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Il fenomeno migratorio in Italia tra esigenze di sicurezza e necessità di semplificazione amministrativa. Conoscere i fattori fondamentali per incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione comunale. Modulo B:
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Il fenomeno migratorio in Italia tra esigenze di sicurezza e necessità di semplificazione amministrativa. Conoscere i fattori fondamentali per incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione comunale. Modulo B: La registrazione anagrafica del cittadino immigrato presupposto per l’esercizio di diritti e il rispetto di doveri. L’integrazione delle banche dati pubbliche e l’esigenza della corretta ed univoca identificazione
LA REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO In materia di stranieri il nostro ordinamento si fonda sul principio della REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO Inizialmente essere regolarmente soggiornanti significava possedere un permesso di soggiorno valido. Solo chi aveva un permesso di soggiorno in corso di validità poteva iscriversi all’anagrafe. Oggi non è più così !
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO Art. 6 comma 7 D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 Art. 15 comma 1 DPR 31.8.1999, n. 394 FISSANO UN PRINCIPIO FONDAMENTALE Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO E’ la condizione fondamentale per l’applicazione della disciplina anagrafica (iscrizioni e variazioni) agli stranieri alle medesime condizioni degli italiani. Il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno Al contrario, vi coincide sempre meno e deve essere ricavato da un’analisi complessiva del sistema.
CHI È REGOLARMENTE SOGGIORNANTE ? Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998 “Possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno …” Ai fini anagrafici … La regolarità del soggiorno deve essere valutata distintamente per gli stranieri: • già iscritti in anagrafe • non ancora iscritti in APR, ma in possesso di permesso scaduto e ricevuta per il rinnovo • non iscritti in APR ma rientranti in una delle casistiche previste dalle circolari che regolano casi specifici (es. lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, ecc. ….)
STRANIERI E ANAGRAFE Le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni anagrafiche dei cittadini stranieri si effettuano nei casi e alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Esiste, poi, un motivo di cancellazione riservato solamente ai cittadini stranieri; è quello previsto dall’art. 11 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 223/1989 e cioè“per mancato rinnovo del titolo di soggiorno” Questo motivo di cancellazione non è applicabile ai comunitari !!!
ISCRIZIONE PER NASCITA Anche per i neonati stranieri l’iscrizione in anagrafe si effettua per nascita, sulla base della comunicazione dell’ufficiale di stato civile (art. 12 DPR 223/1989) entro il termine di tre giorni (art. 17 D.P.R. 223/1989). L’iscrizione anagrafica per nascita, dunque, non può essere subordinata all’inserimento del nato nel titolo di soggiorno del genitore. Questo orientamento, sostenuto vigorosamente da Anusca e dall’Istat (circolare n. 47/2002) è stato confermato dal Consiglio di stato con argomentazioni solide (parere n. 5453/03 del 4.2.2004) riprese dal Ministero dell’interno con circolare DCSD 12.7.2004 n. 32 DECORRE DAL GIORNO DELLA NASCITA !
Il neonato sarà iscritto: nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori nell’anagrafe del comune di residenza della madre, qualora i genitori, regolarmente residenti, siano iscritti in comuni diversi nell’anagrafe del comune di residenza del padre, qualora solo questi sia iscritto in anagrafe nel comune dove si trova l’istituto o la persona cui il nato viene affidato. ISCRIZIONE PER NASCITA
ISCRIZIONE PER NASCITA L’unico caso in cui il nato non viene iscritto in APR è quello della nascita occasionale in Italia da genitori stranieri, ovvero della nascita da genitori “irregolari” o, comunque da genitori dei quali nessuno sia iscritto in anagrafe In questo caso, l’ufficiale dello stato civile iscriverà l’atto di nascita, ma non potrà inviare la comunicazione di nascita a nessun ufficio d’anagrafe per l’iscrizione in Apr L’eventuale situazione di “clandestinità” dei genitori potrà essere solo “presunta” dall’ufficiale di stato civile, che, pertanto, non dovrà fare alcuna segnalazione. Quand’anche l’ufficiale di stato civile, abbia notizia, per conoscenza personale, della situazione di clandestinità dei genitori, senza avere elementi formali a conferma di ciò, non è tenuto a fare nessuna segnalazione.
ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE IDENTIFICAZIONE REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO ABITUALITÀ DELLA DIMORA
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI Il primo problema che si pone per l’ufficiale d’anagrafe di fronte a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, è quello di: Accertare l’identità della persona Art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989 sancisce l’obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO Art. 14 del regolamento anagrafico: vale per tutti, italiani e stranieri ! Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza. Il cittadino italiano deve esibire documenti rilasciati dalle autorità consolari.
LEGALIZZAZIONE DI FIRME DI ATTI DA E PER L'ESTERO ARTICOLO 33 D.P.R. 445/2000 • Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. […] • Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture • Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI Oltre alla prova documentata della propria identità, sono due i requisiti fondamentali richiesti al cittadino straniero per poter ottenere l’iscrizione all’APR e cioè: La dimora abituale La regolarità del soggiorno (che non coincide sempre e necessariamente con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) Per l’accertamento della dimora abituale si agisce con gli stessi criteri utilizzati per i cittadini italiani
L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO In pratica Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica il cittadino straniero deve esibire: • Permesso o carta di soggiorno • Passaporto o documento equipollente (es. titolo di viaggio). In mancanza (assoluta) di passaporto, il permesso di soggiorno può valere anche come documento equipollente • Documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare • Codice fiscale (D.M. 18.12.2000)
I cittadini stranieri non ancora iscritti in APR, in attesa di RINNOVO del permesso di soggiorno, devono essere considerati regolarmente soggiornanti. Perciò, potranno essere ISCRITTIin anagrafe dietro esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo e della fotocopia del titolo scaduto. Direttiva Ministero interno 5.8.2006 L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO Tuttavia... Iscrizione degli stranieri con P.d.S. scaduto
Il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del P.d.S. non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, se: la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; [è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;] è stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione. DIRETTIVA MINISTERO INTERNO 5.8.2006
CIRC. MIN. INTERNO N. 42 DEL 17.11.2006 Si può procedere all’iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari: mai inseriti nei registri della popolazione residente o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente • a condizione che: • la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, • sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo Nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla competente Questura, andrà evidenziato che si tratta di una iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del 5.8.2006, ciò anche al fine dell’ adozione dei conseguenti provvedimenti
ISCRIZIONE MINORI IN ATTESA DI ADOZIONE Direttiva 21.2.2007 Min. interno/politiche per la famiglia Convenzione di New York diritti del fanciullo (20.11.1989) Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori (29.5.1993) Art. 34 L. 184/1983 La Comm. adozioni internazionali, nell’autorizzare l’ingresso e la residenza in Italia del minore, valuta le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON è richiesto il permesso di soggiorno
ISCRIZIONE MINORI IN ATTESA DI ADOZIONE Direttiva 21.2.2007 Min. interno/politiche per la famiglia • Se l’adozione è pronunciata all’estero e il T.d.M. si limita a riconoscerne l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. della L. 184/1983) l’iscrizione in anagrafe può essere effettuata direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché il Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica del minore, abbia già riconosciuto gli effetti del provvedimento straniero. • Se l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il T.d.M. riconosce il provvedimento come affido preadottivo: il minore sarà iscritto come “convivente” • L’ufficiale d’anagrafe, se vi sono le condizioni necessarie (dimora abituale), dovrà iscrivere il minore con le generalità desunte dal passaporto, anche se questo riporta già il cognome del padre adottivo.
L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO Iscrizione nelle more del rilascio del I° P.d.S. per lavoro subordinato Direttiva 20.02.2007: diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo P.d.S. per lavoro subordinato Il lavoratore straniero che ha sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del P.d.S. per motivi di lavoro può legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti. Fra tali diritti deve essere compreso quello all’iscrizione anagrafica
Oltre al passaporto e agli altri documenti attestanti gli status personali, l’iscrizione deve essere subordinata all’esibizione: del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso; della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico. ISCRIZIONE NELLE MORE DEL RILASCIO DEL I° P.D.S. PER LAVORO SUBORDINATO Documenti per l’iscrizione anagrafica
L’ISCRIZIONE PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Circolare n. 43 del 2.8.2007 • In analogia con quanto già disposto per i lavoratori subordinati, si può procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia chiesto il P.d.S. per motivi familiari nelle more del suo rilascio. A tal fine dovrà essere esibita la seguente documentazione: • Il VISTO DI INGRESSO • La RICEVUTA rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta • Fotocopia non autenticata del NULLA OSTA al ricongiungimento rilasciato dallo Sportello unico
L’ISCRIZIONE PER COESIONE FAMILIAREcircolare del Min. interno del 2 agosto 2007 Questa ipotesi riguarda il cittadino straniero, entrato in Italia con visto rilasciato per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (ad es. visto turistico), e che chiede il permesso di soggiorno per “coesione familiare”. In tal caso, poiché manca il nulla osta al ricongiungimento, l’iscrizione anagrafica può essere effettuata solo previa esibizione del permesso di soggiorno, non potendo, fino a diversa disposizione ministeriale, trovare applicazione la procedura prevista dalla circ. n. 43/2007.
Per i discendenti da avo italiano che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” la ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica. Resta tuttavia necessario dimostrare il requisito della “residenza” in Italia Pertanto, per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza è necessaria la preventiva iscrizione anagrafica per “residenza”, accertata nei modi e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento anagrafico. L’ISCRIZIONE DI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis Circolare n. 32 del 13.6.2007
Ai fini dell’iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l’Accordo Schengen e che intendono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, è sufficiente – ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno – l’esibizione del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall’autorità di frontiera. Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive L’ISCRIZIONE DI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis Circolare n. 52 del 28.9.2007
La procedura di iscrizione anagrafica prevista per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis si applica anche al riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 L’ISCRIZIONE PER IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Circolare n. 14 del 31.10.2008
Richiedenti asilo: sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato". Rifugiati (o, più diffusamente, rifugiati politici) sono persone fuggite o espulse a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal loro Paese e che trovano ospitalità in un Paese straniero. Giuridicamente, sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda. L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La protezione sussidiaria. In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità. Al titolare dello ‘status di protezione sussidiaria’ la Questura rilascia un permesso con motivo ’protezione sussidiaria’. L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri soggetti a protezione internazionale è subordinata al possesso del permesso di soggiorno La sola ricevuta della domanda di permesso non è sufficiente ai fini dell’iscrizione anagrafica I cittadini stranieri “richiedenti asilo” – “rifugiati” – in stato di “protezione sussidiaria” sono, spesso privi di passaporto o documenti equipollenti L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE • In questo caso all’ufficiale d’anagrafe si pongono due problemi: • L’identificazione e quindi il diritto all’iscrizione anagrafica • La registrazione dei dati personali
L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE • Identificazione e diritto all’iscrizione anagrafica L’art. 14 del d.P.R. n. 223/1989 prevede che la persona (italiano o straniero), che fa istanza di iscrizione anagrafica per provenienza dall’estero, presenti il passaporto (o altro titolo di viaggio previsto da specifiche convenzioni o accordi internazionali) e, allorquando il trasferimento concerna anche la famiglia, “atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.” È possibile iscrivere un cittadino straniero soggetto a protezione internazionale (richiedente asilo, rifugiato o i stato di protezione sussidiaria) privo di passaporto o documento equipollente, in deroga alle disposizioni dell’art. 14 del d.P.R. n. 223/89
L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE A tale categoria di persone si dovranno applicare, anche in materia anagrafica, norme e principi appositamente previsti in relazione al loro status di “persone soggette a protezione internazionale”; se così non fosse, a tali persone verrebbero negati, nella maggior parte dei casi, il fondamentale diritto all’iscrizione anagrafica e i diritti connessi a tale iscrizione. Pertanto: Il permesso di soggiorno, solo per questa particolare categoria di cittadini stranieri, potrà supplire alla mancanza di passaporto come documento di riconoscimento e identificazione utile ai fini dell’iscrizione anagrafica
L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE • Riferimenti normativi Convenzione di Ginevra del 1951 Art. 25 (“Assistenza amministrativa”),commi 2 e 3: “Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite. 3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario. Art. 27 “Documenti d’identità” “Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”.
L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE • Min. interno - risposta a quesito del 4.7.2006 “…Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell’art. 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare”. Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici, sempre sulla base delle considerazioni sopra espresse in materia di definizione e di valore dei documenti di riconoscimento, di cui agli articoli 1 e 35 del citato d.P.R. 445/2000…”
L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE • La registrazione dei dati personali Ministero dell’interno – Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo – nota prot. n. 1409/CS del 24.04.2009, indirizzata al comune di Pordenone e, p.c. all’ICS – Ufficio Rifugiati ONLUS di Trieste: “Pertanto, la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di residenza possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese”. La disposizione è condivisibile per quanto riguarda i rifugiati e i richiedenti asilo; meno giustificata per gli stranieri soggetti a protezione sussidiaria.
L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE In conclusione... • I cittadini stranieri soggetti a protezione internazionale hanno diritto: • All’iscrizione anagrafica ancorchè privi di passaporto o documento equipollente, a condizione che siano in possesso del permesso di soggiorno • Alla registrazione dei loro status personali e familiari desunti dal permesso di soggiorno e/o dalla certificazione della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo
L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE Il cittadino straniero non decade dall’iscrizione anagrafica nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 7 DPR 223/1989 come modificato dal DPR 334/2004 ). Ciò significa che ai fini dell’iscrizione per provenienza da altro comune non è indispensabile che il cittadino straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ma è sufficiente che esibisca “la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest’ultimo titolo” (circ. n. 12/2005 DCSD).
LA CANCELLAZIONE DALL’APR La cancellazione dei cittadini stranieri per morte per trasferimento di residenza in altro comune o all’estero per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora; NON presenta particolarità di rilievo rispetto alla cancellazione dei cittadini italiani INVECE…
LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ E PER MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO L’art. 15, comma 3 del DPR n. 394/99 ha sostituito l’art. 11 comma 1 lett. c) del regolamento anagrafico e prevede che i cittadini stranieri debbano essere cancellati • Per irreperibilità accertata • Per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni
CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA Malgrado la norma si esprima in modo diverso, la cancellazione per irreperibilità del cittadino straniero deve avvenire alle stesse identiche condizioni della cancellazione dei cittadini italiani e cioè a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati.
CANCELLAZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 3 DEL DPR 223/1989 L’ufficiale d’anagrafe, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno, deve invitare il cittadino straniero, con raccomandata AR, a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, corredata dal permesso di soggiorno rinnovato (Art. 11 comma 1 lett. c come modificato dall’art. 1 comma 28 della Legge n. 94/2009) Se lo straniero non provvede nei 30 giorni successivi all’invito l’ufficiale d’anagrafe deve cancellarlo con apposito provvedimento ATTENZIONE ! Se il cittadino straniero si è attivato per il rinnovo NON si potrà procedere alla cancellazione !!!
La libertà di circolazione e soggiorno è un DIRITTO primario e individuale conferito a ciascun cittadino comunitario dal possesso della cittadinanza dell’Unione e rappresenta il principio cardine dell’Unione europea Le limitazioni e le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono previste dal Trattato e dalle relative disposizioni applicative La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e soggiorno ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI I principi fondamentali Direttiva n. 2004/38/CE
LO STATO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVALe “Linee guida” della Commissione europea Il 2 luglio 2009 è stato adottato un documento (cc.dd.”Linee Guida) contenente orientamenti interpretativi su alcuni aspetti problematici emersi in sede di applicazione della Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di recepimento emanate da ciascuno Stato membro: “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE”. • Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già recepite con circolare del Min. interno – DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 che contiene chiarimenti • sulla copertura dei rischi sanitari • sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno” • sull’iscrizione nel registro della popolazione temporanea
Accanto ad indicazioni su specifiche questioni (risorse, copertura dei rischi sanitari, ordine e sicurezza pubblica ecc.) le “Linee guida” enunciano numerosi principi fondamentali in materia di circolazione e soggiorno nell’intento di rafforzare tale diritto. I PRINCIPI FONDAMENTALI NELLE “LINEE GUIDA” Linee guida “La libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del progetto europeo” “Il diritto alla libera circolazione è uno dei pilastri dell’Unione europea e, conseguentemente, ogni deroga a tale principio dev’essere interpretata in modo rigoroso. Tuttavia, il diritto alla libera circolazione all’interno dell´Unione non è illimitato e comporta alcuni obblighi a carico dei beneficiari, tra i quali il rispetto delle legge dello Stato membro ospitante.”
A CHI SI APPLICA IL D. LGS. N. 30/2007 ? a QUALSIASI CITTADINO dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza ai suoi FAMILIARI ai sensi dell'art. 2, punto 2, che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo Inoltre… Il D. lgs. n. 30/2007 si applica ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano
I CITTADINI STRANIERI - LA CERTIFICAZIONE Che cos’è un certificato DPR n. 445/2000, Art. 1, comma 1, lett. f): “CERTIFICATO: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche” DPR n. 223/89, art. 33: “L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata e certificata …”
I CITTADINI STRANIERI - LA CERTIFICAZIONE Ai cittadini stranieri devono essere rilasciati tutti i certificati e gli attestati desunti dagli atti anagrafici e dello stato civile, esattamente come per i cittadini italiani. Anche per questo motivo, occorre fare molta attenzione al momento dell’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, poiché tutti i dati registrati in anagrafe saranno poi oggetto di certificazione. I certificati non hanno mai valore probatorio assoluto, ma limitato; fanno fede fino a prova contraria.