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ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI

ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI. introduzione. Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi.

nitesh
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ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI

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Presentation Transcript


  1. ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI

  2. introduzione • Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi. oltre al concordato preventivo, l'attuale ordinamento presenta due differenti istituti corredati ciascuno di specifiche procedure:

  3. il piano per il risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), 11 • .- gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 11

  4. La disciplina di questi istituti prevede la figura un "esperto" chiamato a relazionare sulla ragionevolezza del piano (art. 67 1.f.), sull'attuabilità dell'accordo - con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei - (art. 182 bis l.f.), ovvero sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano presentato al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 1611f).

  5. ART 67 LF • sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), l.f. ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c.c.

  6. Il piano delineato nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., pertanto, dovrà avere come oggetto il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa in un'ottica di continuità della medesima'.

  7. Art.67 • Gli argomenti di maggiore interesse, visto quanto esposto nell'introduzione, riguardano: • - il profilo soggettivo, vale a dire i requisiti professionali dell'esperto; • - il profilo oggettivo, vale a dire il contenuto e la funzione della relazione dell'esperto

  8. Come rilevato in dottrina varie e notevoli differenze esistono quanto alla natura tra questo istituto e quello descritto nell'art. 182 bis l.f.

  9. L'accordo di ristrutturazione è un contratto stipulato tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei erediti; il piano di ristrutturazione art.67 , invece, si presenta come atto unilateralmente predisposto dal debitore e destinato al tentativo di risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria.

  10. Art.67 • Va inoltre evidenziato che nella stesura e nell'approvazione del piano risulta assente qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accade con riferimento ai procedimenti descritti negli artt. 160 ss. e 182 bis 1.f.

  11. Art.67 • Si ribadisce che se il piano ex art. 67 l.f. sia posto in essere con obiettivi diversi rispetto agli altri due istituti. • Infatti il piano menzionato dall'art. 160 1.f. è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti

  12. Art.67 l'accordo ex art. 182 bis 1.f. ha come obiettivo la ristrutturazione dei debiti, mentre il piano menzionato nell'art. 67, terzo comma, lett. d), 1.f. deve consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della medesima.

  13. Sembrerebbe, quindi, che gli scopi perseguiti dagli istituti siano eterogenei, attese le differenze lessicali sopra evidenziate.

  14. Art-67 • Secondo alcuni autori tale differenza e meramente nominalistica e all'espressione "risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa" contenuta nell'art. 67, terzo comma, lett. d), 1.f. va assegnato il significato di ristrutturazione dei debiti,

  15. Art.67 • in quanto, avuto riguardo alle posizioni dei creditori, il risanamento non può realizzarsi prescindendo dall'utilizzo dì strumenti tipicamente utilizzati al fine della ristrutturazione, quali ad esempio, dilazioni di pagamento, rinunzie, emissioni di obbligazioni o di titoli di debito, concessione di nuova finanza,

  16. Secondo altri, invece, i due vocaboli non hanno significato analogo. La ristrutturazione fa seguito al deterioramento delle condizioni economico finanziarie dell'impresa e prevede una vera e propria riprogrammazione dei debiti sia in termini di scadenza, che in termini quantitativi

  17. Art.67 il risanamento è volto a riequilibrare la situazione finanziaria dell'impresa a breve o a lungo termine, vale a dire a consentire che le eventuali entrate fronteggino le eventuali uscite, così da ritenere che la maggior parte delle volte le misure poste in essere ai fini della rìstrutturazione saranno prodromiche al risanamento finanziario dell'impresa6.

  18. Art.67 • Relativamente al contenuto del piano ex art 67 , la lettera della legge omette qualsiasi specificazione.

  19. Art.67 • Pertanto si è suggerito che il programma di risanamento debba prevedere analiticamente: • il piano industriale; • il piano economico; • il piano finanziario; • il prospetto dei flussi totali di cassa.

  20. Art.67 • Fatte queste precisazioni, come anticipato, la ragionevolezza del piano, una volta confezionato, deve essere attestata da un professionista dotato di particolari requisiti.

  21. Art.67 • La ragionevolezza del piano sia attestata ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c,c. • Che dispone che la relazione sulla ragionevolezza venga effettuata da uno o più esperti secondo ì criteri dettati dall'art. 2501 sexies c.c.8

  22. E dunque ai fini del conferimento dell'incarico sarà necessaria una duplice iscrizione: quella nell'albo professionale di appartenenza e quella nel registro dei revisori,non sarà sufficiente essere revisore contabile per ottenere l'incarico, né basterà l'iscrizione in uno degli albi professionali indicati dall'art. 28 1.f.

  23. Art.67 • Quanto al secondo profilo (vale a dire esatta interpretazione delle previsioni di cui all'art. 2501 bis, quarto comma, c.c.-nomina), si pone fine ai dubbi e alle perplessità che hanno animato il dibattito degli ultimi mesi

  24. Art.67 La nomina dell'esperto, allora, spetterà all'imprenditore e non all'autorità giudiziaria.

  25. Art.160 • Ai sensi dell‘art. 160 l.f, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  26. Art.160 • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai ereditari, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

  27. Art.160 • l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

  28. art160 • Ai sensi art. 161, terzo comma, l.f., dal 1° gennaio 2008, il piano e la documentazione presentata dall'imprenditore con il ricorso per l'ammissione al C.P. devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3° c., lett. d), L.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

  29. Art.160 • Anche con riferimento al contenuto di questa relazione, il legislatore utilizza il verbo "attestare".

  30. Art.160 • Più precisamente si tratta di certificare/asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano". Quanto alla veridicità dei dati aziendali, vale a dire l'autenticità e la correttezza, degli elementi contabili ed extracontabili inerenti all'azienda e utili al fine della predisposizione del piano".

  31. CP • L'intervento del professionista sarà diretto all'esame dei dati contabili contenuti nel piano, ma anche di quelli utilizzati per l'elaborazione del piano medesimo e all'esame dei documenti in esso citati. Si tratterà, in definitiva, di una precipua attività di audit della contabilità dell'impresa

  32. C.P. • In proposito si segnala che la giurisprudenza di merito che per prima si e pronunciata sul punto, ha assimilato l'attività dell'esperto a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e e) dell'art. 2409 Ter c.c.'.

  33. C.P. • Con riferimento, poi, alla struttura della relazione attestativa che la stessadeve essere contraddistinta da un adeguato livello di approfondimento e di chiarezza sulle verifiche svolte nonché debba contenere la specifica indicazione del iter logico su cui si fonda il convincimento che i dati analizzati siano veritieri'''.

  34. C.P. • Quanto alla fattibilità del piano, l'esperto deve attestarne l'attendibilità e la realizzabilità, Si tratta, in altri termini, di un giudizio analiticamente e dettagliatamente elaborato sui dati riportati nel piano in un'ottica di presuntiva realizzabilità del medesimo.

  35. C.P. • . E dunque, pur essendo un giudizio di tipo prognostico, l'attestazione deve essere corredata di valide prove da cui risulti il rispetto dei principi che in base alla scienza economica aziendale supportano il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa

  36. C.P. • in proposito, infatti, non va trascurata la circostanza che la relazione del professionista rileva nei confronti dei creditori chiamati a votare il concordato (art. 177 l.f.).

  37. C.P • Tanto è vero quanto sopra sostenuto che l'assenza del requisito di completezza e di analitica motivazione della Attestazione può indurre il tribunale a dichiarare inammissibile la domanda di concordato'''

  38. Art.160-c.p. • Ai sensi dei novellato art. 162 1.f., infatti, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta laddove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 160, commi primo e secondo, 1.f. e all'art. 161 I.f.'3.

  39. Art.160 • Come è già stato riferito la relazione del professionista ha lo scopo principale di • fornire al ceto creditorio un quadro completo e reale della situazione • finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore.

  40. Art.160 • La veridicità dei dati aziendali non può essere confusa con l’asseverazione • di una mera corrispondenza dei dati contabili, occorrendo invece che il • professionista attesti che essi siano effettivamente reali.

  41. Art.160 • dati contabili trattati dal professionista siano esposti secondo una due diligence che esponga con rigore e chiarezza le procedure di verifica eseguite e le possibilità di ripercorrere e riprodurre il medesimo procedimento di riscontro

  42. Art.160 • L’asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta, infatti, una • condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla • fattibilità del piano, il quale dovrà necessariamente fondarsi su dati veritieri chesiano il più possibile affidabili e adeguati.

  43. un’espressa pronuncia del professionista sul • principio di verità di cui all’art. 2423 c.c. dettato dal legislatore in tema di • redazione del bilancio d’esercizio,

  44. È stato a tal fine precisato come l’asseverazione rappresenta un concetto • alquanto simile alla certificazione

  45. Sulla scorta di quanto sopra indicato, il professionista dovrà asseverare non • solo la veridicità dei dati contabili contenuti nel piano ma anche di tutti quegli • elementi necessari per la predisposizione dello stesso e degli eventuali documenti • in esso contenuti di natura non meramente contabile

  46. soffermandosi quindi sulla verifica della esistenza dei beni materiali e immateriali, dei crediti, delle rimanenze, dei contratti, di tutti gli elementi quindi posti a fondamento della domanda e del piano, mentre non occorre che provveda alla revisione del • bilancio ai fini della sua rispondenza ai canoni di verità

  47. le Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, emanate nel dicembre 2005 dalla Commissione procedure concorsuali istituita dal Consiglio dei dottori commercialisti nelle quali è stato altresì precisato che

  48. che nell'ipotesi in cui il piano sia contraddistinto da finalità prevalentemente liquidatorie, la relazione del professionista dovrà attestare l'appartenenza all'impresa dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi,

  49. Art.160 • titolarità in capo alla medesima dei crediti commerciali, finanziari e tributari, compresi nel piano, l'esistenza fisica delle giacenza di magazzino, nonché l'appartenenza e la legittimità in capo al debitore delle altre • generiche componenti attive destinate al soddisfacimento del ceto creditori

  50. Art.160 • A ciò aggiungasi come l'esperto deve altresì valutare la legalità delle operazioni previste nel piano, mentre dovrà inoltre verificare la congruità delle terapie indicate nel piano e la verosimiglianza delle ipotesi assunte per la formulazione dei budgets, anche dal punto di vista dei tassi di crescita del fatturato, tenendo conto della evoluzione dei mercati,

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