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Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI (lezione del 20-3-07). DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10. 12. 1948)

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  1. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof.CARLO CASINI (lezione del 20-3-07)

  2. DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

  3. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10. 12. 1948) • Patto sui diritti civili e politici (16. 12. 1966) • Patto sui diritti sociali, economici e culturali (16. 12. 1966)

  4. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) • Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) • Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

  5. CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI • Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1959) • Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1989) • Convenzione sui diritti politici della donna (1952) • Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) • Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971)

  6. … segue: • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam (Parigi, 19. 9. 1981) • Cartaarabadei diritti dell’uomo (15. 9. 1994)

  7. CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950) • Convenzioneamericana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969) • Cartaafricanadei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 28. 6. 1969)

  8. LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO ALLA VITA • LA DIGNITA’ UMANA • “OGNUNO”, “OGNI INDIVIDUO”, “OGNI PERSONA”, “TUTTI” • PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

  9. Segue:LA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL’UOMO • Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge, e, in generale, a partire dal momento del concepimento” • Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è persona”

  10. PERSONALITA’ GIURIDICA • Art. 6 - Dichiarazione Universale D.U. • Art. 16 - Patto sui diritti civili e politici • Art. 3 - Convenzione americana sui diritti dell’uomo • Art. 18 - Carta araba diritti dell’ uomo • Art. 5 - Carta africana diritti umani

  11. • Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 16: “Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua capacità giuridica”

  12. Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969), art. 1: “… ogni essere umano è persona” art. 3: “Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica” art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge sin dal momento del concepimento”

  13. Carta araba diritti uomo (….), art. 18:“La personalità giuridica è inerente a ciascun individuo” • Carta africana diritti umani (…..), art. 5:“Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità umana e al riconoscimento della personalità giuridica”

  14. LA PENA DI MORTE • INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE DONNE INCINTE art. 6/5 Patto sui diritti civili e politici (1966) «Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte» 

  15. N.B. SENTENZA COSTITUZIONALE POLACCA, 1997:“

  16. Art. 4/5 Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 1969) «La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in cui il crimine era stato commesso, erano minori di 18 anni e di età superiore ai 70; non sarà applicata a donne incinte»

  17. Art. 12Carta della lega araba (1994) «La pena di morte non può essere eseguita sui minori di diciotto anni, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna con figli in tenera età se non siano trascorsi due anni dalla data del parto».

  18. PROGRESSIVA ABOLIZIONE IN EUROPA: Articolo 2/1 (CEDU) Diritto alla vita • Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punitodalla legge con tale pena”

  19. 1) Consiglio d’Europa: VI protocollo aggiuntivo, 1983 (in vigore dal 1985) vieta in tempo di pace il ricorso alla pena di morte

  20. 2) Consiglio d’Europa: XII protocollo aggiuntivo, 2002 • abolisce la pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di minaccia di guerra 3) art. 2 Carta dei diritti fondamentali UE, 2004 • "nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”

  21. FLASH (1):Il Parlamento Europeo e la pena di morte RISOLUZIONE SULL'INIZIATIVA A FAVORE DELLA MORATORIA UNIVERSALE IN MATERIA DI PENA DI MORTEBruxelles, 1 febbraio 2007

  22. FLASH (2) • In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, in data 30 novembre1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Si trattò del primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale.

  23. FANCIULLO “Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata tutela giuridica, sia prima che dopo la nascita” (Preambolo Dichiarazione 1959; e Preambolo Convenzione 1989)

  24. … segue “Si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (Art. 1 Convenzione 1989) 

  25. N.B. • Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 35 del 10.2.1997 • Corte Costituzionale polacca, sentenza del 28. 5. 1997

  26. “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, sia dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente” • (art. 3 Convenzione 1989; art. …. Progetto Costituzione europea)

  27. Art. 9 Convenzione 1989:Applicazione nell’ambito familiare • Art. 21 Convenzione, 1989 • Applicazione nell’ambito dell’adozione

  28. Gli altri diritti del fanciullo nella Convenzione del 1989 • Diritto a conoscere , nella misura del possibile, i suoi genitori e ad esser allevato da essi (art. 7) • Diritto del fanciullo a conservare la propria identità (art. 8) • Dovere dello Stato a fornire ogni possibile cura e attenzione ai fanciulli fisicamente o mentalmente handicappati

  29. Protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento sessuale (prostituzione infantile e utilizzazione dei fanciulli nella produzione di materiale pornografico)

  30. LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA RIGUARDO: - AL MATRIMONIO - ALL’ABORTO - ALLA PROCREAZIONE ARTIFICIALE

  31. LA FAMIGLIA Dichiarazione Universale diritti uomo (1948), art. 16/3 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta” Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12 “Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

  32. Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1  “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” Patto diritti economici, sociali, culturali (1966), art. 10/1  “La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico”.

  33. Carta africana, art. 18:“La famiglia è l’elemento naturale e la base della società”

  34. LA DONNA • Accordi internazionali per combattere la prostituzione (1904, q910, 1921, 1923) • Statuto ONU: uguaglianza uomini e donne (art. 8) • Patti del 1966: parità degli esseri umani indipendentemente dal sesso (artt. 2 e 3)

  35. Convenzione sui diritti politici della donna (1952) • Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

  36. La Convenzione del 1979 • Ruolo sociale della maternità • Tutela condizioni di lavoro • Protezione speciale donne incinte • Servizi sanitari compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare (art. 12)

  37. Parità nel matrimonio e preminente interesse dei figli (art. 16) • Libera decisione sul numero e sull’intervallo delle nascite e diritto ai mezzi per realizzare tale obiettivo

  38. Interpretazione femminista • Salute riproduttiva, diritti riproduttivi, servizi riproduttivi • Tendenze sessuali (progetto di costituzione europea) • Gender

  39. Conferenza ONUsulla donna: Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985), Pechino (1995) • Conferenze ONU su popolazione: Bucarest (1974), Città del Messico (1984), Cairo (1994)

  40. Una sentenza significativa • Corte costituzionale ungherese, sentenza del 17 dicembre 1991, n. 64 a proposito della discriminazione tra la posizione pro – choise e pro – life 

  41. Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Articolo 2- Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

  42. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

  43. ALCUNI CASI … • OPEN DOOR/DUBLIN WELL WOMAN vs. REGNO UNITO (1992) Norme invocate: Art. 8: rispetto vita privata e familiare Art. 10: libertà di manifestazione del pensiero Art. 14: divieto di discriminazione

  44. Decisione: applicazione del solo art. 10 nella parte in cui consente ingerenza dello Stato a protezione della morale. • Non necessità di discutere sulla difesa dei diritti altrui

  45. VO vs. FRANCIA (8 luglio 2004) Confusione tra Thi Thanh Van Vo e Thi no Vo Processo in I e II grado per omicidio colposo promosso da Thi no Vo Assoluzione della Corte di Appello

  46. Ricorso alla Corte Europea invocando l’art. 2 Convenzione Sentenza di rigetto  pluralismo di idee, diversità di legislazioni, omessa indicazione dell’embrione nell’art. 2

  47. PRETTY vs. REGNO UNITO 29 APRILE 2002  Ricorso n° 2346/02 Diniego di autorizzazione al suicidio assistito • Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)  Non violazione art. 3 (divieto trattamenti disumani e degradanti)

  48.  Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)  Non violazione art. 14 (divieto di discriminazione)

  49. NB • NELLA SENTENZA PRETTY contro REGNO UNITO E’ CITATA LA RACCOMANDAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA DIGNITA’ DEI MALATI E DEI MORENTI (1999) DOVE SI LEGGE: 

  50. “Il desiderio di morire da parte di un malato incurabile o di un morente non può giuridicamente legittimare né giustificare il comportamento di u terzo volto ad esaudire tale desiderio”

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