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2. . NOVITA' FISCALI NEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO. 3. . Art. 90 Legge 289/2002. Disposizioni per l'attivit
E N D
1. 1
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3. 3 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(comma 17)
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6. 6 Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive
7. 7
8. 8
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10. 10 L’OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
11. 11
12. 12 COMMA 1 ART. 148 TUIR
13. 13 COMMA 2 ART. 148 TUIR
14. 14 COMMA 3 ART. 148 TUIR
15. 15 COMMA 3 ART. 148 TUIR
16. 16 COMMA 4 ART. 148 TUIR
17. 17 COMMA 8 ART. 148 TUIR
18. 18 CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08 COMMA 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali
mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio
2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
19. 19 CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08 COMMA 2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1
COMMA 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto
anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
20. 20 CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08 COMMA 3 bis
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale.
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23. 23
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25. 25 NOZIONE
26. 26
27. 27
28. 28
29. 29 REGIME LEGGE 398/1991
30. 30 REGIME LEGGE 398/1991
31. 31 REGIME LEGGE 398/1991
32. 32 REGIME LEGGE 398/1991
33. 33
34. 34
35. 35
36. 36 Art. 148 T.U.I.R. (Comma 8)
37. 37 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 2)
38. 38 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 4)
39. 39 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 5)
40. 40 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 6)
41. 41 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 7)
42. 42 Sponsorizzazioni e spese di pubblicità
43. 43 Sponsorizzazioni e spese di pubblicità
44. 44 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 9)
45. 45 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 10)
46. 46 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 11)
47. 47 Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica(Comma 11-bis)
48. 48 Art. 1 Comma 128 – Finanziaria 2006
49. 49
50. 50
51. 51 Detrazione del 19% dall’Irpef per le spese, per un importo non superiore a €210, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
Risparmio fiscale pari al massimo a €40 all'anno (19% di 210)
Bollettino bancario o postale,fattura, ricevuta o quietanza di pagamento indicante: a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo; b) la causale del pagamento; c) il tipo dell’attività sportiva svolta; d) l’importo pagato; e) dati anagrafici del praticante l’attività sportiva; f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
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53. 53
54. LE PRESTAZIONI IN FAVORE DI UN ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO POSSONO ESSERE 54
55. PARTE IASPETTI CIVILISTICI E TRIBUTARI 55
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58. SPORTIVI PROFESSIONISTI E ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI – CHIARIMENTI. «[…] il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell’ordine di appartenenza) o ancora l’attività di volontariato di cui alla L. n. 266/91 e cioè l’attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà».
Sul punto la giurisprudenza tende a presumere l’esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l’applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro. 58
59. PRESTAZIONE RETRIBUITA 59
60. Ex art. 2222 C.c.
Lavoro autonomo: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente […].
Ex art. 2094 C.c.
Lavoro subordinato: E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
60
61. 61
62. 62
63. Art. 67 1° comma lett. M) tuir 63
64. Art. 69 2° comma Tuir 64
65. CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI 65
66. CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI 66
67. Prestazioni sportive dilettantistiche 67
68. Portata di tale ampliamento Fondamentale ai fini TRIBUTARI > trattati subito di seguito;
ed anche PREVIDENZIALI (contribuzione ENPALS), in chiave favorevole per i soggetti tenuti alla contribuzione (v. avanti, parte II), laddove è evidente che il percetto di reddito diverso non è percettore di reddito di lavoro (autonomo o subordinato) > qualificazione sostanziale posta in essere direttamente dal legislatore tributario (v. infra).
68
69. PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ART. 67, COMMA 1 – LETT. M), d.p.r. 22 dicembre 1986 69
70. PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ART. 67, COMMA 1 – LETT. M), d.p.r. 22 dicembre 1986 70
71. Questioni tipologiche 71
72. Un primo caso – L’attività di formazione 72
73. Ancora questioni tipologiche 73
74. Trattamento tributario 74
75. Entro il tetto dei 7.500,00 € 75
76. Superamento del tetto 76
77. Superamento del tetto 77
78. 78
79. La ritenuta alla fonte riferita ai premi 79
80. La ritenuta alla fonte riferita ai premi 80
81. Sugli obblighi di dichiarazione 81
82. SUGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE 82
83. SUGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE 83
84. 84
85. 85
86. 86
87. LIBRO UNICO 87
88. PARTE IIASPETTI PREVIDENZIALI
89. 89
90. 90
91. 91
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93. 93
94. Circolare Inps n. 121 del 27 giugno 2000 «[…] conseguentemente, qualora le società in argomento, per la promozione della loro attività sportiva dilettantistica ricorrano anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi corrisposti dalla società, non costituendo reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione autonomamente considerata di lire novantamila e fino all’importo complessivo annuo di lire sei milioni, non dovranno essere assoggettati alla contribuzione prevista per la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995. Viceversa, la quota parte dei compensi che eccede tali limiti … costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi …» . 94
95. circ. INPS n. 32 del 7 febbraio 2001 “… conseguentemente poiché la norma previdenziale, così come novellata dal terzo comma dell’articolo 34 della citata legge 342/00, si riferisce esclusivamente ai redditi di cui all’articolo 47 comma 1 lettera c-bis del Tuir, per i predetti emolumenti non è più configurabile l’imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata. In relazione quanto precede devono ritenersi superate le istruzioni impartite con circolare 27 giugno 2000, n. 121. Sebbene il nuovo inquadramento dei predetti compensi decorra dal primo gennaio 2000 (art. 37 comma quarto) si precisa che non possono essere rimborsati contributi previdenziali eventualmente corrisposti nell’anno 2000 in attuazione della previgente normativa”.
Il 2 maggio 2001 anche l’Inail, adducendo le stesse motivazioni dell’Inps, con propria comunicazione della Direzione Centrale Rischi si allineò al principio che tali compensi, non costituendo più attività parasubordinata, non potevano più essere soggetti non solo al contributo previdenziale, ma anche a quello assicurativo.
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96. DAL 2003 - Co.Co.Co. Amministrativo – gestionali. Il comma 3 dell’articolo 90 della L. n. 289/02 estese poi la disciplina anche ai collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale che operavano in favore sempre di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Anche in questo caso l’Inps, con propria circolare n. 42 del 26 febbraio 2003, non poté far altro di confermare che: «[…] la nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell’ambito dell’articolo 47 comma primo lettera c-bis) del Tuir preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale».
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97. RISOLUZIONE A. E. N. 34 DEL 26-03-2001 L’Agenzia delimita la disciplina dell’ “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche” a coloro che partecipano DIRETTAMENTE alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco" (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l’operato, ecc..). 97
98. Segue … L’interpretazione delle Entrate ha costituito la base che ha consentito all’ENPALS di rassegnare, in modo compiuto solo qualche anno più tardi, la propria tesi, relativa all’applicazione del regime di favore solo nel caso in cui vi fosse stretta connessione fra PRESTAZIONE SPORTIVA e la COMPETIZIONE in senso proprio. 98
99. 99
100. 100
101. Circolare ENPALS n. 7 del 30-3-2006 […] per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal D. M. 15 marzo 2005, l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. 101
102. 102
103. 103
104. Costituisce esercizio di arte o professione l’esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell’attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all’attività svolta.
105. 105
106. Circolare Coni del 19-12-2006 In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell’ENPLAS, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355 […] all’articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo “è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell’amministrazione finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione. 106
107. segue … «[…] Si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull’ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali “redditi diversi” (“diversi” cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso ENPALS nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)». 107
108. sintesi 2006 108
109. Verbali di accertamento 2008 «[…] Per questi lavoratori l’impresa ha erroneamente considerato esenti dall’obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/00 riguardante i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d. redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà le prestazioni degli istruttori in questione non sono state rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (gare, manifestazioni, etc.) bensì per far usufruire dei servizi dell’impresa (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo ingresso nella struttura». 109
110. Mutamento di strategia ? Parrebbe che la strategia che l’ENPALS stia ora seguendo, in fase accertativa, non sia più quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma, prescindendo dalla posizione soggettiva dell’istruttore, l’attenzione dei verificatori si sia spostata sul lato oggettivo.
L’attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla pratica agonistica, non costituirebbe “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” e, pertanto, i compensi relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla posizione soggettiva dell’istruttore, tra i redditi diversi. 110
111. Conclusioni Due ipotesi:
la negazione della sussistenza del rapporto di lavoro con la ricerca di una “causa” diversa nella prestazione dell’istruttore
il rispetto della pretesa ENPALS > metterebbe a repentaglio la continuità “aziendale” della grandissima parte delle strutture.
112. Contenzioso in seguito ad accertamento Enpals I verbali di accertamento notificati ad ASD/SSD sono spesso congiunti (ENPALS o SIAE/DPL/INAIL);
è possibile ricorrere in via “amministrativa” al Dirigente della sede compartimentale ENPALS competente (o alla DPL) e successivamente in via gerarchica al Direttore Generale dell’Ente;
stante la circostanza che ciò di cui si dibatte è generalmente il corretto inquadramento degli istruttori è possibile, in via sussidiaria, far ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro costituito in seno alla DRL ex art. 17, comma 2 D.lgs. n. 124/2004. La mancata pronuncia entro 90 gg. equivale a rigetto. 112
113. Segue … Sino a quando il verbale è impugnabile in via gerarchica, i termini per l’emissione della cartella esattoriale (o ordinanza-ingiunzione se ad emetterla è la DPL) sono sospesi. Una volta notificata, però, la cartella è immediatamente esecutiva.
Neanche l’opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro (o in via alternativa al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro) ne sospende automaticamente l’efficacia. 113