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RINNOVO CCNL FARMACIE PRIVATE 5/5/2005. FISASCAT CISL ASSO.FA.N.T. Salerno. LA LOTTA E’ STATA DURA. Finalmente giovedì 5 maggio 2005 è stata sottoscritta con Federfarma l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl dipendenti farmacie private.
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RINNOVO CCNL FARMACIE PRIVATE 5/5/2005 FISASCAT CISL ASSO.FA.N.T. Salerno
LA LOTTA E’ STATA DURA • Finalmente giovedì 5 maggio 2005 è stata sottoscritta con Federfarma l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl dipendenti farmacie private. • Il negoziato è stato molto lungo, tanto che si è arrivati a pochi mesi dalla nuova scadenza del CCNL (31 gennaio 2006), ed incerto fino alla fine. Inoltre è da tenere presente che stavamo trattando non solo sulla parte economica, ma anche su quella normativa, che si trascinava da quasi quattro anni. Poi è prevalsa la volontà di arrivare ad un accordo. Il nostro giudizio è che abbiamo ottenuto un buon risultato su tutti e due i versanti.
AUMENTI SALARIALI I 90 euro di aumento retributivo dal 1° giugno 2005 (prima ed unica tranche visto il ritardo dell’erogazione) per il 1° livello (farmacista collaboratore) in grado di salvaguardare le retribuzioni dall’inflazione, almeno secondo le regole ed i calcoli ufficiali dell’Istat. L’una tantum, riparametrata come per gli aumenti salariali, che sarà erogata in due tranche copre, in buona sostanza, tutto il periodo precedente di non erogazione salariale, visto che gli aumenti vengono di solito scaglionati e difficilmente partono dal primo giorno dopo la scadenza del contratto.
UNA TANTUM 2 • L’una tantum spetta ai dipendenti a tempo pieno ed in servizio dal 1/2/2004 al 31/5/2005; ai lavoratori a part time e detraendo i periodi di assenza non retribuita( esclusa malattia, infortunio, gravidanza).
LAVORO A TEMPO PARZIALE • Per il tempo parziale si conferma che il lavoro supplementare potrà essere svolto solo con il consenso del lavoratore/lavoratrice. • E’ affermato il principio che il lavoro supplementare, notturno o festivo, è compensato con una maggiorazione superiore. • Sono state fissate le regole e le compensazioni per l’utilizzo delle clausole elastiche e flessibili. • A quest’ultimo proposito consideriamo una “conquista di civiltà” la reintroduzione del “diritto di ripensamento” non solo nel caso si instaurino più rapporti di lavoro a tempo parziale, ma anche per “paternità o maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo” e per “inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto”. • Inoltre è stato escluso che il rifiuto di sottoscrivere un patto per le “clausole elastiche o flessibili” possa essere considerato non solo motivo di licenziamento, ma anche giustificazione per una qualsiasi sanzione disciplinare.Tutto questo in un settore in cui c’è un’assoluta prevalenza di “piccole aziende” e quindi una difficoltà oggettiva a gestire tutta una serie di norme, quali appunto quelle relative al mercato del lavoro.
LAVORO A TEMPO PARZIALE 2 IL CONTRATTO PART TIME VA STIPULATO IN FORMA SCRITTA. IL DATORE DI LAVORO PUO’ CHIEDERE PER ESIGENZE AZIENDALI UN PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO. TALE STRAORDINARIO VIENE CHIAMATO LAVORO SUPPLEMENTARE, MA SEMPRE PREVIO IL CONSENSO DEL DIPENDENTE, CHE PUO’ ANCHE RIFIUTARSI DI SVOLGERLOSENZA INCORRERE NEL LICENZIAMENTO. IN TAL CASO SI PARLA DI “CLAUSOLE FLESSIBILI” CON SPECIFICO ATTO SCRITTO: E MAX PER 35 ORE SETTIMANALI. • LA MAGGIORAZIONE SULLE ORE DI LAVORO SUPPLEMENTARE E’ DEL 25 %. • IL LAVORO SUPPL. SVOLTO DI DOMENICA O DI NOTTURNO: HA MAGGIORAZIONI DEL 30% O DEL 40% . • IL DATORE PUO’ AUMENTARE LE ORE DI LAVORO E LA COLLOCAZIONE TEMPORALE, PER ISCRITTO E CON UN PREAVVISO MINIMO DI 2 GIORNI. • LE ORE OGGETTO DI VARIAZIONE SONO MAGGIORATE DEL 10%.
APPRENDISTATO SI,MA NON PER IL FARMACISTA • I livelli per cui si può ricorrere all’apprendistato sono il 2° il 3° e il 4°, la durata massima è fissata in 48 mesi. L’età compresa tra 18 e 29 anni. In attesa dell’approvazione delle leggi regionali la formazione, esterna od interna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore l’anno.Per questo istituto vogliamo sottolineare due aspetti importanti CHE ABBIAMO OTTENUTO: • a) l’apprendista in caso di malattia fruisce dell’integrale trattamento economico normativo previsto per il lavoratore qualificato;b) i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro si sommano (nei limiti ovviamente della durata massima).
CONTRATTO PROFESSIONALIZZANTE PER I FARMACISTI • Materia questa assai delicata ed oggetto di forti polemiche durante la trattativa. Alla fine si è trovata una soluzione. • I punti salienti di questo speciale contratto di lavoro (di cui all’art.49 e seguenti del D.lgs 276/2003) sono: • 1) durata massima di 24 mesi;2) inquadramento, retribuzione e trattamento normativo uguali a quelli previsti dal ccnl per il farmacista collaboratore, 1° livello;3) conferma in servizio del 90% degli assunti con questo contratto, altrimenti per i 12 mesi successivi non si potrà assumere farmacisti con tale tipologia contrattuale. N.B. Questo tipo di contratto sostituisce quello di “formazione e lavoro”. La convenienza per i datori di lavoro sono gli sgravi contributivi. Per i farmacisti sono aumentate le garanzie di conservare il posto di lavoro.
CONTRATTO DI INSERIMENTO E DI REINSERIMENTO • Tale contratto va stipulato in forma scritta e deve essere specificato il progetto individuale di inserimento. Se non e’ scritto il contratto è nullo ed il lavoratore è assunto a tempo indeterminato. • E’ da rimarcare però l’essere riusciti ad ottenere che, nel caso di trasformazione del contratto di inserimento in un contratto a tempo indeterminato, il periodo verrà computato nell’anzianità di servizio senza alcuna eccezione.L’inquadramento non potrà essere inferiore, rispetto alla categoria che spetta al lavoratore, di più di 2 livelli. Dopo 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro il dipendente passerà al livello superiore. • Ciò non vale per il farmacista collaboratore che può essere assunto SOLO al 1° livello. • Tale contratto va da 9 a 18 mesi e prevede una formazione non inferiore ad 8 ore.
PERIODI DI MALATTIA • Periodo di comporto • Finalmente si è riusciti a risolvere un problema annoso: quello di mettere insieme la malattia e l’infortunio professionale, assommandoli ai fini del computo del periodo di comporto.Ora invece è stato chiarito che il lavoratore ha a disposizione un periodo di 180 giorni nell’anno solare per la conservazione del posto in caso di malattia ed altrettanti giorni in caso di infortunio (con conteggi che debbono, quindi, essere fatti separatamente).
APPALTI: NORMATIVE • Il titolare (committente) deve verificare che nel contratto di appalto ci sia: • Obbligo per l’impresa di applicare il ccnl di settore. • Di rispettare le norme di accantonamento TFR, contributive e retributive e previdenziali. • Verificare trimestralmente l’avvenuto pagamento dei contributi da parte dell’impresa. • Rescissione del contratto d’appalto in caso di inadempienza dell’impresa.
ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI • Contratto di inserimento: sostituisce il contratto di formazione e lavoro e si basa sull’adeguamento delle competenze mediante un piano personalizzato di formazione ed addestramento che può avere una durata da 9 a 18 mesi. Ne possono usufruire i disoccupati fino a 32 anni oppure oltre i 50, donne di qualsiasi età e persone affette da handicap. • PART TIME: è il lavoro a tempo parziale può essere a tempo determinato o indeterminato e consente di lavorare solo in un determinato numero di ore giornaliere (part time orizzontale), o per l’intera giornata lavorativa, ma limitatamente ad alcuni giorni alla settimana (part time verticale). Il part time si dice misto quando risulta da una combinazione fra quello orizzontale e quello verticale.
ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 2 • Lavoro a progetto: sostituisce le collaborazioni coordinate e continuate (Co.Co.Co.). In questo caso le aziende che assumono devono specificare in forma scritta i contenuti del progetto, la durata ed il compenso. Questa forma di collaborazione pur prevedendo il coordinamento con l’azienda deve essere svolta dal lavoratore in totale autonomia. • JOB SHARING: è il lavoro condiviso, con un contratto che può essere a tempo determinato o indeterminato. Consente a 2 persone di dividersi un’unica prestazione lavorativa, le ore di lavoro e la retribuzione. Pertanto entrambi i lavoratori si assumono l’impegno di sostituire l’altro in caso di indisponibilità. • JOB ON CALL: (lavoro a chiamata o intermittente) con contratto a tempo determinato o indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per prestazioni lavorative di carattere discontinuo o intermittente. Il lavoratore, nel caso in cui si impegni a rispondere alla chiamata, riceve una indennità per il periodo di inattività.