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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Avv. Stefano ARDAGNA. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’.
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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Avv. Stefano ARDAGNA
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ • Tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere.
IV SEMINARIO CRIMINOLOGICOCONSIGLIO D’EUROPA • Atti e carenze che turbano i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi.
……MA C’E’ DI PIU’ • ..\Documents\I bam bini che assistono ad un atto di violenza lo subiscono_(720p).mp4
VIOLENZA ASSISTITA IN AMBITO FAMILIARE • Fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. Si includono le violenze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni degli animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali attività direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore ne è a conoscenza) e/o percependone gli effetti. • CISMAI • (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia)
ISTAT • 6 milioni 743 mila • Violenza fisica, sessuale, psicologica o di stalking • 2 milioni 938 mila • Violenza dal partner o marito • 690.000 • Avevano figli al momento della violenza e il 62% figli testimoni di uno o più episodi
93% dei casi di violenza domestica • NON SONO STATI DENUNCIATI!!!
BAMBINI MALTRATTATI SOTTOSEGNALATI • SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEI SEGNI DI MALTR. • DISINFORMAZIONE SULLE MODALITA’ DI SEGNALAZIONE • PERCEZIONE CHE LA SEGNALAZIONE PORTI PU’ DANNI CHE BENEFICI
LA DENUNCIA DI UN REATO PROCEDIBILE D’UFFICIO • ATTO OBBLIGATORIO • CARABINIERI QUESTURA AUTORITA’ GIUDIZ.
REATI IN DANNO AI MINORI PIU’ DIFFUSI • ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE • MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • LESIONI PERSONALI CON PROGNOSI SUP. 20 GIORNI • ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI
L’insegnante assolve al proprio obbligo di denuncia Segnalazione scritta e senza ritardo DIRIGENTE SCOLASTICO
ART. 331 C.P.P. • OBBLIGO DI DENUNCIA PER I REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO • DA PARTE DI UN PUBBLICO UFFICIALE O DELL’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO • Il dirigente e l’insegnante proprio per la loro qualifica di pubblico ufficiale hanno l’obbligo di denuncia
STATO DI SOFFERENZA MANCANZA DI CURE SEGNALAZIONE SERVIZI SOCIALIPROCURA T.M. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
ZONE GRIGIE • MANCANZA DI CURE • POVERTA’ DEI GENITORI • SOFFERENZA DEI BAMBINI • Problematica familiare o vero e proprio reato magari procedibile d’ufficio??????
Consultazione informale • SERVIZIO SOCIALE • FORZE DELL’ORDINE
CHI FA UNA SEGNALAZIONE/ DENUNCIA: • NON DEVE AVERE LA PROVA CERTA DEL REATO O DEL PREGIUDIZIO; • NON DEVE FARE DELLE INDAGINI (che spettano alla polizia giudiziaria) • NON DEVE PREOCCUPARSI DELL’ACCERTAMENTO DEL REATO; • NON SARA’ MAI SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PER CALUNNIA (reato che prevede la consapevolezza dell’innocenza della persona accusata)
PRIVACY • LEGGE 31.12.1996 N. 675 • SE IL DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO CONSISTE NELLA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA DELLA PERSONA MINORE LA TRASMISSIONE DEI DATI, SIA COMUNI SIA SENSIBILI, RELATIVI AL MINORE STESSO E ALLA SUA FAMIGLIA, NON INCONTRA IL LIMITE DELL’OBBLIGO DELL’INFORMAZIONE E DEL CONSENSO • (Art. 10 comma IV, art. 12 lett. H, art. 20 lett. G)
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI • Organo propulsore di iniziativa, di indagine e di raccordo con i servizi. • Collettore di tutte le segnalazioni di abuso e di maltrattamento; • TUTTI POSSONO SEGNALARE ALLA PROCURA
Art. 1 L. 216 del 19.07.1991 • Attribuisce questo potere generale di segnalazione ai fini del collocamento dei minori abusati fuori dalle loro famiglie a • Servizi sociali • Enti locali • Istituzioni scolastiche • Autorità di pubblica sicurezza
ART. 403 C.C. • Quando il minore è MORALMENTE o MATERIALMENTE abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.