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La disciplina giuridica del comparto artigiano. Introduzione alle principali fonti di riferimento normativo.
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La disciplina giuridica del comparto artigiano Introduzione alle principali fonti di riferimento normativo
In ordine cronologico, la prima fonte cui riferirci è l’art. 2083 del codice civile, che include la figura dell’artigiano (unitamente al coltivatore diretto del fondo e al piccolo commerciante), nella categoria professionale dei “piccoli imprenditori”. L’art. 2083 del Codice Civile
Regio Decreto 267 del 1942 “Legge fallimentare” Le imprese artigianenon sono soggette alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali in quanto non rientranti tra le imprese commerciali.
Art. 45, 2 comma Costituzione La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato
- Definisce per la prima volta il concetto di “impresa artigiana”: impresa che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari;che il titolare abbia piena responsabilità dell’azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione” - Viene considerata artigiana, anche quell’impresa costituita nella forma “cooperativa” e “societaria” (escluse le società per azioni, a responsabilità limitata, ed in accomandita semplice e per azioni); Legge 25 luglio 1956, n.860
Legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro sull’artigianato” - Svincola la figura dell’imprenditore artigiano, dal lavoro prevalentemente familiare; - E’ imprenditore artigiano colui che “esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”; - nuovi limiti dimensionali dell’impresa.
Sentenza 29-5-2000 n° 7065 Il fallimento e l’artigiano La dottrina dominante afferma che elemento indispensabile da verificare per poter assoggettare o meno l’imprenditore artigiano al fallimento, è la “prevalenza del lavoro proprio e dei suoi familiari all’interno dell’impresa”.
Da ciò si desume che: a) se vi è l’elemento della prevalenza: l’imprenditore oltre ad essere artigiano ex legge 443/85, è anche “piccolo imprenditore” ex art. 2083 c.c., per cui non è soggetto alla procedura fallimentare; b) se non vi è il requisito della prevalenza, e se l’imprenditore non possiede i requisiti previsti della legge 443/85: non verrà esonerato dal fallimento, essendo un operatore economico non piccolo.
Legge 20 maggio 1997, n.133 Modifica l’art.3 della legge 443/85: rende compatibili per l’impresa artigiana l’adozione di forme societarie precedentemente vietate: 1) società a responsabilità limitata con unico socio; 2) società in accomandita semplice.
Disegno di legge 4339 (sull’”apertura e regolazione dei mercati”) Ha sviluppato l’art. 3,2 comma delle legge 443/85: l’impresa artigiana può esercitarsi sotto forma di S.R.L. (Società a responsabilità limitata)