120 likes | 218 Views
Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i chimici. Approvato da CNC nella seduta del 19 Luglio del 2013 revisione del 02 Ottobre 2013. Normativa. 3° Codice Deontologico:
E N D
Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i chimici Approvato da CNC nella seduta del 19 Luglio del 2013 revisione del 02 Ottobre 2013
Normativa 3° Codice Deontologico: Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza” 1° Direttiva 2005/36/CE Riconoscimento delle qualifiche professionali 2° D.P.R. 137/2012 Regolamento degli Ordini Professionali Art. 7 Formazione continua
Definizioni Esercizio della professione di Chimico: • l'attività svolta da un iscritto all'Ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come dipendente pubblico o di impresa privata, che abbia per oggetto gli effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura, nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Iunior.
Durata e contenuti • Anno formativo = Anno solare • 150 CFP iniziali • - 50 CFP ogni anno • aggiunti massimo 75 CFP ogni anno • minimo 25 CFP per potere svolgere l’attività professionale
Durata e contenuti • 1 ora corso accreditato = 1 CFP • possibilità di e-learning (max 30%) • Almeno 3 CFP/anno su ordinamento • attività lavorative equiparate • Studio personale max 30 CFP anno
Esoneri Il Professionista chimico che non svolge l’attività professionale può inoltrare richiesta di esonero al Consiglio territoriale competente. Motivi di esonero sono: • Malattia,infortunio,servizio militare o civile • Maternità • causa di forza maggiore • Non esercizio dell’attività professionale
Riconoscimento crediti Modalità di registrazione: • comunicazione del soggetto formatore accreditato • relazione iscritto entro il 31 gennaio
Periodo transitorio Avviamento con attività ridotte 1 settembre 2013 - 31 dicembre 2014 -25 crediti 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 - 30 crediti 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 - 40 crediti
Adempimenti degli iscritti • Frequenza alle attività formative • Relazione annuale all’Ordine territoriale (termine presentazione 31/01) • Richiesta dicitura “esperto in ...”
Adempimenti Ordine Elenco pubblico dello stato formativo degli iscritti Piano dell’offerta formativa (POF) (termine 30/11) Relazione di programma POF al CNC (termine 01/12) Organizzazione corsi Accreditamento soggetti formatori
Adempimenti Ordine Commissione di valutazione (art.5 c.4; art.7 c.2 c.3; art.11): • Verifica relazioni annuali degli iscritti per attribuzione CFP attività non accreditate Commissione di controllo (art.10): • Controllo a campione sugli iscritti e sugli enti formatori • Autorizzazioni diciture “esperto in” • Relazione annuale al CNC (termine 31/03)
Adempimenti CNC • verifica eventi svolti da Università e OT • valutazione relazioni annuali degli OT • verifiche sull’attività formativa svolta dagli OT • stabilisce i requisiti degli enti formatori • Accredita i soggetti formatori di rilevanza nazionale