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Outsourcing. Somministrazione di lavoro (artt. 20-28 - Circolare Min. Lav.22 febbraio 2005 n. 7) Appalto di opere e di servizi (art.29 – Circolare Min. Lav. 15 dicembre 2004, n. 48)
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Outsourcing • Somministrazione di lavoro (artt. 20-28 - Circolare Min. Lav.22 febbraio 2005 n. 7) • Appalto di opere e di servizi (art.29 – Circolare Min. Lav. 15 dicembre 2004, n. 48) • Distacco di manodopera (art.30 – Circolare Min. Lav. 15 gennaio 2004, n. 3 e Circolare Min. Lav. 24 giugno 2005 n. 28)
Somministrazione (artt. 20-28) La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto(utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto autorizzato(somministratore) per utilizzare il lavoro di personale dipendente del somministratore.
I soggetti della somministrazione • Agenzia di somministrazione = l’ente debitamente autorizzato e accreditato che (somministra) manodopera • Prestatore di lavoro somministrato = il lavoratore che assunto da un datore di lavoro (agenzia) svolge le proprie prestazioni lavorative per uno o più diversi datori (utilizzatori) • Impresa utilizzatrice = il soggetto che si avvale dell’attività lavorativa del lavoratore”oggetto” di somministrazione
Tipologie di somministrazione • A termine art . 20, co. 4 Fornitura di lavoro temporaneo per ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo e sostitutivo. Dal 1/1/2008 abolito il contratto a tempo indeterminato(L.247/2007)
Contratto di somministrazione Somministrazione Contratto di somministrazione , fra utilizzatore e somministratore. “Contratto di lavoro somministrato”,fra somministratore e lavoratore.
Il negozio della somministrazione Lavoratore Somministratore Utilizzatore
Appalto (art. 29) • Appalto di opere e di servizi Contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) a compiere un’opera o un servizio dietro un corrispettivo in denaro. L’appalto si distingue dalla somministrazione per : _ organizzazione dei mezzi necessari _ assunzione del rischio di impresa
Il negozio dell’appalto Lavoratore Appaltatore Committente
Distacco di manodopera Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante) , per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco è caratterizzato dalla presenza di un interesse produttivo temporaneo del datore di lavoro distaccante che deve permanere per tutta la durata del distacco.
Trasferimento ramo azienda • Il trasferimento d’azienda si verifica quando cambia il titolare dell’attività, a seguito di operazioni quali: • Cessione contrattuale • Fusione • Affitto • Usufrutto • Il trasferimento d’azienda può riguardare l’intera azienda o parte di essa (ramo d’azienda) • Novità Dlgs 276/2003 il trasferimento del ramo d’azienda è ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento non essendo più necessario che l’autonomia sia preesistente al trasferimento
Caratteristiche del trasferimento d’azienda • Il rapporto di lavoro non si estingue ma continua con il nuovo titolare • Il nuovo datore di lavoro è obbligato in solido con il vecchio titolare per i crediti di lavoro • Il trasferimento non costituisce motivo di licenziamento • Obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali dell’atto di trasferimento almeno 25 giorni prima per imprese con più di 15 dipendenti.
Apprendistato (artt. 47-53) Circolare ministeriale del lavoro n. 30/2005 L’apprendistato è un contratto formativo in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta garantisce all’apprendista una formazione professionale.
Tipologia di contratto apprendistato • Apprendistato per diritto-dovere di istruzione e formazione (Conseguimento di una qualifica professionale. Favorisce l’entrata nel mondo del lavoro dei più giovani). • Apprendistato professionalizzante (Ottenimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico -professionale) • Apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (Conseguimento di un titolo di studio di livello secondario , universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore)
I destinatari dell’apprendistato • Apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 16 anni • Apprendistato professionalizzante e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni
Durata dell’apprendistato • Apprendistato per diritto-dovere di formazione: durata massima 3 anni • Apprendistato professionalizzante: durata da 2 a 6 anni (vedi CCNL) • Apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: deve essere stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative
Caratteristiche dell’apprendistato Elementi essenziali del contratto: • Forma scritta • Pieno formativo • Indicazione della qualifica da acquisire Abrogata autorizzazione preventiva Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/2003 non è più necessario chiedere alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente l’autorizzazione preventiva all’assunzione in quanto abrogato l’art. 3 dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25.
Contratto di inserimento (artt. 54-59) Circolare ministero del lavoro n. 31/2004 Il contratto di inserimento mira ad inserire o reinserire nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo ad un determinato contesto lavorativo.
I soggetti del contratto di inserimento Lavoratori: • Persone di età compresa tra 18 e 29 anni • Disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni • Lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro • Lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno 2 anni • Donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%) • Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Datori di lavoro: • Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi • Gruppi di imprese • Associazioni professionali, socio-culturali e sportive • Fondazioni • Enti di ricerca pubblici e privati • Organizzazioni e associazioni di categoria
Durata del contratto di inserimento • Contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi • Per assunti con grave handicap fisico mentale o psichico fino a 36 mesi Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti . Il lavoratore può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro.
Caratteristiche del contratto di inserimento Elementi essenziali del contratto: • Contratto a tempo determinato • Forma scritta (in mancanza trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato) • Progetto individuale di inserimento(nel rispetto del CCNL) • Inquadramento: “sotto inquadramento” sino a due livelli inferiori rispetto ad un lavoratore qualificato
Contratto di lavoro intermittente (artt. 33-40) Circolare ministero del lavoron. 4/2005 CONTRATTO ABROGATO DAL 1/1/2008(L.247/2007).I contratti stipulati prima di tale data restano in vigore. Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Applicazione del contratto intermittente Il contratto intermittente può essere stipulato da qualunque impresa che abbia effettuato la valutazione dei rischi. Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione. Modalità di applicazione • Con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei CCNL) • Indipendentemente dal tipo di attività: • Con lavoratori meno di 25 anni o con più di 45 anni • Per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie)
Caratteristiche del contratto intermittente Elementi essenziali del contratto: • Contratto a tempo determinato o indeterminato • Forma scritta • Indennità di disponibilità se il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente per: • Sostituzioni di lavoratori in sciopero • Procedure di licenziamento collettivo o cassa integrazione
Contratto di lavoro ripartito (artt. 41-45) Il contratto di lavoro ripartito o job sharing è un rapporto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido la solidarietà temporale per eseguire un’unica ed identica obbligazione lavorativa. I lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell’attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell’adempimento dell’obbligazione. NOVITA’ previste dalla Legge Biagi: • Possibilità di gestire il lavoro in solido limitata a due soli lavoratori
Lavoro a progetto (artt. 61-69) Circolare Ministero del lavoro n. 1/2004 Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione Coordinata e continuativa che deve: • Essere riconducibile a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso • Essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Applicazione del contratto a progetto Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività ad esclusione di: • Agenti e rappresentanti di commercio • Iscritti ad albi professionali • Componenti degli organi di amministrazione • Partecipanti a collegi e commissioni • Pensionati al raggiungimento del 65° anno di età • Collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale “minima” ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a 5.000 € con lo stesso committente • Rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione • Rapporti e attività di collaborazione resi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
Caratteristiche del contratto a progetto Elementi essenziali del contratto: • Forma scritta • Durata determinata o determinabile • Descrizione del contenuto caratterizzante il progetto o programma o fase • Corrispettivo della prestazione (determinazione, tempi e modalità di pagamento) Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle clausole previste dalle parti nel contratto.
Prestazioni occasionali (mini co.co.co)(art. 61 c. 2) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 30 giorni e 5 mila euro nell’anno solare con lo stesso committente. • Nel contratto non deve essere specificato il progetto. • Il co.co.co è assoggettato allo stesso trattamento contributivo e fiscale dei collaboratori a progetto.
Lavoro occasionaleaccessorio (artt. 70-74) Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale. Finalità: • Far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative • Favorire l’inserimento di fasce deboli nel mercato del lavoro con possibilità di lavoro presso famiglie ed enti senza fine di lucro
Soggetti e attività del lavoro occasionale accessorio Lavoratori: • Disoccupati da oltre un anno • Casalinghe, studenti, pensionati • Disabili e soggetti in comunità di recupero • Lavoratori extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro Datori di lavoro: • Famiglie • Enti senza fine di lucro • Soggetti non imprenditori Attività: • Piccoli lavori domestici a carattere straordinario • Insegnamento privato supplementare • Piccoli lavori di giardinaggio,pulizia e manutenzione di edifici • Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali • Collaborazione con enti e associazioni per lavori di solidarietà ed emergenza • Vendemmie di breve durata
Caratteristiche del lavoro occasionale accessorio • Forma contrattuale libera • Rapporto di lavoro max reddito 5.000 € annui con medesimo committente • Pagamento corrispettivo: buoni lavoro
Prestazione occasionale La prestazione occasionale, a differenza di quella di tipo accessorio, è una prestazione lavorativa di natura autonoma erogata a favore di un soggetto senza il vincolo di subordinazione (2222 c. c.) e con il carattere della occasionalità. L’autonomo occasionale non è iscritto ad Albi e non è titolare di partita IVA. Se il reddito annuo è superiore ai 5.000 € scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.