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Sovranità, Stato e Costituzione. Breve introduzione alla storia del costituzionalismo moderno. Il percorso. Rivoluzione americana (1776). Rivoluzione francese (1789). Stato di diritto liberale (Ottocento). Stato costituzionale (Novecento). L’età delle rivoluzioni.
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Sovranità, Stato e Costituzione Breve introduzione alla storia del costituzionalismo moderno Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Il percorso Rivoluzione americana (1776) Rivoluzione francese (1789) Stato di diritto liberale (Ottocento) Stato costituzionale (Novecento) Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
L’età delle rivoluzioni Rivoluzione francese (1789) Rivoluzione americana (1776) • GLI ELEMENTI COMUNI: • Abbattimento di un ordine giuridico precedente • Lo status di colonie britanniche e di sudditi della Corona inglese • L’antico regime in Francia • Due eredità del giusnaturalismo • Prestatualità dei diritti • Contrattualismo Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America (Philadelphia, 4 luglio 1776) • “… Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; • Che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati…” Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Parigi, 26 agosto 1789) • Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. • Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa. Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Stato e Costituzione nell’età delle rivoluzioni POTERE COSTITUENTE • COSTITUZIONE INDIRIZZO (Francia): • Chiama Stato e individui a realizzare un’impresa collettiva • Finalistica, teleologica • Si fonda sull’identità collettiva • COSTITUZIONE GARANZIA • (Stati Uniti): • Lascia gli individui liberi di determinare i propri fini • Disegna un teatro di competizione • Si fonda sulla limitazione dei poteri pubblici COSTITUZIONE Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
L’Ottocento e la costituzione indirizzo/1 • LE EREDITÀ DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE: • Instabilità nei rapporti tra i poteri costituiti e un potere costituente sempre presente • “Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione. Una generazione non po’ assoggettare alle sue leggi le generazioni future” • (Art.29 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del24 giugno 1793) • Mancata scelta tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa • “La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritti di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione” • (Clausola dilatoria, Art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789) • La teoria del “legislatore necessariamente virtuoso” e l’impossibilità di garantire i diritti. • La costituzione del 1791 • La costituzione giacobina del 1793 (mai entrata in vigore) e il Terrore • La costituzione del 1795 Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
L’Ottocento e la costituzione indirizzo/2 • Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790) • “Respecting your forefathers, you would have been taught to respect yourselves. You would not have chosen to consider the French as a people of yesterday, as a nation of low-born, servile wretches until the emancipating year of 1789” (p.278) • RECUPERO DELLO STORICISMO • Nothing is a due and adequate representation of a state, that does not represent its ability, as well as its property (p.298) • RIAFFERMAZIONE DI LIBERTY AND PROPERTY • It is said that twenty-four millions ought to prevail over two hundred thousand. True; if the constitution of a kingdom be a problem of arithmetic. (p.299) • RIFIUTO DELLA DEMOCRAZIA • Society is, indeed, a contract. Subordinate contracts for objects of mere occasional interest may be dissolved at pleasure; but the state ought not to be considered as nothing better than a partnership agreement in a trade of pepper and coffee, calico or tobacco, or some other such low concern, to be taken up for a little tempo rary interest, and to be dissolved by the fancy of the parties” (p.359) • RIFIUTO DEL COSTRUTTIVISMO RAZIONALISTA Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
L’Ottocento e la costituzione garanzia • I DIFETTI DELLA COSTITUZIONE GARANZIA: • Se la costituzione indirizzo è dirigistica e contrattualistica, anche la costituzione garanzia è troppo contrattualistica • “Uno stato che esiste per il fine ultimo di curare l’interesse dei singoli, alla fine non potrà non essere considerato da questi come un mero strumento, da usare e da riporre secondo le circostanze” (G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, 1821) NECESSITÀ DI UNO STATO FORTE Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
… quali erano le necessità dell’Ottocento liberale? Uno Stato STABILE Uno Stato FORTE Garanzie dei DIRITTI Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
… e quali le soluzioni? Rifiuto della costituzione indirizzo Rifiuto della costituzione garanzia STATO DI DIRITTO STATO DI DIRITTO Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
4 Questioni riguardanti lo Stato di diritto Stato e società Stato e sovranità Stato e costituzione Stato e diritti STATO DI DIRITTO Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
1. Stato e società • Separazione totale tra Stato società • Lo Stato non è più una derivazione della volontà dei consociati • STABILIZZAZIONE DEI POTERI COSTITUITI • ANNULLAMENTO DEL POTERE COSTITUENTE Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
2. Stato e sovranità (a) Sovrano è solo lo Stato … quale legittimazione allora per l’ordine politico? • Per i rivoluzionari francesi: • Indicava l’universalità dei cittadini viventi; era, a volte, sinonimo di popolo. NAZIONE • Per i liberali del XIX secolo: • Diventa un concetto storico - naturale Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
2. Stato e sovranità (b) L’interpretazione dell’art.3 Dichiarazione del 1789 fatta da Carrè de Malberg • Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. • Intuizione iniziale corretta • L’errore fu: confondere la SOVRANITÀ IN SENSO SOGGETTIVO (criterio antico) con la SOVRANITÀ IN SENSO OGGETTIVO (criterio moderno) • Lo Stato liberale completa l’opera avviata dalla rivoluzione • (R. Carrè de Malberg, Contribution à la Théorie générale de L’Ètat, Paris, 1922) • Rilettura della Rivoluzione era indispensabile per una forte legittimazione dello Stato di diritto liberale • Reinterpretando il concetto di nazione si perviene ad una legittimazione dell’ordine politico non più volontaristica ma storica Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
3. Stato e Costituzione (a) Pubblica amministrazione Codice civile • Nella Francia rivoluzionaria cresce: serve ad abbattere l’antico regime • Nello Stato di diritto ottocentesco cresce ancora di più: è l’espressione più alta della potestà statale. È lo Stato in azione! • Il titolo I della Costituzione francese del 1791 impegnava a promuovere un codice civile • Il codice nasce nell’800 perché offre due garanzie: • Sostituisce la certezza del diritto alla vaghezza della costituzione • Costruisce uno stabile DIRITTO DELLO STATO Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
3. Stato e Costituzione (b) DIRITTO POSITIVO DELLO STATO P.A. Codice civile PRIMATO DELLO STATO SULLA COSTITUZIONE … infatti le costituzioni ottocentesche sono flessibili Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
3. Stato e Costituzione (c) Stato SOVRANITÀ (popolare) Costituzione Rivoluzione francese STATO (sovrano) Costituzione Stato di diritto liberale Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
4. Stato di diritto e … diritti (a) NO PRESTATUALITÀ DEI DIRITTI • NO DICHIARAZIONI DEI DIRITTI • I diritti non sono più da proclamare, ma solo da tutelare nel diritto positivo dello Stato, perché non c’è più bisogno di legittimazioni: • Né per gli individui che non hanno più un potere costituente prestatuale, ma l’unico fondamentale diritto di essere trattati conformemente alle leggi dello Stato • Né per lo Stato che non ha più bisogno di essere legittimato, essendo sovrano e inattaccabile; quindi legittimo di per sé • Esemplare la critica di Carrè de Malberg alla Dichiarazione dei diritti dell’89 • O era diventata parte della Costituzione del 1791 che l’aveva recepita; e in quel caso era da ritenersi abrogata dalle costituzioni successive e quindi risultava priva di valore giuridico • O era da considerarsi una dichiarazione filosofico – politica, e in quanto tale era comunque da considerarsi priva di valore giuridico Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
4. Stato di diritto e … diritti (b) Libertà negative Libertà positive • Sono quello che lo Stato decide che siano (statualismo) • Nel rispetto del portato storico dei diritti acquisiti incarnati dalla Nazione Teoria dell’autolimitazione dello Stato (G. Jellinek, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, 1892) • Cessano di essere dei veri e propri diritti • Diventano l’esercizio di una funzione pubblica La teoria del diritto di voto come scelta dei migliori V.E. Orlando, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, 1895 R. Carrè de Malberg, Contribution à la Théorie générale de L’Ètat, 1922 Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Rivoluzioni vs. Stato di diritto Rivoluzioni Stato di diritto liberale • Sovranità popolare • Concetto volontaristico di Nazione • I diritti preesistono allo Stato • Sovranità è dello Stato • Concetto storicistico di Nazione • I diritti non preesistono allo Stato Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Lo Stato costituzionale (‘900) La prima costituzione democratica fu la Costituzione di Weimar, 1919 Sovranità popolare Dichiarazioni dei diritti Sono costituzioni rigide Sono costituzioni indirizzo e garanzia assieme Quali sono i caratteri delle costituzioni democratiche del Novecento? Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Lo Stato costituzionale (‘900) Costituzione indirizzo Rivoluzione francese (1789) Costituzione garanzia Costituzione indirizzo Rivoluzione americana (1776) Costituzione garanzia Costituzione indirizzo Stato di diritto liberale (‘800) Costituzione garanzia Costituzione indirizzo Stato costituzionale (‘900) Costituzione garanzia Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Lo Stato costituzionale (‘900) Costituzione garanzia Art.2, Costituzione italiana • “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” Art.3, II comma, Costituzione italiana • “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” Costituzione indirizzo Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Lo Stato costituzionale (‘900) COSTITUZIONE SOVRANITÀ (popolare) Stato Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Breve bibliografia generale • M. Fioravanti, Appunti di Storia delle costituzioni moderne, Torino, 1995 • M. Fioravanti, Costituzione, Bologna, 1999 • C. H. McIlwain, Costituzionalismo antico e moderno, (1947) trad.it Bologna,1990 • M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994 • N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, Torino, 1998 • G. Zagrebelsky, Società-Stato-Costituzione. Lezioni di dottrina dello Stato, Torino, 1988 • N. Bobbio, Lezioni sulle forme di governo, Torino, 1976 • P. Costa, Civitas, 4 voll., Roma-Bari, 2000-2001 Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze