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CONFERENZA STAMPA Progetto di messaggio concernente la nuova Legge sull’apertura dei negozi

CONFERENZA STAMPA Progetto di messaggio concernente la nuova Legge sull’apertura dei negozi. Dipartimento delle finanze e dell’economia Sala del Gran Consiglio Bellinzona, 27.10.2010. Contenuto della presentazione. Obiettivi della nuova regolamentazione Paragone con la situazione attuale

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CONFERENZA STAMPA Progetto di messaggio concernente la nuova Legge sull’apertura dei negozi

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Presentation Transcript


  1. CONFERENZA STAMPAProgetto di messaggio concernente la nuova Legge sull’apertura dei negozi Dipartimento delle finanze e dell’economia Sala del Gran Consiglio Bellinzona, 27.10.2010

  2. Contenuto della presentazione • Obiettivi della nuova regolamentazione • Paragone con la situazione attuale • Confronto intercantonale e con l’Italia • Orari d’apertura e occupazione del personale • Nozioni particolari: strade principali, località turistiche, località di confine e comuni di frontiera • Conclusione

  3. Obiettivi della legge • Uniformare gli orari generali d’apertura dei negozi su tutto il territorio; • Adeguare gli orari di apertura rispetto agli altri cantoni e alle zone italiane di confine; • Consentire aperture in linea con la legge federale sul lavoro; • Limitare le decisioni particolari di deroga; • Istituire una Commissione paritetica per preavvisare le deroghe.

  4. Disposizioni principali • Introduzione dell’orario di apertura alle 06.00 (oggi non previsto); • Fissazione dell’orario generale di chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e alle 18.00 il sabato (il giovedì l’apertura è consentita fino alle ore 21.00); • Principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi; • Introduzione di deroghe di legge con apertura generalizzata dei negozi tra le ore 10.00 e le 18.00 in due giorni festivi fissi (Corpus Domini, Immacolata), in due domeniche tra l'Immacolata e il Natale e in altre due; • Introduzione delle deroghe di legge per alcune categorie di negozi, ai quali è consentita l’apertura serale prolungata fino alle 22.00 durante i giorni feriali e l’apertura domenicale;

  5. Disposizioni principali • Limitazione delle deroghe dipartimentali, soggette a preventiva autorizzazione, a due sole fattispecie: • all’apertura dei negozi in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari; • all’apertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera particolarmente sottoposti alla concorrenza estera (negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione). • Costituzione di una Commissione paritetica cantonale nel ramo della vendita; • Introduzione di un termine transitorio di un anno per l’adeguamento degli orari di apertura dei negozi che attualmente praticano orari più estesi.

  6. Occupazione del personale e orari d’aperturadal lunedì al sabato 23.00 22.00 21.00 Zona di confine (42%) 19.00 Periodo estivo (81%) 18.30 Periodo turistico 18.00 17.00 Orario normale Negozi - vendita al dettaglio di prodotti tutto l’anno 06.00 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

  7. Nessuna limitazione Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione Nessuna limitazione Competenza comunale Competenza comunale Nessuna limitazione Nessuna limitazione Competenza comunale Inverno dalle 06.00 Nessuna limitazione Venerdì 19.30 AI AR AG BL BS BE FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG UR VS VD ZG ZH Confronto con gli altri cantonidal lunedì al venerdì 23.00 22.00 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00 12.00 06.00 05.00 TI

  8. Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione AI AR AG BS BE GL GR NE NW TG OW SZ SO ZG VD ZH Confronto con gli altri cantonigiovedì 23.00 22.00 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00 Nessuna limitazione Inverno dalle 06.00 12.00 Venerdì 19.30 Due giorni 06.00 05.00 TI BL SH FR GE JU LU SG UR VS

  9. Nessuna limitazione Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione BS GE OW GL GR JU SZ TG UR VS VD ZG ZH Confronto con gli altri cantonisabato 23.00 22.00 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 Nessuna limitazione Competenza comunale Nessuna limitazione Nessuna limitazione 12.00 Competenza comunale Inverno dalle 06.00 17 con autorizzazione comunale 06.00 05.00 BE FR LU NE TI AI AR AG BL NW SH SG SO

  10. Confronto con l’Italia In Lombardia, Legge regionale del 2 febbraio 2010: • Giorni feriali: dalle ore 07.00 alle ore 22.00; • Domenica e giorni festivi, apertura: • nei negozi con superficie inferiore a 250 mq; • nei negozi negli ambiti territoriali a forte attrattiva: Comuni montani sedi di impianti sciistici, comuni rivieraschi dei laghi lombardi, comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti, centri storici dei Comuni capoluoghi di Provincia, comuni nei quali esiste il sedime degli aeroporti. • generalizzata durante 20 domeniche all’anno; • per ulteriori 10 domeniche nei: capoluoghi di Provincia al di fuori del Centro storico; factory outlet center con superficie superiore a 10’000 mq

  11. Occupazione del personale (LL)Deroghe al divieto del lavoro domenicale 01.00 LL - chioschi - shop annessi alle stazioni di servizio lungo le strade principali con traffico intenso - negozi al servizio dei viaggiatori nelle località di confine 24.00 23.00 LL - negozi delle zone turistiche per i bisogni dei turisti – altri commerci 22.00 - chioschi • negozi al servizio dei viaggiatori • negozi delle località di confine 19.00 18.00 - negozi delle zone turistiche 06.00 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

  12. 50 m2 50 m2 120 m2 120 m2 200 m2 200 m2 120 m2 120 m2 50 m2 50 m2 120 m2 120 m2 Occupazione del personale (LL)Deroghe al divieto del lavoro domenicale 06.00 01.00 06.00 01.00 18.00/19.00 22.00 23.00 18.00 22.00 23.00 • Chioschi • Shop e chioschi annessi alle • stazioni di servizio lungo le • strade principali con traffico • intenso - Shop annessi alle stazioni di servizio fuori dalle strade principali con intenso traffico 120 m2 - Negozi delle zone turistiche per i bisogni dei turisti • Negozi camping; • - Negozi complessi culturali e • sportivi • Negozi che offrono cibi caldi e • freddi d’asporto; • Negozi al servizio dei viaggiatori • nelle località di confine • Panetterie, pasticcerie, confetterie; • Negozi di piante e fiori; • Gallerie d’arte al sabato domenica dal lunedì

  13. Strade principali con traffico intenso

  14. Località di confine e comuni di frontiera Località di confine: • Apertura consentita tra le 06.00 e le 22.00 dal lunedì alla domenica per i negozi al servizio dei viaggiatori con superficie inferiore a 120 mq: Arogno, Arzo, Brusata, Brusino Arsizio, Camedo, Cassinone (Sessa), Chiasso, Dirinella (Gambarogno), Fornasette (Monteggio), Gandria, Indemini, Ligornetto, Madonna di Ponte (Brissago), Novazzano, Pedrinate, Pizzamiglio, Ponte Cremenaga, Ponte Faloppia (Seseglio), Ponte Tresa, San Pietro di Stabio, Stabio-Gaggiolo. Comuni di frontiera: • Apertura ordinaria durante la settimana e apertura consentita la domenica tra le 10.00 e le 18.00, previa autorizzazione, per i negozi di: • abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione. I Comuni sul cui territorio vi è un valico doganale carrozzabile; restano esclusi i Comuni del Mendrisiotto non situati direttamente sul confine.

  15. Località turistiche La stagione estiva è compresa tra la domenica precedente la Pasqua e l’ultima domenica di ottobre mentre quella invernale tra il 1° dicembre e la domenica dopo Pasqua: • apertura la domenica fino alle 22.00; • limitazione della superficie di vendita, la sera e nei giorni festivi, a 200 mq.

  16. Località turistiche estive:Lago Maggiore Ascona, Brissago, Gambarogno (salvo Contone ed Indemini), Locarno (limitatamente alla Città Vecchia ed al quartiere Rusca e Saleggi), Minusio, Muralto, Ronco sopra Ascona e Tenero

  17. Località turistiche estive:Lago Ceresio Agno, Bissone, Brusino-Arsizio, Carabietta, Caslano, Collina d’Oro (limitatamente a Gentilino e Montagnola), Lugano (limitatamente ai quartieri di Barbengo, Caprino, Cassarate, Castagnola, Centro, Gandria e Loreto), Magliaso, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio (limitatamente a Capolago), Morcote, Muzzano, Paradiso, Ponte Tresa, Pura, Riva San Vitale e Vico Morcote

  18. Località turistiche invernali Principali località con impianti turistici invernali: • Acquarossa (limitatamente a Leontica) • Airolo • Blenio (limitatamente a Campo Blenio e a Campra) • Bosco Gurin • Faido (limitatamente a Carì)

  19. Disposizioni principali • Introduzione dell’orario di apertura alle 06.00 (oggi non previsto); • Fissazione dell’orario generale di chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e alle 18.00 il sabato (il giovedì l’apertura è consentita fino alle ore 21.00); • Principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi; • Introduzione di deroghe di legge con apertura generalizzata dei negozi tra le ore 10.00 e le 18.00 in due giorni festivi fissi (Corpus Domini, Immacolata), in due domeniche tra l'Immacolata e il Natale e in altre due; • Introduzione delle deroghe di legge per alcune categorie di negozi, ai quali è consentita l’apertura serale prolungata fino alle 22.00 durante i giorni feriali e l’apertura domenicale;

  20. Disposizioni principali • Limitazione delle deroghe dipartimentali, soggette a preventiva autorizzazione, a due sole fattispecie: • all’apertura dei negozi in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari; • all’apertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera particolarmente sottoposti alla concorrenza estera (negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione). • Costituzione di una Commissione paritetica cantonale nel ramo della vendita; • Introduzione di un termine transitorio di un anno per l’adeguamento degli orari di apertura dei negozi che attualmente praticano orari più estesi.

  21. Obiettivi della legge • Uniformare gli orari generali d’apertura dei negozi su tutto il territorio; • Adeguare gli orari di apertura rispetto agli altri cantoni e alle zone italiane di confine; • Consentire aperture in linea con la legge federale sul lavoro; • Limitare le decisioni particolari di deroga; • Istituire una Commissione paritetica per preavvisare le deroghe.

  22. La consultazione è aperta fino al 26 novembre 2010 Grazie per l’attenzione

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