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Incontro con i consigli nazionali degli ordini. Applicazione delle Regole tecniche per la consultazione e l’estrazione di caselle ed elenchi di caselle PEC da parte delle PA - Ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del CAD -. Francesco Tortorelli Roma, Palazzo Vidoni – 4 maggio 2011.
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Incontro con i consigli nazionali degli ordini Applicazione delle Regole tecniche per la consultazione e l’estrazione di caselle ed elenchi di caselle PEC da parte delle PA - Ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del CAD - Francesco Tortorelli Roma, Palazzo Vidoni – 4 maggio 2011
Il contestodiapplicazione Art. 16 del decreto‐Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2; Comma 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Comma 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
La previsioneintrodottanel CAD l’art. 6, comma 1‐bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 stabilisce che: “La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” Il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 ha altresì stabilito i tempi di emissione delle predette regole tecniche entro il 26 aprile 2011. DigitPA il 22 Aprile 2011 ha emanato le predette regole.
Le regoletecniche Definizioni Validità e pubblicità Contesto di applicazione e finalità Contesto tecnico di riferimento Regime di sussidiarietà e supporto Obblighi relativi ai soggetti Erogatori Obblighi relativi ai soggetti Fruitori Obblighi relativi a DigitPA Tipologie delle richieste Requisiti funzionali Consultazione ed estrazione di indirizzi Pec ed elenchi di indirizzi PEC dei professionisti in modalità Web Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC dei professionisti in modalità cooperazione applicativa Formati tecnici Regime transitorio Concessionario PEC al Cittadino Registro Imprese
Lo spiritodelleregoletecniche • Utilizzare standard di larga diffusione applicati nella pubblica amministrazione; • Salvaguardare investimenti già effettuati ai sensi dell’art. 16 del decreto legge n. 185/08; • Favorire l’aggregazione; • Introdurre una logica di attuazione tesa a valorizzare il risultato con: • monitoraggio dell’attivazione dei servizi da parte degli ordini o collegi, • monitoraggio dell’utilizzo dei servizi;da parte delle PA; • Rendere trasparente e supportare il processo con una sezione del sito di DigitPA dedicata all’attuazione delle regole tecniche.
Cosadevono fare gliordini e icollegi 1 • A) In fasedipartenza • Scegliere se utilizzareunamodalitàaggregata per rispondere a quantoprevistodalleregoletecniche (art. 5); • Valutare se vi sonoregimipregressidisistemidiconsultazioneedestrazionidiindirizziedelenchidiindirizzi PEC o accordi con amministrazionicherisultanocompatibili con le regoletecniche (art. 18); • Effettuareunavalutazionedimassimadei tempi necessari per prediporre, secondoquantodefinitoagliartt. 15 e 16 ed in accordo con le modalitàed I formatitecnicidefinitinell’allegato, le applicazioniinformatiche per la consultazioneedestrazionedicaselle PEC edelenchidicaselle PEC; • Prediporre un piano dilavoroedinviarlo a DigitPA (art. 6) allacasella: • pdl_erogatori @ digitpa.gov.it
Scopo del piano dilavoro e struttura • Il piano dilavoro ha lo scopodicondividereunostrumentodigestionedelleattivitàprogettualiconsentendo a DigitPAdiinformare le PA chehannonecessitàdiconsultare o estrarreelenchidicaselle PEC • Il piano dilavoropuòessererappresentato con un qualunquestrumentocompatibile con glistrumenti Microsoft Office (word, excell, project) ovvero con formatiapertiequivalentiinclusoil PDF. • . E’ sufficientecheil piano contenga le seguentiinformazioni: • nomedell’ordine o collegio, riferimenti e-mail e telefonicidellaparsonache ha redattoil piano, riferimenti e-mail e telefonicidella persona dacontattare per integrazione o chiarimenti (qualoradiversadalla prima persona) • data previstadidisponibilitàdellafunzionediinterrogazioneedestrazione web • data previstadidisponibilitàdellafunzionediinterrogazioneedestrazione in modalità web services (coperazioneapplicativa) • esistenzadiregimitransitoriedaccordi, con l’indicazionedicompatibilità con le regole e la durataprevista per tale regime. • Neicasicomplessi (aggregazione, situazionitecnicheparticolari) è ipotizzabilecheil piano dilavoroabbiauna prima versione “interlocutoria” chedefinisca I tempi del perfezionamento del piano, dandoattodellecomplessitàchesistannoaffrontando
Cosadevono fare gliordini e icollegi 2 B) In fasediavviodeiservizi GliErogatori (ordini, collegi o loroaggregazione) siiscrivonoall’Indicedellepubblicheamministrazioni e pubblicano le info necessarie (casella PEC, indirizzotelmatico del servizio) (art. 10); GliErogatoriqualificano la loroportadidominio e pubblicano un accordodiservizio (del tipodiquellopresentenell’allegatotecnico) (art. 10) nelcasodiordini o collegi con un piccolo numerodiiscritti la realizzazionedi tale modalitàpotràesseresospesa; GliErogatoriinformanoDigitPAdellamessa in eserciziodellesingolefunzioni (art.5) utilizzando la stessacaselladeipianidilavoro e lo stesso schema;
Cosadevono fare gliordini e icollegi 3 C) A regime GliErogatori (ordini, collegi o loroaggregazione) inviano con cadenza quadrimestraledatisintetici circa le amministrazionichehannoutilizzatoiservizi (nomeamministrazione, codice IPA, nr. Volte nellequali è statoutilizzatoilservizionelperiododiriferimento, modalitàdiutilizzo) (art. 10); Le modalitàedilformatopossonoessereeaminatemeglio con proposte e suggerimentida parte degliErogatori ; gliinviivannoeffettuatientroil 15 deimesidimaggio, settembre e gennaio per I quadrimestriimmediatamenteprecedenti; la prima raccoltaedinviopuòessereconsideratasperimentalealloscopodimettere a punto la comunicazione
SupportodiDigitPA DigitPA attraverso una sezione specifica del proprio sito istituzionale (www.digitpa.gov.it) pubblica: le regole tecniche; i formati tecnici allegati; eventuali note informative, esempi e quesiti più frequenti; l’elenco dei servizi attivati dagli Erogatori. Al seguente link si trovano le regole tecniche http://www.digitpa.gov.it/amministrazione_digitale Per quanto concerne i formati delle comunicazioni, le operazioni da effettuare , gli schemi e quant’altro utile a favorire l’attuazione delle regole così come indicato in questa presentazione e la stessa presentazione, saranno pubblicate nel sito web di DigitPA