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CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO

CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO. IL LEASING NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: spunti di approfondimento Relatore: Giancarlo Braschi. ARGOMENTI DELL’INTERVENTO LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO

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Presentation Transcript


  1. CORSO PROCEDURE CONCORSUALIE SOVRAINDEBITAMENTO IL LEASING NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: spunti di approfondimento Relatore: Giancarlo Braschi

  2. ARGOMENTI DELL’INTERVENTO • LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO • LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • LE DISPOSIZIONI DI PRASSI

  3. LA NORMATIVA QUAL E’ LA NORMATIVA APPLICABILE? - Art. 72 quater l.f. - Art. 1526 c.c. che recita: Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta.

  4. LE POSIZIONI IN GIURISPRUDENZA: A favore dell’applicabilità dell’art. 72 quater l.f.: • Tribunale di Treviso 27 08 2013 • Tribunale di Torino 23 04 2012 • Tribunale di Perugia 05 06 2012 • Tribunale di Udine 10 02 2012 • Tribunale di Brescia 02 02 2012 • Motivazioni: • Coerenza del sistema e certezza del diritto • Presenza dell’art. 73 l.f. – vendita con riserva della proprietà • Analogia tra l’istituto della risoluzione e quello dello scioglimento del contratto.

  5. LE POSIZIONI IN DOTTRINA: A favore dell’applicabilità dell’art. 72 quater l.f.: • Essendo la prima volta che viene disciplinata la problematica del leasing si ritieneche la norma sia applicabile a tutti i casi di scioglimento del contratto di leasing a causa dell’inadempimento dell’utilizzatore indipendentemente da quali siano gli eventi successivi.

  6. LE POSIZIONI IN GIURISPRUDENZA A favore dell’applicabilità dell’art. 1526 C.C.: • Tribunale di Napoli 09 06 2010 • Tribunale di Roma 01 10 2010 • Tribunale di Mantova 26 09 2013 • Tribunale di Firenze 08 05 2013 • Tribunale di Milano 12 12 2012 • In caso di risoluzione del contratto di leasing in bonis troverà applicazione il consolidato arresto della Suprema Corte in merito alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo con applicazione dell’art. 1526 c c in caso di leasing traslativo.

  7. LE POSIZIONI IN DOTTRINA: A favore dell’applicabilità dell’art. 1526 C.C.: • Differenza di trattamento al contratto di leasing risolto prima del fallimento in quanto spetta al locatore il risarcimento del danno (diversamente da quanto previsto dall’art. 72); • L’art. 72 quater l.f. è incentrato sulla scissione - non riconducibile al di fuori del fallimento – tra credito regolabile fuori concorso e credito insinuabile al passivo ( cfr. L. Quagliotti in Fallimento 2010, 7 pg 808 e seg); • La specialità della legge fallimentare che è chiamata a regolare eventi straordinari che richiedono tutele e provvedimenti diversi rispetto alla “normalità” . La norma de quo è inserita in un contesto – rapporti giuridici preesistenti – che trovano altrove la propria disciplina generale.

  8. APPLICAZIONE DELL’ART. 1526 CC Presupposti: • Risoluzione del contratto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento dell’utilizzatore ; • Restituzione del bene alla società concedente da parte dell’utilizzatore; • Contratto di leasing traslativo.

  9. APPLICAZIONE DELL’ART. 1526 CC Nel leasing TRASLATIVO si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà di cui agli artt. 1523-1526 c.c. Pertanto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, si avrà la seguente situazione: L’UTILIZZATORE: • dovrà restituire il bene • avrà diritto alla restituzione dei canoni pagati • dovrà riconoscere alla società concedente un equo compenso per l’utilizzo del bene • dovrà riconoscere alla società concedente un eventuale risarcimento dei danni. IL CONCEDENTE: • dovrà acquisire il bene e avrà diritto di venderlo o meno • dovrà restituire all’utilizzatore i canoni incassati • dovrà ottenere dall’utilizzatore un equo compenso • dovrà ottenere dall’utilizzatore un eventuale risarcimento dei danni.

  10. APPLICAZIONE DELL’ART. 1526 CC Da queste premesse è agevole dedurre che la soluzione del problema dell’attribuzione della qualifica a un contratto di leasing si deve basare sull’accertamento delle concrete caratteristiche del singolo rapporto. • Le caratteristiche essenziali della figura di leasing, che si può qualificare“traslativo”, sono (Cass. 13.12.1989, n. 5573): 1. il finanziamento è finalizzato all’acquisto del bene; 2. il contratto ha per oggetto beni durevoli la cui vita economico-tecnica è significativamente maggiore di quella del contratto; 3. alla scadenza del contratto il bene conserva un elevato valore residuo; 4. il prezzo fissato per l’esercizio dell’opzione di acquisto, per converso, è irrisorio se rapportato al valore reale del bene all’atto dell’opzione; 5. il canone periodico pagato al concedente, per la mancata coincidenza tra la durata del contratto e la vita economico-tecnica del bene, incorpora una componente per il pagamento del prezzo di acquisto del bene; altrimenti tale canone sarebbe sproporzionato al costo della mera utilizzazione del bene.La natura del leasing traslativo è dunque assimilabile alla somma di un contratto di vendita con riserva di proprietà e di un contratto ad opzione a favore del compratore.

  11. ALCUNI CONCETTI-CHIAVE • CONCETTO DI EQUO COMPENSO • La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai chiarito i contorni dell’equo compenso. Infatti esso comprende la remunerazione del godimento del bene da parte dell’utilizzatore ovvero la remunerazione del capitale investito nel bene dalla società di leasing e dal deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e al logoramento d’uso. Restano pertanto esclusi dalla suddetta definizione il mancato guadagno da parte del concedente (utile).

  12. ALCUNI CONCETTI-CHIAVE CONCETTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO Il secondo comma dell’art. 1526 c.c. prevede che “qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il GIUDICE, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta”.

  13. ALCUNI CONCETTI-CHIAVE CONCETTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO In alcuni contratti di leasing si trova disciplinata la modalità di calcolo del risarcimento del danno. “Il risarcimento del danno sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni, al netto del compenso pattuito per l’opzione”. In linea di massima le società di leasing pretendono come risarcimento del danno la somma di tutti i canoni di locazione ancora da scadere dopo la data del fallimento.

  14. ALCUNI CONCETTI-CHIAVE CONCETTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO In base al disposto del secondo comma dell’art. 1526 cc il giudice stabilisce che non può determinare una LOCUPLETAZIONE – arricchimento – della parte concedente derivante dal cumulo della somma dei canoni ancora da scadere post fallimento e del residuo valore del bene dovendo pertanto valutare la clausola penale nell’ambito contrattuale delle prestazioni.

  15. ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI PRO MEMORIA PER IL CURATORE EX ART. 72 L.F. CREDITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE: - Rappresenta il SOLO capitale impiegato RESIDUO dalla società di leasing per l’acquisto del bene. Viene inteso come la somma delle rate periodiche – che comprendono appunto una quota del capitale investito dalla concedente – insolute alla data del fallimento e da scadere successivamente al fallimento 1. Occorre scorporare la componente INTERESSI che è contenuta nei canoni periodici insoluti alla data del fallimento e nei canoni che scadono successivamente alla data del fallimento.

  16. ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI PRO MEMORIA PER IL CURATORE EX ART. 72 L.F. 2. Stabilito il quantum quale credito residuo in linea capitale occorre confrontarlo con il RICAVATO dell’allocazione a VALORE DI MERCATO del bene restituito 3. Se la differenza è positiva cioè se la concedente abbia incassato più di quanto dovuto quale credito residuo in linea capitale DEVE VERSARE tale importo a mani del curatore 4. Se la differenza è negativa cioè la concedente ha incassato meno di quanto dovuto ha diritto a recuperare la differenza insinuandosi allo SP.

  17. ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI PRO MEMORIA PER IL CURATORE EX ART. 72 L.F. CREDITO VANTATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO: Rappresenta il credito totale della società concedente ed è formato da: • Eventuale credito residuo in linea capitale non soddisfatto dal prezzo di vendita ( da notare che tale calcolo viene effettuato al di fuori del concorso) • Interessi dei canoni periodici insoluti fino alla data del fallimento • Quant’altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno. P.S. Non si ritiene opportuno inserire gli interessi dei canoni periodici maturati successivamente alla data del fallimento stante il tenore dell’art. 55 l.f.

  18. TRIBUNALE DI FIRENZE LA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 72 QUATER L.F. E’ IMPERNIATA SULL’ALLOCAZIONE DEL BENE E SUL SUO RICAVATO. NE DISCENDE CHE IL TRIBUNALE DI FIRENZE DICHIARA NON AMMISSIBILE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO SP DEL FALLIMENTO FINO A QUANDO IL BENE NON SIA STATO ALLOCATO. LO STESSO TRIBUNALE NON PARLA DI INAMMISSIBILITA’ ASSOLUTA MA DI POSPOSIZIONE DELLA DOMANDA STESSA. Contraria Cassazione 4862/2010 e soprattutto 15701/2011.

  19. TRIBUNALE DI FIRENZE ALCUNE NOTE. IN CASO DI SURPLUS DERIVANTE DALL’ALLOCAZIONE DEL BENE O DALLA PRECISAZIONE DEL SUO VALORE DI MERCATO, L’IMPORTO DEVE ESSERE RESTITUITO AL CURATORE E NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI COMPENSAZIONE COL CREDITO DELLA CONCEDENTE VANTATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO ( e che in questo caso sarebbe formato dall’importo dei soli interessi e dalle altre componenti contrattuali ammissibili) E DEVE CONCORRERE CON GLI ALTRI CREDITORI.

  20. TRIBUNALE DI FIRENZE ALCUNE NOTE. CHE FINE FANNO LE RATE GIA’ INCASSATE DAL CONCEDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO? TRIBUNALE DI FIRENZE AFFERMA CHE IL SISTEMA DI CALCOLO STABILITO DALL’ART. 72 QUATER L.F. PRESUPPONE ACQUISITE LE RATE GIA’ PAGATE A FRONTE DELL’ UTILIZZO DEL BENE. BRUNO INZITARI INVECE AFFERMA IL DIRITTO DEL CURATORE A RICHIEDERE AL CONCEDENTE LA RESTITUZIONE DEI CANONI PAGATI DALL’UTILIZZATORE FALLITO CON I LIMITI E I CORRETTIVI APPLICATI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI LEASING CON IL RICONOSCIMENTO AL CONCEDENTE DELL’EQUO COMPENSO AI SENSI DELL’ART. 1526 CC. .

  21. TRIBUNALE DI FIRENZE ALCUNE NOTE LA LIQUIDAZIONE DEL BENE CONSENTE AL CONCEDENTE LA SODDISFAZIONE DEL SUO CREDITO AL DI FUORI DEL CONCORSO LIMITATAMENTE AL CREDITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE CONFIGURANDOSI COSI’ UN’ ANALOGIA CON LA FIGURA DEL PRIVILEGIO SPECIALE SUL BENE STESSO.

  22. FINE DELLA PRESENTAZIONE

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