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Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante di

Art. 11. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarit delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria". Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge

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Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante di

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Presentation Transcript


    1. Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitŕ”

    3. Individuazione nuove farmacie l’art. 11, comma 1 introduce nuove disposizioni “ORDINARIE” l’art. 11, comma 2 detta disposizioni “STRAORDINARIE”

    4. Novitŕ introdotte dal comma 1 Numero delle autorizzazioni 1 farmacia ogni 3.300 abitanti – possibilitŕ di apertura di una nuova farmacia qualora il numero di abitanti sia superiore al 50% di 3.300 Schema progressione del numero di farmacie in rapporto all’aumento della popolazione: fino a 3.300 abitanti: 1 farmacia facoltativa da 3.300 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria da 4.951 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria + 1 farmacia discrezionale da 6.600 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie da 8.251 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale da 9.900 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie da 11.551 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale da 13.200 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie da 14.851 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale ……………………………………………………………………………………………..

    5. b. Obbligo da parte dei comuni di avere un numero di farmacie tale da soddisfare il rapporto numerico sopra evidenziato -1 farmacia/3.300 abitanti- (fermo restando la discrezionalitŕ in ordine alla previsione dell’ulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente) l’istituzione della prima sede farmaceutica matura obbligatoriamente con il raggiungimento del quorum di 3.300 abitanti (fermo restando la discrezionalitŕ in ordine alla previsione dell’ulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente) l’istituzione della prima sede farmaceutica in presenza di un numero di abitanti inferiore a 3.300 abitanti č facoltativa c. “Pianta organica” non piů intesa come perimetrazione del territorio attribuibile a ciascuna farmacia

    6. Introduzione del concetto di zona intesa come compartimenti/quartieri/ripartizioni del territorio equivalenti (capoluogo-frazioni-localitŕ)/ etc.. ove collocare la/e farmacia/e Rivalutazione del ruolo dei comuni; spetta infatti a quest’ultimi, sentiti Azienda ULSS e Ordine provinciale dei farmacisti, identificare le zone e rivedere entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alla rilevazione della popolazione residente, il numero di farmacie spettanti

    7. I COMUNI entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore – 25 marzo 2012- della legge di conversione del decreto-legge ovvero entro il 23 aprile 2012: individuano e localizzano le nuove farmacie tenuto conto: della popolazione residente al 31 dicembre 2010 del numero complessivo delle farmacie esistenti (operanti e istituite ancorché non ancora aperte) indipendentemente dal criterio di legge con il quale furono istituite ordinario c.d. “demografico” o derogatorio c.d.“topografico”

    8. in base ai seguenti criteri: assicurare un’equa distribuzione sul territorio garantire l’accessibilitŕ del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate tenere presente che l’apertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie sentiti : Aziende ULSS Ordine provinciale dei Farmacisti

    9. b. inviano i dati alla Regione N.B alla mancata comunicazione dei predetti dati entro il termine di 30 gg. subentra la Regione in via sostitutiva con proprio atto sentiti Aziende ULSS e Ordini provinciali dei Farmacisti

    10. LA REGIONE entro 60 giorni dall’invio dei dati comunali, bandisce un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge provvede ad assicurare la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili I COMUNI non possono esercitare il diritto di prelazione sulle sedi risultanti dalla ricognizione straordinaria

    11. Modalitŕ di inoltro dati alla Regione Invio del provvedimento comunale tramite posta certifica – PEC – per l’acquisizione formale al protocollo regionale: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e in formato word al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.farmaceutico@regione.veneto.it

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