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IL PROCEDIMENTO SUCCESSORIO. FENOMENO COMPLESSO CHE SI ARTICOLA IN UNA MOLTEPLICITà DI FASI LOGICAMENTE E TEMPORALMENTE SUCCESSIVE L’UNA ALL’ALTRA. DIRITTI TRASMISSIBILI.
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IL PROCEDIMENTO SUCCESSORIO FENOMENO COMPLESSO CHE SI ARTICOLA IN UNA MOLTEPLICITàDI FASI LOGICAMENTE E TEMPORALMENTE SUCCESSIVE L’UNA ALL’ALTRA
DIRITTI TRASMISSIBILI • Regola generale valida per ogni tipo di successione (intervivoso mortis causa) >>> DIRITTI PATRIMONIALI, compresi i diritti potestativi (diritto di riscatto nella vendita, diritto di recesso, ecc.). • CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE es. mutuo Eccezione: • Diritti reali legati alla vita del titolare: es. diritti di abitazione • Rapporti intuitu: mandato, rapporto di lavoro. • Rapporti patrimoniali legati ad uno status familiare: diritto agli alimenti.
DIRITTI INTRASMISSIBILI • DIRITTI PERSONALISSIMI: strettamente legati alla persona del titolare e, normalmente, di contenuto non patrimoniale. • diritti della personalità (diritto alla libertà, all’onore, alla riservatezza, ecc.) • Rapporti e stati familiari (status di coniuge, ecc.), crediti personali relativi agli stessi.
FASI • APERTURA DELLA SUCCESSIONE • VOCAZIONE • DELAZIONE • ACQUISTO DELL’EREDITA’
APERTURA DELLA SUCCESSIONE • Indica il momento di INIZIO ed il LUOGO del fenomeno successorio • Art. 456 cod. civ. “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio (artt.43 e 45) del defunto” • Problema della nozione giuridica di morte naturale e presupposti per il suo accertamento: rileva il concetto di morte clinica >>> esalazione dell’ultimo respiro (arresto dell’attività respiratoria) > cessazione definitiva dell’attività cardio – circolatoria (arresto del battito cardiaco) > irreversibile cessazione di ogni attività del sistema nervoso centrale. Art. 1 l. 29 dicembre 1993, n. 578 (legge sui trapianti). • L’art. 456 c.c. si applica anche in caso di morte presunta? (Messineo = la dichiarazione non determina un vero e proprio fenomeno successorio ma solo la libera disponibilità da parte dei c.d. immessi nel possesso) Per la D e la G>la dichiarazione di morte presunta determina l’apertura di una vera e propria successione mortis causa (il tempo è quello stabilito nella sentenza ex art. 61 c.c.)>>>in questo caso tuttavia, la delazione avviene nel momento in cui diviene eseguibile la sentenza.
VOCAZIONE • Aspetto soggettivo del procedimento • DESIGNAZIONE, FATTA PER LEGGE O PER TESTAMENTO, DI COLORO CHE DOVRANNO SUCCEDERE >>>>vocato • Ai vocati competono poteri, sia pure minori di quelli dei delati, a tutela della loro aspettativa di delazione (art. 753 c.c., art. 769 c.p.c., richiesta della nomina di un curatore dell’eredità giacente).
DELAZIONE • Aspetto oggettivo del procedimento • COMPLESSO DEI DIRITTI, DEI DOVERI E DELLE ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE CHE VIENE, ALLA MORTE DEL TITOLARE, OFFERTO AL SOGGETTO CHE SUCCEDE che ha la possibilità di acquistarlo attraverso un atto di accettazione. • Normalmente vocazione e delazione coincidono temporalmente. In altri casi, non vi è coincidenza: istituzione di nascituri, successione del legittimario preterito>>>>>>>>la delazione viene differita ad un momento successivo (nascita, esito vittorioso dell’azione di riduzione). • Al delato spetta il diritto di accettare l’eredità e quello ad esercitare una serie di atti conservativi.