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1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale

3. 1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale 2. Ordinamento internazionale e ordinamento italiano 3. L’adattamento agli obblighi internazionali 4. Il diritto internazionale e la protezione dei diritti umani 5. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e le missioni internazionali

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1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale

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Presentation Transcript


  1. 3 1.La «comunità degli stati» e il diritto internazionale 2.Ordinamento internazionale e ordinamento italiano 3.L’adattamento agli obblighi internazionali 4.Il diritto internazionale e la protezione dei diritti umani 5.L’Organizzazione delle Nazioni Unite e le missioni internazionali 6.Le organizzazioni internazionali regionali

  2. 3 CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE • La base sociale è costituita non da persone fisiche ma da entità collettive • Non c’è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata • Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti • Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti • La protezione degli interessi dei soggetti è affidata all’istituto dell’autotutela

  3. 3 IL DIRITTO INTERNAZIONALE • Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento • Le norme di diritto internazionale particolare: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono

  4. 3 TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI • La concezione monista: unità degli ordinamenti con primato dell’ordinamento statale o dell’ordinamento internazionale (originario o derivato rispetto all’altro) • La concezione dualista: ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti indipendenti e separati

  5. 3 GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICA In diritto internazionale si chiama ratifica l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante. • I trattati richiedono, successivamente alla firma, la ratifica, seguita dallo scambio degli strumenti di ratifica (trattati bilaterali) o dal deposito di essi presso una delle parti (trattati multilaterali): attraverso la ratifica lo stato esprime il proprio consenso ad essere obbligato da un trattato • Altri accordi (accordi in forma semplificata) non richiedono la ratifica: la semplice firma vincola lo stato

  6. 3 COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI DIRITTO INTERNAZIONALE: I TRATTATI GOVERNO: negozia e firma i trattati PARLAMENTO: autorizza con legge la ratifica dei trattati (nei casi previsti dall’art. 80 Cost.) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ratifica i trattati (art. 87 Cost.)

  7. 3 L’AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Art. 80 Cost. • Trattati che importano variazioni del territorio • Trattati che importano oneri finanziari • Trattati che importano modificazioni di leggi • Trattati che sono di natura politica • Trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari

  8. Legge di autorizzazione alla ratifica «Ratifica ed esecuzione del trattato... (parti contraenti e oggetto), fatto a... (luogo) il... (data)» Art. 1: Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato... Art. 2: Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo... del trattato stesso. 3 COME LO STATO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI: L’ADATTAMENTO AI TRATTATI • Procedimento ordinario: l’adattamento è prodotto mediante l’adozione di norme interne, utilizzando in genere fonti di rango legislativo, in ottemperanza degli obblighi internazionali • Procedimento speciale: l’adattamento è disposto mediante l’ordine di esecuzione, in genere dato con legge, senza riformulare o riprodurre gli obblighi internazionali

  9. 3 L’ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA Art. 10.1 Cost. «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

  10. 3 LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI [1] Dichiarazioni e convenzioni adottate dall’Assemblea generale dell’ONU • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) • Convenzione sul genocidio (1948) • Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) • Patti internazionali relativi ai diritti politici e civili e ai diritti economici, sociali e culturali (1966) • Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nel confronti della donna (1979) • Convenzione contro la tortura (1984)

  11. 3 LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI [2] Dichiarazioni e convenzioni adottate dall’Assemblea generale dell’ONU • Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989) • Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) • Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) • Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006)

  12. 3 IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del 1977 • Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate terrestri • Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate navali • Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra • Convenzione sulla protezione dei civili in tempo di guerra • Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali • Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

  13. 3 I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI • Tribunale di Norimberga (1945) • Tribunale di Tokyo (1946) • Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (1993) • Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994) • Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore il 1° luglio 2002)

  14. 3 LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Statuto di Roma (1998) «È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali». • Crimine di genocidio • Crimini contro l’umanità • Crimini di guerra • Crimine di aggressione

  15. 3 • L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE • Carta delle Nazioni Unite del 1945 • Gli organi dell’ONU: • • Assemblea generale (tutti gli stati membri: 193) • • Consiglio di sicurezza (15 membri, di cui dieci eletti per due anni e cinque permanenti: Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, con potere di veto) • Consiglio economico e sociale (54 membri) • • Corte internazionale di giustizia (15 giudici) • Segretariato generale (il segretario generale è eletto per cinque anni)

  16. 3 GLI STATI MEMBRI DELL’ONU • Membri originari (1945): 51 • Membri ammessi dal 1946 al 1950: 9 (tot. 60) • Membri ammessi negli anni Cinquanta (fra cui l’Italia nel 1955): 23 (tot. 83) • Membri ammessi negli anni Sessanta: 44 (tot. 126)* • Membri ammessi negli anni Settanta: 26 (tot. 152) • Membri ammessi negli anni Ottanta: 7 (tot. 159) • Membri ammessi negli anni Novanta: 32 (tot. 188)** • Membri ammessi negli anni Duemila: 6 (tot. 193)*** * Unione di Tankanika con Zanzibar (Tanzania). ** Annessione della Germania orientale alla Repubblica federale tedesca, riunificazione dello Yemen del Nord e dello Yemen del Sud, secessione della Cecoslovacchia (Repubblica ceca e Slovacchia) *** Istituzione della Repubblica federale jugoslava (poi Unione di Serbia e Montenegro, oggi Serbia)

  17. 3 GLI STATI AMMESSI ALL’ONU DAL 1990 AD OGGI • 1990: Liechtenstein, Namibia • 1991: Corea del Nord, Corea del Sud, Estonia, Isole Marshall, Lettonia, Lituania, Micronesia • 1992: Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, San Marino, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ubzekistan • 1993: Andorra, Eritrea, Macedonia, Monaco, Repubblica ceca, Slovacchia • 1994: Palau • 1999: Kiribati, Nauru, Tonga • 2000: Repubblica federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro, Serbia), Tuvalu • 2002: Svizzera, Timor Est • 2006: Montenegro • 2011: Sud Sudan

  18. 3 LE AGENZIE SPECIALIZZATE DELL’ONU • AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) • Banca mondiale • FAO (Organizzazione per l’alimentazione) • FMI (Fondo monetario internazionale) • OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) • OMS (Organizzazione mondiale della sanità) • UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) • UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) • WTO (Organizzazione mondiale per il commercio

  19. 3 L’ONU E L’USO DELLA FORZA [1] • Divieto dell’uso della forza: «i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza...» (art. 2.4 Carta Onu) • Uso centralizzato della forza: il Consiglio di sicurezza «può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale»; «tutti i membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» (artt. 42-43 Carta Onu)

  20. 3 L’ONU E L’USO DELLA FORZA [2] • Legittima difesa: «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale» (art. 51 Carta Onu)

  21. 3 CONFLITTI DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA [1] • Iraq-Kuwait (1990-1991): intervento autorizzato • Somalia (1992-1993): missione UNOSOM, intervento autorizzato (Unified Task Force), missione UNOSOM II • Ex Jugoslavia (1992-1995): missione UNPROFOR, intervento della Nato (missione IFOR/SFOR), missione UNMIBH • Ruanda (1993-1996): missione UNAMIR • Kosovo (1999): intervento della Nato (missione KFOR), missione UNMIK • Timor Est (1999): missione UNTAET

  22. 3 CONFLITTI DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA [2] • Afghanistan (2001): legittima difesa, forza internazionale su mandato Onu (ISAF, dal 2003 a comando Nato), missione UNAMA • Iraq (2003): intervento non autorizzato, forza multinazionale su mandato Onu, missione UNAMI • Libano (2006): missione UNIFIL (già presente dal 1978) • Darfur (2007): missione UNAMID (Onu/Unione africana) • Libia (2011): intervento autorizzato (missione a comando Nato) 22

  23. 3 OPERAZIONI DI PEACEKEEPING DELLE NAZIONI UNITE (2012) • Africa: Repubblica del Sud Sudan (UNMISS, risoluzione n. 1996 del 2011); Regione sudanese di Abyei (UNISFA, risoluzione n. 1990 del 2011); Repubblica democratica del Congo (MONUSCO, risoluzione n. 1925 del 2010); Darfur (UNAMID, risoluzione n. 1769 del 2007); Costa d’Avorio (UNOCI, risoluzione n. 1528 del 2004); Liberia (UNMIL, risoluzione n. 1509 del 2003); Sahara occidentale (MINURSO, risoluzione n. 690 del 2001) • America: Haiti (MINUSTAH, risoluzione n. 1542 del 2004) • Asia e Pacifico: Timor Est (UNMIT, risoluzione n. 1704 del 2006); India/Pakistan (UNMOGIP, risoluzione n. 47 del 1948); Afghanistan (UNAMA, risoluzione n. 1401 del 2002) • Europa: Cipro (UNFICYP, risoluzione n. 186 del 1964); Kosovo (UNMIK, risoluzione n. 1244 del 1999) • Medio Oriente: Israele/Siria (UNDOF, risoluzione n. 350 del 1974); Libano (UNIFIL, risoluzioni nn. 425 e 426 del 1978, n. 1701 del 2006); Palestina (UNTSO, risoluzioni nn. 50 del 1948 e 73 del 1949)

  24. 3 L’ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO Trattato del Nord Atlantico del 1949 Gli stati membri della NATO: • dal 1949: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti • dal 1952: Grecia, Turchia • dal 1955: Germania • dal 1982: Spagna • dal 1999: Repubblica ceca, Polonia, Ungheria • dal 2004: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia • dal 2009: Albania, Croazia

  25. 3 L’ART. 5 DEL TRATTATO NATO «Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell’America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale».

  26. 3 LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLA NATO • Bosnia-Erzegovina: “Implementation Force/Stabilisation Force” (IFOR/SFOR, 1995-2004) ➞ Consiglio di sicurezza Onu: risoluzioni nn. 1031/1995, 1088/1996, 1575/2004 • Kosovo: “Kosovo Force” (KFOR, in corso dal 1999) ➞ Consiglio di sicurezza Onu: risoluzione n. 1244/1999 • Afghanistan: “International Security Assistance Force” (ISAF, in corso dal 2003) ➞Consiglio di sicurezza Onu: risoluzione n. 1510/2003 • Iraq: “Nato Training Mission-Iraq” (NTM-I, 2004-2011) ➞ Consiglio di sicurezza Onu: risoluzione n. 1546/2004 • Corno d’Africa: “Operation Ocean Shield” (in corso dal 2009) ➞ Consiglio di sicurezza Onu: risoluzioni nn. 1851/2008, 1897/2009 e altre • Libia: “Operation Unified Protector” (marzo-ottobre 2011) ➞ Consiglio di sicurezza Onu: risoluzione n. 1973/2011 26 26

  27. 3 ALTRE ORGANIZZAZIONI REGIONALI • Consiglio d’Europa (COE): 47 stati membri – lo Statuto del Consiglio d’Europa del 1949 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, firmata nel 1950) • Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): 56 stati membri – l’Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 (CSCE) e la Carta di Parigi del 1990 (dalla Conferenza all’Organizzazione)

  28. 3 GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA [1] Art. 11 Cost. «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

  29. 3 GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA [2] Art. 78 Cost. «Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari». Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica ... ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere».

  30. 3 LE MISSIONI MILITARI ITALIANE ALL’ESTERO • Missioni Nato / Ue nei Balcani (685) • Missioni Nato / Ue in Afghanistan (4.282) • Missioni Nato / Ue contro la pirateria (242) • Attività aeronavali Nato nel Mar Mediterraneo (65) • Missioni Ue in Somalia-Uganda (11); a Gaza (1) • Missioni Onu in Libano (1.135); Marocco (3); Cipro (4); India/Pakistan (4); Sudan-Darfur (3); Israele (8) • Altre missioni internazionali: Egitto (75); Hebron (13); Libia (10) • Missioni in base ad accordi bilaterali: Albania (18); Malta (25) Situazione al 31 dicembre 2011: totale 6.677 militari* * compresi 93 negli E.A.U., in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con la missione in Afghanistan

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