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INTERPORTO 01. Lezione 09 L'inclinazione a trafficare, barattare, scambiare una cosa con un'altra è comune a tutti gli uomini e non si trova in nessun'altra razza di animali. Adam Smith Anno Accademico 2009 - 2010. L’INTERPORTO ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI.
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INTERPORTO 01 Lezione 09 L'inclinazione a trafficare, barattare, scambiare una cosa con un'altra è comune a tutti gli uomini e non si trova in nessun'altra razza di animali. Adam Smith Anno Accademico 2009 - 2010
L’INTERPORTO ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI L’INTERPORTO rappresenta probabilmente la struttura più complessa dell’intero sistema logistico; esso non deve solamente garantire i trasporti intermodali o combinati che, secondo un approccio giuridico, vengono così definiti: TRASPORTO COMBINATO Legge 23 dicembre 1997, n. 454. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità definizione f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza i veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.
Segue aspetti giuridici e operativi Esso deve inoltre assicurare alle merci, alle imprese, ai mezzi e alle persone una molteplicità di servizi di carattere generale e di supporto quali: banche, uffici postali, ristorazione, rifornimenti e alcune manutenzioni per i mezzi di trasporto, per i container e altri più specifici quali: dogane, servizi telematici che lo denotano nella sua funzione di SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTI E DI SERVIZI LOGISTICI. Nella lezione introduttiva li avevamo definiti come: iniziative immobiliari realizzate su base programmatica territoriale per mezzo delle quali si attua il compimento del sistema integrato dei trasporti e dei servizi logistici che, per le caratteristiche sistemiche generali e le esigenze di ingenti finanziamenti, comporta l’intervento pubblico.
LA DEFINIZIONE DEL LEGISLATORE INTERPORTO L. 4 agosto 1990, n. 240 Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità. Capo I - Norme in materia di interporti 1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione
REQUISITI DELL’INTERPORTO Dall’esame delle citate disposizioni deriva che l’interporto deve possedere i seguenti requisiti: • iniziativa immobiliare; • struttura di pianificazione territoriale; • complesso organico di strutture e servizi. Esso deve permettere di conseguire il miglioramento dell’efficienza dell’intero ciclo logistico da intendersi nella sua accezione di pianificazione, realizzazione e controllo delle attività che si riferiscono ai flussi fisici dei materiali e le pertinenti informazioni, dalla fase dell’approvvigionamento a quella di utilizzazione finale, attraverso le seguenti fasi: • gestione dell’ordine; • gestione del controllo delle scorte, trasporto, magazzinaggio; • movimentazione della merce, imballaggio dei carichi, adattamento della merce; • gestione dei flussi informativi.
STRATEGIE DELL’INTERPORTO Rinviando a un secondo momento la problematica della governance dell’Interporto occorre innanzitutto considerarlo come una struttura imprenditoriale che, alla stregua delle altre imprese, si deve dotare di una sua strategia atta ad inserirlo nel mercato competitivo. Tale strategia può essere finalizzata ai seguenti obiettivi : • di economicità quando è orientata al costo; • di qualità quando è orientata alla differenziazione; • di tempo quando è orientata alla sua minimizzazione e/o di puntualità. Tutto ciò fermo restando quanto, nell’ esaminare i trasporti aerei evidenziammo il concetto time criticalper il quale il fattore tempo è decisivo e time definite per il qualeassume maggior valenza l’affidabilità.
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERPORTI Circa la classificazione degli interporti vi è stata una prima fase in cui erano distinti, sulla base del vigente inquadramento giuridico, in primo e secondo livello; attualmente vengono classificati a seconda dell’importanza: NAZIONALI O INTERNAZIONALI. Le caratteristiche tecniche che il vigente contesto normativo individua ai fini della definizione di interporto di rilevanza nazionale sono: a) dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi; b) essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti; c) svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
Segue CLASSIFICAZIONE d) insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; e) insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori”.
Segue CLASSIFICAZIONE La deliberazione CIPET(Comitato Interministeriale per la Programmazione nei Trasporti - abolito il 24.12.1993) del 7 aprile 1993 definiva simili parametri tecnici delle stazioni interportuali, prevedendo, in merito a funzioni e servizi, che: a) le funzioni e i servizi insediati nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in servizio dell’impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato tecnico allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di una rete logistica nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli impianti base per l’esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché le sedi degli operatori del trasporto e della logistica, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari b) le aree sulle quali è programmato l'insediamento dell'interporto dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni interessati), ad attività terziarie e di servizi o di altre attività comunque compatibili con l'insediamento interportuale;
Segue Classificazione • c) l’interporto, nella dimensione proposta, dovrà essere economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista delle funzioni e del servizi insediati e dai punto di vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico: la domanda su cui è dimensionato l’interporto deve essere sufficiente a garantire l'investimento sul plano finanziario ed avere caratteristiche merceologiche specifiche per l’intermodalità; • d) l’interporto dovrà essere attivo nei confronti degli operatori del settore; dovrà essere, quindi, prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali della S.p.A. Ferrovie dello Stato o di sua partecipata, ovvero di altro vettore ferroviario e dovrà essere accertata l'esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attività nell’interporto; • e) l’interporto dovrà essere inserito nel piano regionale dei trasporti.
Segue Classificazione • prevedendo (punto 3) l’allacciamento degli impianti alla rete logistica nazionale e la necessaria finalizzazione degli stessi impianti ad alcuni servizi minimi: • sistema di incontro domanda ‑offerta; • sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi; • sistema di interscambio dati; - • sistemi di teleprenotazione; • sistemi di informazione”. • L’art.40 della L. 01.08.02 n.166 (G.U. 3.8.02 n.181, SO n.158) recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti prevede, inoltre, che gli interporti siano dotati di adeguata supporto di cavidotti per reti di comunicazione.
Segue Classificazione • Come si evince da quanto esaminato la funzione degli interporti coinvolge la mano pubblica non tanto nella realizzazione quanto in quella funzione di regolatore secondo i moderni approcci liberistici voluti dall’Unione Europea.
LA NATURA GIURIDICA DELL’INTERPORTO • I principali interporti italiani hanno la forma della società per azioni cui partecipano soggetti pubblici e soggetti privati e sono istituiti per effetto di norme che hanno carattere pubblicistico. • Nella difficile ricerca di una linea univoca di individuazione della governance alcuni TAR hanno affermato che ci si possa trovare di fronte ad opera di diritto pubblico o privato in relazione alla presenza di determinate disposizioni statutarie.
Segue Natura Giuridica • Per alcuni rileva la composizione societaria per cui la completa partecipazione pubblica dovrebbe connotare la natura pubblicistica ovvero mista in caso di partecipazioni del privato. • Il criterio da seguire, sotto il profilo del diritto societario, dovrebbe essere quello che si basa sulla puntuale investigazione delle norme statutarie della società di gestione.
Segue Natura Giuridica • A tale riguardo però il Consiglio d Stato ha sentenziato che per la qualificazione di un Ente quale organismo di diritto pubblico occorrano seguenti requisiti: • Personalità giuridica; • Sussistenza di dominanza pubblica; • Soddisfacimento di bisogni d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Segue Natura Giuridica La richiamata legge 04.08.1990, n. 240 prevedeva, all’articolo 6, che i gestori interportuali operassero in regime di concessione ma tale disposizione contrasta con la Dir. CEE 75/130/CE , confermata dalla Dir. 92/106/CE in ordine ala liberalizzazione dell’iniziativa economica. Del resto, a prescindere dall’appartenenza all’Europa, non poteva essere diversamente per un sistema cui viene richiesta efficienza e flessibilità.
Segue Natura Giuridica Ad ogni buon conto l’Italia si è adeguata al disposto europeo modificando la citata Legge 240/1990 per cui la logistica, l’intermodalità e gli interporti sono stati definitivamente attratti nell’ambito della libertà di iniziativa economica. L’EFFETTIVA FUNZIONALITÀ DELL’INTERPORTO RISIEDE IN UNA PLURALITÀ DI CONDIZIONI: • Ubicazione all’interno di un importante bacino di traffico; • Possibilità di convogliarci tutte le modalità di trasporto; • Offerta integrata di servizi logistici; • Servizi alle imprese, ai mezzi e alle persone; • Coordinamento della domanda in funzione della potenzialità dell’offerta; • Collegamento sistematico con la altre piattaforme logistiche. QUEST’ULTIMA CONDIZIONE SI RIFERISCE AL FATTO CHE UN’ECONOMIA MODERNA NON PUÒ PRESCINDERE DA UNA RETE DI INTERPORTI STABILMENTE INSERITA NEL SISTEMA PAESE.