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Art. 11. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarit delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria". Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
E N D
1. Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitŕ
3. Individuazione nuove farmacie
lart. 11, comma 1 introduce nuove disposizioni ORDINARIE
lart. 11, comma 2 detta disposizioni STRAORDINARIE
4. Novitŕ introdotte dal comma 1 Numero delle autorizzazioni
1 farmacia ogni 3.300 abitanti possibilitŕ di apertura di una nuova farmacia qualora il numero di abitanti sia superiore al 50% di 3.300
Schema progressione del numero di farmacie in rapporto allaumento della popolazione:
fino a 3.300 abitanti: 1 farmacia facoltativa
da 3.300 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria
da 4.951 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria + 1 farmacia discrezionale
da 6.600 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie
da 8.251 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale
da 9.900 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie
da 11.551 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale
da 13.200 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie
da 14.851 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale
..
5. b. Obbligo da parte dei comuni di avere un numero di farmacie tale da soddisfare il rapporto numerico sopra evidenziato -1 farmacia/3.300 abitanti-
(fermo restando la discrezionalitŕ in ordine alla previsione dellulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente)
listituzione della prima sede farmaceutica matura obbligatoriamente con il raggiungimento del quorum di 3.300 abitanti (fermo restando la discrezionalitŕ in ordine alla previsione dellulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente)
listituzione della prima sede farmaceutica in presenza di un numero di abitanti inferiore a 3.300 abitanti č facoltativa
c. Pianta organica non piů intesa come perimetrazione del territorio attribuibile a ciascuna farmacia
6.
Introduzione del concetto di zona intesa come compartimenti/quartieri/ripartizioni del territorio equivalenti (capoluogo-frazioni-localitŕ)/ etc.. ove collocare la/e farmacia/e
Rivalutazione del ruolo dei comuni; spetta infatti a questultimi, sentiti Azienda ULSS e Ordine provinciale dei farmacisti, identificare le zone e rivedere entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alla rilevazione della popolazione residente, il numero di farmacie spettanti
7. I COMUNI
entro e non oltre 30 giorni dallentrata in vigore 25 marzo 2012-
della legge di conversione del decreto-legge ovvero entro il 23 aprile
2012:
individuano e localizzano le nuove farmacie
tenuto conto:
della popolazione residente al 31 dicembre 2010
del numero complessivo delle farmacie esistenti (operanti e istituite ancorché non ancora aperte) indipendentemente dal criterio di legge con il quale furono istituite ordinario c.d. demografico o derogatorio c.d.topografico
8. in base ai seguenti criteri:
assicurare unequa distribuzione sul territorio
garantire laccessibilitŕ del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate
tenere presente che lapertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie
sentiti :
Aziende ULSS
Ordine provinciale dei Farmacisti
9.
b. inviano i dati alla Regione
N.B alla mancata comunicazione dei predetti dati entro il termine di 30 gg. subentra la Regione in via sostitutiva con proprio atto sentiti Aziende ULSS e Ordini provinciali dei Farmacisti
10. LA REGIONE
entro 60 giorni dallinvio dei dati comunali, bandisce un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche
entro 12 mesi dallentrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge provvede ad assicurare la conclusione del concorso straordinario e lassegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
I COMUNI
non possono esercitare il diritto di prelazione sulle sedi risultanti dalla ricognizione straordinaria
11. Modalitŕ di inoltro dati alla Regione Invio del provvedimento comunale tramite posta certifica PEC per lacquisizione formale al protocollo regionale:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e
in formato word al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizio.farmaceutico@regione.veneto.it