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ERRORE O IGNORANZA SCUSABILE . Art. 5 c.p. Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 364.
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ERRORE O IGNORANZA SCUSABILE Art. 5 c.p.
Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 364 • E’ illegittimo, per violazione degli art. 2, 3, 1° e 2° comma, 25, 2° comma, 27, 1° e 3° comma Cost., l’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge l’ignoranza inevitabile.
Pulitanò • L’autore sottolinea che la questione dell’ignoranza della legge si riconnette alla questione generale del volto costituzionale del sistema penale, quale momento della garanzia di un equilibrato rapporto fra Stato e cittadini, autorità e libertà.
segue • La riconoscibilità del divieto e la riconoscibilità dell’illecito sono necessari presupposti della responsabilità personale: la delimitazione della responsabilità alla realizzazione di fatti, il cui carattere illecito sia riconoscibile dall’agente, e perciò l’agente possa aver motivo di evitare,
segue • attiene alla garanzia della sfera giuridica degli individui di fronte allo Stato ed alla potestà punitiva (recupero esplicito dell’idea liberale come principio fondante dell’ordinamento positivo).
Doveri di informazione del cittadino • Non esiste dovere primario di osservanza della legge penale, ma il dovere primario di osservanza della legge trae con sé l’esigenza di comportamenti strumentali all’osservanza: doveri d’informazione sulle condizioni legali di liceità del proprio agire,
segue • non diversamente che sulla situazione di fatto o sulle competenze richieste per la corretta esecuzione di date attività. • La Corte costituzionale ricollega i doveri di informazione e conoscenza, strumentali all’osservanza della legge, ai doveri di solidarieta sociale di cui all’art. 2 Cost.
segue • Anche la colpa per evitabilità dell’errore sul precetto rappresenta la deviazione da un modello normativo: il modello dei doveri di informazione (un modello normativo implica l’apposizione di una misura e di un limite, il rispetto dei quali, esclude la colpa).
Misura della diligenza • La misura della diligenza è data dai diversi tipi di agente modello, che coscienziosamente svolgano le diverse attività di cui sia questione. • In stato di rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, assumendo (professionalmente o contingentemente) un qualsiasi ruolo
segue • Sociale, ha violato la legge per non essersi adeguatamente informato sui doveri specificatamente inerenti all’attività svolta, o generalmente inerenti al compimento di qualsiasi attività (emerge l’ottica contrattualistica dei rapporti Stato - cittadino).
Doveri statuali • Le reali condizioni di adempimento dei doveri d’informazione devono essere garantiti dal rispetto dei doveri statuali emanando leggi riconocibili. • Il principio di riconoscibilità: il rispetto delle garanzie formali della previa legge penale (art. 25 Cost.) e della sua pubblicazione (art. 73), condizioni necessarie ma non sufficienti.
segue • Doveri costituzionali dello Stato attinenti alla formulazione, struttura e contenuto delle norme penali: il diritto penale, costituendo l’extrema ratio di tutela della società, deve essere rappresentato da norme non numerose, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e tali
segue • Da esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali” di civiltà, effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le norme penali siano destinate ad operare.
Cass. 22 marzo 1994, Proc. Gen. App. Bologna in c. Munari • L’ignoranza inevitabile della rilevanza penale del fatto scusa ex art. 5 c.p. anche qualora l’agente sia consapevole della illiceità amministrativa del fatto stesso
segue • (nella specie, l’imputato, credendo che la propria latteria sociale avesse carattere di insediamento civile, e non produttivo, aveva effettuato scarichi in acque con superamento dei limiti tabellari, consapevole della mera antigiuridicità extrapenale della propria condotta).
segue • “l’art. 5 c.p. novellato del c.p. richiede la conoscenza dell’antigiuridicità penale, non dell’antigiuridicità in genere. O più esattamente prevede che l’ignoranza dell’antigiuridicità penale, quando sia inevitabile, abbia carattere scriminante”. • Sarebbe proprio la consapevolezza che un fatto sia previsto come illecito amministrativo a poter fondare la legittima convinzione che lo stesso non sia contemplato come illecito penale.
Rilevanza del dubbio • Sia nel caso di errore interpretativo che di dubbio sul significato e l’applicabilità della legge, la conoscibilità dell’esatta portata e dell’esatto significato del precetto non è predicabile con riguardo all’agente: nell’un caso, perché l’iampiezza dell’errore è tale da inficiare completamente la valutazione, fino a far ritenere insussistente o inapplicabile al caso la norma penale;
segue • nell’altro perché, di fronte ad un errore interpretativo, per così dire, di minore estensione, all’apprezzamento dell’agente si presenta una situazione di incertezza in ordine all’effettiva disciplina giuridica del caso di specie.
segue • Atteggiamento rigoroso della dottrina e della giurisprudenza per cui in caso di dubbio l’agente “sconta la probabile illiceità penale del fatto, dovendosi logicamente ammettere in tali ipotesi la conoscibilità dell’esatta portata e significato della norma
segue • (“proprio nel dubitare fra due possibili intepretazioni…, sta.., la prova della conoscibilità, ..o conoscenza ..dell’esistenza della norma e del suo esatto ambito applicativo”). • Atteggiamento criticato: colui che versa in stato di dubbio non mostra riprovevole disinteresse per le regole fondamentali .
segue • Si vuole punire l’accettazione dell’eventualità di infrangere un precetto, di cui è incerta l’applicabilità al caso di specie. • Tale rigorismo, però, viene criticato perchè la differenza tra lo stato di errore e di dubbio è netta solo sul piano teorico, meno nella realtà delle situazioni offerte dalla giurisprudenza:
segue • L’evidenza della distinzione sfuma, proprio per la natura quantitativa e non qualitativa della stessa: lo stato di dubbio deriva pur sempre dall’oscurità del dato normativo; • lo stato di dubbio non deve portare necessariamente all’ossequio dell’interpretazione più rigoristica
segue • Il dubbio inevitabile sul precetto, che può permanere dopo il compimento di una pur diligente ricerca dell’esatto significato, comporta il venir meno della rimproverabilità piuttosto che il puro e semplice obbligo di astensione
Pretura di Reggio Emilia, 26 ottobre 1989, Petrocelli • E’ inevitabile l’errore sulla legge penale del rivenditore di videocassette a contenuto osceno che ritiene lecita - a cagione dei contrastanti atteggiamenti giurisprudenziali in argomento, e del rapido mutare e dell’incertezza delle nozioni di “comune sentimento del pudore” nell’ambito dell’attuale contesto sociale -
segue • la detenzione per il commercio di tali videocassette in locale separato dal negozio e con espressa menzione della destinazione agli adulti delle stesse
segue • Tale sentenza merita un particolare interesse perché non rientra nei settori in cui tradizionalmente si applica l’art. 5 nuovo conio: reati artificiali (o di mera creazione politica, economici, ambientali, edilizi) sprovvisti di un disvalore etico sociale immeditamente riconoscibile;
segue • reati previsti da leggi speciali (la giungla del diritto penale accessorio); reati di pura omissione (o misti di azione e omissione). • In realtà di tratta di un reato che oggi non viene più considerato un delitto naturale, ma rientra nei mala quia vetita.
Cass. 4 marzo 1992, Caul • Va ravvisata l’ignoranza inevitabile di cui alla sentenza della C.cost. 24 marzo 1988, n. 364 qualora l’imputato non sia stato posto in grado di conoscere in modo chiaro e senza plausibili incertezze il precetto a causa dell’oscurità della disposizione,
segue • attestata da oscillanti orientamenti giurisprudenziali che mostrano la mancanza nella norma in questione del requisito della chiarezza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che legittimamente l’imputato era stato assolto dall’imputazione di omessa denuncia Utif di un deposito di oli minerali).
Cass. Sez. un. 10 giugno 1994, Calzetta • A seguito della sentenza 24 marzo 1988, n. 364 della Corte costituzionale, secondo la quale l’ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l’autore dell’illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità; per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto,
segue • con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione” attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia; tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività,.
segue • i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. • Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza della legge penale occorre che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complesso pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il
segue • Il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (fattispecie relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali le sezioni unite hanno confermato l’assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell’elemento soggettivo del reato,
segue • motivata dalla convinzione degli imputati dell’assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del ministero dei beni culturali e ambientali e del comune interessato, ed hanno conseguentemente ritenuto
segue • assorbita, perché irrilevante, la questione della sindacabilità da parte del giudice ordinario, della concessione “macroscopicamente illegittima”).
Cass. 16 gennaio 1996, Lombardi • L’inevitabilità dell’errore su legge penale o la pretesa buona fede in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile, sicché esiste sempre un obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore
segue • di informarsi con molta diligenza sulla normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta, onde nessun rilievo assumono la modesta preparazione professionale di un funzionario o la precedente svista, qualora alcuni dati possano essere reperiti in pubblicazioni specifiche.
segue • Al criterio dell’ordinaria diligenza e del dovere d’informazione valevole per il comune cittadino, si sostituisce, per coloro che svolgono un’attività professionale in specifici settori, un dovere particolarmente rigoroso :
segue • detti soggetti rispondono dell’illecito “anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica” (Cass., sez. un., 10 giugno 1994, Calzetta).
Criteri soggettiviTrib. Di Genova, 30 maggio 1989, Khedhiri e altro • Non integra il reato di detenzione abusiva di arma il trasporto di una carabina ad aria compressa cal. 4,5 mm. per un breve tratto del territorio italiano da parte di due tunisini, esercitanti il mestiere di venditori ambulanti, impossibilitati a rendersi conto dell’illiceità del comportamento tenuto
segue • a causa sia del carente livello culturale, sia del ragionevole affidamento, in quanto stabilmente residenti in Francia dove la vendita di fucili ad aria compressa è libera e priva di formalità, di compiere un fatto lecito.
Cass., 20 marzo 1992 (dep. 9 maggio 1992) Faicel Ben Kraien • Pur obbligando la legge penale italiana tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, la disposizione dell’art. 5 c.p., a seguito della nota sentenza n. 364 del 1988 C.cost., deve intendersi nel senso che l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile:
segue • statuizione, quest’ultima, che implica il dovere per le pubbliche autorità, nei congrui casi, di formulare norme, regolamenti e provvedimenti in modo riconoscibile per i loro destinatari.
segue • (Nella specie è stata esclusa la configurabilità della contravvenzione all’art. 15 t.u.l.p.s. nella condotta di uno straniero inottemperante all’invito a presentarsi in questura, sul rilievo che non risultava che conoscesse la lingua italiana e che lo stesso non era stato informato delle conseguenze penali in caso di inosservanza dell’ordine ricevuto).
Cass., 5 settembre 1995, Nitti • A seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 5 c.p., si può parlare di scusabilità dell’ignoranza della legge penale quando nel soggetto tale situazione sia incolpevole ed inevitabile; per il cittadino comune questa condizione deve ritenersi sussistente
segue • allorché lo stesso abbia assolto al dovere di informazione con la normale ed ordinaria diligenza attraverso un corretto espletamento di mezzi di indagine e di ricerca con riferimento al settore di attività cui inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate;
segue • il che significa che la buona fede può acquisire giuridica rilevanza allorché si traduca in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa a causa dell’intervento di un elemento positivo estraneo all’agente
segue • (fattispecie relativa a contravvenzioni urbanistiche per le quali la Cassazione ha riconosciuto che, tanto l’essersi rivolto a professionisti qualificati che l’avere ottenuto la concessione senza alcuna prova di collusione o interventi dolosi, esclude in capo all’imputato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato).
Cass. 23 aprile 1996, Gatto • In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale anche nei confronti di quei soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti ad attività professionali o mestieri, che presuppongono tali condizioni, qualora la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione,
segue • presenti rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto, contenente il divieto d’agire ovvero l’ordine di operare. In tal caso non può essere mosso alcun addebito di rimproverabilità all’agente, qualunque sia il suo grado di “socializzazione”,