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INPGI

INPGI. Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO per i giornalisti dipendenti. Soggetti assicurati. Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti Legge n. 67/1987: telecineoperatori Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti

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Presentation Transcript


  1. INPGI Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO per i giornalisti dipendenti

  2. Soggetti assicurati • Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti • Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti • Legge n. 67/1987: telecineoperatori • Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

  3. ATTIVITA’ GIORNALISTICA E SUBORDINAZIONE

  4. ATTIVITA’ GIORNALISTICA • ELEMENTI: autonomia, creatività, originalità. • AMBITI: carta stampata (quotidiani e periodici), emittenza radiotelevisiva, informazione on line. • STRUMENTI: testo, immagini, grafica: qualunque mezzo o strumento espressivo in grado di veicolare il messaggio informativo mediante una personale ed originale rielaborazione INDIPENDENTEMENTE: • DAL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ (O DAL SETTORE DI OPERATIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO); • DAL MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEL MESSAGGIO INFORMATIVO (TESTO SCRITTO, FILMATI, IMMAGINI, SERVIZI AUDIO)

  5. GIORNALISMO GRAFICO E VISIVO • ART DIRECTOR, REDATTORE GRAFICO, PHOTO EDITOR • Progettazione e realizzazione veste grafica, gabbie, menabò, timone, ecc.) • Scelta immagini, foto, copertine, caratteri del testo, titolazioni e didascalie, ecc. • Scelta collocazione e distribuzione in pagina di testi ed immagini (impaginazione autonoma e creativa) • TELECINEOPERATORE E FOTOGRAFO • Realizzazione di foto o riprese aventi oggettivo contenuto informativo aggiuntivo rispetto al commento audio o al testo • Partecipazione alle fasi montaggio o a quelle di rieleaborazione dell’immagine

  6. GIORNALISMO UFFICI STAMPA • AMBITO: SIA PUBBLICO CHE PRIVATO • ELEMENTI: diffusione di notizie inerenti la struttura di appartenenza verso i media e la società • TRATTI DISTINTIVI: veicolare notizie che travalicano il ristretto ambito delle informazioni all’utenza sui servizi dell’ente o sui prodotti commerciali dell’azienda (attività di URP o di mera comunicazione commerciale) • ATTIVITA’ DI RIELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE di interesse sociale, culturale, economico, che non esauriscono la loro funzione del descrivere le caratteristiche TECNICHE o FUNZIONALI di un servizio o prodotto, ma che tendono a considerare l’impatto che lo stesso può avere all’esterno, consentendo di inquadrare l’attività dell’ente o dell’azienda nel più ampio contesto del sistema di relazioni nell’ambito del settore in cui operano (servizi pubblici, settore di mercato, ecc.) in termini di “mission”, strategie, innovazione tecnologica, potenziamento o riduzione dei servizi, ecc. (c.d. “ruolo sociale” di enti, istituzioni ed imprese)

  7. ISCRIZIONE

  8. Condizioni per iscrizione • Titolarita’ status professionale • Svolgimento attività di natura giornalistica Tali condizioni devono essere concorrenti e non alternative. Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato.

  9. Fasi dell’Iscrizione Gli adempimenti sono a carico del datore di lavoro. A seguito dell’assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di giornalisti professionisti, pubblicisti e/ praticanti, il datore di lavoro – se non già titolari di una posizione previdenziale – deve costituire il rapporto assicurativo con l’Inpgi. Il giornalista dovrà solo compilare e sottoscrivere il modulo ISCR/GIO (reperibile sul sito www.inpgi.it) da consegnare al datore di lavoro, il quale lo invierà all’Istituto corredato dalla lettera di assunzione del giornalista, unitamente al resto della documentazione amministrativa relativa all’azienda.

  10. LA CONTRIBUZIONE • 20,28 % IVS • 1,61 % DS • 0,80 % di cui 0,30 Mobilità e 0,50% ammortizzatori sociali • 0,30 % F.do Garanzia TFR • 0,05 % CUAF (assegni familiari) 23,04 % Totale a carico dell’Azienda Delibera CDA n. 58 del 15/07/2011 (approvata dai Ministeri vigilanti l’8/11/2011): IVS a carico azienda: + 1 % dal 1° gennaio 2012; + 1 % dal 1° gennaio 2014; + 1 % dal 1° gennaio 2016 Sono inoltre a carico dell’azienda: • € 11,88 mensili per Contributo infortuni (€ 6,00 art, 2 e 12 CNLG) • 1,50% F.do integrativo contrattuale “ex fissa” • 10% Contributo solidarietà sull’importo dell’1,50% (Fondo Integrativo INPGI), e sull’importo dell’1% (Casagit). • 8,69% IVS a carico giornalista • 0,10% Ammortizzatori sociali (CIGS) 8,79% Totale a carico del giornalista 31,83%Totale a carico dell’Azienda e giornalista (Inps 39,35%) Sono inoltre a carico del giornalista: • € 5,00 fisse mensili per Fondo perequativo (solo CNLG).

  11. L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE • SU BASE MENSILE • A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA FATTISPECIE CHE NE LEGITTIMA L’ACCREDITO: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA (A PRESCINDERE, QUINDI DAL MATERIALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO – PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI) • SOSPENSIONE EFFICACIA IN CASO DI CONTENZIOSO SULLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI

  12. Maggiorazioni contributive • L’INPGI riconosce le seguenti maggiorazioni contributive: A) esposizione all’amianto; B) periodi di lavoro con invalidità > 74%. A differenza dell’INPS, per le invalidità comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento avviene solo se l’invalidità è confermata dal medico incaricato dall’INPGI.

  13. Come si determina la base imponibile Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati) “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. ↓ COMPENSI IN DENARO + BENEFIT

  14. DISTACCO ALL’ESTERO

  15. Dove è possibile il distacco • PAESI DELL’UNIONE EUROPEA  • PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI  • PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI

  16. NEI PAESI ESTERI EXTRA UENON CONVENZIONATI • Il datore di lavoro (italiano o estero che sia) è tenuto ad assicurare il lavoratore in Italia, anche nel caso in cui sia tenuto ad assicurare lo stesso nel Paese estero in cui si svolge il rapporto di lavoro (all’art. 4 del D.L. 31/07/1987, n. 317 - legge n. 398/87). • La contribuzione è quantificata sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale. • La quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro è scontata del 10%. • I periodi contributivi non versati in Italia possono essere riscattati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento INPGI.

  17. NEI PAESI ESTERI EXTRA UE CONVENZIONATI • Il lavoratore distaccato nel Paese estero convenzionato continua a versare la contribuzione in Italia per l’intero periodo di distacco autorizzato. • L’autorizzazione al distacco è, di norma, rilasciata dall’INPS anche per i giornalisti iscritti all’INPGI. • L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano e Venezuela.

  18. NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA • Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono state costituite dai regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972. • Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

  19. L’UNIONE EUROPEA La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali ed assicura ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e superstiti: • la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;  • il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;  • la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.

  20. DISTACCOModello A1 (ex E101) • Dal 1/05/2010, il distacco (massimo 2 anni) in uno dei 27 Paesi U.E. per il giornalista italiano titolare di un rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo deve essere autorizzato direttamente dall’INPGI. • Per i periodi di distacco superiori a due anni e/o per le eventuali proroghe, è necessario un accordo con l’ente estero (art. 16 Reg. CE 883/2004) attraverso l’INPS. • Il giornalista, per tutta la durata del distacco autorizzato, continuerà ad essere assicurato presso l’INPGI. Allo scadere del periodo autorizzato, perdurando la situazione di distacco, le contribuzioni saranno versate nel regime previdenziale del Paese estero di residenza.

  21. Adempimenti contributivi del Datore di Lavoro • Presentazione – in via telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate - della denuncia contributiva mensile (DASM) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga; • Pagamento dei contributi dovuti – attraverso F24 accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga.

  22. CONSEGUENZA DELL’INADEMPIMENTOMISURA SANZIONI L. 388/2000 • Evasione: 30% annuo – massimale 60%; • Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%; - Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 % (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010); - Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione; - Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5 punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%) tetto 40%.

  23. La contribuzione non obbligatoria • RISCATTO • RICONGIUNZIONE • CONTRIBUTI VOLONTARI • CONTRIBUTI FIGURATIVI

  24. RISCATTO art. 21 Regolamento • Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale  sono utili anche i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore. • gli interessati devono presentare domanda  entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo dei 10 anni.

  25. Riscatto Art. 21 Regolamento • Il riconoscimento  comporta il versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica, ridotta del 20 per cento. • La riduzione è del 50% (80% per le domande presentate entro il 31/12/2005) per i periodi di praticantato giornalistico e per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno. • per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno, ma in assenza di contribuzione presso altri enti, è dovuta l’intera riserva matematica.

  26. Riscatto art. 21 Regolamento • La quota di pensione INPGI liquidata in base ai periodi riconosciuti in base all’art. 21 del Regolamento è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto.

  27. Riscatto art. 21 Regolamento • L’onere del riscatto può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in un numero di rate pari al numero dei mesi riscattati, fino ad un massimo di 120. Alla rateazione si applica un tasso di interessi pari al 4,5% annuo.

  28. Riscatto Laurea • I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori. • Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all’estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana.

  29. Pagamento Riscatto Laurea • L’onere del riscatto laurea può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in 60 rate mensili; c) in un numero di rate pari al doppio dei mesi riscattati. Alle rateazioni si applica un tasso di interessi pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti.

  30. RICONGIUNZIONE I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria – art. 2 legge 29/1979 (ovvero legge 45/1990 per i regimi dei liberi professionisti). Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali - sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista. • Nel caso di applicazione della legge n. 29/1979, l’onere è pari al 50% della riserva matematica, detratto quanto trasferito dall’altro ente; • Nel caso di applicazione della legge n. 45/1990, l’onere è pari al 100% della riserva matematica, detratto quanto trasferito dall’altro ente;

  31. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il giornalista che, avendo cessato l'attività lavorativa subordinata, intenda proseguire volontariamente l'assicurazione con onere interamente a suo carico, può essere ammesso al versamento della contribuzione. I contributi volontari regolarmente versati sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.

  32. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA REQUISITI Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi è necessario possedere almeno 12 contributi mensili obbligatori (un anno) nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni (60 contributi mensili) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento DECORRENZA DEI VERSAMENTIIl giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, l'interessato - a richiesta - può versare anche i sei mesi immediatamente precedenti. INTERRUZIONE DEI VERSAMENTISe l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo – con addebito di interessi - entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo mensile, decorsi i quali il versamento andrà a copertura del mese in cui lo stesso è effettuato. RITARDI NEI VERSAMENTIPer i contributi versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari Tasso Ufficiale di Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5,5 punti percentuali.

  33. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA MISURA Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro. BASE DI CALCOLO Scelta dall’interessato (che può essere variata all’inizio di ogni anno) tra: a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno precedente la presentazione della domanda; b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione pensionabile) c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al punto a) e quella di cui al punto b). I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.

  34. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Incompatibilita’ • GIORNALISTI che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. • RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE • CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE

  35. ASSENZE TUTELATE Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali provinciali o nazionali (ART. 31 L. 300/70); • PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI Membri del Parlamento nazionale e europeo o di assemblee regionali, con diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione: il giornalista è tenuto a versare all'Inpgi la quota a carico del lavoratore (8,69%) art. 38 legge 488/1999 • ENTI LOCALI Gli Enti locali sono tenuti al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del datore di lavoro per i giornalisti che ricoprono incarichi di amministratore locale (sindaco, presidente di provincia, componente della giunta provinciale o comunale, ecc.) ex all'articolo 86 Dlgs n. 267/2000. • AUTORITA' INDIPENDENTI Per i giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority“, è dovuta la contribuzione all'INPGI sui compensi erogati fino all'importo corrispondente alla retribuzione figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art. 39 legge n. 488/1999).

  36. CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E ASSENZE TUTELATEaspetti previdenziali • ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 23 CNLG) sospensione obbligo assicurativo • ASSENZE NON RETRIBUITE (ingiustificate o a seguito di sanzioni disciplinari) corrispondente riduzione dei giorni lavorativi nel mese solo se attestate da idonea documentazione • MALATTIA E INFORTUNIO: ordinaria contribuzione • MATERNITA’ OBBLIGATORIA: contribuzione sul trattamento integrativo a carico del d.d.l. – per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a contribuzione • CONGEDI PARENTALI: contribuzione sull’eventuale trattamento economico corrisposto e rimasto a carico del d.d.l.

  37. PRESTAZIONI GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO

  38. LE PRESTAZIONI TUTELA OCCUPAZIONALE (Disoccupazione, CIGS, Contratti di Solidarietà) PREVIDENZA (Trattamenti pensionistici) ASSICURAZIONE INFORTUNI PRESTAZIONI FACOLTATIVE (assegno di superinvalidità, case di riposo, erogazioni straordinarie) MUTUI E PRESTITI FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE (EX FISSA)

  39. Cosa cambia per l’INPGI con il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “Manovra Monti” • Abolizione Finestre Pensioni di Anzianità • Blocco Perequazioneper gli anni 2012-2013: - 100% dell’indice soltanto fino al 3 volte il minimo INPS (euro 18.265,65 annui per il 2012, e euro 18.758,82 annui per il 2013). • Totalizzazione: soppresso il riferimento ai 3 anni di contribuzione presso ciascuna gestione

  40. Principi Ispiratori della Manovra • Equità • Trasparenza • Semplificazione • Solidarietà sociale • Occupazione Tre Pilastri • METODO CONTRIBUTIVO PRO-RATA DAL 1°/01/2012 • SUPERAMENTO PENSIONI ANZIANITA’ E FINESTRE • INNALZAMENTO ETA’ VECCHIAIA CON RICORSO AD UN SISTEMA FLESSIBILE DI USCITA TRA I 66 - 70 ANNI DI ETA’; INIZIALMENTE PER LE DONNE 62 - 70 (coefficienti di trasformazione fino a 70 anni)

  41. I TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DALL’INPGI

  42. PENSIONE DI VECCHIAIA • PENSIONE DI ANZIANITA’ • PENSIONE PRO-QUOTA • PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 L. 416/81 • PENSIONE DI INVALIDITA’ • PENSIONE NON CONTRIBUTIVA • PENSIONE AI SUPERSTITI

  43. PENSIONE DI VECCHIAIA INPGI • REQUISITI: (*) Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha approvato con delibera n. 60 del 15/07/2011 l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile delle donne nell’arco di 10 anni tra il 2012 e il 2021 secondo lo schema che segue:

  44. Quadro Riepilogativo per PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE INPGI dal 01.07.2012(Delibera n. 60 del 15/07/2011 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 08/11/2011)Almeno 20 anni di contributi N.B. Per coloro le quali hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 30/06/2012 continuano a valere le regole per la vecchiaia vigenti al 30/06/2012.

  45. Abbattimenti ridotti del 50% periodo transitorio (dal 1/7/2012 al 31/12/2020) almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi

  46. D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011“MANOVRA MONTI” Innalzamento ETA’ Vecchiaia Donne SUPER INPS: N.B.: Confermati gli adeguamenti alla speranza di vita + 3 mesi dal 2013

  47. DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA INPGI Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto. N.B.: Per l’AGO il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” sopprime la finestra mobile (12 mesi lavoratori dipendenti; 18 mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012.

  48. PENSIONI DI ANZIANITA’ Almeno 35 anni di contributiper i lavoratori dipendenti N.B. Si prescinde dall’età con almeno 40 anni di contribuzione

  49. Deroga dei requisiti di accesso indicati nella precedente tabella: • ammessi alla prosecuzione volontaria al 20/7/2007: vecchi requisiti 57 anni di età + 35 anni di contributi.

  50. D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI” Dal 1°/01/2012 abolizione della pensione di anzianità con il sistema delle “quote” e previsione di una “pensione anticipata”: - 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini - 41 anni e 1 mese di contributi per le donne; - prima dei 62 anni di età si applica una penalizzazione sulla quota retributiva pari a: - 1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni (dai 60 ai 62 anni) - 2% per i successivi (prima dei 60 anni) DEROGHE: - coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011 - ammessi alla prosecuzione volontaria al 04/12/2011

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