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OSSERVATORIO CODICE AMBIENTE Responsabilità delle imprese, energie rinnovabili e gestione dei rifiuti: aggiornamento normativo Milano, 23 maggio 2011 L'estensione della responsabilità amministrativa delle imprese ai reati ambientali. avv. Mara Chilosi B&P Avvocati, Milano
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OSSERVATORIO CODICE AMBIENTEResponsabilità delle imprese, energierinnovabili e gestione dei rifiuti:aggiornamento normativoMilano, 23 maggio 2011L'estensione della responsabilità amministrativa delle imprese ai reati ambientali avv. Mara Chilosi B&P Avvocati, Milano Largo Guido Donegani, 2 mara.chilosi@buttiandpartners.com Tel. 02/65560496
La responsabilità amministrativa dell’Ente Il D.lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa dell’Ente – al cui accertamento, nell’ambito del giudizio penale, consegue la comminazione di sanzioni interdittive e pecuniarie – correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo, di determinati reati (cd. “reati presupposto”). I reati rispetto al quale sussiste questa forma di responsabilità possono essere commessi da parte di due categorie di soggetti: • gli “apicali”, definiti dall’art. 5, c. 1, lett. a) D.lgs. 231/01 come «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso» (rilevano i rapporti di gruppo fra imprese, anche con imprese estere, ed i rapporti di fatto) • i “sottoposti”, definiti dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.lgs. 231/01 come «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)». Tali soggetti non sono necessariamente dipendenti, bastando, a qualificarli tali, la circostanza che abbiano ricevuto un incarico da un soggetto in posizione apicale (fornitori, consulenti)
Responsabilità amministrativa e ambiente • Tra i reati presupposto non figurano, allo stato attuale, quelli previsti dalla normativa ambientale. • In generale, le sanzioni previste in materia ambientale non appaiono – per diversi motivi, legati soprattutto ai modelli sanzionatori adottati – sufficientemente efficaci ai fini della effettiva tutela del bene giuridico “ambiente” • La discussione in tema tutela penale dell’ambiente: • Proposte di inserimento nel Codice Penale dei delitti contro l’ambiente • Convenzione di Strasburgo del 4/11/98 • Direttiva 2008/99/CE del 19/11/2008 (da adottarsi entro il 26/12/2010) • Legge delega 300/2000 • Legge comunitaria 2009
Lo Schema di decreto legislativo del 7/4/2011 Approvato dal CdM del 7 aprile u.s., lo Schema, in attuazione della delega contenuta nella legge Comunitaria 2009 (art. 19): • Modifica il Codice penale, introducendo due nuove fattispecie di reato in attuazione della Direttiva 2008/99/CE, ossia quella di Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 272-bis) e quella di Danneggiamento di habitat (art. 733-bis) • Modifica il D.lgs. 231/2001, introducendo, tra i reati presupposto della responsabilità amministrative degli Enti, i reati ambientali (art. 25-decies)
Reati ambientali inclusi nello Schema • Nuovi reati di cui agli artt. 272-bis e 733-bis c.p. • Reati previsti dalla normativa IPPC (art. 29-quattordecies D.lgs. 152/2006) • Reati previsti dalla normativa sugli scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006) • Reati previsti dalla disciplina generale sui rifiuti (artt. 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis D.lgs. 152/2006) • Reati previsti dalla normativa sulle emissioni in atmosfera (art. 279 D.lgs. 152/2006) • Reati previsti dalla L. 150/1992 sul commercio di specie animali e vegetali protette e di mammiferi e rettili pericolosi • Reati previsti dalla L. 549/1993 recante misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente • Reati previsti dal D.lgs. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi
Problematiche poste dallo Schema • Eccessiva severità relativamente alla inclusione, fra i reati presupposto, e con la previsione di sanzioni interdittive, anche di fattispecie contravvenzionali, concernenti violazioni formali e comunque indipendenti dalla potenzialità lesiva per l’ambiente o la salute umana, soprattutto tenendo conto che la Direttiva 2008/99/CE prevede che la tutela penale dell’ambiente si estenda alle attività «illecite» e «poste in essereintenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» • Violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità (richiamati anche nell’art. 19 della L. comunitaria 2009 quali “principi e criteri direttivi specifici” di esercizio della delega) in relazione all’introduzione, tra i reati presupposto, di fattispecie punite in maniera meno grave di altre che invece sono escluse dal “catalogo” (es. art. 255, comma 3 vs art. 256, comma 1 lett. a) D.lgs. 152/2006; art. 137, c. 5 primo periodo vs art. 137, c. 5 ultimo periodo): incostituzionalità?
Problematiche poste dallo Schema • Problematiche connesse alla natura del richiamo a sanzioni incluse tra i reati presupposto contenuto in disposizioni sanzionatorie previste in norme speciali non espressamente richiamate e spesso riferite a condotte diverse (es. richiamo all’art. 256 D.lgs. 152/2006 contenuto nell’art. 16 del D.lgs. 36/2003 relativo alla violazione dei criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica) • Problematiche connesse al soggetto responsabile della violazione (es. art. 137, c. 6) • Presenza di “grandi assenti” rispetto alle infrazioni contemplate dalla Direttiva 2008/99/CE • Assenza di un richiamo ai Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) similare a quello contenuto nell’art. 30, comma 5 D.lgs. 81/08 relativamente ai reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle regole antinfortunistiche
I “grandi assenti” DIRETTIVA 2008/99/CE • Art. 256, c. 2 e art. 255, c. 3 D.lgs. 152/2006, illecito abbandono di rifiuti (sorprendente soprattutto in relazione all’art. 192, c. 4) • Art. 19 D.lgs. 133/2005, violazioni relative alla conduzione di impianti di incenerimento di rifiuti • Art. 16 D.lgs. 36/2003, violazioni relative ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica • Art. 10 D.lgs. 209/1999, violazioni relative ai divieti di utilizzo ed agli obblighi di decontaminazione e smaltimento di apparecchiature contenenti PCB-PCT • Art. 27 D.lgs. 334/1999, violazioni relative agli impianti a rischio di incidente rilevante • Art. 13 D.lgs. 209/2003, violazioni relativa alla gestione dei veicoli fuori uso CODICE PENALE • Art. 434 c.p., Disastro ambientale • Art. 635 c.p., Danneggiamento
Il Modello ex D.lgs. 231/2001 L’Ente va esente da responsabilità quando: • Coloro che hanno commesso uno dei cd. reati presupposto, devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi • L’Ente ha adottatoedefficacementeattuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesime specie di quello in concreto verificatosi. Il regime è differente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.lgs. 231/01) piuttosto che da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.lgs. 231/01). Indubbiamente la posizione dell’Ente è più facile se il reato è commesso dai sottoposti.
Il Modello ex D.lgs. 231/2001 Caso 1: reati commessi dagli apicali Art. 6 d.lgs. 231/01: l’Ente non risponde se prova che (con inversione dell’onere probatorio) a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (è peraltro prevista la adozione tardiva del “modello riparatore”, con effetti sul regime sanzionatorio)b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
Il Modello ex D.lgs. 231/2001 Caso 2: reati commessi dai sottoposti Art. 7 d.lgs. 231/01: l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, a meno che l’Ente, prima della commissione del reato, abbia già adottatoedefficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La natura e le caratteristiche del modello Art. 6, c. 2 d.lgs. 231/01: il Modelloè idoneo, efficace ed adeguato se una valutazione ex ante da compiersi rispetto ai reati della stessa specie dimostra che: • è fondato sulla analisi/mappatura dei rischi • individua ex ante, come reato potenziale, quello che poi, in concreto, si è realizzato tramite l’aggiramento del Modello • individua specifiche misure e protocolli di controllo, che riguardino tanto lo svolgimento delle attività aziendali, quanto le modalità di controllo da parte dell’OdV • individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati • prevede puntuali registrazioni e obblighi di informazione • stabilisce un sistema disciplinare per la violazione di misure, protocolli, obblighi di informazione e registrazione • è conforme alle Linee Guida adottate dalle Associazioni di Categoria (presunzione di idoneità)
La natura e le caratteristiche del modello Art. 7 d.lgs. 231/2001 il Modello è idoneo, efficace e adeguato se • prevede «misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio» • richiede«a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso [Modello] quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività» • applica il Sistema disciplinare.
La natura e le caratteristiche del modello Il Modello ha carattere esimente quando: • disciplina la formazione dei soggetti apicali e dei dipendenti in merito alle attività ad essi attribuite e al Modello stesso • prevede l’effettuazione di controlli a sorpresa sulle attività sensibili • istituisce un OdV dell’Ente indipendente e dotato di autonomi poteri ispettivi (Regolamento), composto da persone professionalmente competenti e qualificate (cv), autonome rispetto alle figure controllate (organigramma/contratto), non soggette a condizionamenti e/o a conflitti di interesse (rinnovo della carica/altri rapporti di consulenza/rapporti di parentela), dotate di adeguati requisiti di onorabilità (incensurate) Cfr. GIP TRIB. MI 20/9/04