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Paolo Bazzoffi CRA-Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura,

Seminario di Roma, 3 marzo 2005. La condizionalità e l’applicazione delle norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. Paolo Bazzoffi CRA-Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura,

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Presentation Transcript


  1. Seminario di Roma, 3 marzo 2005 La condizionalità e l’applicazione delle norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali Paolo Bazzoffi CRA-Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo -Firenze

  2. La riforma della PAC (Reg 1782/03) subordina l’erogazione del pagamento unico all’applicazione della condizionalità ambientale, ossia a un sistema di “condizioni”, sul piano della gestione e delle pratiche agronomiche, per il mantenimento delle “buone condizioni agronomiche e ambientali ( BCAA) ”. Le “condizioni” mirano a garantire livelli di sostenibilità ambientale considerati minimi. Al beneficiario è richiesta l’adozione di comportamenti virtuosi, per ridurre le esternalità negative o per la salvaguardia di esternalità positive legate all’attività agricola.

  3. L’Italia ha deciso di avviare la PAC nel 2005, insieme alla maggioranza dei 15, ossia Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito e Svezia. Finlandia, Francia, Grecia, Olanda e Spagna hanno preferito rinviare al 2006. Tavoli tecnici MiPAF-Regioni MiPAF

  4. Le norme del campo di condizionalità relative al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sono invece differenziate per TIPOLOGIA di UTILIZZAZIONE delle singole particelle aziendali: A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche) Norma 1.1 B) Superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) Norme 2.1 e 4.2 C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE Norma 4.1 D)Superfici con OLIVETI con riferimento alla cura della pianta Norma 4.3 E)QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio Norme 3.1 e 4.4 Le norme relative alle BCAA si applicano in funzione della utilizzazione del terreno

  5. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (1) Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (1) Riguarda aziende agricole con: • Superfici a SEMINATIVO in produzione (incluso il set-aside investito a colture no-food o a colture biologiche) • OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 • Proteggere il suolo dall’erosione • SCOPO DELLA NORMA • 1) contenimento dei fenomeni erosivi (standard minimo: riduzione dell’erosione)

  6. Rischio di Erosione in Europa( modello PESERAl - EU-project) Erosione t/ha/anno

  7. SCOPO DELLA NORMA • 2) conservazione della fertilità del suolo, tramite il mantenimento degli strati superficiali del terreno agrario IL SUOLO È UNA RISORSA PREZIOSA SCARSAMENTE RINNOVABILE suolo roccia

  8. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi(rigagnoli), l’agricoltore deve realizzaresolchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m.

  9. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli), l’agricoltore deve realizzare solchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m. • Solco acquaio temporaneo: s’intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per il regolare deflusso dell’acqua piovana. • N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

  10. Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità negativa causata da eventi meteorologici estremi.

  11. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli), l’agricoltore deve realizzare solchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m. • Solco acquaio temporaneo: s’intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per il regolare deflusso dell’acqua piovana. • N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata. • DEROGHE • Superfici stabilmente inerbite • Condizioni di sicurezza degli operatori (es: pericolo di ribaltamento)

  12. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? • Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma: • non presenti fenomeni franosi

  13. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? • Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma: • non presenti fenomeni franosi • che i solchi di erosione non abbianolarghezza max.> 30 cm • che i solchi acquai non siano totalmente assenti

  14. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? • Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma: • non presenti fenomeni franosi • che i solchi di erosione non abbiano larghezza max. > 30 cm • che i solchi acquai non siano totalmente assenti • che non sia presente scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo

  15. piedistallo Il sedimento dimostra che c’è stata erosione

  16. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (4) Indici di verifica: Portata (p) Gravità del fenomeno Superficie interessata da fenomeni erosivi superiore al 50% della superficie oggetto della norma

  17. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI (1) Riguarda aziende agricole con: • Superfici a SEMINATIVO in produzione • Superfici a SEMINATIVO in regime di set-aside o disattivate OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo • SCOPO DELLA NORMA • mantenimento del livello di sostanza organica (humus), con conseguenti effetti positivi sulla fertilità del suolo • salvaguardia della biodiversità

  18. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI (2) • l’agricoltorenon deve bruciare: • le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie, gli stocchi, ecc. • Non deve bruciarela vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • DEROGHE • È prevista una deroga per i terreni investiti a riso • Sono ammesse deroghe in caso di norme regionali/locali che consentono la bruciatura delle stoppie e/o di altri residui colturali

  19. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? Il controllore accerterà che sul terreno oggetto della norma non si sia verificato uno dei seguenti casi: • bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali autunno-vernini) • bruciatura di residui di colture da rinnovo e/o miglioratrici (altri cereali - granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce-, proteiche -piselli, fave e favette, lupini dolci-, semi oleosi -soia, colza e ravizzone, girasole,lino-, piante da fibra -canapa, lino-) • bruciatura di residui di colture foraggiere e/o bruciature rilevate sui terreni ritirati dalla produzione

  20. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI(4) Indici di verifica: Portata (p) Gravità del fenomeno Superficie bruciata superiore al 50% della superficie oggetto della norma

  21. Lajàtico (Toscana)

  22. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (1) Riguarda aziende agricole con: • Una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Difendere la struttura del suolo SCOPO DELLA NORMA mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali, onde evitare situazioni di ristagno idrico

  23. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • provvedere a mantenere puliti fossi e scoline • mantenere capezzagne, canali collettori ed altri impluvi naturali o artificiali • mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque piovane, come ad esempio la baulatura • Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline. • Capezzagne: porzione di terreno in corrispondenza delle testate dei campi dove le macchine invertono il senso di marcia; • Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l’acqua di sgrondo dei campi

  24. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (3) DEROGHE Sono ammesse deroghe in presenza di normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat (arbusti, ecc.) anche in prossimità di fossi, scoline, ecc. CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? • Il controllore accerterà la presenza dei seguenti fenomeni: • scoline inefficienti (p.e. invase dalla vegetazione, troppo superficiali, ecc.) • canali collettori in stato di non manutenzione • assenza di baulatura e/o di altre opportune sistemazioni del terreno

  25. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (4) Indici di verifica: Portata (p) Gravità del fenomeno Superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale superiore al 75% della superficie agricola aziendale

  26. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (1) Riguarda aziende agricole con: • Superfici a PASCOLO PERMANENTE OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento del pascolo ed evitare il deterioramento dell’habitat SCOPO DELLA NORMA il pascolo, laddove si attui una corretta gestione del carico di bestiame, contribuisce a: • ridurre i fenomeni erosivi • aumentare il livello di sostanza organica • mantenere la struttura del suolo • salvaguardare la biodiversità

  27. Erosione laminare su pascolo eccessivamente sfruttato, compattato e con forte degrado floristico Smottamenti su pascolo

  28. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Non convertire il terreno ad altri usi • Non effettuare lavorazioni, eccetto quelle legate al rinnovo o all’infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque • Rispettare, ove normato dalle Regioni e Province Autonome, il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata • Il tutto è riferito alle superfici dichiarate a pascolo al 31/12/2004 (domanda PAC 2004  codici 36-37-38) DEROGHE Sono ammesse le tipologie di lavorazioni contenute nei PSR ed eventualmente in altre norme regionali/locali

  29. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? • Il controllore accerterà che il terreno destinato a pascolo permanente: • non sia stato destinato ad altri usi • che il cotico erboso non sia stato rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate • che il cotico erboso non sia stato rimosso o danneggiato da un eccessivo pascolamento

  30. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (4) Indici di verifica: Portata (p) Gravità del fenomeno: Qualora la superficie a pascolo soggetta a conversione, rimozione o danneggiamento sia superiore al 75% del terreno oggetto della norma

  31. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE (1) Riguarda aziende agricole con: • Superfici a SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)

  32. OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione SCOPO DELLA NORMA In particolare, la norma intende assicurare che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati e, mediante l’attuazione di opportune pratiche agronomiche, vengano garantiti gli obiettivi di: • Conservare il potenziale produttivoe la fertilità del terreno, evitando la diffusione incontrollata delle piante infestanti • Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi • Salvaguardare la biodiversità tutelando la fauna selvatica e in particolare l’avifauna durante le nidificazioni

  33. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata durante tutto l’arco dell’anno • Eseguire uno sfalcio o un’altra operazione equivalente almeno una volta l’anno nei periodi prescritti In assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, i periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente, sono i seguenti:  - nei SIC e ZPS fra il 1 marzo ed il 31luglio di ogni anno  - nelle altre aree fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno • E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio (nelle aree montane  declaratoria di evento siccitoso)

  34. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE (3) • DEROGHE • nel caso si effettui il sovescio, è necessario garantire la copertura del terreno soltanto nel periodo autunno-invernale • è ammessa la presenza di colture da reddito, a patto che si tratti di colture a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e), art. 1, DM MiPAF 07/03/2002 • sono ammesse le lavorazioni del terreno effettuate allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria. Dette lavorazioni devono essere comunque eseguite non prima del 15 luglio CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? • il controllore accerterà che, sui seminativi disattivati o in regime di set aside: • Sia presente la copertura vegetale naturale o seminata • Sia stato eseguito almeno una volta l’anno lo sfalcio o altra operazione equivalente (trinciatura) • Non siano presenti colture da reddito • Lo sfalcio o la trinciatura della vegetazione non siano stati effettuati durante i periodi vietati

  35. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE (4) Indici di verifica: Portata (p) Gravità del fenomeno: Violazione effettuata all’interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”

  36. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI(1) SCOPO DELLA NORMA Mantenere gli oliveti in condizioni di equilibrato sviluppo vegetativo e produttivo, cercando di perseguire i seguenti obiettivi: Riguarda aziende agricole con: Superfici con OLIVETI • OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 • Assicurare un livello minimo di mantenimentodelle superfici destinate alla coltura dell’olivo, con particolare riferimento alle piante d’olivo • Salvaguardare il paesaggio tipico di molte aree rurali italiane • Garantire il presidio di zone rurali altrimenti destinate all’abbandono, con una gestione attiva del territorio, che contribuisca a ridurre il rischio di erosione e frane • Salvaguardare la biodiversità, tutelando l’agro-ecosistema oliveto

  37. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI(2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Garantire l’equilibrato sviluppo vegetativo dell’oliveto, secondo gli usi e le consuetudini locali • In assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è necessario effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni • DEROGHE • In presenza di motivazioni di carattere fitosanitario • In caso di reimpianto autorizzato

  38. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI(3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?

  39. Che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni

  40. Che non siano presenti polloni pluriennalie/o rovi a ridosso delle piante

  41. Che all’interno dell’oliveto non siano presenti arbusti e/o vegetazione pluriennale

  42. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI (4) Indici di verifica: Portata (p) Gravità del fenomeno: Superficie dell’oliveto soggetta a degrado superiore al 75% del terreno oggetto della norma

  43. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO(1) Riguarda aziende agricole con: • Una QUALSIASI SUPERFICIEcomprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat SCOPO DELLA NORMA • Mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari o pedemontane italiane • Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica anche agli elementi caratteristici del paesaggio ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000

  44. Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliNORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO(2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE • Non eliminare i terrazzamenti esistenti • Nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria Nelle aziende agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), sarà compito delle Regioni e Province Autonome identificare le misure di conservazione, e comunicare i relativi impegni agli agricoltori

  45. DEROGHE È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati) Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)

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