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Anno formativo 2010. Giunta Regionale del Lazio. Area Tecnico-Specialistica TS-10-A021. Codice dei Beni Culturali: la nuova procedura autorizzativa COMPETENZE, TEMPISTICA E CRITICITA’ DI APPLICAZIONE. Dispensa didattica. Docente: arch. Stefania Cancellieri. Ed. 0 Rev. 0 del 23/11/2010.
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Anno formativo 2010 Giunta Regionale del Lazio Area Tecnico-SpecialisticaTS-10-A021 Codice dei Beni Culturali: la nuova procedura autorizzativa COMPETENZE, TEMPISTICA E CRITICITA’ DI APPLICAZIONE Dispensa didattica Docente: arch. Stefania Cancellieri Ed. 0 Rev. 0 del 23/11/2010
PROCEDURA PAESAGGISTICA DAL 1°GENNAIO 2010 Art. 146 comma 1: I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione Art. 146 comma 2: I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione Art. 146 comma 3: la documentazioneè individuata , su proposta del Ministro, con DPCM d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e può essere aggiornato o integrato con il medesimo procedimento
Art. 146, comma 7: L’Ente competente ( Regione o Comune sub delegato ai sensi della Legge Regionale n.59 del 1995) entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza verifica la completezza della documentazione e provvede a richiedere eventuali integrazioni valuta la conformità alle prescrizioni d’uso contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei Piani Paesaggistici dell’intervento con specifiche prescrizioni. Trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal richiedente e comunica al richiedente l’avvio del procedimento. Art. 146, comma 8: il Soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione della istanza rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento ed alla conformità dello stesso alle disposizioni del Piano Paesaggistico o alla disciplina dell’art. n. 140 comma 2 con le relative prescrizioni ( richiamando le eventuali prescrizioni contenute nella documentazione trasmessa dall’ente competente). Art. 146, comma 9: nel caso che il Soprintendente non abbia reso il prescritto parere l’Amministrazione competente può indire una conferenza dei servizi che deve esprimersi entro i 15 giorni successivi.
Il Soprintendente (art. 146, comma 8) entro 45 giorni dal ricevimento degli atti Comunica il proprio parere VINCOLANTEnon comunica il proprio parere l’Ente competente (art. 146, comma 8) entro 20 giorni dal ricevimento del parere del Soprintendente emette conforme provvedimento finale. L’Ente competente (art. 146, comma 9) entro i successivi 15 giorni può indire Conferenza dei Servizi,oppure,in ogni caso decorsi 60 giorni (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, si determina sulla domanda presentata (SILENZIO ASSENSO?). l’autorizzazione (art. 146, comma 11) va trasmessa alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere rilasciato dalla Soprintendenza,alla Regione,agli altri enti territoriali interessati e, ove esistente, all’Ente Parco. l’autorizzazione (art. 146, comma 11) diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del rilascio
MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE LAZIO PER L’ISTRUTTORIA Art. 146, comma 7
CRITICITA’ Art. 146 comma 3 - la documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione non è mai stata stabilita di concerto attraverso un tavolo tecnico di lavoro Regione- Mibac. E’ stata redatta una circolare informativa a cura del Mibac che si allega come documento 1 al termine di questa presentazione Art. 146, comma 7 - l’Organo che rilascia il parere definitivo è l’Organo competente al controllo della documentazione e alla richiesta di integrazione documentale. Ne deriva che la Soprintendenza non può in alcun modo richiedere integrazione documentale. L’ Organo competente deve accertare la conformitàdell’intervento: la conformità è la conditio sine qua non è possibile realizzare nessun intervento e dovrà essere valutata anche in riferimento alle previsioni relative agli Standard urbanistici di cui all’art. n.3 del D.M 1444/68 contenute negli strumenti urbanistici generali approvatisuccessivamente alla entrata in vigore della Legge Regionale 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR in quanto conformi ai PTP approvati ( art. n. 62 del PTPR del Lazio). Ne discende che nella documentazione da allegare all’istanza dovrà essere specificato puntualmente lo strumento urbanistico vigente (l’anno di approvazione o di adozione, eventuali Piani Attuativi etc..) l’Organo che rilascia il parere definitivopuò esprimere anche una propria valutazione in ordine allacompatibilità paesaggistica ed impartire prescrizioni. La Soprintendenza nel proprio parere di merito dovrà confermare o integrare le prescrizioni sopra citate pena la loro decadenza.
Art. 146, comma 8 - il parere di merito della Soprintendenza deve essere rilasciato entro 45 giorni e deve acquisire, qualora l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo di cui all’art. n. 142 comma 1 lettera m, il parere della Soprintendenza Archeologica competente per settore. In caso di non ricezione del parere della Soprintendenza, l’Organo competente al rilascio della autorizzazione può indire entro i 15 giorni successivi una conferenza dei Servizi che si pronuncia entro il termine perentorio dei 15 giorni successivi. Decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente in caso di inerzia della Soprindendenza l’Organo competente al rilascio della autorizzazione provvede ad emettere la determinazione relativa alla autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. n. 146 comma 9 quindi scatta il silenzio assenso.
PER IL RILASCIO DEI PARERI LE SOPRINTENDENZE DOVREBBERO ESSERE ATTREZZATE DI PERSONALE SPECIALIZZATO, DI UFFICI E ATTREZZATURE DIMENSIONATE A SOSTENERE L’INGENTE MOLE DI RICHIESTE. IN CASO CONTRARIO LO SCATTARE DEL SILENZIO ASSENSO PORTA AL CAOS PIU’ TOTALE ( OGNUNO POTRA’ FARE QUELLO CHE VUOLE).
AUTORIZZAZIONE - Art.146 comma 4 esclude la possibilità di autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cuiall'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciatain sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. TUTTAVIA IN DEROGA AL DIVIETO ORDINE DI REMISSIONE IN PRISTINO O DI VERSAMENTO DI INDENNITA’PECUNIARIA – Art.167 comma 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o,straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
ORDINE DI REMISSIONE IN PRISTINO O DI VERSAMENTO DI INDENNITA’PECUNIARIA - Art.167 comma 5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. TUTTAVIA IN DEROGA AL DIVIETO DISPOSIZIONI TRANSITORIE - Art.182 comma 3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
Stante l’espresso divieto al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 4 dell’art.146, fatti salvi i casi previsti dal successivo art.167,come vanno inquadrati,all’interno del nuovo regime autorizzativo, i procedimenti pertinenti i pareri di cui agli art.32 della L.47/85 e 39 della L.724/94, nonché della L.326/03? A partire dalla Legge n.68 del 13 marzo 1988 - i procedimenti di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sono stati ordinariamente omologati agli ordinari procedimenti autorizzativi vigenti. Ai sensi dell’ art.12 della L.68/88 <<1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29-6-1939, n.1497, e successive modificazioni, e del decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.431, il parere prescritto dell'art.32, comma 1, della legge 28-2-1985, n.47, è reso ai sensi del comma 9 dell'art.82 del decreto Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, come modificato dall'art.1 del citato decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.431>>. DPR 616/77-art.82 comma 9 L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali del le autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Alla luce delle leggi sopracitate si ritiene che, per i procedimenti pertinenti i pareri di cui agli artt.32 della legge 47/85 e 39 della Legge 724/94 nonché della legge 326/03 (limitatamente alle tipologie 4,5,6 dell’allegato I) si possono applicare le previsioni di cui all’art.146 del D.Lgs.42/04 salvo per ciò che concerne la prescrizione della Relazione paesaggistica di cui al D-PCM.132 del 12/12/2005. Legge 326/2003 -Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32. Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio. Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
In ogni caso nella valutazione dei suddetti procedimenti ci si dovrà attenere a quanto formulato dal Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 07/06/1999 che sancisce, che “l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo”. Successivamente l’allora Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio confermò che “i parametri di valutazione devono essere costituiti dagli strumenti di salvaguardia esistenti al momento dell’esame, ivi compresi i Piani territoriali Paesistici a prescindere dalla preesistenza dell’abuso rispetto alla data di imposizione del provvedimento di tutela” (nota del 22/01/2003 prot. 2587/2003). Ed infine a tale indirizzo si è allineata anche l’Avvocatura Generale dello Stato - che in merito si è espressa con nota prot. N. 56451 - ravvisando come nella “mancata conformità dell’atto alle disposizioni del Piano territoriale paesistico, la giurisprudenza individua tutte le forme tipiche dell’eccesso di potere “. Per completezza si deve rappresentare che la Legge Regionale 24/1998, come modificata dalla L.R. 9 dicembre 2004, n. 18, all’art. 34 comma 2bis recita “Le direttive di cui al comma 1 [pareri di cui all'articolo 32] sono emanate in coerenza con le finalità espresse dalla presente legge ed in relazione alla normativa dei PTP approvati”, rifacendosi di fatto ai criteri di cui sopra. Pertanto fra i parametri di valutazione degli interventi abusivi si dovrà continuare ad applicare anche la verifica della conformità degli stessi alla normativa paesistica vigente al momento dell’esame della pratica. I procedimenti inoltre dovranno riguardare in esclusiva la valutazione dell’opera abusiva realizzata nella sua presente consistenza e qualità, rimandando a specifici, separati ed autonomi procedimenti autorizzativi eventuali interventi di completamento, rifinitura, variazione, ecc.. Il parere che la Soprintendenza deva rilasciare alla luce della situazione vincolistica e di pianificazione nel frattempo intervenuta è un parere di merito e deve motivare nel caso ci sia un contrasto tra l’opera realizzata e la normativa deve motivare la sanatoria.
I principali interventi oggetto della semplificazione: incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc; interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004; aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe; realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni; interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno; modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza. Quale autorizzazione deve essere acquisita per interventi sulla pavimentazione??
GERANO - ROMA tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
CAVE (RM) Lavori di sbancamento per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico Opera di forte impatto. realizzazione di autorimessa pertinenziale, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe;
La vegetazione è il risultato dell’azione di fattori sia naturali che antropici e caratterizza il paesaggio non solo dal punto di vista formale ed estetico ma anche e soprattutto sotto il profilo ecologico Costruzione di autorimessa in area verde
Quale autorizzazione deve essere acquisita per interventi sulla pavimentazione?? VENEZIA Centro Storico, Sestiere di Dorsoduro, Fondamenta Ospedaletto angolo con Calle delle Mende e Calle del Fornoi masegni storici non sono stati ricollocati nel loro luogo naturale. Al loro posto, spicca il solito cemento Campo S.Stefano, i masegni storici non sono stati ricollocati
CRITICITA’ E CARENZE DELLA NORMATIVA L’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 in caso di interventi ricadenti oltre che su Beni Paesaggistici anche su Beni di interesse culturale, individuati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 s.m.i, come si inquadra all’interno del procedimento complessivo l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 tenuto conto che la stessa dovrebbe costituire presupposto necessario ed imprenscindibile per il perfezionamento del parere in materia paesaggistica? IL CENTRO STORICO ARGOMENTO DI GRANDE ATTUALITA’ MA, ALLA BASE, CARENTE DI UNA NORMATIVA SPECIFICA E DI UN PIANO STRATEGICO DI SALVAGUARDIA IL CENTRO STORICOE’ PRIVO DELLA TUTELA DIRETTA CHE INVECE VIENE RISERVATA AL “MONUMENTO” E RISULTA ESSERE IN GENERE SACRIFICATO, OGGETTO DI INTERVENTI SPESSO INTRUSIVI ED INCOMPATIBILI CON LO SCHEMA COSTRUTTIVO E LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE FORMALI. L’EMERGENZA DETERMINA LA PERDITA DELLA MEMORIA STORICA
LEGGE DELLO STATO (N. 219/81) CHE PREMIA LA DISTRUZIONE DELL’ANTICO ABITATOS. Mango sul Calore (prima e dopo) Premio alla distruzione dei centri storici in Irpinia alle demolizioni indiscriminate della cosiddetta emergenza si sono aggiunte quelle progettuali, contenute negli strumenti urbanistici e legalizzate dalla legge speciale n°219 del 1981. Conseguenza di una miopia amministrativa generalizzata: ignorando il valore delle preesistenze e nell’enfasi del consumo finanziato si è annientato un patrimonio storico architettonico di elevato valore culturale e ambientale. La distruzione avvenuta e la cancellazione di ogni segno della civiltà altirpina, nella attuale fase di riscoperta dell’entroterra appenninico campano (P.O.R. e piani di marketing territoriale), penalizzano ancora una volta il rilancio del nostro territorio. La legge 219 ha premiato la demolizione-ricostruzione ex-novo a discapito del recupero e del restauro: si è distrutto il patrimonio preesistente mediante un incentivo economico-legislativo; i cittadini che intendevano recuperare, riparare, la propria abitazione, venivano penalizzati con una decurtazione del 20% sul buono-contributo, rispetto ai cittadini che demolivano e ricostruivano.La legge 187/82, modificando la 219/81, ridusse ulteriormente i poteri delle Soprintendenze, impegnate (e isolate) attivamente nella salvaguardia del patrimonio storico-architettonico; potevano esprimere vincoli sugli edifici vincolati ai sensi della L.1089/39 e non sul patrimonio minore, privato.
Il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali D.Lgs.490/99 non fa riferimento ai centri storici, l'art. 4 del T.U. dispone che i "beni non ricompresi nelle categorie elencate agli artt. 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà". Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti localil all'art. 148, comma 1, lett. a) definisce come beni culturali, "quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge". In ogni caso sia la formula utilizzata dall'art. 148 del d.lg. 112/98 che quella dell'art. 4 del T.U. non hanno una immediata efficacia operativa che consenta di qualificare un centro storico come bene culturale, Il disegno di legge d'iniziativa dell'ex ministro Veltroni sulle "città storiche“1998 : ha tentato ,per la prima volta ,di assegnare ai centri storici la loro giusta collocazione nel ambito dei "beni culturali".
Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN RELAZIONE AL PAESAGGIO (G.U. 9 aprile 2008, n. 84) PARTE TERZABeni paesaggistici TITOLO I Tutela e valorizzazione Capo I Disposizioni generali Articolo 134 comma 1 lettera.c .Beni paesaggistici comma 1 - sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree (( di cui )) all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree (di cui ) all'articolo 142; c) ( gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuatia termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Capo IIIndividuazione dei beni paesaggistici • Articolo 136 comma 1 lettera.c Immobili ed aree di notevole interesse pubblicocomma 1 - Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ( inclusi i centri ed i nuclei storici );d) le bellezze panoramiche (. . . ) e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. • CAPO III Pianificazione paesaggistica • Articolo 143 comma 1 lettera d Piano paesaggistico • comma 1 lettera d L’elaborazione del piano paesaggistico comprende l’eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea, alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE ROMA E CENTRI STORICI NELLA VALLE DELL’ANIENE E NEL TERRITORIO PRENESTINO - LAZIO
SAMBUCI (RM) Castello Theodoli e il borgo fortificato
SAMBUCI (RM) I portali: cancellazione delle tecniche costruttive
COLONNA (RM) Serbatoio idrico fortemente intrusivo costruito nel 1953/1956 dentro la corte del Palazzo baronale (XVI secolo) Il serbatoio è per assurdo divenuto caratteristica del paese
PALESTRINA (RM) Nuove costruzioni realizzate in zone limitrofe alla zona A del D.M. 1444/62. Le nuove costruzioni non devono compromettere il centro storico. Stravolgimento e negazione delle visuali del patrimonio culturale. Patrimonio di valore universale da conservare e salvaguardare
PRESIDI ANTI SISMICI NEI CENTRI STORICI Consolidamenti tradizionali
Tecniche costruttive tradizionali Particolare costruttivo della volta ad incannucciata in cui si evidenzia la struttura composta delle centine portanti, la svasatura a becco di flauto dell’estremità dei correnti per consentire la presa di chiodi non molto lunghi,la tessitura della stuoia di canne spezzate per migliorare la presa della malta, la stratigrafia dell’intonaco (con le reti metalliche,che furono preferite nel secolo scorso,alle stuoie di canna,è necessario attenderre la presa del rinzaffo per avere una superficie solida;con la stuoia, di per sé più rigida,l’intonaco poteva essere composto da due soli strati,l’arriccio e la colla di finitura) Generalmente il canniccio ha come ordito corda di canapa o un sottile filo metallico, più raro il sistema d’intrecciare direttamente il canniccio, come indicato nello schema proposto. Nella zona montana, in alternativa al canniccio, si è riscontrato l’uso di frasche di nocciolo.
Per la salvaguardia e conservazione del paesaggio servono subito i piani paesaggistici PROBLEMATICHE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE E’ NECESSARIA LA INDIVIDUAZIONEDI AREE DI SACRIFICIO PER L’EOLICO E IL FOTOVOLTAICO
Impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Calvino a Trebbo di Reno (BO) impianti fotovoltaici nelle discariche
L’impianto eolico “Sa Turrina Manna” visto da Erula Fotosimulazione dell’impianto eolico “Sa Turrina Manna” visto da Erula L’impianto eolico “Sa Turrina Manna” visto dalla strada di accesso Fotosimulazione dell’impianto eolico visto dalla strada di accesso.
Fra i possibili interventi di mitigazione visiva applicabili ad un impianto eolico, la variazione cromatica delle macchine è senz’altro quello più utilizzato. Diversamente dall’inserimento delle barriere visive, la variazione cromatica non lavora sul contesto bensì direttamente sull’oggetto che crea disturbo.
SOGGETTIVITA’ NEL RILASCIO DEI PARERI CAOS NORMATIVO SOPRINTENDENZA REGIONE COMUNI E QUESTO E’ IL RISULTATO
LA NORMATIVA TRASFORMATA IN ATTUAZIONE DI UN PROGETTO ?? Boscareto Resort, Serralunga d'Alba. Ristorante La Rei e degustazione “Les caves de Pyrene” un cubo enorme di cemento, vetro e acciaio che ha letteralmente deturpato il paesaggio dei circostanti vigneti di Barolo a Serralunga d’Alba (CUNEO)
L’hotel Summit di Gaeta, storia di un ecomostro legalizzato Dal ristorantino “Il Barchino” (1961) all’hotel “Summit” (2000): il complesso è una sommatoria di abusi poi sanati nel tempo.
La tutela paesaggistica può essere veramente delegata ai Comuni? Si può affidargli la gestione dei condoni e delle sanatorie? GOOGLE EARTH il satellite che fotografa le nostre città PARCO DEL CILENTO MARINA DI CAMEROTA - SALERNO la Guardia di Finanza ha bloccato una sfacciata violazione del vincolo paesaggistico, nel cuore del Parco del Cilento. Così a Marina di Camerota è stata bloccatauna lottizzazione abusiva che sorgeva al posto di una vasta area di macchia mediterranea nonostante i vincoli urbanisti
La legge Croce fu alla base della legge Bottai sul paesaggio (1939), che ancora è il nerbo del codice dei Beni culturali e del paesaggio, raro esempio di legge bipartisan condotta in porto da ministri (Urbani, Buttiglione, Rutelli) di due governi Berlusconi e di un governo Prodi; eppure è fra le leggi più disattese d'Italia, martoriata da deroghe, sanatorie, condoni, piani casa e quant'altro. Le «ingiustificate devastazioni» del nostro suolo si intensificano ogni giorno, il primato del pubblico bene che fu il cuore della storia d'Italia viene oggi impunemente calpestato. Chiediamoci dunque: siamo capaci, noi oggi, di combattere le battaglie che un secolo fa seppero vincere Corrado Ricci e Luigi Rava, Giovanni Rosadi e Benedetto Croce? Sapremmo coalizzarci in un rinnovato Comitato nazionale per la difesa del paesaggio? Troppo spesso dimentichiamo che la salvaguardia della natura e dell’arte (in Italia saldate dalla storia in un unico, indivisibile ambiente culturale) non è affidata alla sensibilità delle anime belle, degli esteti o degli ambientalisti. L’articolo 9 ci ricorda che essa è invece uno dei principi fondamentali su cui si fonda la nostra convivenza civile. In un discorso pronunciato al Quirinale l’11 dicembre 2003, il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi disse: «Difendere questo straordinario patrimonio dall’aggressione degli egoismi, dalla speculazione e dall’abbandono significa custodire la nostra identità nazionale, che si fonda sulla bellezza di un paesaggio indissolubilmente legato all’opera dell'uomo».
Il problema prima di essere normativo è culturale; non a caso la nuova legge recepisce le Direttive Europee sulla definizione del paesaggio, che viene integrata con quella di «identità nazionale» e di «rappresentazione materiale e visibile» . GRAZIE DELL’ATTENZIONE
DOCUMENTO 1 • La documentazione che deve corredare l’istanza d’autorizzazione è disposta dal comma 3 ed è quella indicata nel D.P.C.M. 12.12.2005; • Ai sensi del comma 7 l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione che riceve la domanda dall’interessato, entro 40 giorni dal ricevimento della stessa domanda ha l’obbligo di: • verificare se l’intervento necessiti effettivamente dell’autorizzazione paesaggistica; • verificare se la domanda presentata per ottenere l’autorizzazione sia corredata di tutta la documentazione necessaria e, in caso contrario, richiedere le opportune integrazioni e svolgere gli accertamenti necessari; • verificare se l’intervento proposto sia conforme alle prescrizioni d’uso contenute nei provvedimenti di dichiarazione d’interesse pubblico e nei piani paesaggistici; si potrà comunque esprimere una propria valutazione in ordine alla compatibilità dell’intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati; • trasmettere alla Soprintendenza la documentazione, comprensiva anche dell’istanza dell’interessato, e una relazione tecnica illustrativa sugli accertamenti condotti nel merito del procedimento. • La documentazione da prodursi dovrà comunque soddisfare le seguenti esigenze istruttorie: • relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 4.01.2010, n. 1325 di prot.; • certificato di destinazione urbanistica, attestante la classificazione urbanistica dell’area oggetto dell’intervento, anche alla data di approvazione del P.T.P., eventuali approvazioni successivamente intervenute di varianti, presenza di eventuali PP.AA. ecc., con espressa attestazione degli indici urbanistici prescritti e dei vincoli esistenti ex lege 1497/39, 431/85, 490/99, 42/04, ecc.; • parere della Commissione Edilizia Comunale o del responsabile del servizio tecnico incaricato all’emanazione dei titoli abilitativi in materia paesaggistica, con specifico riguardo alla verifica della conformità dell’intervento al quadro normativo sopradetto; • relazione tecnica esplicativa degli aspetti storico-critici, tipologici, materici, tecnologici, strutturali, urbanistici e paesaggistici dell’intervento con specifico riguardo alla sua conformità rispetto al quadro normativa sopra detto; • estratto planimetria I.G.M. 1: 25000 con localizzazione puntiforme dell’intervento ben evidenziata; • estratto planimetria C.T.R. 1: 10000 con localizzazione puntiforme dell’intervento ben evidenziata; • estratto Tavv. E1/E3 del P.T.P., in rapporto di riduzione adeguato per una chiara visura, con localizzazione puntiforme dell’intervento ben evidenziata e relative N.T.A., aggiornate alla L.R. 24/98 e s.m.i.; • estratto Tavv. A, B, C, D, del P.T.P.R., in rapporto di riduzione adeguato per una chiara visura, con localizzazione puntiforme dell’intervento ben evidenziata e relative N.T.A.; • estratto del P.G.R., in rapporto di riduzione adeguato per una chiara visura, con localizzazione puntiforme dell’intervento ben evidenziata e relative N.T.A.;
SEGUE DOCUMENTO 1 estratto della planimetria catastale, con localizzazione dell’intervento ben evidenziata, e relative visure; esauriente documentazione fotografica, con specifico riguardo sia dell’area oggetto dell’intervento sia del suo contesto, datata e firmata tanto dal titolare dell’istanza che dal tecnico incaricato, con allegata indicazione planimetrica dei punti di ripresa; documentazione attestante la regolarità urbanistica, paesaggistica, idrogeologica, ecc. dell’eventuale immobile preesistente con richiamo, se del caso, a tutti i precedenti titoli abilitativi in materia urbanistica e paesaggistica (licenze o concessioni edilizie, autorizzazioni, sanatorie, compatibilità paesaggistiche, ecc., da documentarsi anche con i relativi atti e grafici progettuali); se del caso, documentazione attestante l’epoca di realizzazione degli abusi e copia delle domande di concessione in sanatoria presentate e delle ricevute di pagamento dell’oblazione; elaborati progettuali su tavola unica riportanti il rilievo dello stato dei luoghi, con particolare riferimento all’andamento naturale del terreno ed agli apparati vegetazionali presenti in relazione alla sagoma della futura costruzione, planimetrie generali, profili, stati ante e post-operam in scala non inferiore 1:100, con individuazione a colore o a retino, delle modificazioni previste sull’eventuale preesistenza, rendering dell’inserimento dell’intervento nel contesto, computo delle superfici e dei volumi ammissibili e previsti in rapporto alle altezze, alle distanze, agli indici fondiari prescritti urbanisticamente e paesaggisticamente; dichiarazione asseverata circa l’inesistenza di vincoli ex art. 10 e ss. del D.Lgs. 42/04; dichiarazione del comune specificante se il terreno è stato percorso dal fuoco o se è soggetto a vincolo di rimboschimento o se fa parte del soprasuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o eventi volontari; parere preventivo dell’Ente Parco (ove esistente, salvo che - in presenza di Piano d’assetto - lo stesso ente non svolga già la funzione d’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica); documentazione attestante la consistenza del lotto agricolo; documentazione attestante la distanza del fabbricato dal fosso (in presenza di acque pubbliche, documentando nel caso l’inclusione negli appositi elenchi), dal lago o dal mare; certificato relativo all’esistenza di usi civici; piano d’utilizzazione aziendale, ovvero piano di miglioramento agrario, debitamente approvati; documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla L.R. 39/75, in qualità d’imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto; parere del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Dipartimentale Foreste, in presenza di vincolo boschivo; parere della Soprintendenza per i beni archeologici competente territorialmente in caso di vincolo ai sensi della lett. m, art. 142 del D.Lgs. 42/04;