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CRITERI DI RICONOSCIBILITA’ INAIL

CRITERI DI RICONOSCIBILITA’ INAIL. TUMORI PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI STIMA E GESTIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PRATO 3 ottobre 2008. Dott.ssa Emilia Vanni INAIL Sovrintendenza Medica Regionale. NEOPLASIE TABELLATE D.M. 9 aprile 2008 NEOPLASIE NON TABELLATE. CRITERI DI CAUSALITA’.

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CRITERI DI RICONOSCIBILITA’ INAIL

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Presentation Transcript


  1. CRITERI DI RICONOSCIBILITA’ INAIL TUMORI PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI STIMA E GESTIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PRATO 3 ottobre 2008 Dott.ssa Emilia Vanni INAIL Sovrintendenza Medica Regionale

  2. NEOPLASIE TABELLATE D.M. 9 aprile 2008 NEOPLASIE NON TABELLATE

  3. CRITERI DI CAUSALITA’ IDONEITA’ QUALITATIVA La noxa patogena deve avere attività cancerogena (Classificazioni nazionali ed internazionali)

  4. CRITERI DI CAUSALITA’ IDONEITA’ QUALITATIVA IDONEITA’ QUANTITATIVA Valutazione dell’idoneità lesiva in relazione a: • natura • durata • intensità

  5. CRITERI DI CAUSALITA’ IDONEITA’ QUALITATIVA IDONEITA’ QUANTITATIVA TOPOGRAFICO la sede del tumore deve corrispondere a quella elettiva per la sostanza in causa (organo bersaglio)

  6. CRITERI DI CAUSALITA’ IDONEITA’ QUALITATIVA IDONEITA’ QUANTITATIVA TOPOGRAFICO CRONOLOGICO verifica della congruità del periodo di latenza

  7. CRITERI DI CAUSALITA’ IDONEITA’ QUALITATIVA IDONEITA’ QUANTITATIVA TOPOGRAFICO CRONOLOGICO MODALE Corrispondenza fra le modalità di applicazione della causa (sede, via di assorbimento, metabolismo, accumulo, etc) e le caratteristiche della lesione

  8. CRITERI DI CAUSALITA’ IDONEITA’ QUALITATIVA IDONEITA’ QUANTITATIVA TOPOGRAFICO CRONOLOGICO MODALE ESCLUSIONE DI ALTRE CAUSE (?)

  9. Causa(Agisce) Antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto. Concausa (Agisce) Antecedente necessario ma non sufficiente a produrre l’effetto. Occasione(Agisce) Antecedente non necessario perché sostituibile.

  10. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ( T. U. ) Art. 3: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella (allegato n. 3 e n. 4) le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ….”.

  11. CIRCOLARE n. 29/1991 La Commissione……. …. per quanto attiene il rapporto causale ha ritenuto che tale rapporto debba essere diretto ed efficiente (fatta salva comunque la possibilità del concorso di fattori causali extralavorativi)

  12. CIRCOLARE n. 29/1991 ….. rimane di decisiva importanza, per il concreto giudizio medico-legale, che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili, con un legame di causalità tutt’altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si vogliono attribuire. Deve, cioè, essere riconosciuto nel lavorol’agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno.

  13. CIRCOLARE n. 35/1992 Ai fini della tutela INAIL: ”……. L’anamnesi lavorativa deve evidenziare l’esistenza di un rischio professionale di natura, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale a quella esercitata dai fattori eziologici extraprofessionali…..”

  14. CIRCOLARE n. 70/2001 “ La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e non, si caratterizza per l’esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l’evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extraprofessionali i quali possono anzi rappresentare, in determinate circostanze, fattori di potenziamento del rischio lavorativo ed aumentarne l’efficienza lesiva”

  15. LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE del 16/02/2006 L’impossibilità di raggiungere una assoluta certezzascientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde delle Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia

  16. LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE del 16/02/2006 Tale ragionevole certezza ……..deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell’eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. L’accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.

  17. LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE del 16/02/2006 AGENTI PATOGENI LAVORATIVI - efficacia causale IDONEA AGENTI PATOGENI EXTRALAVORATIVI -efficacia causaleIDONEA MALATTIA PROFESSIONALESI Senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative

  18. LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE del 16/02/2006 AGENTI PATOGENI LAVORATIVI - efficacia causale NON SUFFICIENTE AGENTI PATOGENI EXTRALAVORATIVI -efficacia causaleNON ADEGUATA AZIONE SINERGICA E MOLTIPLICATIVA CAUSA IDONEA MALATTIA PROFESSIONALESI

  19. LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE del 16/02/2006 AGENTI PATOGENI LAVORATIVI - efficacia causale NON SUFFICIENTE AGENTI PATOGENI EXTRALAVORATIVI -efficacia causaleADEGUATA MALATTIA PROFESSIONALENO

  20. DA……. A……… CAUSA UNICA CONCAUSA PREVALENTE CONCAUSA ASSOLUTA CERTEZZA SCIENTIFICA RAGIONEVOLE CERTEZZA ELEVATO GRADO DI PROBABILITA’ PROBABILITA’ QUALIFICATA

  21. LE MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006

  22. MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006

  23. MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006

  24. TUMORI PROFESSIONALI DEFINITI IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALEanno 2006

  25. TUMORI PROFESSIONALI DEFINITI IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006

  26. LE MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006

  27. MALATTIE PROFESSIONALI INDENNIZZATE IN TOSCANA (2001-2005) INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006

  28. LA VALUTAZIONE DEI POSTUMI PERMANENTI D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 DANNO BIOLOGICO Lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. D. M. 12 luglio 2000 TABELLA DELLE MENOMAZIONI Patologia neoplastica: voci 130 – 137

  29. DANNO BIOLOGICO 1% – 5%FRANCHIGIA 6% – 15%INDENNIZZO IN CAPITALE 16% – 100%INDENNIZZO IN RENDITA

  30. FATTORI INVALIDANTI • Grado di disabilità indotto dalla neoplasia • Caratteristiche (locale, generale) ed efficacia • (radicale, palliativo) del trattamento • Aspettativa di sopravvivenza libera da eventi • pregiudicanti il bene salute anche in via temporanea

  31. VOCE 130 LESIONE PRECANCEROSA EFFICACEMENTE TRATTATA Fino a 5% INDICI NEOPLASTICI: di norma non suscettibili di indennizzo, può esserlo la condizione psicopatologica di riflesso Necessaria la verifica, scientificamente affidabile, della predittività di danno neoplastico

  32. VOCE 131 NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE Fino a 10% TRATTAMENTO RADICALE: exeresi, locale e/o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza del sessanta % a cinque anni

  33. VOCE 132 RECIDIVE DI NEOPLASIA MALIGNA CHE SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE Fino a 16%

  34. VOCE 133 NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI a seconda della persistenza e dell’entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia Fino a 30%

  35. VOCE 134 NEOPLASIE MALIGNE CHE NON SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti quotidiani del vivere comune Fino a 50%

  36. VOCE 135 NEOPLASIE MALIGNE CHE NON SI GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l’ospedalizzazione Fino a 80%

  37. VOCE 136 NEOPLASIE MALIGNE CON METASTASI PLURIME DIFFUSE E SEVERA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente > 80%

  38. VOCE 137 CACHESSIA NEOPLASTICA 100%

  39. GRAZIE

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