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Manovra d’estate D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133

Manovra d’estate D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Pienezza del cumulo tra redditi e pensione (art. 19).

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Manovra d’estate D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133

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Presentation Transcript


  1. Manovra d’estate D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133

  2. Cumulo tra pensione e redditi da lavoro

  3. Pienezza del cumulo tra redditi e pensione (art. 19) Dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente • Le pensioni dirette di anzianità. • Le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti contributi e anagrafici previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici. • Le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. • Le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

  4. PENSIONI DI ANZIANITA’ dal 1 gennaio 2008

  5. PENSIONI DI ANZIANITA’ dal 1 luglio 2009 Come funzionano le quote

  6. IL DIRITTO AL PENSIONAMENTO PER CHI HA 40 ANNI DI CTB * Combinazione dei 35 anni di contributi con la soglia di età prevista, ovvero la maggior anzianità richiesta in alternativa.

  7. LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’

  8. LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA Il Governo dovrà decidere entro il 31 dicembre 2011 se mantenere le finestre oppure modificarle o eliminarle

  9. Disposizioni in materia previdenziale

  10. Contribuzione di malattia e maternità (art. 20) Estensione alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, della contribuzione per malattia e per maternità Decorrenza: 1° gennaio 2009

  11. Contribuzione di malattia (art. 20) Nei casi in cui è previsto l’esonero dell’INPS dal versamento diretto del trattamento economico di malattia, perché versato dal datore di lavoro per legge o per contratto collettivo,i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’istituto previdenziale Decorrenza: 1° gennaio 2009 In attesa di specifiche istruzioni da parte dell’INPS

  12. Trattamenti di disoccupazione e mobilità (art. 20) • l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa agli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché agli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego Decorrenza: primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009 • il contributo per la mobilità, al quale sono tenute tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, pari allo 0.30% è calcolato sull’intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali (la precedente norma non faceva riferimento esplicito all’imponibile previdenziale)

  13. Assegno sociale (art. 20) L’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, nel territorio nazionale per almeno dieci anni

  14. Comunicazioni di stato civile (art. 20) L'INPS mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione delle comunicazioni relative a: - decessi - variazioni di stato civile DA EFFETTUARSI OBBLIGATORIAMENTE ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO In caso di ritardo nella trasmissione il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale

  15. Lavoroa termine

  16. Le novità (art. 21) • Introduzione di disposizione transitoria: Indennizzo per l’accertamento di violazione delle disposizioni in materia di apposizione del termine e di proroga • Oggetto del contratto anche riferibile all’ordinaria attività del datore di lavoro • Ampliamento del ruolo della contrattazione collettiva, anche aziendale

  17. La norma di carattere transitorio In caso di violazione delle disposizioni in materia di apposizione del termine e di proroga dell’assunzione a termine GIUDIZI PENDENTI AL 22 AGOSTO 2008 In luogo della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato Possibilità di risarcire il prestatore di lavoro con un’indennità economica da 2.5 ad un massimo di 6 mensilità (graduata in relazione al numero dei dipendenti occupati, all’anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti)

  18. Oggetto del contratto Tra le cause di apposizione del termine viene specificato che le medesime ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine possono essere anche riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro

  19. CONTRATTI A TERMINE Diamo prima uno sguardo alla normativa sulla successione dei contratti

  20. CONTRATTI A TERMINE Diamo prima uno sguardo alla normativa sulla successione dei contratti

  21. Deroghe ammissibili La contrattazione collettiva nazionale territoriale e aziendale potrà derogare: • la reiterazione dell’assunzione a termine oltre il limite massimo dei 36 mesi (già introdotto dalla legge di recepimento dell’accordo sul Welfare e già attuato dalle parti sociali nel settore industriale, nel settore Alimentare e nel settore del Turismo, rispettivamente per 8, 12 e 8 mesi) • i limiti di legge in materia di successione dei contratti • il termine dei sei mesi previsto per assicurare il diritto di precedenza nelle assunzioni al lavoratore che abbia già prestato la propria attività lavorativa a favore dell’azienda mediante assunzione a termine

  22. Lavoro accessorio

  23. Lavoro accessorio ( art. 22) Viene confermato l’ampliamento della sfera di intervento, generalizzando il ricorso: • a TUTTI i soggetti interessati ( senza più limitazione ai soli soggetti disoccupati o a rischio di esclusione) • per le tipologie di attività definite dalla legge: • a) di lavori domestici; ( che non devono più aver carattere straordinario) • b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; • c) dell'insegnamento privato supplementare; • d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; • e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; • f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro; • g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. In queste imprese collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; • h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica .

  24. Lavoro accessorio ( art. 22) Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati • nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro (D.M. 12 marzo 2008 limitato al settore delle vendemmie)

  25. Apprendistato

  26. Apprendistato (art. 23) LIMITI DI DURATA Viene ampliato il ruolo della contrattazione collettiva che, a livello nazionale o regionale, potrà stabilire: limiti di durata del contratto di apprendistato professionalizzante, anche inferiori a 24 mesi. PROFILI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE INTERNA In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

  27. Apprendistato (art. 22) Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 1) estensione al conseguimento dei dottorati di ricerca; 2) possibilità di definire mediante apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione, qualora non siano state emanate regolamentazioni regionali in materia.

  28. Apprendistato (art. 22) • Dalla data del 25 giugno 2008 sono abrogate le seguenti disposizioni:  viene meno la comunicazione all’amministrazione competente dei dati dell’apprendista e di quelli del tutore nel termine di trenta giorni dall’assunzione;  vengono meno le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relative: • a) all’informativa periodica, ogni sei mesi, alla famiglia dell’apprendista; • b) ai nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuitala qualifica, nonché i nominativi di quelli che non l'abbiano conseguita; • c) ai nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.  l’obbligo di visita sanitaria preventiva dell’apprendista (obbligo già venuto meno in alcune regioni tra cui la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, per effetto della legge regionale).

  29. Privacy

  30. Procedura semplificata per il DPS (art. 29) I soggetti che trattano solo dati personali non sensibili e che come unici dati sensibili trattano: 1) Dati costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi; 2) Dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale; Possono sostituire il DPS con un’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

  31. Semplificazioni connesse al DPS (art. 29) Un provvedimento del Garante, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa individuerà modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico allegato al codice della privacy[1], alleggerendo le misure minime di sicurezza previste, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali sensibili inerenti lo stato di salute e l’adesione a organizzazioni sindacali (anche per finalità amministrative e contabili) presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.[1] D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

  32. Notificazioni al Garante (art. 29) La notificazione del trattamento dei dati al Garante dovrà avvenire unicamente per via telematica tramite apposito modello da adeguarsi entro il 22 ottobre 2008.

  33. Modello di notificazione (art. 29) La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando apposito modello che dovrà contenere • le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato; • la o le finalità del trattamento; • una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; • i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; • i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; • una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

  34. Trasferimento di dati personali in Paese extracomunitario (art. 29) • Già consentito quando autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate su base contrattuale, ora può essere autorizzato anche quando esistano regole di condotta nell’ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo. • L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato italiano, sulla base del codice della privacy, anche in relazione all’inosservanza delle garanzie relative alle regole di condotta infragruppo.

  35. Libri obbligatoriLibro Unico del lavoro

  36. Fonti • D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, art. 39; • D.M. 9 luglio 2008; • Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008; • Nota Inail 2 settembre 2008; • Nota Inail n. 7095 del 10 settembre 2008.

  37. Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) • Dal 18 agosto 2008: abrogato il libro matricola e il registro d’impresa; • Periodo transitorio: sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (16 gennaio 2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. • Dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 (2 settembre 2008) le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

  38. Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) Abrogazione delle disposizioni relative ai libri obbligatori Sono state abrogate le disposizioni relative a: Ø      istituzione e vidimazione del libro matricola e del libro paga (art. 134 del R.D. n. 1422 del 28 agosto 1924); Ø      le annotazioni sul libro matricola e paga degli assegni familiari (artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955; Ø      collocamento dei lavoratori dello spettacolo (D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053); Ø      tenuta dei libri matricola e paga (art. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965); Ø      conservazione per dieci anni dei libri e delle relative registrazioni (legge n. 153 del 30 aprile 1969, art. 42); Ø      istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche (L. n. 1122 del 9 novembre 1955, art. 7); Ø      legge sull’impiego del personale artistico e tecnico e relativo regolamento di attuazione (legge n. 8 del 8 gennaio 1979 e D.P.R. n. 179 del 21 gennaio 1981); Ø      il registro d’impresa del lavoro agricolo (D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9-quater); Ø      il regime sanzionatorio della “maxisanzione” (da euro 4.000 a euro 12.000) introdotto dalla Finanziaria 2007 per la mancata istituzione ed esibizione del libro matricola e paga (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1178); Ø      le modalità di tenuta dei libri matricola e paga a fogli mobili o su supporti magnetici (D.M. 30 ottobre 2002); Ø      legge in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera (L. n. 188/2007); Ø      la disposizione, contenuta nel c. d. Pacchetto Welfare”, relativa agli aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato (L. n. 247/2007, art.1, co. 32, lettera d)); Ø      la disposizione del c.d. “Pacchetto Welfare”secondo la quale al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  39. Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) Abrogazione delle disposizioni relative ai libri obbligatori Sono, inoltre, implicitamente abrogate anche le seguenti disposizioni, che richiamano direttamente gli abrogati libri di matricola e paga: Ø     l'articolo 16, commi 4 e 5, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo; Ø     gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per l'assicurazione contro le malattie. Sono state, infine, modificate le seguenti ulteriori disposizioni per uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro: Ø le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l'obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo; Ø l'articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, che imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto; Ø l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l'obbligo di tenuto sul luogo di lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.

  40. Soggetti obbligati alla tenuta (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008) • Tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi. • Esclusi i datori di lavoro domestici.

  41. Soggetti non obbligati alla tenuta (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008) • le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro; • l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo); • i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti; • società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori.

  42. Tipologie di prestatori di lavoro da iscrivere (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) • lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati; • i collaboratori coordinati e continuativi; • i collaboratori coordinati e continuativi a progetto; • i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (c.d. “mini co.co.co.”); • gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).

  43. Tipologie di prestatori di lavoro non soggetti ad iscrizione (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) • collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; • coadiuvanti delle imprese commerciali; • soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

  44. Contenuti (art. 39, co. 1 e 2, D.L. 112/2008) • Per ciascun lavoratore devono essere indicati: • nome e cognome; • codice fiscale; • qualifica e livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono); • retribuzione base; • anzianità di servizio; • relative posizioni assicurative e previdenziali.

  45. Contenuti (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008) • Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a: • dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese; • trattenute a qualsiasi titolo effettuate; • detrazioni fiscali; • dati relativi agli assegni per il nucleo familiare; • prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente.

  46. Contenuti (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008) • Calendario delle presenze: per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno: • il numero delle ore di lavoro effettuate; • l'indicazione delle ore di straordinario; • le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite; • le ferie; • i riposi.

  47. Contenuti (art. 1, co. 2 D.M. 9 luglio 2008)) • Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. • In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

  48. Contenuti: casi particolari (art. 39, co 2, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008) • lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a periodi superiori: deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro. Anche in tale ipotesi, permane l'obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende, inoltre, esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali. • lavoratori che non percepiscono alcuna retribuzione o compenso o non svolgono la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di stand by): la registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto medesimo. • lavoratori a chiamata con obbligo di risposta: le scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità.

  49. Contenuti: casi particolari (art. 39, co 9, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) • lavoratori in somministrazione: l'utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore dovrà procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi; • i datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 in ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato, sono esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro; • lavoratori a domicilio: devono essere riportate, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i seguenti dati: • le date e le ore di consegna del lavoro; • le date e le ore di riconsegna del lavoro; • la descrizione del lavoro eseguito; • la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito. I dati sul lavoro a domicilio potranno essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente istituito e tenuto, anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento all'abrogato libretto personale di controllo, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale del libro unico del lavoro.

  50. Modalità di tenuta (art. 39, co. 1, D.L. n. 112/2008; art. 1, co. 1 e art. 3 D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) • Unicità del libro unico del lavoro: il datore di lavoro è tenuto ad istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale e di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.

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