570 likes | 758 Views
IL CONTO ENERGIA. A cura del Gruppo di Lavoro “Ambiente ed Energia” Paolo Toso, Maria Carmela Ceravolo, Giuseppe Chiappero, Elena De Carlo, Angelo Di Summa, Giovanni Faroti, Massimiliano Martino, Michelangelo Scordamaglia Torino, 20 Aprile 2009. AGENDA. IL CONTO ENERGIA
E N D
IL CONTO ENERGIA A cura del Gruppo di Lavoro “Ambiente ed Energia” Paolo Toso, Maria Carmela Ceravolo, Giuseppe Chiappero, Elena De Carlo, Angelo Di Summa, Giovanni Faroti, Massimiliano Martino, Michelangelo Scordamaglia Torino, 20 Aprile 2009
AGENDA IL CONTO ENERGIA • INQUADRAMENTO NORMATIVO E ADEMPIMENTI • ASPETTI FISCALI E CONTABILI • ASPETTI FISCALI E CONTABILI - CASISTICHE • INCENTIVI E FINANZIAMENTI
IL CONTO ENERGIA INQUADRAMENTO NORMATIVO E ADEMPIMENTI Elena De Carlo Angelo Di Summa
Il Conto Energia FONTI NORMATIVE E PRASSI • D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 • D.M. 19/02/2007 • Circolare Ministeriale n. 46/E del 19/07/2007 • Risoluzione Agenzia Entrate n. 269 del 27/09/2007 • Circolare Agenzia Entrate n. 66/E del 6/12/2007 • Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 6/12/2007 • Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) • Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 22/02/2008 • Risoluzione Agenzia Entrate n. 469 del 3/12/2008
Il Conto Energia Risoluzione Agenzia Entrate n. 474 del 5/12/2008 D.M. 18/12/2008 Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 20/01/2009 Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 27/01/2009 D.M. 2/3/2009 Deliberazione n.28/2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas del 10/02/2006 Deliberazione n.74/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas del 03/06/2008 FONTI NORMATIVE E PRASSI 5
IL CONTO ENERGIA Il conto energia è uno strumento agevolativo che prevede che al soggetto responsabile dell’impianto venga erogato un incentivo per la durata di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Tali tariffe incentivanti non subiscono aggiornamenti Istat e prevedono un contributo espresso in euro per ogni kWh prodotto come schematizzato nelle tabelle seguenti. 6
IL CONTO ENERGIA Nuove Tariffe Incentivanti 7
IL CONTO ENERGIA Maggiorazioni alle tariffe: 8
IL CONTO ENERGIA Art. 2, c. 173 Finanziaria 2008: se il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico è un ente locale, l’impianto, ai fini delle tariffe incentivanti, rientrerà nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche. Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento necessario per la realizzazione dell’impianto. (limite non applicabile nei casi n cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica). Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica. 9
IL CONTO ENERGIA • In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per: • Cessione in rete: • * vendita “indiretta” mediante stipula di una convenzione con il GSE • * vendita “diretta” attraverso la vendita in borsa o ad un grossista • Autoconsumo (parziale o totale) • “Scambio sul posto” • NB: per gli impianti fino a 200 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, la tariffa incentivante viene erogata alla totalità dell’energia prodotta, non solo a quella autoconsumata. 11
DEFINIZIONI (1) a) contributo in conto scambio è l’ammontare, espresso in euro e determinato dal GSE ai sensi del presente provvedimento, che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio; b) punto di scambio è il punto di connessione tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l’impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto viene misurata l’energia elettrica immessa e prelevata; c) scambio sul posto è il servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione; 12
DEFINIZIONI (2) d) ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione n. 280/07; e) ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all’articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07 e all’articolo 1, comma 382ter, della legge n. 296/06, tenendo conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008; f) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica di cui all’articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, calcolata secondo le modalità previste dall’Allegato A del medesimo decreto con esclusivo riferimento alla tariffa fissa onnicomprensiva. Ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata, i rapporti ER/Ea di cui al medesimo Allegato A sono, al più, pari a 1; 13
DEFINIZIONI (3) • g) soggetto responsabile dell’impianto è il soggetto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19/2/07, a richiedere ed a ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Il soggetto responsabile può essere: • persona fisica • persona giuridica • soggetto pubblico • condomini di unità abitative e/o di edifici h) l’autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante. Per stabilire se al soggetto responsabile spetta per un certo anno la qualifica di autoproduttore si confronta l’energia prodotta dall’impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo temporale. 14
IMPIANTO FOTOVOLTAICO – ITER PRATICO • Fase 1 - Adempimenti preliminari • Necessaria DICHIARAZIONE di INIZIO ATTIVITA’ con istanza in subdelega al Comune in ipotesi di impianto NON integrato ovvero in zona soggetta a vincoli paesaggistici ambientali ovvero • Sufficiente una comunicazione preventiva al Comune per gli impianti PARZIALMENTE o TOTALMENTE integrati installati in zona non soggetta a vincoli paesaggistici ambientali (interventi di manutenzione ordinaria) • Richiesta di preventivo al gestore di rete o al distributore per la CONNESSIONE dell’impianto fotovoltaico 15
IMPIANTO FOTOVOLTAICO – ITER PRATICO Fase 2 – Realizzazione impianto Comunicazione di fine lavori al gestore o al distributore e installazione del contatore di PRODUZIONE e del contatore di SCAMBIO Denuncia all’Ufficio delle Dogane per APERTURA di OFFICINA ELETTRICA: licenza richiesta per impianti di produzione >= 20 Kw di potenza totale; il produttore deve tenere un REGISTRO giornaliero dell’energia prodotta e dell’energia immessa in rete; obbligo di dichiarazione annuale dei consumi e pagamento mensile in acconto dell’addizionale provinciale (cod tributo 2807) Connessione impianto con piombatura dei contatori sul posto 16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO – ITER PRATICO Fase 3 – Entrata in esercizio impianto Collaudo impianto, registrazione su portale GSE, inserimento dati impianto e richiesta delle tariffe incentivanti a GSE: da spedirsi entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto Comunicazione dal GSE della tariffa riconosciuta CONVENZIONE per lo scambio sul posto: per impianti < 200 kW ovvero CONVENZIONE per la vendita dell’energia “ritiro dedicato” 17
IL CONTO ENERGIA ASPETTI FISCALI E CONTABILI Maria Carmela Ceravolo Giovanni Faroti Massimiliano Martino
IL CONTO ENERGIA – REGIME FISCALE Il Regime fiscale applicato agli impianti fotovoltaici (FV) incentivati sulla base del D.M. 19/02/2007 interessa i seguenti aspetti: “Tariffa incentivante”: disciplina IVA e imposte dirette Ricavi derivanti dalla vendita dell’energia: disciplina IVA e imposte dirette “Contributo in conto scambio”: disciplina IVA e imposte dirette Costo di acquisto o di realizzazione dell’impianto FV: disciplina IVA e imposte dirette 19
Il Regime fiscale è diversificato per: a) Tipologia del “soggetto responsabile” dell’impianto FV e percettore della tariffa incentivante: - persona fisica; - persona giuridica (compresi enti pubblici e condomini). b) Modalità di utilizzo dell’impianto FV: - a fini privati; - a fini commerciali. IL CONTO ENERGIA – REGIME FISCALE 20
“TARIFFA INCENTIVANTE” E’ un contributo corrisposto da G.S.E. S.p.A. per la realizzazione e la gestione dell’impianto FV. 21
“TARIFFA INCENTIVANTE” DISCIPLINA IVA (1) La “tariffa incentivante” è sempre esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, sia che il soggetto beneficiario sia un privato sia che il soggetto realizzi l’impianto FV nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per mancanza del presupposto oggettivo di applicazione IVA, ai sensi dell’art.2, III co., lett.a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. 22
“TARIFFA INCENTIVANTE” DISCIPLINA IVA (2) Le somme erogate non rappresentano un prezzo o un corrispettivo per la fornitura dell’energia, ma una somma erogata per ristorare il titolare dell’impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell’impianto medesimo e di quelli di esercizio. Non si ravvisa alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che eroga il contributo e quelle poste in essere dal soggetto che lo riceve. 23
“TARIFFA INCENTIVANTE” DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE (1) La “tariffa incentivante” non forma reddito imponibile se: • corrisposta a persone fisiche, enti non commerciali o condomini che utilizzano impianti FV al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa • l’energia è destinata esclusivamente agli usi “domestici”. 24
“TARIFFA INCENTIVANTE” DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE (2) Rileva, invece, ai fini delle imposte dirette nel caso in cui l’impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell’ambito di un’attività di impresa (si considera tale anche l’impianto che, per la sua collocazione separata, non risulta posto al servizio dell’abitazione o sede dell’utente) in quanto costituisce un contributo in conto esercizio che, come tale, concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio di competenza, ex art.85 del D.P.R. n. 917 del 1986, anche ai fini Irap. 25
“TARIFFA INCENTIVANTE” DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE (3) Il GSE-S.p.A., in quanto incaricato della gestione di un contributo pubblico, è tenuto ad effettuare la ritenuta del 4% prescritta dall’art. 28, II co., del DPR n. 600 del 1973 sul contributo erogato alle imprese o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata. Non è tenuto ad effettuare alcuna ritenuta sul contributo erogato a soggetti che non svolgono attività commerciale. 26
CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO Lo “scambio sul posto“ (SSP) è un particolare sistema di autoconsumo energetico che consente al proprietario dell'impianto di: • conferire tutta l'energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici • prelevare, anche in tempi successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni. 27
CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO NUOVA DISCIPLINA La deliberazione 74/2008 dell'AEEG ha modificato le modalità e le condizioni tecnico economiche disciplinate inizialmente dalla deliberazione 28/2006 introducendo, a decorrere dal primo gennaio 2009, le seguenti novità: • l'energia prodotta dal titolare dell'impianto FV viene conferita tutta nel sistema del gestore dei servizi elettrici; • il gestore vende l'energia sul mercato; • l'utente acquista l'energia per il proprio fabbisogno dal fornitore esterno; • il gestore corrisponde all'utente un “contributo in conto scambio” per rimborsarlo del costo sostenuto per l'acquisto dell'energia che in realtà, essendo autoprodotta, non avrebbe dovuto sostenere. 28
DISCIPLINA IVA Il “contributo in conto scambio” erogato da G.S.E. è un corrispettivo rilevante ai fini IVA e presuppone una fatturazione solo nelle ipotesi in cui si concretizza una vendita di energia nell’ambito di un’attività commerciale abituale. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 29
DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE Al pari dell’IVA, nel caso in cui venga erogato a persona fisica, ente commerciale o condominio, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, con impianto FV di potenza nominale fino a 20 kw, il “contributo in conto scambio” non assume alcuna rilevanza fiscale: il G.S.E. corrisponde il contributo solo al fine di rimborsare l’utente del costo d’acquisto dell’energia che non avrebbe dovuto sostenere pur essendo autoprodotta. Quando, invece, è erogato ad imprenditori commerciali, il “contributo in conto scambio” si configura come corrispettivo e rappresenta un componente positivo di reddito classificabile tra i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche ai fini IRAP. Non è assoggettato, invece, alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO 30
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FV DISCIPLINA IVA (1) Aliquota IVA All’acquisto o alla realizzazione dell’impianto è applicabile l’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione di detta aliquota, fra l’altro, per “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”. 31
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FV DISCIPLINA IVA (2) Detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti Ai sensi dell’art.19, co.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione è ammessa in funzione dell’utilizzo dell’impianto nell’esercizio di impresa, arte o professione. Ove l’impianto sia in parte utilizzato per fini privati o comunque estranei all’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi del co.4 del predetto art.19, non è ammessa in detrazione l’IVA corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi. 32
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FV DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE (1) Se l’impianto è acquistato o realizzato nell’ambito di un’attività commerciale, esso costituisce bene strumentale all’attività e gli ammortamenti del relativo costo sono deducibili per le persone fisiche ai sensi dell’art. 64 del DPR 917/1986, per gli enti non commerciali ai sensi dell’art. 144, co. IV, del DPR 917/1986, per gli enti commerciali ai sensi dell’art.102 del DPR 917/1986. 33
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FV DISCIPLINA IMPOSTE DIRETTE (2) Il coefficiente di ammortamento da applicare all’impianto FV è pari al 9%, corrispondente al coefficiente applicabile alle “Centrali termoelettriche” secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua - Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica). 34
IL CONTO ENERGIA ASPETTI FISCALI E CONTABILI CASISTICHE Marica Ceravolo Giovanni Faroti Massimiliano Martino
CASISTICHE (1) • Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, utilizza un impianto a soli fini privati; • Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, produce energia in eccedenza rispetto ai consumi privati: 2.1 Impianti con potenza fino a 20 Kw: posti al servizio dell’abitazione principale/sede ovvero impianti diversi; 2.2 Impianti con potenza superiore a 20 Kw; • Persona fisica che realizza l’impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale; 36
CASISTICHE (2) 4. Persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo o associazione professionale che: 4.1 utilizza l’impianto esclusivamente per esigenze della propria attività; 4.2 utilizza l’impianto per produrre energia da destinare promiscuamente all’uso personale e della propria attività; 4.3 utilizza l’impianto nell’ambito della propria attività e vende l’energia prodotta in eccesso; 5. Persona giuridica che realizza l’impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale. 37
CASO 1 Persona fisica / ente non commerciale al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa • Impianto FV con potenza nominale < 20 kw a servizio dell’abitazione/sede • Utilizzo dell’impianto FV a soli fini privati/domestici • Produzione energia FV per il proprio fabbisogno e senza eccedenze 38
CASO 2.1 Persona fisica/ente non commerciale al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa • Impianto FV con potenza nominale < 20 kw al servizio dell’abitazione/sede • Produzione energia FV in eccedenza rispetto al fabbisogno • Vendita delle eccedenze –> attività commerciale non abituale In ipotesi di SSP 39
CASO 2.1 Persona fisica / ente non commerciale al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa • Impianto FV con potenza nominale < 20 kw non al servizio dell’abitazione/sede (impianti diversi) • Produzione energia FV in eccedenza rispetto al fabbisogno • Vendita delle eccedenze –> attività commerciale abituale In ipotesi di SSP 40
CASO 2.2 Persona fisica / ente non commerciale al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa • Impianto FV con potenza nominale > 20 kw • Produzione energia FV in eccedenza rispetto al fabbisogno • Vendita delle eccedenze – > attività commerciale abituale In ipotesi di SSP 41
CASO 3 Persona fisica che realizza un impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale In ipotesi di SSP 42
CASO 4.1 Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale • Utilizzo dell’impianto FV per esigenze dell’attività • Produzione energia FV senza eccedenze 43
CASO 4.2 Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale • Utilizzo dell’impianto FV per destinare l’energia prodotta ad uso promiscuo, proprio e dell’attività • Produzione energia FV senza eccedenze 44
CASO 4.3 Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale • Utilizzo dell’impianto FV nell’ambito della propria attività • Destinazione delle eccedenze prodotte alla vendita-> attività commerciale Occorrerà tenere una contabilità separata In ipotesi di SSP 45
CASO 5 Persona giuridica che realizza un impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale TOTALE CESSIONE IN RETE O CESSIONE IN RETE DELL’ENERGIA PRODOTTA E NON AUTOCONSUMATA Tariffa incentivante Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel 2009 hanno diritto ad una tariffa incentivante articolata come segue 46
CASO 5 Persona giuridica che realizza un impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale In ipotesi di SSP 47
CASO 5 Persona giuridica che realizza un impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale Vendita (totale o parziale) di energia: ipotesi di conto economico 48
CASO 5 Persona giuridica che realizza un impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale Servizio di scambio sul posto: ipotesi di conto economico 49
CASO 5 Esempio Persona giuridica che realizza un impianto FV nell’ambito di un’attività commerciale Ipotesi Impianto fotovoltaico integrato da 200 KW Localizzazione: nord ovest Italia Investimento (acquisto mediante finanziamento): 1.000.000,00 € Aliquota di ammortamento: 9% Costo accessori: 15.000,00 € Manutenzioni: 10.000,00 € Energia prodotta in 1 anno: 240.000 KW (= 1200 x 200) Prezzo medio energia venduta: 0,1 €/KWh Tariffa incentivante (anno 2009): € 103.440 (=0,431x 240.000) L’energia elettrica immessa nell’anno è inferiore a quella prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è superiore all’onere di acquisto dell’energia (pari ad € 21.000,00) 50