440 likes | 597 Views
SRL SEMPLIFICATA. BENEFICI E CRITICITA’ DELLA DISCIPLINA. Dott. Marco Giovannelli – Dott. Marco Pennacchi COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO. AGENDA. NORMATIVA E SUA EVOLUZIONE ASPETTI CARATTERIZZANTI AMMINISTRAZIONE FORME DI FINANZIAMENTO VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE CONCLUSIONI.
E N D
SRL SEMPLIFICATA BENEFICI E CRITICITA’ DELLA DISCIPLINA Dott. Marco Giovannelli – Dott. Marco Pennacchi COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO
AGENDA • NORMATIVA E SUA EVOLUZIONE • ASPETTI CARATTERIZZANTI • AMMINISTRAZIONE • FORME DI FINANZIAMENTO • VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE • CONCLUSIONI
NORMATIVA DECRETO LIBERALIZZAZIONI “D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 CONVERTITO DALLA L. 24 MARZO 2012 N. 27” ART. 2463 BIS SRL SEMPLIFICATA PRIMA VERSIONE • SOCI PERSONE FISICHE DI ETA’ NON SUPERIORE AI 35 ANNI • CAPITALE SOCIALE MINIMO DI 1 EURO MAX 9.999,99 • AGEVOLAZIONE SUI COSTI DI COSTITUZIONE • AMMINISTRATORI SOCI • STATUTO STANDARD • CONFERIMENTI SOLO IN DENARO NELLA FASE DI COSTITUZIONE • CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO ALLA DATA DI COSTITUZIONE
NORMATIVA DECRETO CRESCITA “D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO DALLA L. 7 AGOSTO 2012 N. 34” SRL A CAPITALE RIDOTTO • SOCI PERSONE FISICHE SENZA LIMITI DI ETA’ • CAPITALE SOCIALE MINIMO 1 EURO MAX 9.999,99 • AGEVOLAZIONI COSTI COSTITUZIONE NON PREVISTI • AMMINISTRATORI SOCI E TERZI • STATUTO NO STANDARD • CONFERIMENTI SOLO IN DENARO NELLA FASE DI COSTITUZIONE • CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO ALLA DATA DI COSTITUZIONE
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA D.L. LAVORO “D.L. 28 GIUGNO 2013 N. 76 CONVERTITO DALL’ ART. 1 COMMA 1 DELLA L. 9 AGOSTO 2013 N. 99” MODIFICHE SIGNIFICATIVE ALL’ ART. 2463 BIS C.C. • (SRL CAPITALE RIDOTTO - SRL SEMPLIFICATA) SOSTITUITE DALLA NUOVA SRL SEMPLIFICATA • SOCI PERSONE FISICHE SENZA LIMITI DI ETA’ • CAPITALE SOCIALE MINIMO 1 EURO MAX 9.999,99 • AGEVOLAZIONI SUI COSTI DI COSTITUZIONE • STATUTO STANDARD INDEROGABILE • AMMINISTRATORI SOCI E TERZI • CONFERIMENTI SOLO IN DENARO NELLA FASE DI COSTITUZIONE • CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO ALLA DATA DI COSTITUZIONE
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SRL ORDINARIA “A CAPITALE RIDOTTO” MODIFICA ART. 2463 C.C. NUOVI COMMI 4 E 5 PER EFFETTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ PER TUTTE LE SRLDI DETERMINARE L’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE IN MISURA INFERIORE AD EURO 10.000,00, PARI AD ALMENO 1 EURO CON CONFERIMENTI ESCLUSIVAMENTE IN DENARO. IN TALE IPOTESI COMUNQUE SORGE PER LA SOCIETA’ L’OBBLIGO DI ACCANTONARE A RISERVA LEGALE UNA SOMMA DA DEDURRE DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO PARI AD ALMENO 1/5 DEGLI STESSI, OBBLIGO CHE PERMANE FINO A CHE RISERVA E CAPITALE NON ABBIANO RAGGIUNTO L’AMMONTARE DI EURO 10.000,00. IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DEVE ESSERE FATTO PER INTERO
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA LA RISERVA LEGALE NELLE SRL CON CAPITALE INFERIORE A € 10.000,00 SRL ORDINARIA SI APPLICA L’ART. 2430 DEL C.C. LA NORMA PREVEDE L’OBBLIGO DI ACCANTONARE 1/20 DEGLI UTILI A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO 1/5 DEL CAPITALE SOCIALE. SRL CON CAPITALE INFERIORE AD € 10.000,00 SI APPLICA L’ART. 2463 COMMA 5 LA NORMA PREVEDE L’OBBLIGO DI ACCANTONARE 1/5 DEGLI UTILI A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA UNITAMENTE AL CAPITALE NON ABBIA RAGGIUNTO L’IMPORTO DI € 10.000,00. .
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ALCUNI ESEMPI • SRL CON C.S. € 10.000,00 GLI UTILI VENGONO ACCANTONATI NELLA MISURA DI 1/20 FINO A QUANDO LA RISERVA NON ABBIA RAGGIUNTO L’IMPORTO DI € 2.000,00. • SRL CON C.S € 1,00 GLI UTILI VENGONO ACCANTONATI NELLA MISURA DI 1/5 FINO A QUANDO LA RISERVA NON ABBIA RAGGIUNTO L’IMPORTO DI € 9.999,99. N.B. LA RISERVA IMPOSTA DALLA LEGGE SUPERA NOTEVOLMENTE IL PARAMETRO DEL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE PREVISTO IN VIA GENERALE DALL’ ART. 2430 C.C. • SRL CON C.S. € 9.000,00 GLI UTILI VENGONO ACCANTONATI NELLA MISURA DI 1/5 FINO A QUANDO LA RISERVA NON ABBIA RAGGIUNTO L’IMPORTO DI € 1.000,00 N.B. L’IMPORTO DELLA RISERVA IN TAL CASO E’ ANCORA INFERIORE AL PARAMETRO DEL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE PREVISTO DALL’ ART. 2430 (€ 1.800,00) LA SOCIETA’ DOVRA CONTINUARE AD ACCANTONARE UTILI PER ULTERIORI € 800,00 CON IL CRITERIO DETTATO DALL’ ART. 2430 C.C.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA FUNZIONE DELLA RISERVA LEGALE L’ART. 2463 COMMA 5 PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE LA RISERVA FORMATA POSSA ESSERE UTILIZZATA E PER LA COPERTURA DI PERDITE E PER L’IMPUTAZIONE A CAPITALE CON L’OBBLIGO DI REINTEGRARLA SE VIENE DIMINUITA PER QUALSIASI RAGIONE. L’ART. 2430 NON PREVEDE TALE ALTERNATIVITA’ DI UTILIZZO DELLA RISERVA. BUONA PARTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA PROPENDONO PER UN REGIME DI INDISPONIBILITA’ ESPRESSAMENTE INDEROGABILE SOLO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE. LA RATIO DELL NORMA CONTENUTA NEL COMMA 5 E’ QUELLA DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE SI TRATTA DI SOCIETA’ CON CAPITALE INFERIORE AD € 10.000,00.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SRL ORDINARIA N.B. IN VIRTU’ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE E’ PREVISTA LA FACOLTA’ PER TUTTE LE SRL DI VERSARE IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE NON PIU’ PRESSO UN ISTITUTO BANCARIO MA DIRETTAMENTE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO NOMINATO NELL’ATTO COSTITUTIVO CON INDICAZIONE DEI RELATIVI MEZZI DI PAGAMENTO.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA “COMMA 15 DELL’ ART 13 D.L. 76/2013 PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE LE SRL A C.R. ISCRITTE NEL REGISTRO IMPRESE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DEGRETO SONO QUALIFICATE SRL SEMPLIFICATE SENZA MODIFICARE LA DENOMINAZIONE”
ASPETTI CARATTERIZZANTI • ATTO COSTITUTIVO REDATTO PER ATTO PUBBLICO IN CONFORMITA’ AL MODELLO STANDARD • FUNZIONE NOTARILE INDIRIZZATA ALL’INDAGINE PERSONALE DELLA VOLONTA’ DELLE PARTI ED AL CONTROLLO DI LEGALITA’ • INDEROGABILITA’ DELLE CLAUSOLE DEL MODELLO STANDARD DELLO STATUTO • DENOMINAZIONE DI SRL SEMPLIFICATA
AGEVOLAZIONI DI SPESA PER LA COSTITUZIONE SRL ORDINARIA • DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A. • DIRITTI DI SEGRETERIA • IMPOSTA DI BOLLO • IMPOSTA DI REGISTRO MISURA FISSA • TASSA ANNUALE C.G. PER LIBRI SOCIALI • DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI • MARCHE DA BOLLO OGNI 100 FACCIATE O FRAZIONE PER LIBRO OBBLIGATORIO • ONORARI NOTARILI
AGEVOLAZIONI DI SPESA PER LA COSTITUZIONE SRL SEMPLIFICATA • DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A. • IMPOSTA DI REGISTRO • TASSA ANNUALE C.G. PER LIBRI SOCIALI • DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI • MARCHE DA BOLLO OGNI 100 FACCIATE O FRAZIONE PER LIBRO OBBLIGATORIO L’ ATTIVITA’ DI REDAZIONE DELL’ ATTO COSTITUTIVO E L’ ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AFFIDATA AL NOTAIO DEVONO RITENERSI ALLA STREGUA DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA. DEVONO COMUNQUE ESSERE CORRISPOSTE AL NOTAIO LE SPESE NOTARILI E COMUNQUE DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI GLI ONORARI PER L’ATTIVITA’ DI TIPO CONSULENZIALE.
I COSTI SOCIETARI A CONFRONTO SRL Diritto di segreteria (euro 90,00) Imposta di bollo (euro 65,00) per la domanda al registro imprese Onorari notarili (circa 600/1.200 euro), Tassa archivio notarile (da 5 a 30 euro) Diritto annuale CCIAA (euro 200,00) Imposta di registro (euro 200,00) Tassa di concessione governativa per bollatura libri sociali, (euro 309,87 + e. 16,00 ogni 100 fogli) TOTALE circa EURO: da 1.500,00 a2.200,00 SRLS Diritto annuale CCIAA (euro 200,00) Imposta di registro (euro 200,00) Tassa di concessione governativa per bollatura libri sociali, (euro 309,87+ e. 16,00 ogni 100 fogli) TOTALE circa EURO: 750,00 SRL SRLS DIFFERENZA: CIRCA da 750 euro (al minimo) fino a E.1.450
CONFERIMENTI • NELLA FASE DI COSTITUZIONE SOLO CONFERIMENTI IN DENARO • VERSAMENTO INTEGRALE DEI CONFERIMENTI ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO • CON QUALI MODALITA’ OPERATIVE? • PAGAMENTO IN CONTANTI FINO ALLA SOGLIA DI EURO 999,99 • ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO ALLA SOCIETA’ O AGLI AMMINISTRATORI • BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI • NON SI APPLICA ART. 2464 COMMA 4 • DUBBIA APPLICAZIONE DELL’ ART. 2331 COMMA 4
AMMINISTRAZIONE • PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI NOMINARE AMMINISTRATORI DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI • ART. 2475 C.C.: L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ DEVE ESSERE AFFIDATA A UNO O PIU’ SOCI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO • L’ATTO COSTITUTIVO DELLE SRL SEMPLIFICATE HA CONTENUTO STANDARD INDEROGABILE “NON E’ STATO ADATTATO DALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 76”
AMMINISTRAZIONE NOTARIATO TRE IPOTESI • NON E’ MAI POSSIBILE NOMINARE AMMINISTRATORI ESTRANEI IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO. CLAUSOLA INSERITA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO. • CONSENTITA LA NOMINA IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO MA PER LE NOMINE SUCCESSIVE L’ ADOZIONE DI UNA CLAUSOLA DEROGATORIA • SEMPRE POSSIBILE NOMINARE AMMINISTRATORI NON SOCI. IL COMMA 1 DELL’ ART 2475 C.C. NON SI APPLICA ALLE S.R.L. SEMPLIFICATE IN QUANTO INCOMPATIBILE CON LA LORO DISCIPLINA
VERSAMENTI E FINANZIAMENTO SOCI ART. 2467 C.C. APPLICABILE ALLA SRL SEMPLIFICATA “PREVISIONE STATUTARIA” • PROBLEMATICHE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE NELLA FASE DI START UP • SRL SEMPLIFICATA NASCE SOTTOCAPITALIZZATA SIGNIFICATO MEZZI PROPRI IN TERMINI DI CAPITALE CONFERITO INSUFFICIENTI RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA’ • DIFFICOLTA’ DI ACCESSO AL CREDITO
VERSAMENTI E FINANZIAMENTO SOCI SOLUZIONI • VERSAMENTI A TITOLO DI DOTAZIONI PATRIMONIALI • FINANZIAMENTI A TITOLO DI CAPITALE DI CREDITO
VERSAMENTI A TITOLO DI DOTAZIONI PATRIMONIALI VERSAMENTI A FONDO PERDUTO • CONFLUISCONO IN UNA APPOSITA RISERVA IN CONTO CAPITALE (IL QUALE NON DA’ LUOGO A UN CREDITO ESIGIBILE SE NON PER EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’)
VERSAMENTI A TITOLO DI DOTAZIONI PATRIMONIALI VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE • VERSAMENTI EFFETTUATI IN VIA ANTICIPATA IN PREVISIONE DI UN FUTURO AUMENTO DI CAPITALE DA QUALIFICARSI PERTANTO RISERVE DI CAPITALE CARATTERIZZATE DA UNO SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE
VERSAMENTI A TITOLO DI DOTAZIONI PATRIMONIALI QUESTI APPORTI A TITOLO DI CAPITALE DI RISCHIO SONO FORTEMENTE LIMITATI • LIMITI DI CAPITALE SOCIALE MAX • SE SUPERANO COMPORTA LA MODIFICAZIONE DELL’ ATTO COSTITUTIVO
FINANZIAMENTI A TITOLO DI CAPITALE DI CREDITO • SI TRATTA DI VERSAMENTI IN ORDINE AI QUALI LA SOCIETA’ HA OBBLIGO DI RESTITUZIONE (DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI) A PRESCINDERE DALLA LORO NATURA FRUTTIFERA E INFRUTTIFERA
FINANZIAMENTI A TITOLO DI CAPITALE DI CREDITO • ART. 2467 C.C. • ART. 3 T.U. BANCARIO I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ CONFIGURANO POTENZIALMENTE UN’IPOTESI DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E COME TALE RISERVATA ALLA BANCHE, CON DIVIETO DI RACCOLTA PER SOGGETTI DIVERSI (ART. 11). DEROGA CONTENUTA NEL COMMA 3 PER IL FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETA’ • DELIBERA C.I.C.R. DEL 19/05/2005 STABILISCE I LIMITI AFFINCHE’ SIA APPLICABILE LA DEROGA : • FINANZIAMENTO EFFETTUATO DA SOCI CHE DETENGANO ALMENO IL 2% DEL C.S. • SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI DA ALMENO 3 MESI
FINANZIAMENTI A TITOLO DI CAPITALE DI CREDITO LE SRL SOTTOCAPITALIZZATE E LE SRL SEMPLIFICATE NECESSITANO DI APPORTI FINANZIARI NON ONEROSI PROPRIO NEL PRIMO PERIODO DI AVVIO DELL’ATTIVITA’ IL MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI COMPORTA CHE IL FINANZIAMENTO RAPPRESENTA UN’ILLECITA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO PARTE DELLA DOTTRINA RITIENE CHE, PER LE “PICCOLE SRL” SIA COMUNQUE POSSIBILE PROCEDERE A FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI PRIMA DEI 3 MESI
FINANZIAMENTI A TITOLO DI CAPITALE DI CREDITO ATTENZIONE LA DELIBERA DEL C.I.C.R PREVEDE LA NECESSITA’ DI UNA PREVISIONE STATUTARIA
EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO ART. 2483 C.C. • PREVISIONE STATUTARIA • RACCOLTA DI CAPITALI ATTRAVERSO L’EMISSIONE DI VERI E PROPRI TITOLI DI BEBITO (sono titoli di credito ed in quanto tali soggetti alle regole cartolari, sono anche da considerarsi titoli di massa perché destinati ad una pluralità di sottoscrittori. Rientrano anche nel novero dei valori mobiliari ex art. 1, comma 1 bis, lett. b, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) ed hanno come rapporto sottostante un contratto di mutuo).
EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO • AMPIA LIBERTA’ STATUTARIA RIGUARDO AI LIMITI QUANTITATIVI MA ANCHE QUALITATIVI PER L’EMISSIONE DEI TITOLI • In relazione alla circolazione dei titoli, l’art. 2483, comma 2, dispone che i titoli emessi possano essere sottoscritti soltanto da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”. Sono tali le banche, le compagnie di assicurazione, le s.i.m., le s.i.c.a.v., le s.g.r., i fondi pensione (artt. 30 comma 2, t.u.f. e 31, comma 2 Regolamento Consob 11522/1998). Non è quindi ammesso un collocamento diretto presso il pubblico. • La norma risponde all’esigenza di tutela dei risparmiatori. Infatti nell’ipotesi di successiva circolazione dei titoli gli investitori professionali trasferenti risponderanno in solido con la società emittente in relazione agli obblighi (interessi, restituzione del capitale) relativi ai titoli, salvo che acquirenti degli stessi non siano i soci stessi dell’emittente o altri investitori professionali. • La garanzia che la legge dispone per la solvenza della società emittente è sostanzialmente analoga a quella prevista in caso di cessione del credito (art. 1267): chi trasferisce il titolo risponde nei limiti di quanto ricevuto
EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO CONCLUSIONE OCCORRE LA DISPONIBILITA’ DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO A SOTTOSCRIVERE I TITOLI. VISTO IL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE E VISTE LE CARATTERISTICHE DELLA S.R.L. S. PARE ALQUANTO IMPROBABILE CHE GLI INTERMEDIARI SOTTOSCRIVANO I TITOLI
VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE • SI TRATTA DI MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO • DELIBERA ASSEMBLEA DI SOCI A NORMA DELL’ARTICOLO 2479 bis • VERBALE ASSEMBLEA REDATTO DA UN NOTAIO • IN LINEA GENERALE SI APPLICANO LE NORME • DETTATE PER LA SRL ORDINARIE
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE • EMISSIONE DI NUOVI CONFERIMENTI CHE IL SOCIO PUO’ SOTTOSCRIVERE IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE • OFFERTA DI QUOTE DI NUOVA EMISSIONE IN FAVORE DI TERZI • PASSAGGIO A CAPITALE DI RISERVE ED ALTRI FONDI ISCRITTI IN BILANCIO IN QUANTO DISPONIBILI LE SUDDETTE OPERAZIONEI SONO SOGGETTE AD EVIDENTI LIMITI DI NATURA OGGETTIVA • LIMITE DI 9.999,99 € DI CAPITALE SOCIALE • LE LIMITAZIONI DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CONFERIMENTI IN SEDE DI COSTITUTZIONE, VALGONO IN OCCASIONE DI AUMENTOI DI CAPITALE SOCIALE? DUE INTERPRETAZIONI: • a) ASSONIME CIRCOLARE N.29 DEL 30/10/2012 • b) NOTARIATO
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE APPLICAZIONE DELL’ART. 2482 CC RIMBORSO AI SOCI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE CORRISPOSTE MA NON MENDIATE LIBERAZIONE DALL’OBBLIGO DEI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, IN QUANTO GLI STESSI DOVREBBERO ESSERE GIA’ AVVENUTI AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO. APPLICAZIONE DELL’ART. 2482 BIS RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE OBBLIGATORIA QUANDO IL CAPITALE DIMINUISCE DI OLTRE1/3 IN CONSEGUENZA DI PERDITE MA NON AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE E’ CONSENTITO ATTENDERE L’ESECIZIO SUCCESSIVO PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ATTENZIONE CAPITALE DIMINUITO DI OLTRE 1/3 IN CONSEGUENZA DI PERDITE TALE DA RIDURLO AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE ART. 2482 TER • NON E’ CONSENTITO ATTENDERE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO PER PRENDERE PROVVEDIMENTI • CON CAPITALE SOCIALE IRRISORIO IN FASE DI COSTITUZIONE LA SOCIETA’ SI TROVERA’ SICURAMENTE IN PERDITA E TALE PERDITA COMPORTERA’ LA RIDUZIONE DI OLTRE 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE. • NON SOLO, IL CAPITALE SOCIALE SI RIDURRA AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE (SITUAZIONE PATOLOGICA DI CUI ALL’ ART. 2482 TER) CON PERDITA INTEGRALE DELLO STESSO.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE RIMEDI IMMEDIATI • FINANZIAMENTO SOCI E SIMULTANEA COPERTURA DELLA PERDITA E RINUNCIA AL RIMBORSO • NUOVI CONFERIMENTI PER L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE I RISPARMI DI SPESA IN SEDE DI COSTITUZIONE POTREBBERO ESSERE A BREVE COMPROMESSI.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE POTREBBE COMPORTARE IL PASSAGGIO DA UNA SRL ORDINARIA AD UNA SRL SEMPLIFICATA IN LUOGO DI UNA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN RELAZIONE ALL’INTRODUZIONE DEL COMMA 4 DELL’ART. 2463 C.C. Esiste ancora un limite minimo di capitale per le srl ordinarie e, soprattutto, in caso di perdite che intacchino la misura minima, è ancora obbligatoria la procedura di abbattimento e ricostituzione del valore?
STATISTICHE DATI INFOCAMERE DAL 1 OTTOBRE 2012 AL 30 SETTEMBRE 2013 17.200 NUOVE SOCIETA’ A “CAPITALE RIDOTTO” LAZIO 2.688 CAMPANIA 2.507 LOMBARDIA 1.949 SICILIA 1.749 PUGLIA 1.255
STATISTICHE UNDER 35 12.096 SOCIETA’ (30,8% DONNA) OVER 35 5.102 SOCIETA’ 8,7% APERTE DA STRANIERI NUMERI INCORAGGIANTI MA PIU’ DI UNA SRL SU DUE E’ INATTIVA
CONCLUSIONI SRL SEMPLIFICATA QUALI I BENEFICI?