250 likes | 483 Views
I. S. I. S "Pantaleo-Gentile". Liceo delle Scienze Umane . Ordine pubblico. e. Associazioni delittuose. Lettura comparata degli art.416 e 416 bis C.p. Libro II , Titolo V C.p. “Delitti contro l’ordine pubblico”. ORDINE PUBBLICO. Sicurezza dell’ordinato svolgimento della vita sociale.
E N D
I. S. I. S "Pantaleo-Gentile" Liceo delle Scienze Umane
Ordine pubblico e Associazioni delittuose Lettura comparata degli art.416 e 416 bis C.p.
Libro II , Titolo V C.p.“Delitti contro l’ordine pubblico” ORDINE PUBBLICO Sicurezza dell’ordinato svolgimento della vita sociale Buon assetto e regolare andamento del vivere civile
Art. 416 bis C.p. Art. 416 C.p. Associazione per delinquere Associazione di tipo mafioso
Art. 416 C.p. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Soggetto attivo NUMERO MINIMO ASSOCIATI: TRE PERSONE • Associati: coloro che aderiscono all’associazione; • Promotori: coloro che si fanno iniziatori di essa; • Costitutori: individui che, con la loro attività, ne determinano o concorrono a determinarne la nascita; • Organizzatori: soggetti che coordinano l’attività dei singoli soci per assicurare la vita, l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione; • Capi: coloro che regolano in tutto o in parte, l’attività collettiva con poteri di supremazia sugli altri.
Elemento oggettivo Vincolo associativo Accordo a carattere generale e continuativo, finalizzato all’attuazione di un programma delittuoso e destinato a permanere anche dopo l’eventuale consumazione di ciascun delitto programmato Organizzazione Anche semplicemente rudimentale, che serve ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira
Scopo Commissione di una serie indeterminata di delitti. Imputabilità La responsabilità dipende dalla semplice adesione all’associazione Consumazione Il reato si integra al momento della formazione dell’accordo
Evoluzione della normativa antimafia La figura delittuosa descritta dall’art. 416, secondo l’originaria formulazione del 1930, risultò ben presto inadeguata in relazione all’evoluzione del fenomeno mafioso. L’art. 416 incriminava infatti tutte le societates sceleris sorte in funzione della commissione di delitti ma non poteva essere applicato a quelle che, pur costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, non presentavano tutti i requisiti propri dell'associazione per delinquere, avendo di mira il perseguimento di scopi paraleciti non costituenti delitto.
Anni Quaranta Portella della Ginestra (1° maggio 1947) Proposta di legge del 14 settembre 1948 per la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Respinta dal Parlamento in quanto considerata indecorosa e diffamatoria nei confronti dei siciliani Conseguenza del vuoto legislativo: Assoluzioni per insufficienza di prove nei processi di mafia Aggravamento della situazione dell'ordine pubblico in Sicilia
Anni Sessanta Richieste normative-istituzionali da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana Legge n. 1720/62 Prima Commissione parlamentare antimafia Legge n. 575/65 “Disposizioni contro la mafia”
Anni settanta Legge n.152/75(Legge Reale) “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” L'art. 19 della legge prevedeva la completa equiparazione di trattamento tra gli indiziati di mafiosità e i soggetti responsabili di atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e terrorismo, per quanto riguardava l'utilizzazione delle misure di polizia.
Anni Ottanta PALERMO 30 aprile del 1982: omicidio di Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano, e del suo autista. 3 settembre 1982: uccisione del prefetto e generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta.
Anni Ottanta D.L. n. 629 (6 settembre 1982) convertito con modificazioni, nella L.12 ottobre 1982, n. 726 "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa“ Istituzione dell'Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa.
L.13 settembre 1982 n. 646 (Legge Rognoni-La Torre) Art. 416 bis Codice Penale "Associazione di tipo mafioso"
Art. 416 bis Codice Penale Elemento soggettivo Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione è da sette a dodici anni.
Art. 416 bis Codice Penale Pene detentive a confronto
Art. 416 bis Codice Penale Vincolo associativo L’ associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva…… Assoggettamento sottomissione, succubanza e vassallaggio sia dell’associato meno autorevole sia di individui esterni all’associazione Omertà rifiuto generalizzato di collaborare con organi dello Stato aventi funzioni inquirenti e giudicanti
Art. 416 bis Codice Penale Finalità commettere delitti acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali
Art. 416 bis Codice Penale Gestione e controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici Nel prevedere anche la forma indiretta di acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche, il legislatore ha inteso colpire la prassi dell’interposizione di persone e del ricorso a schemi societari. Gestione esercizio di un’attività avente rilevanza economica Controllo Condizionamento delle attività relative ad un determinato settore economico
Art. 416 bis Codice Penale Scopo Realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri Il termine profitto viene inteso come vantaggio, utilità, anche di natura non patrimoniale. Il concetto di ingiustizia fa riferimento a ciò che non è in alcun modo, né direttamente né indirettamente tutelato dall’ordinamento giuridico
Art. 416 bis Codice Penale Dolo specifico : coscienza e volontà di entrare a far parte dell’associazione. Consumazione: costituzione del vincolo associativo tra le tre o più persone. Permanenza: il reato si protrae nel tempo sino allo scioglimento dell’associazione oppure sino a quando, per l’arresto dei soci o per loro defezione, il numero dei partecipanti rimastisi riduca ameno di tre.
Art. 416 bis Codice Penale Circostanze aggravanti Il delitto è aggravato se: l’associazione è armata. Essa è considerata tale quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito. le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (riciclaggio) il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione
Pene accessorie Confisca Delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato Delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Decadenza Dalle licenze di polizia, di commercio, di commissionario, astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche e dai diritti ad esse inerenti Dell’iscrizione agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Prodotto da Francesca Catania V C Coordinamento prof.ssa Rosaria Giardina