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INPGI. Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO Legge 1564/51. Soggetti assicurati. Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti Legge n. 67/1987: telecineoperatori Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti. Condizioni per iscrizione.

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  1. INPGI Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO Legge 1564/51

  2. Soggetti assicurati • Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti • Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti • Legge n. 67/1987: telecineoperatori • Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti

  3. Condizioni per iscrizione • Regolare status professionale • Svolgimento attività di natura giornalistica Tali condizioni devono essere concorrenti e non alternative. Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato.

  4. Adempimenti contributivi del DDL • Presentazione – in via telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate - della denuncia contributiva mensile (DASM) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga; • Pagamento dei contributi dovuti – attraverso F24 accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga.

  5. ART. 3 Regolamento INPGI L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti; b) trattamento economico in caso di tubercolosi; c) trattamento in caso di disoccupazione; d) assegni per il nucleo familiare; e) trattamento in caso di infortunio; f) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge.

  6. CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE • 30,97 % IVS - di cui 8,69% a carico giornalista • 1,61 % DS • 0,30 % Mobilità (aziende soggette a CIGS) • 0,30 % F.do Garanzia crediti di lavoro e TFR • 0,05 % CUAF Contributo infortuni = 11,88 €. Mensili (6,00 €. art, 2 e 12 CNLG) Contributo solidarietà 10 % Ammortizzatori sociali 0,60 %, di cui 0,10 a carico giornalista (CIGS) F.do integrativo contrattuale “ex fissa” - 1,50%

  7. QUANTIFICAZIONE e CCNL • la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, CCNL stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989). • L’art.2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nella categoria.  • Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore  giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI e l’Aeranti-Corallo.

  8. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVELegge 407/1990 • Art.8 comma 9: . in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 % per un periodo di trentasei mesi. • Nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi (100%).

  9. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Legge n. 223/1991 • 1) Art.8, comma 2: I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Se durante la sua durata il contratto è trasformato in tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi. • 2) Art.25 comma 9: Per i lavoratori in mobilità, assunti a tempo indeterminato, la contribuzione a carico del datore di lavoro - per i primi 18 mesi - è pari a quella prevista per gli apprendisti.

  10. Agevolazioni Contributive Legge n. 236/1993 • Art.4 comma 3: nei casi di assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano fruito di CIGS per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti.

  11. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVEDELIBERA INPGI n. 59/2011 • L’agevolazione comporta – per la durata di 36 mesi - la riduzione all’8 % della quota a carico del datore di lavoro del contributo I.V.S. dovuto all’Inpgi in relazione al rapporto di lavoro instaurato.

  12. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVEDELIBERA INPGI n. 59/2011 • Le agevolazioni contributive sono concesse alle aziende, in regola con il versamento della contribuzione, che assumano - entro e non oltre il 7 novembre 2014 - con contratti a tempo pieno e indeterminato, giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti), non titolari di pensione, con applicazione degli artt. 1, 2 e 12, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico stipulato tra la FNSI e la FIEG e con inquadramento da praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, vice caposervizio / redattore esperto e caposervizio/redattore senior. • Le agevolazioni saranno altresì riconosciute nei casi di assunzioni a tempo pieno e indeterminato disciplinate dal Contratto Nazionale Collettivo per l’emittenza radiotelevisiva locale stipulato tra la FNSI e l’AERANTI-CORALLO.

  13. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVEDELIBERA INPGI n. 59/2011 L’agevolazione contributiva è concessa a condizione che: • il giornalista assunto sia disoccupato, cassaintegrato o in mobilità o comunque privo di rapporto di lavoro dipendente da almeno 6 mesi ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato o di una collaborazione coordinata e continuativa, che vengano trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato; • il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 12 mesi antecedenti all’assunzione o alla trasformazione, al licenziamento di personale giornalistico avente le medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare con gli sgravi,

  14. Contratti con contribuzione agevolata in essere al 30/04/2014

  15. Delibera INPGI n. 59/2011 in essere al 30/04/2014

  16. REGOME SANZIONATORIO • OMISSIONE – RITARDATO PAGAMENTO: è dovuta una somma aggiuntiva determinata con un tasso pari al TUR stabilito dalla BCE aumentato di 5,5 punti (attualmente il 5,65% su base annua), fino ad un massimo del 40% delle contribuzioni omesse. Raggiunto tale tasso decorrono gli interessi di mora.

  17. REGIME SANZIONATORIO • EVASIONE: è dovuta una somma aggiuntiva determinata con un tasso pari al 30% su base annua, fino ad un massimo del 60% delle contribuzioni evase. Raggiunto tale tasso decorrono gli interessi di mora.

  18. Contributi figurativi • Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto e sono accreditati d’ufficio i periodi di: • DISOCCUPAZIONE indennizzata; • di CIGS e/o Contratti di Solidarietà; • di TBC indennizzati  dall'Istituto; • Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto e sono accreditati a domanda del giornalista i periodi di: • MATERNITA’ e/o Congedi parentali (anche fuori rapporto lavoro) • Malattia; • Servizio MILITARE obbligatorio o equiparati, • Tutti gli altri periodi previsti da norme di legge (Permessi legge 104/92, congedo Handicap, ecc.).

  19. FIGURATIVI • La media retributiva da prendere a base per l’accredito della predetta contribuzione figurativa non può essere superiore alla retribuzione prevista dal CNLG per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali. • I contributi figurativi sono accreditati secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso, non sono accreditabili contributi figurativi oltre le cinque annualità, ad eccezione di quelli relativi al servizio militare obbligatorio od equiparati e alla maternità ed ex lege 300/70.

  20. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA • REQUISITI: • Mantenimento iscrizione Albo professionale; • Un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda o 5 anni di contribuzione • Assenza di rapporti di lavoro subordinato

  21. CONTRIBUTI VOLONTARI • versamento – a scelta del giornalista: 1) minimo (anno 2014 = 813,00 €. Mensili); 2) importo calcolato su media pensionabile; 3) Importo a scelta compreso tra i due precedenti.

  22. RISCATTO art. 21 Regolamento • Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi (OBG – DS – CIGS – Legge 300/70) quantificati su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. • gli interessati devono presentare domanda  entro cinque anni dalla data di conseguimento del requisito contributivo dei 10 anni.

  23. Riscatto Art. 21 Regolamento • Il riconoscimento  comporta il versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica, ridotta del 20 per cento. • La riduzione è del 50% (80% per le domande presentate entro il 31/12/2005) per i periodi di praticantato giornalistico e per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno. • per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno, ma in assenza di contribuzione presso altri enti, è dovuta l’intera riserva matematica.

  24. Riscatto art. 21 Regolamento • La quota di pensione INPGI liquidata in base ai periodi riconosciuti in base all’art. 21 del Regolamento è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto.

  25. Riscatto art. 21 Regolamento • L’onere del riscatto può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in un numero di rate pari al numero dei mesi riscattati, fino ad un massimo di 120. Alla rateazione si applica un tasso di interessi pari al 4,5% annuo.

  26. Riscatto Laurea • I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili, sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori. • Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all’estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana.

  27. Pagamento Riscatto Laurea • L’onere del riscatto laurea può essere pagato: a) in unica soluzione; b) in 60 rate mensili; c) in un numero di rate pari al doppio dei mesi riscattati. Alle rateazioni si applica un tasso di interessi pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti.

  28. RICONGIUNZIONE • Art. 2 Legge 29/1979 Periodi INPS- AGO e Gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO; • Art. 1 Legge 45/1990 Periodi INPS- AGO e Gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO e Regimi Liberi Professionisti;

  29. ONERE RICONGIUNZIONE • Art. 2 Legge 29/1979: onere pari al 50% della riserva matematica, detratto il montante trasferito dall’altro ente; • Art. 1 Legge 45/1990: onere pari al 100% della riserva matematica, detratto il montante trasferito dall’altro ente;

  30. Pagamento onere ricongiunzione Legge n. 29/1979 • Unica soluzione • In un numero di rate pari a metà del periodo ricongiunto, versamento iniziale di 3 rate – tasso 4,5% annuo; • In un numero di rate pari al periodo ricongiunto, fino ad massimo di 120. Versamento iniziale di 1 sola rata – tasso 4,5% annuo;

  31. Pagamento onere Ricongiunzione legge n. 45/1990 • Unica soluzione • In un numero di rate pari a metà del periodo ricongiunto, versamento iniziale di 3 rate – Tasso inflazione FOI stabilito annualmente dall’ISTAT;

  32. Maggiorazioni contributive • L’INPGI riconosce le seguenti maggiorazioni contributive: A) esposizione all’amianto; B) periodi di lavoro con invalidità > 74%. A differenza dell’INPS, per le invalidità comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento avviene solo se l’invalidità è confermata dal medico incaricato dall’INPGI.

  33. RISCATTO o VOLONTARIDlgs 564/96 (Periodi post 1996) • Periodi di lavoro part-time verticale, orizzontale o ciclico; • Periodi di congedo parentale accreditati in misura ridotta; • Interruzioni o sospensioni dal rapporto di lavoro per legge e/o contratto, compresi i periodi intercorrenti tra vari rapporti a T.D.

  34. COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA REVERSIBILEArt. 19 Reg – art. 13 legge 1338/62 • Periodi contributivi omessi che non possono essere più versati in quanto sono intervenuti i termini prescrizionali; • Domanda da parte datore di lavoro o giornalista • Onere pari al 100% della riserva matematica

  35. TOTALIZZAZIONEDlgs n. 42/2006 - somma tutti i periodi contributivi versati in qualsiasi ente previdenziale; - a 65 anni e 3 mesi (speranza vita) di età con almeno 20 anni di contributi, finestra di 18 mesi più speranza vita; - 40 anni e 3 mesi (speranza vita) di contributi, finestra di 21 mesi più speranza vita; - la pensione è ripartita tra le varie gestioni in ragione dei contributi versati in ognuna di esse, con applicazione sistema contributivo, salvi i casi in cui risulti maturato un diritto autonomo; - i pagamenti sono effettuati dall’INPS

  36. Totalizzazione Legge di stabilità 2013 • Legge n. 228/2012 – c. 239 e seguenti - Pensione di vecchiaia con requisiti “riforma Fornero” - somma periodi AGO e Fondi sostitutivi (compreso INPGI-1) - regime di calcolo vigente in ogni gestione previdenziale interessata - unico pagamento da parte INPS

  37. TOTALIZZAZIONE INPGILEGGE VIGORELLI • Art. 3 legge 1122/55 – somma periodi INPS/INPGI ai fini del diritto. La pensione (di vecchiaia e/o di anzianità) è ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi. • Non si applica ai fondi sostitutivi e/o esclusivi dell’AGO.

  38. GESTIONE SEPARATA INPGI Regime previdenziale per i giornalisti che svolgono attività giornalistica AUTONOMA, anche sotto forma di co.co.co.

  39. FONTI NORMATIVE • Legge 335/1995, art. 2, comma 25; • Dlgs 103/96; • Legge 247/07, art 1, comma 80; • Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del 22 dicembre 2008; • Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata

  40. TIPOLOGIA ATTIVITA’ NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO; E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA DELL’EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA DEI FATTI

  41. adempimenti e scadenze del regime previdenziale per i liberi professionisti • Entro 30 gg. dall’inizio della prestazione: iscrizione alla Gestione Separata • Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto; • Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti; • Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell’eventuale saldo (10%+2%).

  42. Contributo minimo annuale

  43. TITOLARI DI PENSIONE • Per i liberi professionisti che risultino titolari di trattamento di pensione diretta - a carico di una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria - l’aliquota del contributo soggettivo è ridotta al 50% (pari, quindi, al 5%). • Resta confermato anche per i pensionati il contributo integrativo nella misura del 2%, a carico del committente.

  44. I giornalisti che, nell’anno di riferimento, hanno percepito solo ed esclusivamente compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: • Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche, ancorché “occasionali” entro la fine dell’anno: NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO • Se prevedono, di effettuare collaborazioni giornalistiche, anche “occasionali”, entro la fine dell’anno: SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO (e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)

  45. REGIME SANZIONATORIO Liberi professionisti L‘omessa, la ritardata o infedele comunicazione reddituale comporta l'applicazione di una sanzione pari al: • 5%, del contributo minimo, se viene trasmessa entro 30 gg dalla scadenza del termine; • 10%, se viene trasmessa tra il 31° gg ed il 60°; • 15%, se viene trasmessa tra il 61° gg ed il 90°; • 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

  46. RITARDATO PAGAMENTO Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l’applicazione delle sanzioni civili pari al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 5,5 punti, fino al 40% dei contributi non corrisposti. Raggiunto tale massimale decorrono gli interessi di mora.

  47. CO.CO.CO.A decorrere dal 1/01/2009 Gli adempimenti devono essere assolti dal committente attraverso le denunce ed i versamenti che effettua nei confronti dell’istituto, anche per la quota di contributi a carico del giornalista; Il giornalista co.co.co. non deve procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo (salvo che non svolga anche attività autonoma libero - professionale);

  48. CO.CO.CO. 2. RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE TRA LAVORATORE E COMMITTENTE 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente • Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento: • dell’indennità di maternità; • del congedo parentale; • dell’assegno per il nucleo familiare; • dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.

  49. Per i Giornalisti  Pensionati  e per i Giornalisti  contestualmente  assicurati presso altre forme obbligatorie: - dal 1/01/2009: 12,75 %   (di cui 4,25 %  a carico del giornalista);- dal 1/01/2010: 15,30 %   (di cui 5,10 %  a carico del giornalista);- dal 1/01/2011: 17,00 %   (di cui 5,67 %  a carico del giornalista). • Le aliquote ridotte si applicano solo: • nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimiprevidenziali dei liberi professionisti; • nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all’Inpgi 1 o all’ex-Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.

  50. Se il Committente non effettua gli adempimenti contributivi Nei casi di mancato o ritardato versamento della contribuzione trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili per evasione o omissione. Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al Servizio Entrate Contributive compilando l’ apposito modulo per il recupero dei contributi (modello R5-GS) disponibile anche sul sito web Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari ispettivi dell’Istituto

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