v. art. 17 della Legge 400 del 1988) A seconda del soggetto che li emana si distinguono in: regolamenti del Presidente del Consiglio o regolamenti interministeriali (D.P.C.M.) regolamenti ministeriali (D.M.) A seconda del contenuto si distinguono in: regolamenti di esecuzione regolamenti di attuazione e integrazione regolamenti indipendenti
Uso o consuetudine FONTI DEL DIRITTO Norma non scritta che nasce spontaneamente nel corpo sociale per effetto della costante osservanza, protratta nel tempo, di una certa condotta Sono efficaci solo se richiamati dalle leggi o dai regolamenti (art. 8 prel.) Si presume che esistano se pubblicati nelle raccolte ufficiali della CCIAA (art. 9 prel.)
APPLICAZIONE DELLA LEGGE Rapporto tra le fonti La fonte superiore prevale su quella inferiore. I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi); III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali); IV livello: atti di autonomia privata. Gerarchia Principio di prevalenza del diritto UE Successione delle leggi nel tempo Le fonti possono essere modificate e abrogate dalle fonti successive Specialità Le fonti speciali derogano a quelle generali (art. 14 disp. prel.)
APPLICAZIONE DELLALEGGE Disposizioni sulla legge in generale • Nel 15° giorno dalla pubblicazione in G.U. • Non ha effetto retroattivo • espressamente da leggi posteriori, referendum popolare (art. 75 Cost.) o sentenza di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.) • 2. tacitamente per incompatibilità, nuovadisciplina Inizio obbligatorietà: (art. 10) Efficacia nel tempo: (art. 11) Abrogazione: (art. 15)
APPLICAZIONE DELLALEGGE Interpretazione: Letterale: significato proprio delle parole usate secondo la loro connessione Logica: intenzione del legislatore 1. Sistematico: coerenza con il sistema 2. Teleologico: finalità che si pone 3. Storico: esigenze storiche che hanno condotto a tale legge FASI CRITERI
APPLICAZIONE DELLALEGGE LACUNE DELL’ORDINAMENTO Legis: il giudice applica la disciplina di un caso simile o materia analoga Iuris: si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento ANALOGIA (art. 12) DIVIETO DI ANALOGIA A. Leggi eccezionali B. Leggi penali (In malam partem)
STUDIO DEL DIRITTO Branche del diritto Diritto pubblico: studia le fonti che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati Diritto penale: disciplina i comportamenti umani costituiscono reato e che vengono puniti con una pena Diritto amministrativo: studia le fonti che regolano l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti (la c.d. Pubblica Amministrazione). Diritto commerciale: disciplina le azioni di coloro che svolgono professionalmente attività economiche, quali imprenditori e società Diritto processuale: disciplina i procedimenti davanti ai giudici per le controversie relative all’applicazione del diritto civile, penale e amministrativo