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Legge 7 aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni ”. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”. Gli organi della Provincia
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Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” Gli organi della Provincia (art. 1 co. 54 - art. 1 L. 56/2014): Il Presidente Il Consiglio Provinciale L’Assemblea dei Sindaci
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” Il Presidente è eletto, con elezione di secondo livello svolta il 28 settembre 2014 con voto ponderato, dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. È eleggibile a presidente unicamente un sindaco o, in sede di prima applicazione del testo legislativo, un consigliere provinciale uscente. Ogni elettore esprime una sola preferenza Il candidato Presidente non è collegato a nessuna lista Il Presidente della Provincia rappresenta l’Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” • Il Consiglio provinciale - nel VCO composto da 10 membri oltre al presidente della Provincia - è eletto, con elezione di secondo livello e voto ponderato svolta il 28 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili nel consiglio i sindaci e i consiglieri comunali in carica e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri provinciali uscenti. • Ogni elettore esprime • una sola preferenza • Si voterà, pertanto, con due schede: • una per la elezione del Presidente • una per la elezione del Consiglio • Il Consiglio provinciale: • è l’organo di indirizzo e controllo; • propone all'assemblea lo statuto; • approva regolamenti, piani, programmi; • approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; • esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; • adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci; • approva in via definitiva i bilanci dell’ente
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Individuazione data di svolgimento delle elezioni (Presidente e Consiglio): domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 Provvedimento di indizione delle elezioni martedì 19 agosto 2014 Un unico seggio (sede della Provincia)
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Numero complessivo elettori (sindaci e consiglieri): 866 (secondo i dati attualmente in possesso dell’Amministrazione provinciale, il corpo elettorale sarà comunque ridefinito il 35° giorno antecedente le elezioni, come da espressa previsione della circolare ministeriale) Numero minimo di sottoscrittori per la candidatura a Presidente (15% aventi diritto al voto): 130 Numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste a consigliere (5% aventi diritto al voto): 44 Le dichiarazioni di accettazione di candidatura e le sottoscrizioni andranno autenticate. Numero soggetti eleggibili alla carica di Presidente: 73 sindaci (non eleggibili per scadenza mandato nei prossimi 18 mesi i sindaci di Crevoladossola, Cursolo Orasso, Falmenta e Stresa) oltre ai 22 Consiglieri provinciali uscenti (3 già conteggiati come Sindaci in carica): totale 95 soggetti alla carica di Consigliere: 866 tra Sindaci e Consiglieri comunali oltre a 15 Consiglieri provinciali uscenti (10 già conteggiati come Sindaci e Consiglieri comunali in carica): totale 881 soggetti N.B.: sono incompatibili coloro che sono dipendenti provinciali
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” • Commi 76 e 77 - art. 1 L. 56/2014 • La particolaritàdel sistema elettorale del consiglio provinciale. • Liste composte da non oltre il numero dei consiglieri da eleggere e non inferiori al 50% degli stessi (nel VCO da 5 a 10); • Risultano eletti i candidati consiglieri che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. • NB: nessun collegamento tra liste e candidati in sede di attribuzione dei seggi! • (solo per i subentri successivi si richiama la lista)
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” L’Assemblea dei Sindaci (costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia) - ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. Adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” • Sistema di voto ponderato (per il VCO): • Comuni divisi in fasce • (comma 33 - art. 1 L. 56/2014): • Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; • Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; • Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; • Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; • Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” Sistema di voto applicato al VCO voto ponderato per ciascun consigliere (popolazione: censimento 2011) N.B.: l’indice di voto ponderato è il “peso” di ciascun consigliere
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” • Funzioni assegnate dal DDL Delrio: • comma 85 - art. 1 L. 56/2014: funzioni fondamentali delle Province • pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; • pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; • programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; • raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; • gestione dell'edilizia scolastica; • controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” Ulteriori funzioni: commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014: Comma 88 La Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” Ulteriori funzioni: commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014: Comma 89 Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze)
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” PROVINCE MONTANE: Comma 3 secondo periodo - art. 1 L. 56/2014: Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute specificità.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” • PROVINCE MONTANE – funzioni previste: • In particolare commi 52, 57 e 86 - art. 1 L. 56/2014 • Queste province godono di ulteriori funzioni fondamentali: • cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; • cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti)
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia: Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia: Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia: Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014 Le scadenze