1 / 22

Le libertà inviolabili

Le libertà inviolabili. Art.14-21 . Art.14 cost.: libertà di domicilio. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

cricket
Download Presentation

Le libertà inviolabili

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Le libertàinviolabili Art.14-21

  2. Art.14 cost.: libertà di domicilio Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

  3. Art.14 cost.: libertà di domicilio • L’articoloriconosceildiritto di escluderechiunquedallospazioprivato di cui una persona dispone. • Il domicilioèqualunqueluogo di cui sidisponga a titoloprivatoanchesaltuariamente. • Non solo la casa, ma anchel’ufficio, un capannone, una camera d’albergo, un camper, barca .

  4. Le perquisizioni • Le perquisizionisonopossibilsolo neglistessicasidell’art 13 cost.: • solo neicasiprevistidallalegge • con un attomotivato del giudice • in casieccezionali di urgenzal’autorità di pubblicasicurezzapuòprocederealla perquisizione. La polizia giudiziaria comunica al giudice non oltre quarantotto oreche la perquisizione è stata eseguita. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione

  5. Leggispeciali • Leggispecialiregolano in mododiversogliaccertamenti: • per motividi salute (ad esempio l’Ispettorato del lavoro per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro) • di incolumitàpubblica (i Vigili del Fuoco perverificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico • finieconomici o fiscali(la guardia di finanza per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari)

  6. Art.15 cost. Libertà e segretezzadellacorrispondenza • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. • La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

  7. Art.15 cost. Libertà e segretezzadellacorrispondenza • L’articolo riconosce il diritto di un individuo di comunicare con determinate persone escludendone altre. • Comprendequalunque forma di comunicazione con un destinatariodeterminato: lettere, telefonate, fax, telegrammiecc.

  8. Le intercettazioni • Sonoammesse le intercettazionisolo neisoli casiprevistidallalegge e con attomotivato del giudice. • In questocaso, anche in casieccezionali, non èpossibilel’intervento di urgenzadell’autorità di pubblicasicurezzasenzailprovvedimento del giudice.

  9. Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno • Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. • Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. • Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

  10. Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno • L’articoloriconosce la pienalibertà di movimento del cittadino: puòcircolare, soggiornare, entrare e usciredalloStatorispettandogliobblighi di legge (es. essere in regola con ilpassaporto). • La leggepuòporredeilimiti solo per motivi di sanità (es. Epidemia/inquinamento) o sicurezza (grandimanifestazioni).

  11. Art 17 cost.: libertà di riunione • I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

  12. Art 17 cost.: libertà di riunione • Per riunione deve intendersi il darsi convegnodi più personesenza un carattere di stabilità (ricevimenti, cerimonie, spettacoli, manifestazioni sportive e d’altro genere). • Le Riunionisonoliberepurchéfattepacificamentee senzailricorsoall’usodellearmi.

  13. Le riunioni • Se fattein luogoprivatoo in luogoaperto al pubblico(cinema, teatro) sisvolgonosenzanecessità di dare nessunpreavviso. • Se fattein luogopubblico(piazze, strade) occorredarnepreavvisoall’autorità di pubblicasicurezzachepuòvietarlesolo per motivi di sicurezza o di incolumitàpubblica.

  14. Art.18 cost: libertà di associazione • I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. • Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

  15. Art.18 cost: libertà di associazione • E’ ildirittodi costituireliberamentedeigruppi a carattere stabile e duraturo. • Comprendeanchela libertà di aderire o di usciredalleassociazionigiàesistenti. • Le associazionipossonoaverequalunquescopo: politico, economico, religioso, culturale…

  16. Sonovietate • Le associazionicheperseguonoscopivietatidallaleggepenale: associazionimafiose, associazioniterroristiche. • Le associazionisegrete, che non rendono nota né la sede, né inomideipropriaffiliati e chemantengonosegrete le lorofinalità. • Le associazionicheperseguono, ancheindirettamente, scopipoliticimedianteorganizzazioni di caratteremilitare.

  17. Art.19 cost.: libertà di federeligiosa • Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

  18. Art.19 cost.: libertà di federeligiosa • Indica la libertà di • scegliere la propriafede • professarela propriafede (in forma individuale o collettiva) • di non esserecostretti a professareunadeterminatafede • di farne propaganda • di esercitareilproprioculto (in privato o in pubblico) • di non averefede.

  19. Sonovietati • gliatti di cultocontrari al buon costume cioè non rispettosidel “comunesentimento del pudore”(ad es. ritisatanici con sacrifici di animali, attiosceniecc.)

  20. Art 21: la libertà di manifestazione del pensiero • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • … • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume…”

  21. Libertà di espressione • L’articoloriconosceil diritto di comunicare liberamente il proprio pensiero al pubblico, senza che sia definibile il destinatario. • Comprende tutte le forme di possibili comunicazioni (radio, televisione, cinema, teatro, telecomunicazioni, etc) e tutti i tipi di pensiero (politici/economici/sociali). • Nessuno può obbligare un’altra persona a manifestare un pensiero che non voglia manifestare.

  22. Limiti • Limiteesplicito: ilBUON COSTUME cioèrispetto del “comunesentimento del pudore”. • Limitiderivantidallatutela di altridiritti. Ad es.: • Il limite del diritto all’ONORE cioè della integrità morale. • Il limite del diritto alla RISERVATEZZA cioè della segretezza della vita privata. • Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA affinché non si diffondano notizie che intralcino le indagini giudiziarie.

More Related