300 likes | 433 Views
DIRITTO DEL WELFARE. Dall’assistenza alla sicurezza sociale (passando per la Costituzione). COME NASCE LA PREVIDENZA SOCIALE.
E N D
DIRITTO DEL WELFARE Dall’assistenza alla sicurezza sociale (passando per la Costituzione)
COME NASCE LA PREVIDENZA SOCIALE • LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE rende la solidarietà familiare e la beneficenza pubblica inadeguate rispetto agli eventi che menomavano la capacità lavorativa e creavano situazioni di bisogno • - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO • MA DIVENNE UNA QUESTIONE DI CLASSE E QUINDI DI ORDINE PUBBLICO • CHE PORTO’ ALL’INTERVENTO DELLO STATO
PREVIDENZA E ASSISTENZA ALLE ORIGINI DEL WELFARE STATE • nasce così la PREVIDENZA SOCIALE : una forma di tutela specifica dei LAVORATORI, espressione di una solidarietà limitata ai lavoratori e ai datori di lavoro e limitata a determinati eventi generatori di bisogno • a questa si affiancava tradizionalmente l’ASSISTENZA SOCIALE : aveva una generica funzione di tutela degli indigenti, dipendeva dalla disponibilità degli enti erogatori ed era considerata un’attività graziosa dello Stato
DUE DIVERSI MODELLI • BISMARCK: DISEGNA UN MODELLO FONDATO SULLA PREVIDENZA, CIOE’ SULLA TUTELA DEI LAVORATORI, FINANZIATA DAI LAVORATORI • BEVERIDGE: DISEGNA UN MODELLO FODNATO SUL WELFARE, CIOE’ SULLA TUTELA DEI CITTADINI, FONDATO SULLA FISCALITA’ GENERALE
IL MODELLO COSTITUZIONALE ITALIANO • PRINCIPI FONDAMENTALI (1-12) • PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI • rapporti civili 13-28 • rapporti etico-sociali 29-34 • rapporti economici 35-47 • rapporti politici 48-54 • PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA • Il parlamento • Il presidente della repubblica • Il Governo • La magistratura • Le regioni, e province e i comuni • Garanzie costituzionali • DISPOSIZONI TRANSITORIE E FINALI
I principi fondamentali • COSA E’ UN PRINCIPIO? • 1- FONDATA SUL LAVORO • 2- SOLIDARIETÀ • La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale • SI RICONOSCE CHE PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA SONO CHIAMATI A CONTRIBUIRE TUTTI I CITTADINI: • IL DOVERE DI SOLIDARIETA’ E’ STRUMENTO E GARANZIA DELLA LIBERTA’ (DI)
LE LIBERTÀ • libertà personale • libertà del domicilio • libertà della corrispondenza • libertà di circolazione • libertà di riunione pacifica • libertà di associazione • libertà di religione • libertà di manifestazione del pensiero
L’uguaglianza • Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali • E’ compito della Repubblica ri-muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
I diritti (rapporti etico-sociali) • Famiglia (matrimonio – filiazione) • Salute • Istruzione
I DIRITTI – (rapporti economici) • Il diritto al lavoro • Il diritto all’iniziativa economica
IL DIRITTO AL LAVORO • ART. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. • Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. • art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. • Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. • Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. • Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero • art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi • art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione
LA SICUREZZA SOCIALE ART. 38 • Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. • I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. • Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. • Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. • L'assistenza privata è libera
L’ART. 38 COST. • Bismarck o Beveridge?
L’ART. 38 E LA SICUREZZA SOCIALE • rilevanza del principio nella gerarchia delle fonti • sovrapposizione alla normativa precedente e necessità della sua reinterpretazione • ESEMPLIFICAZIONI DELL’IDEA DI SICUREZZA SOCIALE: • il s.s.n. • il finanziamento statale parziale o totale di alcune prestazioni • l’adozione del sistema di finanziamento a ripartizione
COROLLARI DELL’IDEA DI SICUREZZA SOCIALE: • abbandono della logica assicurativa privatistica (?) • configurazione del rapporto giuridico previdenziale • configurazione del rapporto assicurativo • necessità dell’intervento pubblico (questione monopoli)
DISTINZIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA NELL’ART. 38 • tesi della differenziazione solo quantitativa • tesi della differenziazione e della libertà anche organizzativa: • la previdenza può essere realizzata anche mediante forme mutualistico assicurative • l’assistenza si fonda unicamente sul principio di solidarietà generale
Il riparto di competenze • Competenza esclusiva dello Stato • Previdenza sociale • Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale • Immigrazione • Competenza concorrente di Stato e regioni • Previdenza complementare • Tutela e sicurezza del lavoro • Tutela della salute • Previdenza complementare e integrativa • Competenza residuale delle regioni • (assistenza, formazione professionale)
ULTERIORI PRINCIPI ESPLICITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE • la GRADUALITA’ dell’attuazione: • quando una nuova legge riconosce un livello di protezione superiore, il livello inferiore riconosciuto precedentemente non può essere solo per questo considerato incostituzionale • forme di protezione necessarie possono essere differite nel tempo in presenza di ragioni di rilevanza costituzionale tale da imporre un bilanciamento di interessi
ULTERIORI PRINCIPI ESPLICITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE • la DISCREZIONALITA’ del legislatore: la costituzione stabilisce il diritto alla prestazione ma la sua entità,i tempi e i modi di erogazione sono rimessi alla discrezionalità del legislatore • il riferimento è alle SCELTE DI BILANCIO • la MODIFICABILITA’ IN PEIUS dei trattamenti (es. è considerato legittimo rimuovere un ingiustificato privilegio)
IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE • - rilevanza dell’origine assicurativa : • rapporto trilaterale tra soggetto assicurato, ente assicurante e soggetto assicuratore • il rapporto sorge come diretta conseguenza dell’attività lavorativa • concezione pubblicistica: • la sicurezza sociale è un servizio pubblico, i contributi sono tributi • di conseguenza il rapporto giuridico previdenziale è solo quello che ha come contenuto l’obbligazione dell’ente all’erogazione delle prestazioni, a cui corrisponde il diritto del soggetto protetto al godimento della prestazione • è esclusa ogni interdipendenza tra contributi e prestazioni • il contrasto tra queste due concezioni è ancora irrisolto • la concezione assicurativa pretende di assolutizzare il dato storico contingente • la concezione pubblicistica trascura il fatto che taluni settori restano regolati su base prettamente assicurativa: ci sono vari casi in cui sussiste ancora uno stretto legame tra rischio e contributi
Stato di bisogno e evento protetto • Il rapporto giuridico previdenziale è strettamente connesso alla nozione di interesse protetto -che si identifica nello STATO DI BISOGNO conseguente al verificarsi dell’EVENTO PROTETTO • lo STATO DI BISOGNO può essere PRESUNTO, in relazione a determinati eventi o REALE, accertato caso per caso • EVENTI PROTETTI: • sono anzitutto quelli indicati dall’art. 38: • infortunio • malattia • vecchiaia • invalidità • disoccupazione • L’elenco non ha carattere tassativo: ad essi si aggiungono: • la morte del lavoratore (pensione ai superstiti e pensione di reversibilità) • carichi di famiglia (assegno per il nucleo famigliare) • maternità (indennità di maternità) • ANCHE CON RIFERIMENTO A QUESTI EVENTI SI DEVE RITENERE CHE L’INTERVENTO PREVIDENZIALE SIA COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO, PERCHE’ LA GARANZIA COSTITUZIONALE E’ RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI BISOGNO E NON ALL’EVENTO (il legislatore ordinario può fare retromarcia solo se muta considerevolmente il quadro di riferimento, cioè se scompare la situazione di bisogno, come è avvenuto con la tubercolosi)
LE PRESTAZIONI SI DIVIDONO IN • ECONOMICHE • Pensioni • assegni • indennità • SANITARIE • Prevenzione • Cura • riabilitazione • SERVIZI • Assistenza • Politiche attive per il lavoro
SOGGETTI EROGATORI • Enti previdenziali • Servizio sanitario nazionale • Enti locali
I REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI: Variano a seconda del tipo di prestazione • CITTADINANZA – residenza sul territorio • SESSO – in generale non rileva • ETA’ - Minima e massima • LAVORO – Tipo di lavoro e inquadramento professionale
Altri requisiti • REQUISITI DI ANZIANITA’ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA • Il lavoratore ha diritto al corretto porsi degli elementi che consentiranno il sorgere del diritto alle prestazioni • REQUISITI REDDITUALI • Passaggio dal bisogno presunto a quello accertato (regole sull’integrazione al minimo – assegni di maternità) • ONERI • PRINCIPIO DELLA DOMANDA • SOGGEZIONE PERSONALE A PUBBLICI POTERI: • di collaborazione attiva (servizi per l’impiego) • di consentire il controllo sullo stato di bisogno (verifica dello stato di disoccupazione, di malattia, di invalidità)
ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI • è un concetto relativo che pone il problema dei limiti • verso l’alto (massimi contributivi e di pensione) • e verso il basso (integrazione al minimo) • PEREQUAZIONE AUTOMATICA • trattamento minimale paritario o rapportato al livello retributivo raggiunto? • esiste una correlazione con la garanzia di sufficienza di cui all’art. 36 Cost. , che tuttavia non può portare a ritenere dovuto lo stesso livello della retribuzione • discrezionalità del legislatore • L’entita’ della prestazione dipende da vari fattori • va rapportata al grado di sviluppo e alla capacità di spesa di un determinato momento storico • principio di gradualità • in alcuni casi è legata ai contributi versati e in altri no
obbligatorietà • Art. 2114 cod. civ. • Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative • Art. 2115. Contribuzioni. • Salvo diverse disposizioni della legge l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. • L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. • È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza
CARATTERISTICHE DEI DIRITTI PREVIDENZIALI • INDISPONIBILITA’- INALIENABILI • è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi di previdenza: il lavoratore non vi può rinunciare • deroghe particolari (es. per i contributi sindacali) • IMPIGNORABILITA’ • IMPRESCRITTIBILITA’ (ma si prescrivono i singoli ratei)
Automaticità del rapporto • comporta l’automatica costituzione del rapporto giuridico previdenziale e del complesso delle posizioni attive e passive che esso comporta • E’ datore di lavoro chi occupa il lavoratore (conta il fatto dell’occupazione) • 2126 c.c.: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. • Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI • Art. 2116 c.c.: Le prestazioni sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali • Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro • Llimiti: • Soggettivo per gli infortuni sul lavoro: si applica solo al lavoro subordinato, non a quello autonomo (art. 59, l.n. 449/97) • oggettivo: per IVS opera nei limiti in cui i contributi non siano prescritti (art. 40, l.n. 153/69) • Se i contributi sono prescritti: • il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione che il lavoratore avrebbe percepito s ei contributi fossero stati versati • se la richiesta avviene da parte del lavoratore, resta fermo il suo diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro • per la costituzione della rendita è indispensabile provare l’esistenza del rapporto e la retribuzione percepita