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Sanremo, 15 maggio 2010 Contrasto all´economia del crimine. Le risposte istituzionali e della società civile. Le garanzie e il ruolo delle categorie professionali. intervento di Dante Benzi. Benzi, Hardonk, Russo & Desogus dottori commercialisti e revisori contabili.
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Sanremo, 15 maggio 2010Contrasto all´economia del crimine. Le risposte istituzionali e della società civile. Le garanzie e il ruolo delle categorie professionali.intervento di Dante Benzi Benzi, Hardonk, Russo & Desogus dottori commercialisti e revisori contabili
1. Funzioni dell’amministratore dei beni sequestrati • L’art. 2-sexsies della legge 31/5/1965 n. 575 stabilisce che: “l’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni”. • Limitazioni dei poteri dell’amministratore (art. 2 – septies): “l’amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti di terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato”. I beni sequestrati possono essere costituiti da : • Aziende; • Beni immobili; • Beni mobili, denaro, titoli, ecc …
2. Sequestro di aziende Il sequestro di azienda, sempre possibile secondo la dottrina, quando risulti la disponibilità in capo all’unico proposto di tutte quante le quote e azioni della società, nonché nelle ipotesi del cosiddetto “socio tiranno” che usi la società come propria. Qualora invece dell’azienda vengano sequestrate quote o azioni sociali, l’amministratore potrà esercitare tutti i diritti inerenti la qualità di socio ma non potrà direttamente sostituirsi agli amministratori della società; per ottenere la revoca e la sostituzione avrà solamente i rimedi forniti dal diritto societario. Aspetti problematici In caso di sequestro di azienda l’amministratore nominato dal Tribunale deve sostituirsi completamente all’imprenditore dovendo affrontare una serie di problemi e situazioni quali ad es.: • Sottocapitalizzazione aziendale • Squilibrio economico e finanziario • Perdita di mercato • Contenzioso con lavoratori subordinati / gestione di eventuale eccesso di lavoratori a libro paga • Impossibilità di effettuare investimenti obbligatori quali messa norma degli impianti rispetto della norme sulla sicurezza, adeguamento privacy, software per registrazione file log ecc. • Difficoltà di incasso dei crediti • Impossibilità di regolare pagamento dei fornitori • Revoca degli affidamenti bancari • Insolvenza più o meno latente • Grado di caratterizzazione nella conduzione dell’impresa della componente mafiosa
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha rilevato la prassi riportata nella seguente tabella n. 19.
2.1. L’Affitto d’azienda quale possibile soluzione Questo istituto, ulteriormente valorizzato dalla recente riforma della legge fallimentare, è senz’altro adatto allo scopo di preservare, ove esista, l’avviamento e l’integrità aziendale. I limiti alla sua applicazione possono essere: • Azienda di dimensioni troppo piccole per essere appetibili sul mercato; • Difficoltà nel trovare soggetti disponibili ad entrare in contatto con realtà che potrebbero risultare contaminate anche nel proprio interno (management); • Azienda che non ha un equilibrio economico proprio derivante dall’attività caratteristica .
2.2. La collaborazione dell’imprenditore sottoposto alle misure di prevenzione Si tratta di una questione delicatissima sulla quale già da tempo aveva espresso parere favorevole un autorevole magistrato (A. Ruggiero, “Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati”, in Le Misure di prevenzione, Quaderni del C.M.S., n. 12, 1988, p. 67), impegnato sul campo, che suggeriva in caso di piccole aziende una sorta di amministrazione controllata tale da consentire al proposto di continuare a gestire l’ordinaria amministrazione. Questa prassi, in presenza della direzione e l’assiduo controllo dell’amministratore potrebbe non essere in contrasto con lo spossessamento completo ed effettivo del proposto. Sul tema il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha rilevato le prassi adottate che vengono riportate nelle seguenti tabelle n. 15, 16, 17.
Quanto sopra evidenzia la particolare situazione di disagio in cui opera l’amministratore giudiziario che deve perseguire gli obiettivi previsti dalla legge in ordine all’amministrazione dei beni e l’esigenza di spossessamento del proposto. La Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è pervenuta alla conclusione che, l’interazione con il proposto ed i suoi familiari, dovrebbe essere limitata all’acquisizione di tutte le informazioni utili per la prosecuzione dell’attività aziendale con esclusione quindi di diverse e più pregnanti forme di collaborazione. A fronte delle difficoltà incontrate nella conduzione dell’azienda, l’amministratore dovrà valutare l’opportunità di interrompere la gestione aziendale previa comunicazione ed autorizzazione da parte del giudice delegato.
2.3. Sequestro di azienda e fallimento Non è normativamente disciplinato ed ha dato adito ad un vivace dibattito dottrinale ed interventi della Corte di Cassazione. I differenti orientamenti sono i seguenti: • Prevalenza del sequestro antimafia– per tale orientamento, la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni ma non ne implica il trasferimento alla massa dei creditori, il curatore fallimentare avrebbe mero potere di ricognizione dei beni senza interferire nell’attività dell’amministratore giudiziario con priorità quindi dell’interesse pubblico, rispetto a quello di natura privatistica della par condicio creditorum. • Prevalenza in ogni caso del fallimento– il fallimento renderebbe privo di effetti il sequestro antimafia anche se antecedente allo stesso, poiché l’art. 2 ter, comma 2, L. 575/1965 presuppone che i beni si trovino nella disponibilità dell’indiziato mafioso, disponibilità che verrebbe meno con il fallimento che travolgerebbe lo stesso presupposto di ammissibilità del sequestro. • Criterio della prevenzione temporale– in base a tale principio non può disporsi il sequestro bi beni dell’imprenditore nei cui confronti sia già stata aperta una procedura fallimentare, perdendo ex art. 42 l.f. la disponibilità del proprio patrimonio così come il curatore del fallimento non potrà apprendere all’attivo fallimentare i beni sequestrati prima della dichiarazione di fallimento.
3. Gestione del patrimonio immobiliare Sul sito www.beniconfiscati.gov.it vengono riportate alcune indicazioni in merito alla gestione del patrimonio immobiliare emerse nel corso della riunione svoltasi il 21/5/2008 tra i Presidenti delle sezioni Misure di Prevenzione, in quanto i problemi non risolti durante la fase giurisdizionale incidono sul procedimento di destinazione, dal momento che è stato rilevato che in numerosi casi non vi è stata una effettiva utilizzazione del bene a seguito di problematiche sorte nella fase giurisdizionale (errori su indicazioni catastali, tardiva trascrizione dei decreti di confisca, mancato accertamento di gravami sugli immobili, presenza di procedure esecutive o fallimentari).
3.1. Locazione degli immobili liberi Occorre effettuare quanto segue: • determinare il canone a prezzi di mercato - può essere utile un’indagine presso agenzie immobiliari locali e/o la consultazione dell’OMI – Osservatorio Mercato Immobiliare (sul sito www.agenziaterritorio.it); • individuare l’inquilino acquisendo informazioni presso la questura o la prefettura; • verificare l’adeguamento degli impianti di sicurezza e delle norme igieniche; • Chiedere l’autorizzazione alla locazione al giudice delegato, al quale verrà anche sottoposta la bozza del contratto. Nel sito www.beniconfiscati.gov.it viene indicata “l’opportunità di stipula in deroga per il soddisfacimento di pubblicistiche esigenze processuali di amministrazione giudiziaria, alle disposizioni normative in tema di durata e tacita rinnovazione delle locazioni abitative. Si potrebbe pensare a contratti annuali, sottoposti alla condizione della risoluzione in caso di confisca definitiva, prorogati ad ogni scadenza, previa autorizzazione del Giudice Delegato, o, per quelli ad uso commerciale, temporalmente circoscritti alla definitività del provvedimento di confisca in modo da consegnare, in caso di definitività della confisca, un bene libero o da liberarsi in tempi prefissati” (viene indicato quale riferimento la sentenza Cass. S.U. 20.01.1999, n. 459 che però è risultata irrintracciabile sulle banche dati giuridiche). La prassi indicata potrebbe, nella pratica risultare difficilmente applicabile soprattutto per le locazioni commerciali, in considerazione della difficoltà di individuare una controparte disposta ad accettare contratti di durata così breve o sottoposti a tale condizione risolutiva.
3.2. Gestione degli immobili occupati E’ importante verificare: • che gli immobili occupati siano abitabili anche e soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario; • Che gli immobili risultino idonei all’uso anche dal punto di vista della stabilità dell’edificio; Qualora gli immobili non dotati dei requisiti minimi di abitabilità risultassero occupati (sia abusivamente che tramite regolare contratto di locazione) è necessario chiedere intervento del Comune che della ASL affinché dagli stessi venga eventualmente disposto lo sgombero forzoso.
3.3. Immobili occupati dal proposto Ai sensi dell’art. 2 sexies, con espresso richiamo all’art. 47 l.f., il giudice delegato può autorizzare la permanenza del proposto e dei suoi familiari nell’abitazione.
4. Gli adempimenti fiscali e tributari 4.1. Imposta sui redditi - Circ. n. 156/E-171017 del 7/8/2000 • Assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati- i redditi derivanti dall'amministrazione dei beni sequestrati sono soggetti a tassazione, non essendo sostenibile, infatti, la tesi che vorrebbe escludere i suddetti redditi dalla tassazione, sulla base di una forzatura interpretativa dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. • Soggetto passivo d'imposta e soggetto tenuto agli adempimenti fiscali - i beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia, sotto il profilo che qui interessa, all'eredità giacente disciplinata dall'art. 131 del TUIR e dall'art. 19del D.P.R. 4/2/988, n. 42. La veste di soggetto passivo d'imposta spetta a colui il quale assumerà, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati: ne consegue che, come nel caso dell'eredità giacente è considerato soggetto passivo il chiamato che accetti, con effetto retroattivo, l'asse ereditario, così nel caso di sequestro il soggetto passivo d'imposta sarà individuato solo a posteriori (seppure con effetto ex tunc) nello Stato o nell'indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni. L'amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, opera dunque nella veste di rappresentante in incertampersonam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.
Adempimenti fiscali - Per quanto esposto, all'amministratore giudiziario, in qualità di rappresentante per i beni sequestrati, fanno capo gli obblighi derivanti dall'applicazione analogica del richiamato art. 19 del D.P.R. n. 42/1988. Quindi l’amministratore dovrà: • presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria, con esclusione del periodo d'imposta nel corso del quale essa cessa. Resta peraltro fermo, in capo al soggetto sottoposto alla misura cautelare, l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione relativa ai redditi che, non essendo interessati dal sequestro, restano nella sua disponibilità; • In caso di sequestro di aziende l'amministratore dovrà adempiere anche agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 600; • In caso di sequestro di ramo d’azienda, è opportuna l’adozione di una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. • IVA - l'amministratore proseguirà regolarmente l'attività dell'indiziato, senza necessità di aprire una nuova partita Iva, curando tuttavia di comunicare all'Ufficio delle entrate l'avvenuta variazione ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26/10/ 1972, n. 633; • Responsabilità, sanzioni amministrative - l'amministratore, in qualità di rappresentante,risponde delle sanzioni amministrative tributarie per le violazioni a lui imputabili ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Liquidazione provvisoria e definitiva - qualora il procedimento cautelare si protragga oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è disposto il sequestro, il reddito dei beni sequestrati sarà determinato in via provvisoria, secondo le disposizioni che regolano la tassazione delle persone fisiche. L'amministratore, pertanto, presenterà un'autonoma dichiarazione,relativa ai redditi prodotti con i beni sequestrati, in base alla quale effettuerà la liquidazione provvisoria ed il relativo versamento delle imposte. In esito al procedimento cautelare, occorre distinguere il caso della confisca da quello della restituzione all'indiziato. In caso di confisca il rapporto provvisorio si consolida in modo definitivo, per effetto della confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario (ex art. 88 del TUIR). In caso di revoca del sequestro, invece, poiché il soggetto passivo del rapporto è individuato, con effetto retroattivo, nell'indiziato cui i beni sono restituiti, è necessario che il reddito derivante da questi ultimi beni concorra, unitamente agli altri redditi di costui, alla formazione del reddito complessivo dell'indiziato per ciascun periodo d'imposta interessato dal sequestro.
4.2. ICI In assenza di alcun chiarimento legislativo ed amministrativo, in merito agli obblighi previsti in materia di ICI si richiamano i principi operativi consolidatisi dei diversi anni (Sequestro antimafia ed amministrazione giudiziaria, Egea 2002, CNDC, pag. 81): • L’amministratore giudiziario procede per ogni periodo d’imposta a liquidare la stessa gravante sugli immobili compresi nel patrimonio amministrato. • L’amministratore procederà al versamento unicamente per la parte di imposta pertinente a beni sequestrati produttivi di reddito utilizzando i proventi derivanti dagli stessi. • Per quanto riguarda la parte di imposta relativa a beni improduttivi di reddito, l’amministratore effettuerà il versamento di imposta soltanto ove sia stato disposto anche il sequestro di capitali in misura sufficiente per effettuare il versamento.
5. FUG – Fondo Unico di Giustizia L'art. 61, comma 23, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 6.8.2008, n. 133, ha previsto che "Le somme di denaro sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1995, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965. Il successivo D.L. 16.09.2008 (G.U. n. 217), convertito nella L. 181, del 13.11.2008, ha stabilito che il fondo di cui all'art. 61, comma 23, L. 133/2008 è denominato "Fondo unico giustizia" e gestito da "Equitalia Giustizia S.p.A." precisando che vi rientrano, con i relativi interessi, le somme di denaro o i proventi: - di cui all'art. 61, comma 23 (sopra indicati); - di cui all'art. 262, comma 3 bis c.p.p.; - relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative di, inclusi quelli di cui al D.L.vo 231/2001.
Per quanto riguarda il funzionamento pratico del FUG occorre osservare che lo stesso ha enormemente complicato l’utilizzo delle disponibilità liquide nelle procedure, con dilatazioni dei tempi che diventano così incongruenti con le necessità dell’amministrazione giudiziaria. Infatti, l’amministratore, dovendo procedere ad un pagamento ogni volta, deve inviare tramite posta certificata o lettera raccomandata, i seguenti documenti a Equitalia Giustizia Spa: • lettera di richiesta di disponibilità delle somme di denaro afferenti al “Fondo unico giustizia” e riferibili al compendio sequestrato o confiscato; • copia del provvedimento di sequestro o confisca dei beni cui afferisce la richiesta; • copia del provvedimento di nomina ad Amministratore Giudiziario; • copia dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria al compimento degli atti di gestione; • copia di un valido documento di identità. Dopo aver ricevuto tale documentazione il FUG deve individuare i conti correnti e/o depositi bancari trasferiti allo stesso (in realtà si tratta solamente di una nuova numerazione del c/c in quanto le disponibilità rimangono sempre presso la banca ove si trovava prima del trasferimento al FUG). Successivamente, trascorsi circa 3 mesi Equitalia Giustizia Spa invia una lettera raccomandata a.r. alle banche interessate che dovranno, previa presa contatto con l’amministratore giudiziario, effettuare i pagamenti oggetto dell’istanza autorizzata dal G.D.