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TRIBUTI SISMA 90. 160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO. FASI. 1990 - Genesi 1991-2002 - Rateizzazioni 2002-2004 - Condono 1 2006 - Cartelle 2006-2007 - Sospensione Cartelle 2007 - Condono 2 2002-2007 – Rimborsi. 1^ FASE. GENESI.
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TRIBUTI SISMA 90 160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO
FASI • 1990 - Genesi • 1991-2002 - Rateizzazioni • 2002-2004 - Condono 1 • 2006 - Cartelle • 2006-2007 - Sospensione Cartelle • 2007 - Condono 2 • 2002-2007 – Rimborsi
1^ FASE GENESI
I Comuni Terremotati sono stati scelti tenendo conto dei seguenti fattori: Dpcm 15/01/1991 Si è verificata una elevata densità sismica si sono altresì prodotti rilevanti danni”
2^FASE RATEIZZAZIONI
7 INTERVENTI LEGISLATIVI DI RIAPERTURA DEI TERMINIEMANATI DOPO LA RISPETTIVA SCADENZA
Elenco dei provvedimenti • L’ord. 2301 del 29 luglio 1992 (gg. 29) • L’ord. 2316 del 29/1/1993 (gg.29) • Il D.L. n. 244 del 23/6/1995 (scadenze diverse e mesi di ritardo) ); • L. 388 del 23/12/2000 (scadenze diverse e mesi di ritardo); • L. 448 del 28/12/2001 (gg. 1); • D.L. 138 dell’8/7/2002 (gg. 19) • L. n. 289 del 27/12/2002 (gg. 12).
Art. 138 comma 1 della legge 388/2000 ultima versione I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 …… possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002,
Art. 138 comma 2 della legge 388/2000 Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1 (15 dic. 2002 ndr). Ultima rata 15/6/2008
Ris. n. 209/E del 25 giugno 2002 “Si precisa che per i tributi oggetto dei predetti versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall‘art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
3^ FASE CONDONO 1
comma 17 dell’art. 9 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha consentito di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando il 10% delle somme residuali dovute, detraendo insieme alle imposte nel frattempo versate anche i relativi interessi.
Art. 1 comma 363, L. 23 dicembre 2005, n. 266 Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi, il termine di versamento di cui al secondo periodo del presente comma, è fissato al 30 settembre 2006, e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del presente comma è fissato al 1° ottobre 2006, (ndr 10%)
Il comma 17 non è provvedimento di condono Un provvedimento di condono si giustifica per sanare un comportamento omissivo, illegittimo o evasivo
L’ART. 9 E’ INCOSTITUZIONALE Presupposto: il comma 17 non è norma di condono Esso viola, di conseguenza, gli art. 3 e 53 della Costituzione
Condono 2002 - somme versate in misura insufficiente L’Agenzia delle entrate puo’: • Invalidare il condono, ma non può recuperare l’imposta per decadenza dei termini. • Richiedere la differenza fino a concorrenza del 10% • Iscrivere a ruolo le rate eccedenti il minimale
Riepilogando Le somme residuali delle dichiarazioni 1990-1991-1992, Imposte, contributi e premi assicurativi, potevano e possono essere versate come segue:
Riepilogo scadenze finali • In un’unica soluzione il 15 dicembre 2002; • In 12 rate semestrali, la prima delle quali il 15 dicembre 2002 e l’ultima il 15 giugno 2008; • con versamento del 10% delle somme residuali (Condono) entro il 16 aprile 2004 (ultima data); • Somme superiori a Euro 5.000: 1^ rata entro il 16 aprile 2004 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 16 ottobre 2004 e l’ultima 16 ottobre 2008;
SEGUE RIEPILOGO Contrib. Prev. e Premi assic. con versamento del 10% delle somme residuali (Condono) entro il 30/9/2006; Somme superiori a Euro 5.000 1^ rata entro il 30 settembre 2006 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 1^ ottobre 2006 e l’ultima il 1^ aprile 2010
4^ FASE LE CARTELLE
Le comunicazioni 2006 Le comunicazione pervenute a mezzo posta ordinaria non vanno confuse con gli avvisi bonari. Le sanzioni, in caso di tributi non versati, non subiscono riduzioni
Iva 90- 5/10/93 Iva 91- 5/10/93 Iva 92 – 5/1/94 II.DD 90 – 30/9/93 II.DD. 91- 30/11/93 II.DD. 92 -28/2/94 Presentazioni dichiarazioni(date utili per la verifica dei termini di prescrizione)
comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106 La notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cioè: non oltre il 31 dicembre il 1999.
comma 3 dell’art. 138 della L. 388/2000 Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 (ndr terremotati), e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata
Ovvero: • Entro il 31 dicembre 2003 se rata unica; • Entro il 31/12/2009 se in 12 rate; Nella quasi totalità dei casi trattasi di: • Ruoli tardivi • Ruoli anticipati
Art. 6 comma 4 L. 212/2000 Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Art. 6 comma 5 L. 212/2000 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo (ndr non prima della notifica della cartella) derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
2^ periodo - comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.
Art. 8 comma 5 della Legge 212/2000 L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione
Art 10 comma 1 della legge 212/2000 I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
5^ FASE SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
COMUNICATO STAMPA SISMA “90” EMESSI I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: 150 GIORNI A PARTIRE DA LUNEDI 9 OTTOBRE
D.L. 30 settembre 1994, n. 564art. 2 quater(Gazz. Uff. n. 230 del 1° ottobre 1994) Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato
Attenzione: Non c’è termine per la notifica dei nuovi atti
( art. 100 c.p.c.)diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti È subordinato all'esistenza di due requisiti, che sono: l'interesse ad agire la legittimazione all'azione.
A PROPOSITO DI SPESE PROCESSUALI Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione V civile – n. 4055 depositata il 21.2.2007 Estrema sintesi: “Legittima la sentenza del giudice di pace favorevole al risarcimento del danno a seguito di notifica di cartella illegittima”
CARTELLE CON ALTRI TRIBUTI LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA CARTELLA OPERA ESCLUSIVAMENTE PER I TRIBUTI SCATURENTI DAI RUOLI FORMATI E VISTATI PER IL RECUPERO DEI TRIBUTI SOSPESI PER EFFETTO DEL SISMA
Cartella notificata entro il 24 giugno 2006 Ricorso fuori termine – presentazione di istanza di sospensione con dichiarata volontà di volere ricorrere al nuovo Condono sisma 90
Cartella notificata tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2007 Termine ricorso variabile Esempio: notif. 10 luglio: 21 gg luglio 23 gg -16/9-9/10 16 gg 1/1-16/1/08
Cartella notificata tra il 9 ottobre e 31/12) termine unico 29 febbraio 2008 ( 2008 anno bisestile)
Cartella notificata a partire dal 1 gennaio 2008 Termine ricorso 60gg data notifica
Nuovo atto modificativo o confermativo 60gg dalla notifica dell’atto modificativo e/o confermativo
Nuovo atto modificativo o confermativo con ricorso già presentato Integrazione del ricorso con nuove motivazioni;
6^ FASE CONDONO 2 Art. 3 quater D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 – convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007 entrata in vigore 27 febbraio 2007.
I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.
Il termine del 31/12/2007vale anche per i contributi.Ormai è chiaro per tutti che il termine tributi include anche i contributi
COME VERSARE DIRETTAMENTE ALLA ESATTORIA (DOCUMENTO INTERNO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE)
7^ FASE IL RIMBORSO
Cass. civ. Sez. V, 01-10-2007, n. 20641