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Violenza in famiglia. La normativa Delitti contro l’assistenza familiare. Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
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La normativaDelitti contro l’assistenza familiare. • Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge. Reclusione fino a un anno o multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato. Procedibilità: a querela, tranne nei casi in cui il reato è commesso nei confronti di minori.
Delitti contro l’assistenza familiare • Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Reclusione fino a sei mesi. La pena è aggravata se dal fatto deriva una lesione personale o la morte
Delitti contro l’assistenza familiare Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona di famiglia o un minore. Reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aggravata se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o la morte.
Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie • Art. 388 co II c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci. Reclusione fino a tre anni o multa da euro 103 a euro 1.032
Delitti contro la libertà personale Art. 609 bis c.p. Violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Reclusione da 5 a 10 anni. Art. 609 ter c.p. Circostanze aggravanti. n. 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore: Reclusione da sei a dodici anni.Se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10: reclusione da sette a quattordici anni Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne. n. 2) se la persona non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza: reclusione da cinque a dieci anni. Se la persona offesa ha compiuto gli anni 16: reclusione da tre a sei anni. Se non ha compiuto gli anni 10: reclusione da sette a quattordici anni.
Delitti contro la libertà personale Art. 609 quinquies c.p. Corruzione di minorenni. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere. reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 609 septies c.p. Querela di parte. I delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.La querela è irrevocabile. Si procede di ufficio: • Se il fatto di cui all’art.609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18. • Se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente. • Se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.
Legge 4 aprile 2001 n. 154Misure contro la violenza nelle relazioni familiari • Introduce nel c.p.p. l’art. 282 bis come nuova misura cautelare. • Art. 282 bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice. Il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il giudice può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi.
Legge 4 aprile 2001 n. 154Misure contro la violenza nelle relazioni familiari • Introduce nel codice civile il titolo IX del libro primo: • Ordini di protezione contro gli abusi familiari. • Art. 342 bis c.c. Ordini di protezione. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter. Art. 342 ter c.c. Contenuto degli ordini di protezione. Il giudice dispone la cessazione della condotta e l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Può disporre il pagamento periodico di un assegno. Può disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario l’accoglienza di donne e minori vittime di abuso. In caso di inosservanza degli ordini di protezione si applica la pena dell’art. 388 comma 1 c.p., reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1032.
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori • Introduce nel codice panale l’art. 612 bis. • Art. 612 bis c.p. Atti persecutori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile. Il delitto è punito a querela della persona offesa.; si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di un disabile.
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori • Introduce l’art. 283 ter nel c.p.p. tra le misure cautelari. • Art. 283 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Qualora sussistono ulteriori esigenze di tutela. Il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le persone offese.
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori • Art. 283 quater c.p.p. (obblighi di comunicazione). I provvedimenti degli artt. 282 bis e 282 ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Art. 8 DL n. 11/2009. Ammonimento. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore, il quale assunte se necessario informazioni, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, redigendo processo verbale. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi o munizioni. La pena per il delitto di cui all’art. 612 c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. Si procede di ufficio quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.