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Consigli contrattuali per gestire la responsabilità e la garanzia nella filiera commerciale. Avv. Eugenio Bettella Confindustria Vicenza 3 marzo 2008. Introduzione.
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Consigli contrattuali per gestire la responsabilità e la garanzia nella filiera commerciale Avv. Eugenio Bettella Confindustria Vicenza 3 marzo 2008
Introduzione • A partire dagli anni ’80 si registra, da parte delle istituzioni europee, l’interesse a creare una normativa a tutela del consumatore uniforme in tutto il territorio europeo. • Fra le varie normative prodotte dalle istituzioni europee si segnalano le seguenti • Direttiva 1999/44/CEcheregola le garanzie dei beni di consumo a favore del consumatore. Detta direttiva si applica allorché il bene sia “difettoso” ossia non sia conforme al contratto o non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. • Sono previsti due tipi di garanzie: • ▪la garanzia legale: la garanzia che obbligatoriamente il venditore deve offrire al compratore (di durata di 2 anni) e • ▪la garanzia convenzionale: che il produttore ha la facoltà di offrire al consumatore. • Direttiva 85/374/CEE chestabilisce il principio di responsabilità oggettiva (indipendente dalla colpa) del produttore in caso di danno a cose o persone causato da un difetto del suo prodotto. • Direttiva 1999/34/CE che ha esteso la protezione di cui alla normativa precedente.
Direttiva 1999/44/CE – Garanzia sui beni di consumo • La Direttiva 1999/44/CE regola la garanzia nella vendita dei beni di consumo. • Il soggetto obbligato è il venditore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto, vende beni di consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale. • Il soggetto beneficiario è il consumatore, ossia qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della propria attività commerciale o professionale. • Il produttorenon è direttamente responsabile nei confronti del consumatore a norma della direttiva 1999/44/CE. • Il produttore (la cui definizione comprende non solo il fabbricante del prodotto ma anche l’importatore nell’Unione Europea o chi si presenta come il produttore apponendo il proprio marchio al prodotto) potrà essere responsabile a norma della direttiva 1999/44/CE nelle seguenti circostanze: • nei confronti del consumatore,in casoabbia fornito una garanzia convenzionale (ex art. 6 direttiva 1999/44/CE); • nei confronti della catena distributiva, in caso di regresso (ex art. 4 direttiva 1999/44/CE).
Direttive 85/374/CEE e 1999/34/CE – Danno da Prodotti difettosi • Le Direttive 85/374/CEE e 1999/34/CE regolano la responsabilità per i danni subiti da cose o persone come conseguenza di prodotti difettosi. • Si applica ai prodotti oggetto di una produzione industriale. • Il produttore è responsabile del danno causato a cose o persone a causa della difettosità di un proprio prodotto (art. 1). • Il termine produttore designa: • il fabbricante di un prodotto finito; • ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso; • chiunque importi un prodotto nell’Unione Europea. • La responsabilità del produttore è di tipo oggettivo (ossia indipendente dalla colpa). • In caso di danno da prodotto difettoso il danneggiato potrà agire direttamente nei confronti del produttore. • La responsabilità del produttore non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità (art. 12).
Garanzia convenzionale Articolo 133 Codice del Consumo (ex art. 6 direttiva 1999/44/CE); 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane, comunque, valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Garanzia convenzionale • La garanzia convenzionale è la garanzia offerta dal produttore direttamente al consumatore. • La garanzia convenzionale non deve essere confusa con la garanzia obbligatoria legale di durata di due anni che deve essere necessariamente offerta dal venditore. • Non esiste alcun obbligo giuridico per il produttore di offrire questo tipo di garanzia. Essa ha carattere facoltativo e pienamente volontario. • Se viene offerta la garanzia convenzionale, essa ha un carattere aggiuntivo e complementare rispetto a quella legale (che non viene eliminata). • In nessun caso la garanzia convenzionale offerta dal produttore limita la tutela assicurata al consumatore dalla garanzia legale offerta dal venditore.
Garanzia convenzionale • La garanzia convenzionale assume un ruolo sempre più rilevante nei contratti di vendita. • La garanzia convenzionale rappresenta uno strumento di marketing, in particolar modo per alcune tipologie di prodotti (quali quelli di media/elevata tecnologia). • Nella vendita dei beni di consumo, il servizio di supporto post-vendita al prodotto rappresenta una componente sempre più rilevante per il consumatore nella selezione del prodotto da acquistare. • La garanzia convenzionale è sempre più avvertita dal consumatore come un segno di serietà ed affidabilità del produttore nonché come una garanzia della qualità del prodotto.
Garanzia convenzionale • L’art. 133 del Codice del Consumo che regola i contenuti della garanzia convenzionale riproduce l’art. 6 della direttiva 1999/44/CE. • Il tema della garanzia convenzionale è uniforme in tutti i paesi dell’Unione Europea. • La garanzia convenzionale deve: • specificare che essa non pregiudica in alcun modo gli altri diritti riconosciuti per legge al consumatore (ossia la garanzia legale); • indicare in modo chiaro e comprensibile gli elementi essenziali della garanzia, quali: • durata; • estensione territoriale; • nome e sede della ditta che la offre. • A richiesta del consumatore la garanzia convenzionale deve essere fornita in forma scritta o su supporto duraturo a lui accessibile. • La garanzia convenzionale deve essere redatta nelle lingue dei paesi in cui essa viene offerta. • Una garanzia convenzionale è valida ed impegna il produttore offerente anche se non presenta tutti i requisiti di cui sopra.
Garanzia convenzionale CONSIGLI • Offrire una garanzia convenzionale significa migliorare la percezione della qualità del prodotto ed al produttore aumentare le vendite dei prodotti. • Se si decide di offrire la garanzia è bene che essa sia chiara in tutti i suoi aspetti e non lasci adito a dubbi o interpretazioni contrastanti. • Pertanto si consiglia di prestare la garanzia convenzionale in forma scritta, nelle varie lingue dei paesi in cui essa viene prestata e con una chiara indicazione dei seguenti elementi: • estensione territoriale (è possibile prestarla in alcuni paesi e non in altri); • modalità di esercizio (a chi rivolgersi, come consegnare il prodotto difettoso, limiti al risarcimento, etc…); • durata della garanzia (può essere più breve, uguale o più estesa della garanzia legale di 2 anni); • la garanzia convenzionale non pregiudica gli altri diritti del consumatore previsti per legge. • In caso di clausole oscure, o non facilmente comprensibili, prevarrà l’interpretazione a favore del consumatore (contra proferentem). • Allo scopo di evitare problemi all’interno della filiera è importante coordinare la garanzia convenzionale con quella legale e far si che la garanzia convenzionale non abbia durata e protezione minore di quella legale.
Azione di Regresso del Rivenditore Articolo 131 Codice del Consumo (ex art. 4 direttiva 1999/44/CE) 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Azione di Regresso del Rivenditore • Per diritto di regresso si intende il diritto del rivenditore finale a recuperare, all’interno della filiera distributiva, quanto da lui corrisposto al cliente in base alla garanzia legale. • L’art. 131 del codice del consumo incorpora fedelmente l’art. 4 della direttiva 1999/44/CE la cui disciplina è uniforme in Europa. • In virtù di tale norma il rivenditore finale potrà recuperare quanto da egli corrisposto al consumatore sulla base della garanzia legale prevista ex lege. • In tal modo il soggetto responsabile della non conformità subirà l’onere del risarcimento del danno nei confronti del consumatore e, nel medesimo tempo, il consumatore potrà rivolgersi sempre e, comunque, al rivenditore (la soluzione per il consumatore più agevole). • Le particolarità di detto rimedio sono: • la specialità: esso è alternativo alle normali azioni giudiziarie in tema di vendita; • non ha natura risarcitoria: il rivenditore potrà richiedere la ripetizione soltanto di quanto versato al compratore e non di altre tipologie di danno (morale, immagine, lucro cessante, etc…); • non dà diritto al consumatore a rivolgesi direttamente ai soggetti responsabili della filiera distributiva ma solo al rivenditore finale; • è derogabile contrattualmente con clausole di esclusione del diritto al regresso che, tuttavia, non vincolano il consumatore.
Azione di Regresso del Rivenditore • Per esercitare il diritto di regresso è necessario definire la filiera distributiva, ossia l'insieme delle imprese che concorrono a produrre, distribuire e commercializzare un dato prodotto dal produttore al consumatore. • Il consumatore non ha diritto, ex direttiva 1999/44/CE, ad esercitare un’azione direttamente nei confronti del produttore o altri rivenditori intermedi della filiera. • Similmente il rivenditore finale, allorché abbia dovuto risarcire un consumatore in virtù di una garanzia legale, dovrà esercitare l’azione di regresso nei confronti del suo dante causa (il rivenditore intermedio che gli ha fornito il bene) e non potrà esercitare un’azione direttamente nei confronti del produttore. • Dette azioni sono sempre esercitabili salvo che il difetto non sia ascrivibile al venditore finale o ad uno dei venditori intermedi (in tal caso il responsabile non avrà diritto ad esercitare alcuna azione di regresso).
Azione di Regresso del Rivenditore • L’azione di regresso elimina il problema della prescrizione nelle azioni di risarcimento fra i vari anelli della filiera distributiva. • L’azione di regresso è, infatti, esercitabile dal rivenditore finale entro 12 mesi dal giorno in cui egli abbia soddisfatto la richiesta del consumatore (la riparazione, la sostituzione del bene, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto). • Lo stesso termine si applicherà, poi, ai rapporti fra i vari anelli della filiera distributiva, dai rivenditori intermedi sino al produttore. • L’azione di regresso costituisce, pertanto, una garanzia per i rivenditori intermedi anche in considerazione del fatto che i rimedi ex lege previsti nei vari ordinamenti si prescrivono prima del momento in cui l’azione del consumatore sia esercitabile: → esempio: in Italia il termine per l’esercizio della garanzia legale è di 2 anni dall’acquistomentre il termine a favore del rivenditore finale per esercitare un’azione nei confronti del suo dante causa è, ex art. 1495 cod. civ., di 1 anno dalla consegna del bene. • In tal modo i rivenditori finali (ed intermedi) potranno scaricare sulla filiera distributiva ed, in ultima analisi, sul produttore quanto da loro versato allo scopo di attribuire al consumatore quanto dovuto a norma della garanzia legale.
Azione di Regresso del Rivenditore – schema 1Sistema di Vendita cd. “a cascata” . Produttore Regresso Assistenza post vendita Distributore Regresso Rivenditore finale Garanzia legale Garanzia legale Consumatore
Azione di Regresso del Rivenditore – schema 2Sistema di Vendita senza rete ufficiale Produttore .. Regresso Grossista Grossista Regresso Venditore Venditore Garanzia legale Consumatore Consumatore
Azione di Regresso del Rivenditore • Il diritto di regresso del venditore rappresenta, sebbene in forma indiretta, una protezione ulteriore a vantaggio del consumatore. • In tal modo la legge trasferisce sul soggetto responsabile della filiera distributiva il rischio legato alla prestazione delle garanzia legale. • Lo scopo ultimo è di tutelare il venditore finale il quale, potendo essere risarcito per il rischio legato all’obbligo di prestare la garanzia, non è tentato di ostacolare o rifiutare illegittimamente le legittime richieste del consumatore. • Nelle cd. vendite “a cascata” (cfr. schema 1) in cui il produttore è legato a tutti gli anelli della filiera distributiva (accordi di esclusiva, distributori autorizzati, etc…) la gestione dell’azione di regresso può essere più agevole e controllabile. • Spesso, specialmente in relazione a prodotti di media/alta tecnologia, il rivenditore è in diretto contatto con il centro riparazioni autorizzato del produttore il quale opera direttamente le necessarie riparazioni (o sostituzioni) del prodotto difettoso. • Nelle vendite al di fuori di un sistema distributivo ufficiale (cfr. schema 2) il diritto di regresso fa si che i rivenditori finali ed intermedi (ed indirettamente i consumatori) godano dei più ampli diritti anche se l’esercizio delle azioni sarà più complicato e si dovrà esercitare un’azione di regresso per ciascun anello della filiera distributiva.
Azione di Regresso del Rivenditore CONSIGLI • Offrire un servizio di assistenza post-vendita presenta una serie di vantaggi fra i quali: • offrire ai clienti una maggiore tutela; • migliorare l’immagine dell’azienda produttrice, del marchio e del prodotto stesso; • fidelizzare i rivenditori intermedi e finali (i quali - meno esposti ai rischi di regresso - saranno più stimolati a trattare e pubblicizzare i prodotti dell’azienda che offre detti servizi rispetto ad altri che non li offrono); • esercitare un maggiore controllo sul rischio di regresso. • Se si decide di offrire detto tipo di assistenza è bene accordarsi contrattualmente con i rivenditori finali ed intermedi sulle modalità d’intervento (prendendo accordi sui costi, tempi di sostituzione, consegne, interventi, etc…). Un servizio post vendita ed una filiera controllata all’interno della quale i prodotti siano rintracciabili è un requisito essenziale per l’ottenimento di certificazioni di qualità (specialmente allorquando si tratta prodotti pericolosi, destinati all’infanzia o per gli alimentari ed i farmaceutici).
Tutela preventiva del consumatore • Oltre a forme di tutela ex-post (ossia quando il danno si è verificato) vi sono regole atte a evitare preventivamente che un prodotto provochi un danno alle persone. • La Commissione Europa è l’organo responsabile - a livello comunitario - per la sicurezza dei prodotti (alimentari e non). • Compito della Commissione è quello di monitorare il mercato comunitario e vigilare affinché prodotti potenzialmente pericolosi non vengano immessi sul mercato. • Può, tuttavia, accadere che, nonostante i controlli, prodotti pericolosi vengano immessi sul mercato e venduti ai consumatori. • In tal caso la Commissione Europa ha stabilito due sistemi di allarme rapido per coordinare le azioni da intraprendere allo scopo di ritirare ed eliminare i prodotti pericolosi già immessi sul mercato. • In particolare il RAPEX (System for the Rapid Exchange of Information on Consumer Products) per i prodotti non alimentari ed il RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) per i prodotti alimentari sono i sistemi intra-comunitari per lo scambio di informazioni e per il ritiro rapido dei prodotti pericolosi dal mercato.
RAPEX - sommario • Il RAPEX è un sistema comunitario di scambio rapido delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione Europea riguardo a misure adottate per prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori (esclusi farmaci ed alimentari). • Fin dall’entrata in vigore, nel 2002, della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE, la Commissione Europea pubblica, con cadenza settimanale, un elenco delle notifiche RAPEX accessibile al consumatore. • La pubblicazione sul bollettino RAPEX evidenzia un rischio legato ad un determinato prodotto e la conseguenza è, spesso, il ritiro del prodotto stesso dal mercato. • Spesso è il produttore stesso che, accortosi della pericolosità di un proprio prodotto, richiede una notifica RAPEX allo scopo di richiamare i prodotti già immessi sul mercato. • Il richiamo di prodotti è una misura altamente utilizzata in particolar modo allorché i destinatari del prodotto stesso siano consumatori “molto vulnerabili”, ossia bisognosi di particolari tutele (bambini sotto i 5 anni, persone molto anziane con deficit mentali, persone non vedenti e diversamente abili).
Tutela preventiva del consumatore • I sistemi RAPEX/RASFF funzionano in modo molto simile. • La Commissione Europea è l’organo centrale europeo deputato a decidere se un determinato prodotto presente sul mercato debba essere ritirato dal mercato a causa della sua pericolosità. • La Commissione Europa agisce, nei vari paesi europei, attraverso enti territoriali responsabili. In Italia per il RAPEX l’ente responsabile è il Ministero per le Attività Produttive e, per il RASFF, il Ministero della Salute. • Le autorità nazionali sono le sole deputate a richiedere una procedura RAPEX/RASFF alla Commissione Europea. La Commissione, a sua volta, sarà la sola responsabile ad iniziare una procedura RAPEX/RASFF.
Tutela preventiva del consumatore • Una volta ricevuta una richiesta dalle autorità nazionali responsabili, la Commissione Europea valuta come agire, eventualmente consultandosi con gli enti responsabili degli altri paesi europei. I metodi di intervento possono essere di vario tipo, ad esempio: • organizzare controlli sui prodotti già in circolazione sul mercato; • richiede informazioni sui prodotti (al produttore e distributore); • prelevare campioni di prodotti per eseguire test di sicurezza; • imporre che determinate avvertenze e modalità d’uso siano indicate in modo chiaro, nelle diverse lingue, sulla confezione; • sottoporre il prodotto a modifiche per renderlo sicuro; • vietarne la circolazione sul mercato; • organizzarne il ritiro effettivo se già immesso sul mercato. • Se la Commissione Europea valuta che sussiste un’effettiva situazione di pericolo dà inizio ad una procedura RAPEX/RASFF. • Le procedure RAPEX/RASFF consistono in: informazioni e ordini inviati dalla Commissione alle autorità nazionali le quali agiranno, ognuna con i propri mezzi, allo scopo di eseguire quanto prescritto dalla Commissione (es: ritiro dei prodotti pericolosi). • La Commissione Europea pubblica, con cadenza settimanale, un elenco delle notifiche RAPEX/RASFF accessibile al consumatore.
Tutela preventiva del consumatore • Con riferimento alle procedure RAPEX/RASFF, il produttore, a seconda dei casi, potrà essere: • Ilsoggetto passivo, allorquando un produttore scopre che un suo prodotto è potenzialmente pericoloso solo in seguito all’avvenuta notifica RAPEX/RASFF (spesso con la pubblicazione dei dati del prodotto difettoso sul bollettino periodico RAPEX/RASFF). In tal caso il produttore potrà: • decidere di adeguarsi a quanto prescrive l’ordine e ritirare i suoi prodotti volontariamente, oppure • decidere di opporsi (si noti che se la procedura è giudicata urgente questa possibilità viene meno). • Il soggetto attivo, allorquando sia il produttore stesso che, accortosi della pericolosità di un prodotto, decide di ritirarlo. In tal caso, se il produttore è in grado di rintracciare il prodotto all’interno della filiera esso potrà essere ritirato senza l’utilizzo delle procedure RAPEX/RASFF ma, se detto prodotto è già stato venduto ai consumatori e non sia più rintracciabile, allora, allo scopo di facilitarne l’individuazione ed il ritiro (evitando, in tal modo, le sanzioni) potrà essere necessario richiedere una procedura RAPEX/RASFF.
Procedure RAPEX/RASFF . COMMISSIONE EUROPEA RAPEX RASFF Ministero Salute/Attività Produttive Privati Associazioni tutela consumatore Produttori
Procedure RAPEX/RASFF CASO MATTEL • La Mattel è attualmente il primo produttore mondiale di giocattoli; • Il 1° agosto 2007 un milione e mezzo di giocattoli del marchio Fisher Price fabbricati in Cina e giudicati pericolosi dalle autorità di controllo europee (RAPEX) ed americane per la presenza di piombo nella vernice utilizzata per le rifiniture, sono stati ritirati dal mercato; • Il 14 agosto 2007 la Mattel annuncia il ritiro dal mercato della popolarissima auto-giocattolo di Sergente, uno dei personaggi del film Cars della Walt Disney; • Segue una serie di altri ritiri di prodotti Mattel fabbricati in Cina; • Le notifiche RAPEX per la Mattel nel 2007 sono state 6 (numeri 207, 559, 793, 848, 849, 914 del bollettino RAPEX 2007); • Complessivamente i pezzi ritirati dal mercato sono stati 18,2 milioni (9,5 milioni nei soli Stati Uniti e circa 520mila in Italia); • L'annuncio del ritiro spinge al ribasso il titolo Mattel che martedì 14 agosto 2007 a Wall Street perde il 3,5%; • Dal 1 luglio al 31 agosto 2007 il titolo Mattel ha perso complessivamente il 15,8%. (Fonti: Sole 24 Ore, Repubblica e NYSE)
RAPEX Notificazioni RAPEX dal 2003 al 2007 in Europa FONTE: Commissione Europea
RASFF - sommario • Il RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) è un sistema in vigore all’interno della Comunità Europea dal 1979; • La sua base legale è il Regolamento CE/178/2002, che ha rinnovato e ampliato la legislazione precedente e che stabilisce i principi della legislazione alimentare e individua la procedure da seguire per ottenere una sempre maggiore sicurezza alimentare. • Le informazioni ricevute sono classificate secondo due categorie principali: • Alert Notifications (per alimenti già presenti sul mercato per i quali è necessario intraprendere azioni immediate compreso il ritiro dal mercato) e • Information Notification (per alimenti che non hanno ancora raggiunto i mercati). • Salvo rischi imminenti per la popolazione le notifiche RASFF generalmente non citano i marchi e i produttori. • Non si può comunque escludere, anche in questo caso, rischi di danni d’immagine nonché di azioni legali da parte dei danneggiati in caso di mancato adeguamento. • In Italia Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 prevede sanzioni pecuniarie in caso di mancato adeguamento o disobbedienza alle prescrizioni del Regolamento CE/178/2002 (discipline simili si riscontrano in tutti i paesi dell’Unione Europea).
RASFF Notificazioni RASFF dal 2003 al 2007 in Europa FONTE: Commissione Europea
Procedure RAPEX/RASFF Articolo 112 • Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. 4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art.104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • Le aziende produttrici, a fronte dei crescenti rischi connessi alla difettosità e pericolosità dei prodotti, devono procedere ad un’organizzazione della propria filiera distributiva. • Una buona organizzazione della filiera distributiva ha il vantaggio di ridurre se non eliminare i seguenti rischi connessi all’immissione nel mercato di prodotti difettosi o pericolosi: • danni d’immagine per l’azienda produttiva; • cali di fiducia nei confronti del marchio; • sanzioni da parte delle competenti autorità; • azioni legali da parte dei consumatori nei vari paesi in cui il prodotto è stato commercializzato; • compromissione dei rapporti con la filiera distributiva; • impossibilità o difficoltà nel tutelarsi dai rischi attraverso apposite polizze di assicurazione; • perdita delle certificazioni di qualità; • esorbitanti costi di gestione della crisi.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • Le aziende produttrici devono stipulare accordi con i propri fornitori per definire le rispettive responsabilità nell'ambito della filiera distributiva. • Per produttore in questo contesto si intende: • il produttore del prodotto; • chi si presenti al pubblico come produttore apponendo sul prodotto il proprio marchio; • il rappresentante del produttore (se quest’ultimo non ha sede nell’Unione Europea); • l’importatore del prodotto nell’Unione Europea.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • Per poter operare in modo efficace e costruttivo all’interno della propria filiera commerciale, il produttore dovrà coinvolgere anche i propri agenti/distributori che operano nei vari paesi in cui il prodotto è commercializzato i quali collaboreranno nella prevenzione e gestione delle emergenze. • Il distributore è obbligato, per legge, a prestare assistenza con le rilevanti autorità nella gestione di richiami di prodotti pericolosi (RAPEX/RASFF). • E’, tuttavia, consigliabile specificare detti doveri nonché definire e gestire gli stessi già a livello contrattuale, allo scopo di evitare malintesi e gestire al meglio e nei tempi più rapidi eventuali emergenze.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • In particolare i doveri del distributore assunti in via preventiva ed a livello contrattuale potranno essere: • raccogliere le informazioni sui prodotti pericolosi nei mercati in cui essi operano e comunicarle tempestivamente al produttore e alle autorità competenti; • gestire la filiera allo scopo di garantire, per quanto possibile, la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato (la tracciabilità di filiera è già imposta per legge per determinati prodotti alimentari); • fornire al produttore le informazioni sugli acquirenti dei prodotti (in tal caso particolare cura dovrà essere data a non violare le leggi sulla privacy); • cooperare con il produttore e le autorità competenti negli interventi correttivi, ad esempio: • eseguire interventi correttivi per conto del produttore, • isolare e ritirare i prodotti, • cooperare nella diffusione degli avvisi di intervento correttivo, • contattare direttamente gli acquirenti su richiesta del produttore, • cooperare nella raccolta dei prodotti e nella loro restituzione al produttore.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • In caso di emergenza (necessità di attuare una procedura RAPEX/RASFF) l’imperativo per il produttore è quello di agire con tempestività e comunicare il pericolo alla sua filiera e/o ai consumatori nei tempi più brevi possibili. • CONSIGLI PRATICI: • Pianificare una strategia in anticipo: • concordare una politica per la gestione delle crisi con la filiera e formalizzarla a livello contrattuale; • formare un responsabile (o team) all’interno dell’azienda per la gestione delle crisi; • monitorare il mercato (attraverso le informazioni dei distributori e direttamente controllando periodicamente i bollettini RAPEX e RASFF); • pretendere che i membri della filiera adottino procedure conformi fra loro per la gestione delle crisi e nominino un team/responsabile; • concordare contrattualmente che il produttore sarà il solo responsabile a decidere se promuovere notifiche RAPEX/RASFF o intraprendere azioni giudiziarie allo scopo di contestare notifiche RAPEX/RASFF fatte da terzi.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • Decidere ed organizzare l’intervento: • Valutare il rischio e l’intervento correttivo per la gestione dell’emergenza. Andrà valutato il livello del rischio di difettosità del prodotto dal punto di vista di: • probabilità del danno • soggetto danneggiato e • gravità dell’infortunio. • Allo scopo di evitare interventi diversi a seconda del paese o distributore di riferimento è bene concordare contrattualmente che il solo produttore è responsabile a decidere l’intervento correttivo ed il metodo di gestione della crisi. • Predeterminare chi ha diritto a trattare con le preposte autorità e la stampa (concordare a livello contrattuale che qualsiasi comunicazione inviata alle autorità o alla stampa da parte della filiera deve essere concordata in anticipo con il produttore). • Imporre metodologie (attraverso etichette, numeri di serie, etc…) per rendere sempre individuabile il prodotto e la sua collocazione all’interno della filiera (tracciabilità).
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • Se l'intervento interessa prodotti in possesso dei consumatori, è necessario: • Individuare i prodotti e i relativi proprietari, • Impostare un programma di comunicazione, • Stendere una bozza dell'avviso di intervento correttivo in modo semplice e chiaro, • Stabilire i canali di diffusione del messaggio, • Comunicare con altre persone che devono essere informate, • Avviare l'intervento correttivo sui prodotti, • Gestire i prodotti restituiti, • Monitorare la risposta all'intervento e decidere se sono necessari ulteriori provvedimenti. → Tutte le suddette attività, allo scopo di velocizzare le procedure ed evitare inutili e dannose frammentazioni, devono essere decise dal produttore (inserendo nel contratto clausole ad hoc) e la filiera distributiva dovrà adattarsi a dette direttive.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva • Minimizzare il rischio: • Accordarsi contrattualmente con la filiera affinché eventuali ritiri del prodotto comportino per il produttore il solo obbligo di sostituire il prodotto o risarcire il mero costo della vendita ma non comprendano altre tipologie di danno (lucro cessante, danno d’immagine, morale, etc…). • Accordarsi perché il produttore provveda a smaltire i prodotti difettosi (spesso le autorità richiedono, per concedere il “cessato allarme”, la prova dello smaltimento dei prodotti. Senza un accordo in tal senso con la filiera detta prova potrebbe essere difficile da fornire). • Stabilire polizze o clausole assicurative ad hoc ricordandosi di: • stabilire con precisione il rischio coperto ed i criteri di indennizzo; • stabilire che la polizza sarà attivabile anche in caso di ritiro volontario del prodotto (se sussistono le condizioni di pericolo); • comprendere nella polizza anche i risarcimenti (sebbene limitati ai costi vivi) da accordarsi alla filiera distributiva.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva ATTENZIONE!!! • Le notifiche RAPEX/RASFF, oltre ad una garanzia della qualità del prodotto ed una tutela dei consumatori, sempre più sono utilizzate anche come strumento di concorrenza: • esempio: il produttore ALFA, verificata la pericolosità dei prodotti del produttore BETA, notifica (magari attraverso fiduciari o associazioni di tutela dei consumatori) al RAPEX/RASFF prodotti di BETA, contando di approfittare del danno di immagine di ALFA per avere un vantaggio concorrenziale. • Dette pratiche, sempre più diffuse, non sono di per sé illecite. • L’unica cautela è quella di adottare le migliori misure preventive e di riduzione del rischio qui illustrate. • Si noti che: • segnalare prodotti pericolosi, anche del concorrente, è un diritto di tutti; • il RAPEX/RASFF garantisce una migliore qualità dei prodotti e può essere un mezzo contro la concorrenza sleale di quei produttori che solo non rispettando le norme di sicurezza riescono a vendere prodotti a prezzi bassi.
Gestione della responsabilità nella filiera distributiva CONCLUSIONI • Ritirare un prodotto dal mercato, anche attraverso un richiamo pubblico rivolto ai consumatori stessi, può costituire agli occhi del consumatore una garanzia di serietà ed affidabilità del produttore e del marchio. • Prevedere tutte le possibili richieste di risarcimento sia a livello contrattuale (garanzia convenzionale, diritto di regresso) che a livello extracontrattuale (responsabilità per prodotti difettosi) consente di minimizzare e controllare i rischi nonché evitare le sanzioni e mantenere le certificazioni di qualità. • Le certificazioni di qualità saranno sempre più rilevanti e uno dei requisiti per ottenerle è la controllabilità e tracciabilità di filiera e la gestione delle situazioni di crisi. • Un controllo assoluto sulla filiera distributiva non sarà mai possibile. Pertanto sarà importante che il produttore possa decidere in prima persona tutte le strategie per la gestione delle crisi.
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