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Modena - 09 febbraio 2011

Modena - 09 febbraio 2011. DEONTOLOGIA E TARIFFA PROFESSIONALE: STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Principali novità e applicazioni pratiche Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa. Deontologia e Tariffa. La deontologia quale elemento distintivo delle professioni.

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  1. Modena - 09 febbraio 2011 DEONTOLOGIA E TARIFFA PROFESSIONALE: STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Principali novità e applicazioni pratiche Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa

  2. Deontologia e Tariffa • La deontologia quale elemento distintivo delle professioni. • Gli aspetti principali del codice di deontologia professionale • Il ruolo della tariffa: - Criterio per la determinazione dei compensi - Strumento per l'organizzazione del lavoro del professionista - Strumento a tutela del cliente • Le novità del dm 169/2010; esempi e casi pratici di applicazione

  3. Deontologia e professioni intellettuali 1 Ruolo delle professioni intellettuali: • DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DELLO STATO Accettazione del controllo dello Stato in cambio della autorganizzazione recepita da provvedimenti normativi tendenti a rafforzare i privilegi della professione. • TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA Interesse collettivo ad un corretto svolgimento della funzione professionale, stante le rilevanti esternalità • RILEVANZA “SOCIALE DELLA PRESTAZIONE” Gli effetti di una prestazione professionale si riflettono non solo sul cliente che l’ha richiesta ma sull’intero contesto sociale.

  4. Deontologia e professioni intellettuali 2 • ASIMMETRIE INFORMATIVE • Servizi professionali cd “CREDENCE GOODS”: Il cliente evidenzia un bisogno al professionista, il quale dovrà identificare la prestazione più adatta a soddisfare l’esigenza manifestata. • Fenomeno della “ADVERSE SELECTION” Danno per i consumatori: professionisti di bassa qualità che non avendo investito in formazione riescono a tenere livelli di prezzo più bassi • Possibilità di “MORAL HAZARD” Danno per i consumatori: rendite di posizione, resa di prestazioni non necessarie, prestazioni rese non con la dovuta”intensità”.

  5. Deontologia: definizione DEONTOLOGIA = SCIENZA DEL DOVERE Deon-ontos–“ciò che occorre fare” Logos –“scienza”

  6. Deontologia CORPO DI REGOLE CHE STANNO ALLA BASE DI UNA PROFESSIONE E DEL SUO ESERCIZIO • RISPETTO DELLE LEGGI • ETICA • PRASSI E TECNICA PROFESSIONALE La deontologia rappresenta un complesso modello comportamentale, detta le regole dei COMPORTAMENTI che il professionista è tenuto ad osservare nei confronti di CLIENTI, COLLEGHI e ISTITUZIONI

  7. Deontologia In linea di principio, le norme di deontologia professionale disciplinano: • La formazione professionale • Il comportamento nei confronti della clientela • Il comportamento nei confronti dei colleghi • Il comportamento nei confronti degli organi di governo della categoria • Il comportamento nei confronti delle autorità Il D. LGS 139/2005 ART. 29 lett. c. dispone che:“Il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione” Il CNDCEC ha adottato il Codice deontologico della professione il 9 aprile 2008 e lo ha aggiornato il 1 settembre 2010.

  8. Il Codice di Deontologia Il codice deontologico è cosi strutturato: • TITOLO I – DISPOZIZIONI GENERALI • TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALIcapo 1 - Rapporti con i colleghicapo 2 - Rapporti con i clienticapo 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoriacapo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti capo 5 - Rapporti con i tirocinanticapo 6 – Altri rapporti • TITOLO III – CONCORRENZA • TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  9. Il Codice di Deontologia • Interesse pubblico: “dovere e responsabilità di agire nell’interesse pubblico, solo nel rispetto di questo può soddisfare le richieste del cliente. (5.1,2)DOVERE DI INFORMARE IL CONGIGLIO TERRITORIALE se viene a conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi. (5.3) • Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni. Non lasciarsi influenzare dalle aspettative del cliente.(7.1,3) • Competenza, Diligenza e Qualità della prestazione Non accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata competenza (8.2) Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari. (8.3) Dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese. (8.8) • Indipendenza. Rispetto delle norme relative ad indipendenza ed incompatibilità. (9.1)

  10. Il Codice di Deontologia • Rapporti con i colleghi. Correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. (15.1) Astenersi da comportamenti tendenti ad acquisire scorrettamente clientela ad altri colleghi (15.5); Correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese (15.7) • Subentro ad un collega. Prima di accettare l’incarico deve accertarsi che: Il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione (16.2 a) Che la sostituzione non sia dovuta al rifiuto del professionista di dare corso all’incarico in violazione di norme di legge ovvero al riconoscimento del compenso. (16.2.b) Che il cliente abbia pagato il compenso richiesto dal collega,salvo il caso di debita contestazione (16.2.c)

  11. Il Codice di Deontologia • Nei rapporti con gli enti istituzionali di categoria: Il professionista ha il dovere di partecipare alle assemblee istituzionali (26.1) Nella formulazione di critiche o proposte deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei colleghi (26.2) Il professionista che ricopre incarichi istituzionali: Opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria (28.1) Promuove iniziative di aggregazione volte a favorire la formazione, la specializzazione ed il miglioramento delle prestazioni, nonché l’evoluzione e lo sviluppo dell’identità e dell’appartenenza alla categoria. Promuove la partecipazione di tutti gli iscritti alle vita dell’Ordine al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della categoria. (28.2)

  12. Il Codice di Deontologia • Nei rapporti con i clienti il professionista deve: Adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto (21.3) Usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso si è svolto. (22.1) Attenersi ai limiti dell’incarico conferito, salvo casi di urgente necessità (22.4) Non deve proseguire l’incarico se viene meno la libertà di giudizio ovvero vengono meno l’indipendenza e l’obiettività. (23.1) E’ fatto divieto di ritenere atti o documenti a causa del mancato pagamento(25.6)

  13. Il Codice di Deontologia • CONCORRENZA Pubblicità informativa: Oggetto attività professionali, specializzazioni, titoli professionali e struttura dello studio. Messaggio pubblicitario ed i mezzi devono essere ispirati al buon gusto ed all’ immagine della professione; Le informazioni DEVONO ESSERE trasparenti, veritiere, corrette NON DEVONO ESSERE Equivoche, ingannevoli denigratorie

  14. La Tariffa Professionale • IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA. • Il MANDATO • LE NOVITA’ DELLA TARIFFA PROFESSIONALE • L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE: • COLLEGI SINDACALE E REVISONE CONTABILE • LE PERIZIE E LE VALUTAZIONI • LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  15. Art. 1 Contenuto della tariffa - definizioni La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione

  16. La Prestazione Intellettuale Artt. 2229-2238 codice civile • Iscrizione in albi o collegi (2229) • Personalità della prestazione (2232) • Diritto al compenso (2233) • Responsabilità (2236)

  17. Le Fonti Normative Artt. 2233 del codice civile prevede: • In primo luogo l’accordo delle parti • In subordine l’applicazione delle tariffe ove esistenti • In ultima istanza il ricorso al giudice

  18. Il Diritto Al Compenso Artt. 2233 2° comma dispone che • In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata ALL’IMPORTANZA DELL’ OPERA ed al DECORO DELLA PROFESSIONE. • Natura RETRIBUTIVA del compenso del professionista.

  19. Il Diritto Al Compenso La norma parla di compenso e non di corrispettivo IMPORTANZA DELL’ OPERArilievo sociale della prestazione intellettuale che genera esternalità positive ossia gli effetti della prestazione si dispiegano non solo sul cliente ma anche sull’intera collettività DECORO DELLA PROFESSIONEcioè il prestigio sociale che riveste la professione intellettuale Il compenso perciò non si calcola solo in base al risultato ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico dell’opera che sta al centro del rapporto sinallagmantico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria (Corrispettivo)

  20. La Funzione Della Tariffa • La tariffa come strumento per la determinazione dei compensi ma non solo: • La tariffa come strumento per l’organizzazione del lavoro del professionista. • La tariffa come “misura del valore” di un a prestazione e quindi come STRUMENTO DI GARANZIA per il cliente stesso.

  21. Strumento per l’organizzazione • Avere ben interpretato quelle che sono le richieste del cliente. • Avere ben chiaro che cosa possiamo offrire al cliente a fronte delle esigenze manifestate. • Tradurre il tutto in una lettera d’incarico con il giusto dettaglio delle prestazioni necessarie. • Limitazione dell’ambito della responsabilità per il professionista.

  22. La tariffa come strumento di garanzia Mercato caratterizzato dalle “Asimmetrie informative”:Il cliente non è in grado di valutare a priori di valutare la prestazione del professionista. • Fenomeno cd “adverse selection” • La tariffa esprime una “misura” del valore della prestazione. • La tariffa non è stabilità dalla categoria professionale ma da un organismo vigilante (Ministero della Giustizia). • Il cliente sapendo che la prestazione che va a richiedere può avere un costo che varia da un minimo ad un massimo può valutare con maggior consapevolezza la prestazione offerta • Dietro l’esiguità del compenso, rispetto al minimo previsto, può nascondersi una prestazione di scarsa qualità

  23. Il Conferimento Dell’incarico • La forma scritta del mandato é NECESSARIA perché: • Consente di regolamentare i rapporti con il cliente in maniera chiara e trasparente. • Un oggetto dell’incarico preciso e definito consente al tempo stesso sia di chiarire le esigenze del cliente che di limitare la responsabilità del professionista nell’esecuzione del mandato. • La forma scritta consente di dare “forza di legge”. • La forma scritta consente di superare le previsioni tariffarie (anche ai fini di un eventuale verifica da parte degli organi tributari).

  24. La Redazione Del Mandato • Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale all’incarico per le quali solitamente: • Per il cliente sono comunque dovute perché le ritiene già comprese nell’incarico; • si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive; • di solito si forniscono “inconsciamente” perché non adeguatamente rilevate dal professionista. • Pertanto è opportuno organizzare all’interno dello studio un adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese

  25. La Rilevazione Delle Prestazioni Svolte • Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di natura sia qualitativa (nuova attività) o quantitativa (maggiore impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato conferito, quindi è necessario comunicare al cliente che: • La nuova attività non è prevista dal mandato ed allora è necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato (sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello conferito); • La nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno richiesto.

  26. La Lettera D’incarico • Deve essere redatta nel modo più esaustivo possibile con esplicito richiamo a norme del Codice Civile, alle norme dal Codice deontologico, dalla Tariffa professionale e da tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (ad esempio anti riciclaggio). • Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto professionale prevedendo una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista che il cliente. • Qualunque sia la “lettera di incarico professionale”, non debbano mai mancare le clausole indispensabili riferibili a: oggetto dell’incarico; compenso; recesso; norme di rinvio.

  27. La Tariffa Professionale D.m. 2 settembre 2010 n.169 • TITOLO I - NORME GENERALI (artt. 1-14) • TITOLO II - RIMBORSI DI SPESE (artt. 17-18) • TITOLO III - INDENNITA’ (art. 19) • TITOLO IV ONORARI • CAPO I - NORME GENERALI (artt. 20-24) • CAPO II - ONORARI GRADUALI (artt. 25-26) • CAPO III - ONORARI SPECIFICI (artt. 27- 55) • TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE (artt. 56 - 57)

  28. Il Contenuto Della Tariffa • NON SONO COMPRESE NELLA TARIFFA prestazioni professionali pur comprese nell’ Ordinamento Professionale quali: • Ausiliario del Giudice (perito, consulente tecnico) in questo caso occorre fare riferimento alla Legge 08/07/1980 nr. 319 e decreto Ministero Giustizia 30/05/2002 che ha adeguato gli importi; • Curatore Fallimentare e Commissario nelle procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata, in questi casi il riferimento è dato dal Rd. 1603/1942 n. 267 adeguato con D.M. 28/07/1992 nr. 570; • Revisore enti locali (D.M. 20/05/2005 nr. 128) • Applicazione analogica ex art. 16 (prestazioni rese in materia di consulenza del lavoro d.m. 430/92; Custode giudiziario d.m. 80/2009, delegato alla vendita d.m. 313/99)

  29. La Classificazione Dei Compensi Al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta Spettano compensi per: • RIMBORSI DI SPESE art.17 e art 18 • INDENNITA’ art. 19 • ONORARI che a loro volta si suddividono in: • Onorari Graduali • Onorari Specifici • Onorari preconcordati

  30. La Determinazione Dei Compensi • Rimborsi spese e indennità sono determinati in misura fissa, ad eccezione della maggiorazione del 30 per le spese accessorie di cui all’art 18 e l’indennità per la domiciliazione presso lo studio di cui all’art. 19 lett. d). • Per la concreta determinazione degli onorari occorre in riferimento alla pratica concretamente svolta considerare: • Natura • Caratteristiche • Durata • Valore • Risultato economico conseguito • Vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente

  31. La Determinazione Dei Compensi

  32. Il Valore Della Pratica • I singoli articoli della tariffa individuano i parametri di riferimento per determinare il valore della pratica. • Quando il valore della pratica èindeterminato o indeterminabile si assume come valore della pratica il valore massimo del terzo scaglione della tabella 1 art. 26 pari a € 154.937,07

  33. Onorari Massimi, Maggiorazioni E Riduzioni • Art. 5 quando non sono espressamente previsti onorari minimi e massimi questi sono determinati applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati. • Art. 6 maggiorazioni non cumulabili tra loro (fino a): + 100% per pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà + 50 % per prestazioni in condizioni di urgenza. • Art. 7 riduzioni cumulabili tra loro (fino a):- 15% per esercizio della professione in comuni con meno di 200.000 abitanti- 30% per il professionista iscritto da meno di 5 anni.

  34. Onorari Massimi, Maggiorazioni E Riduzioni - 2 • IMPORTANZA, COMPLESSITÀ O DIFFICOLTÀ Queste condizioni devono comunque essere riconosciute e preconcordate con il cliente. Il riferimento al termine pratiche indica che questa maggiorazione è applicabile ai soli onorari specifici. • URGENZAOltre a quanto visto sopra, è necessario che sussista un rapporto di causalità tra urgenza e richieste del cliente ovvero con le obiettive condizioni ed esigenze della pratica. In questo caso il riferimento alle prestazioni anziché alle pratiche rende la maggiorazione applicabile anche agli onorari graduali.

  35. La Parcella • La parcella (o avviso di parcella) è il documento amministrativo e fiscale mediante il quale il professionista evidenzia e richiede il pagamento dei compensi che gli sono dovuti dal cliente per l’attività svolta. • Art. 8: è emessa normalmente alla conclusione della pratica. • art. 9: può essere emessa anche anticipatamente nei seguenti casi: a)per la richiesta di uno o più acconti a norma dell’art. 2234 del C.C.; b)trimestralmente (alla fine del trimestre) nel caso di incarichi di durata indeterminata o comunque superiori ad un anno. • Art. 10 termine di pagamento: tre mesi dall’emissione, decorsi i quali, in caso di mancata contestazione della congruità dei compensi addebitati, si applicano gli interessi di mora. NEI RAPPORTI CON IMPRESE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 231/2002 IN TEMA DI RITARDATO PAGAMENTO

  36. Pluralità Di Professionisti • Art. 11 Collegio non obbligatorio su espressa richiesta del cliente o comunque da questo autorizzato:Gli onorari globali dovuti al collegio sono quelli dovuti ad un professionista in base alla tariffa, aumentati del 40% per ogni componente del collegio, salvo casi disciplinati diversamente nella tariffa. • Art. 11 professionisti iscritti in albi diversi, anche appartenenti alla stessa associazione professionale:a ciascun professionista spetta il compenso determinato secondo la propria tariffa professionale

  37. Incarichi: Particolarità • Art. 12 incarichi ricevuti da più clienti tra loro connessi:onorari determinati secondo tariffa ridotti, nei confronti di ciascun cliente fino al 40%. • Art. 13 incarichi che per qualsiasi ragione non possono essere portati a compimento:spettano gli onorari per le prestazioni rese fino al momento dell’interruzione. • Art. 14 incarichi iniziati da altri professionisti:spettano comunque gli onorari per l’opera prestata anche per il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione della pratica stessa.

  38. Concorso Del Cliente O Di Terzi • Art. 15 incarichi definiti con il concorso effettivo del cliente o di terzi:è prevista una riduzione dal 10 al 30 % degli onorari specifici quando la pratica sia definita con il concorso effettivo del cliente o di terzi; rimborsi di spese, indennità ed onorari spettano per intero Qualora invece il cliente abbia svolto la pratica direttamente ed il professionista si sia limitato ad assisterlo e consigliarlo nell’adempimento, per gli onorari specifici è prevista una riduzione dal 20% al 50%; anche in questo caso rimborsi di spese, indennità ed onorari spettano per intero

  39. Applicazione Analogica • Si ricorre all’applicazione analogica solo nel caso in cui, per prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale, non sono previsti espressamente onorari specifici. • In tal caso occorre riferirsi a criteri con cui o la stessa tariffa o altre tariffe professionali disciplinano casi simili o materie analoghe. • NON è consentita l’applicazione analogica per casi regolati espressamente dalla tariffa.

  40. Le Principali Novità • Art. 17 – rimborso spese di studio. • Art. 31 – specifica nelle relazioni di stima. • Art. 32 – revisione legale – compenso orario. • Art. 37 – funzioni di sindaco, determinazione puntuale del compenso • Art. 40 – rinvio all’art. 45 consulenza contrattuale per l’elaborazione di patti parasociali. • Art. 26 - previsione espressa di onorari graduali per gli adempimenti telematici non tributari: • Art. 47 – nuova tabella 2 per assistenza tributaria • Art. 54 – inserimento delle nuove fattispecie previste dal d.lgs 139.

  41. L’adeguamento dei compensi • Maggiorazione dei compensi pari al 50% • D.p.r. 645 del 1994 ha iniziato il suo iter nel giugno del 1991, i valori espressi da quella tariffa erano commisurati al livello dei prezzi dell’epoca • Indice FOI Istat giugno 1991 - febbraio 2008 : 1,6216 • Retribuzione annua lorda per un impiegato di 2° livello Ccnl studi professionali impiegato • Nel giugno del 1991 : 19.381.520 lire (€ 10.000,72), • Dicembre 2009: € 20.393,66

  42. I Rimborsi Di Spese - Artt. 17 E 18 • Per le SPESE GENERALI DI STUDIO compete (al professionista è dovuto) un compenso forfettario pari al 12,5% DEGLI ONORARI spettanti con il limite di 2.500,00 € per parcella. • SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO. Al Professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Trattandosi di compenso e non un di un rimborso delle spese anticipate, spetta per ciascun cliente e per ciascuna pratica svolta (ad esempio, qualora nel caso di una trasferta si svolgono più pratiche relative a diversi clienti il rimborso ex art 18 spetta per ogni cliente)

  43. Le Spese Di Viaggio E Soggiorno • Sono determinate in funzione del mezzo di trasporto utilizzato: • Trasporto ferroviario in misura pari al costo del biglietto di prima classe; • Trasporto aereo in misura pari al costo del biglietto di businness class per le tratte intercontinentali, al costo del biglietto di economy class per le tratte nazionali e continentali; • Mezzo privato (auto/moto) in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI relative. • Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle. • È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

  44. Le Indennità - 1 Al professionista spettano le seguenti indennità: a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità: 1) professionista: € 77,48 per ora o frazione, € 619,76 giorno; 2) collaboratori e sostituti: € 27,17 per ora o frazione, € 209,16 giorno; b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 77,48; c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 3,87 per ogni facciata; d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 23,24 a € 154,94 mensili. e) per il deposito presso lo studio di documenti,plichi, valori e simili: l’ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il cliente.

  45. Le Indennità - 2 • Natura risarcitoria delle indennità: tenere indenne il professionista dalle spese sostenute per l’esercizio della professione, anche se non direttamente collegate allo svolgimento della pratica. • L’indennità per assenza dallo studio tende a risarcire le diseconomie dovute all’assenza del professionista; • L’indennità per la formazione del fascicolo e la rubricazione remunera i costi sostenuti per la presa incarico di una nuova posizione in archivio; • L’indennità per la predisposizione di copie è dovuta per la remunerazione dei costi di segreteria ; • L’indennità per la domiciliazione del cliente e per il deposito di documenti presso lo studio remunera il sostenimento dei costi del personale e le limitazioni dello spazio disponibile

  46. ONORARI SPECIFICI:sono determinati in funzione all’incarico nel suo complesso. ONORARI GRADUALI:sono determinati in riferimento alle singole prestazioni che sono svolte per l’adempimento dell’incarico Gli Onorari - 1 Gli onorari sono determinati in misura fissa o con riferimento a parametri (valori o altre entità numeriche) e si distinguono in: Gli onorari graduali sono sempre cumulabili con gli onorari specifici, salvo espresso divieto delle norme tariffarie stesse. In caso di cumulo l’importo degli onorari graduali non può essere superiore a quelli previsti per il terzo scaglione della tabella 1 art. 26.

  47. Gli Onorari - 2 In alternativa gli onorari possono essere preconcordati con il cliente: • In questo caso è opportuno che l’accordo risulti da un atto scritto. • Deve essere specificato se spettano i rimborsi di spese e indennità. • Opportuno comunque individuare dei parametri e le modalità tecniche di determinazione degli stessi da accertare poi a consuntivo. • Se viene preconcordata la modalità di applicazione degli onorari a tempo, rilevano le ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica. Per professionisti e collaboratori devono essere determinati compensi differenziati in misura NON inferiore a quella dell’art. 19 lett. a) nr. 1 e 2.

  48. Gli Onorari - 3 La tariffa prevede espressamente onorari preconcordati per: • Art. 27 Amministrazione di aziende e funzione di rappresentante comune • Art. 39 Arbitrati • Art. 42 Assistenza societaria continuativa e generica • Art. 55 Consulenza aziendale continuativa e generica Indirettamente la modalità di preconcordare gli onorari e suggerita per: • Art. 32 Revisioni contabili • Art. 33 Impianto e tenuta della contabilità Onorario per asseverazione • Art. 23 maggiorazione del 10% degli onorari specifici per asseverazioni di atti, perizie e documenti su richiesta del cliente o prevista dalla legge.NON si applica alle relazioni di stima ex art 31 comma 2 lett. d).

  49. Onorari Graduali • Per assistenza e rappresentanza tributaria rinvio agli artt. 47 e 48 • Art. 26 tabella 1 dove troviamo una serie di prestazioni relative a: I) Interventi personali; II) Prestazioni tecniche varie. • Valore della pratica: • Per prestazioni riferibili a contratti o valutazioni:il valore del contratto o del bene valutato • Per prestazioni rese a imprese o società:il maggiore tra patrimonio netto e capitale sottoscritto • Per prestazioni rese a privati:terzo scaglione della tabella 1

  50. Le Disposizioni Transitorie • Per le prestazioni in corso al 30 ottobre 2010: • ONORARI SPECIFICI sono determinati in funzione della nuova tariffa (D.m. 2 settembre 2010 n. 169). • ONORARI GRADUALI, RIMBORSI DI SPESE, INDENNITA’, sono determinati in base alla tariffa vigente al momento in cui si è verificato il presupposto di applicazione

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