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Rag. Giuseppe Scolaro. Approfondimento delle più rilevanti difficoltà operative affrontate. APPROFONDIMENTO delle più rilevanti DIFFICOLTA’ OPERATIVE AFFRONTATE :. Posta elettronica certificata ( PEC ) Individuazione del firmatario legittimato
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Rag. Giuseppe Scolaro Approfondimento delle più rilevanti difficoltà operative affrontate Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
APPROFONDIMENTO delle più rilevanti DIFFICOLTA’ OPERATIVE AFFRONTATE : • Posta elettronica certificata (PEC ) • Individuazione del firmatario legittimato • Differenti tempistiche di legge per le varie comunicazioni alla Cciaa – Agenzia delle Entrate – Inail - Inps Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Posta elettronica certificata (PEC ) • Il modello di Comunica, impone all’impresa, sulla base della disposizione contenuta all’art. 9 del D.L. n. 7/2007, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che è assegnato gratuitamente dall’ente certificatore Infocert in fase di primo utilizzo del modello comunica. • Il soggetto delegato viceversa non è obbligato ad indicare un indirizzo PEC sulla modulistica. • L’impresa ove non sia in possesso della Pec deve inoltre comunicare un indirizzo di posta elettronica valido al quale recapitare le credenziali per l’accesso alla casella di posta elettronica assegnata d’ufficio. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Posta elettronica certificata (PEC) 2 • L’assegnazione gratuita ha validità di un anno dal rilascio. Ove l’impresa non rinnovi a pagamento l’utilizzo della casella Pec questa cessa di funzionare. Resta il dubbio in tal caso l’impresa debba comunicare al Registro imprese la cessazione della Pec. • Si ricorda che in forza dell’art 6 del Codice dell’amministrazione digitale le Pubbliche amministrazioni regionali e locali sono tenute all’utilizzo della PEC per lo scambio di documenti con i soggetti interessati che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica. • La pubblicazione in visura della pec dell’impresa può essere uno strumento di pubblicità dichiarativa, con conseguente possibilità per ogni organo della P.A., centrale, regionale o locale di poter notificare atti all’indirizzo PEC dell’imprenditore. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Posta elettronica certificata (PEC ) 3 • Con la previsione dell’obbligo di utilizzo della Pec il D.L. 7/2007 assegna ope legis l’esercizio di un diritto previsto all’articolo 3 del Codice dell’Amministrazione digitale: I cittadini e le imprese (art. 3) hanno diritto ad usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione dello Stato. • L’impresa quindi non esercita un diritto con scelta, bensì in forza di una disposizione legislativa. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Posta elettronica certificata (PEC ) 4 • L’atto amministrativo conseguente alla domanda/istanza dell’impresa è quindi veicolato dalle pubbliche amministrazioni coinvolte attraverso la Pec di ogni singola amministrazione alla Pec dell’impresa. • Le norme della disposizione che disciplinano la PEC (artt. 6 e 48 del D.Lgs 5/03/2005 n. 82), la descrivono come un casella di posta elettronica che garantisce l’ora e la data della spedizione, e di ricezione, nonché la provenienza (con una firma elettronica – autenticazione informatica) e ne garantisce l’integrità del contenuto. • L’utilizzo della posta elettronica certificata è equiparata per legge all’invio di raccomandata con avviso di ricevimento se mittente e destinatario dialogano attraverso caselle certificate. Di sola raccomandata ove il destinatario non sia munito di casella di posta certificata Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Posta elettronica certificata (PEC) 5 • Il professionista in ossequio al D.Lgs. 196/2003 non è titolato ad accedere alla pec dell’impresa, né la pec adottata dall’impresa può essere quella del professionista. • Si impone quindi l’onere di dover informare e formare l’imprenditore circa l’utilizzo dello strumento e la sua utilità. • Il D.P.C.M. che è in corso di approvazione, prevede però all’art. 13 la comunicazione in copia degli atti amministrativi, conseguenti alla presentazione della domanda, all’indirizzo di posta elettronica ordinario o PEC del soggetto delegato alla presentazione. La soluzione prevista nel D.P.C.M. che fissa le regole tecniche per l’attuazione della Comunicazione Unica, consente di superare l’inerzia dell’imprenditore che non acceda tempestivamente alla casella PEC per l’acquisizione della ricevuta di protocollazione della pratica di comunicazione unica. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Individuazione del firmatario legittimato • La norma introdotta dall’art. 9 del D.L.31/01/2007 n. 7 non abroga le disposizioni contenute all’ articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies- della Legge 340/2000, né quanto previsto dall’articolo 1 comma 1 della Legge 11/01/1979 n. 1. • Ne discende che in materia di società i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono incaricati dalla società alla presentazione delle istanze/denunce al registro delle imprese. • Diversamente i professionisti iscritti nel medesimo albo, ove non abbiano comunicato all’ispettorato del lavoro della provincia in cui intendano svolgere per conto dei datori di lavoro loro clienti le procedure di assunzione dei dipendenti dell’impresa, non possono procedere allo svolgimento di adempimenti in materia di lavoro. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Individuazione del firmatario legittimato 2 • In materia di adempimenti del datore di lavoro la normativa prevista all’articolo 1 della legge n.12 /79 è applicabile sia agli adempimenti da svolgersi presso l’inps che presso l’inail, relativamente ad imprese che intendono instaurare rapporti di lavoro dipendente. Tale interpretazione è riaffermato dalla circolare inps n. 2 del 3/01/2007, in ordine all’individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione. • La circolare Inail n. 8 dell’8/2/2008 riafferma tale impostazione nel definire i soggetti legittimati alla trasmissione di domande di assegnazione della PAT o di variazione di dati • La circolare 3616/C del 15/2/2008 emanata dal MSE non è coordinata con quella dell’Inail. Allo stato attuale non pare che gli adempimenti del datore di lavoro possono essere eseguiti da un procuratore. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Individuazione del firmatario legittimato 3 • L’imprenditore ove in possesso di dispositivo di firma digitale qualificata, può sottoscrivere ogni documento • Il professionista in tal caso interviene quale cofirmatario del solo modello comunica? • Non è obbligatorio che la comunicazione unica contenga tutti i modelli destinati alle singole amministrazioni coinvolte. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Differenti tempistiche di legge per le comunicazioni agli Enti. • Prima del D.L. 7/2007 e quindi prima del 19/02/2008 le comunicazioni anagrafiche di titolari di partita iva erano da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’effettivo inizio di attività, ovvero entro 30 giorni dall’evento modificativo. • L’impresa era tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua costituzione, ovvero nel caso di imprenditore individuale entro 30 giorni dall’effettivo inizio dell’attività. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Differenti tempistiche di legge per le comunicazioni agli Enti. 2 • L’iscrizione all’inps per i commercianti deve essere presentata alla CCIAA entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. La domanda si presenta sia per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari. • Dm68 La domanda di iscrizione, deve essere presentata in tempo utile affinché l'azienda possa adempiere nei termini al versamento dei contributi (giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'azienda ha instaurato il rapporto di lavoro con il dipendente). • L’iscrizione all’inail per l’assicurazione dell’imprenditore artigiano, ovvero per i soci di società personali, ovvero per i soci d’opera di società a responsabilità limitata, deve essere effettuata contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta
Differenti tempistiche di legge per le comunicazioni agli Enti. 3 • Costituzione di società coincidenza dei termini di iscrizione al registro imprese e comunicazione all’Agenzia delle entrate. • Ditte individuali artigiane, coincidenza dei termini per agenzia entrate, registro imprese e inail • Modelli inail e inps possono essere slegati dal modello Registro imprese e da quello dell’Agenzia delle Entrate. • Dal 20 agosto 2008 il sistema della comunicazione unica dovrebbe essere l’unico strumento di comunicazione telematica per le comunicazioni anagrafiche riguardanti l’impresa. Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta