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Eccedenze di personale. Art. 33, 34 e 34 bis d. lgs. 165/01: ricollocamento dei dipendenti in eccedenza. Si applica solo parzialmente la disciplina sui licenziamenti collettivi nel settore privato (L. n. 223/1991) e in quanto compatibile con il sistema pubblicistico.
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Eccedenze di personale • Art. 33, 34 e 34 bis d. lgs. 165/01: ricollocamento dei dipendenti in eccedenza. • Si applica solo parzialmente la disciplina sui licenziamenti collettivi nel settore privato (L. n. 223/1991) e in quanto compatibile con il sistema pubblicistico. • A differenza che nel privato ove si parla di mobilità e licenziamento collettivo, nel settore pubblico si parla di “eccedenza” e collocamento in disponibilità. • Il collocamento in disponibilità dei dipendenti in esubero dura massimo 24 mesi durante i quali resta in vita il rapporto di lavoro. • Si parla di eccedenza quando sono interessati almeno 10 dipendenti nell’arco di 1 anno anche in caso di distinte dichiarazioni da parte delle P.A.
Procedura sindacale • Informazione scritta da parte della P.A. alle RSA/RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato solo ove l’eccedenza riguardi almeno 10 dipendenti. • Eventuale esame congiunto a richiesta dei sindacati entro 10 giorni dalla comunicazione finalizzato al raggiungimento di un accordo. • Eventuale seconda fase amministrativa davanti al Dipartimento della funzione pubblica con l’assistenza dell’ARAN.
Criteri di scelta dei dipendenti • L’art. 33 T. U. richiama espressamente l’art. 5 L. n. 223/91 secondo cui l’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità deve avvenire “in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale” nel rispetto dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva e, in via sussidiaria, dalla legge (anzianità e carichi di famiglia). • Rispetto del principio di non discriminazione con riferimento ai disabili e alle donne. • Rispetto del principio di razionalità e coerenza con i contenuti degli accordi.
Collocamento in disponibilità • Qualora non sia possibile impiegarli diversamente nell’ambito della stessa amministrazione anche in deroga all’art. 2103 c.c. in tema di mutamento di mansioni. • Qualora non sia possibile collocarli in altre amministrazioni. • Qualora non abbiano preso servizio presso l’amministrazione che, secondo gli accordi, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
Durata ed effetti • 24 mesi durante i quali il rapporto è quiescente e decorre l’anzianità. • I lavoratori percepiscono dalla P.A. un’indennità pari all’80% della retribuzione • La P.A. è tenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. • Iscrizione in appositi elenchi presso il Dipartimento della F.P. per la riqualificazione professionale e il ricollocamento. • I CCNL possono prevedere dei Fondi per la riqualificazione professionale o per incentivare la cd. mobilità volontaria verso altre amministrazioni. • Obbligo per la P.A. di comunicare alle strutture competenti l’intenzione di procedere a nuove assunzioni prima di attivare le procedure concorsuali, a pena di nullità d queste ultime. • Trascorsi i 24 mesi il rapporto di estingue ope legis senza preavviso.
Sanzioni per mancata osservanza della procedura • Inefficacia dei provvedimenti di collocamento in disponibilità. • Nel caso in cui siano violati i criteri di scelta non occorre ripetere la procedura ma solo ridefinire le scelte e riammettere in servizio i lavoratori illegittimamente estromessi.
Estinzione del rapporto di lavoro • Il d. lgs. 165/01 non prevede una regolamentazione specifica per cui si applica quella privatistica. • Ipotesi particolari riguardano: • Il collocamento in disponibilità all’esito del quale il rapporto si estingue per legge senza preavviso. • Art. 5 L. n. 97/2001 (art. 32 quinquies c.p.): estinzione del rapporto di lavoro in seguito a condanna alla reclusione non inferiore a 3 anni per reati contro la p.a. • Art. 29 c.p.: interdizione perpetua dai pubblici uffici per condanna non inferiore a 5 anni • Art. 53 d. lgs. 165/01: giusta causa di licenziamento per violazione delle norme sull’esclusività dell’impiego pubblico e sul cumulo degli incarichi e per comunicazioni false all’amministrazione di appartenenza.
Ipotesi previste dal CCNL • Mancata presentazione della documentazione richiesta entro 30 gg. dall’assunzione. • Annullamento della procedura concorsuale di reclutamento • Compimento dell’età pensionabile • Giustificato motivo soggettivo es. assenza ingiustificata dal servizio per oltre 10 gg. Rifiuto ingiustificato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; recidiva in violazioni disciplinari; insufficiente rendimento. • Giusta causa ex art. 2119 c.c. • Giustificato motivo oggettivo come interdizione dai pubblici uffici, sopravvenuta inidoneità fisica, superamento del periodo di comporto
Tutela in caso di illegittimità del licenziamento • Art. 51 d. lgs. 165/01: rimanda all’applicazione dell’art. 18 St. Lav. a prescindere dal numero dei dipendenti della P.A. • La tutela reale, a differenza di quanto avviene nel privato ove esso può essere licenziato ad nutum, si applica anche al licenziamento del dirigente che “segue i canoni del licenziamento dei dipendenti privati con qualifica impiegatizia” (v. Cass. n. 2233/2007).
Licenziamento del dirigente per responsabilità gestionale • Art. 21 d. lgs. 165/01: è consentito solo in ipotesi di giustificato motivo soggettivo e giusta causa. • Mancato raggiungimento degli obiettivi • Inosservanza delle direttive • Notevole inadempimento contrattuale • Responsabilità gestionale previa valutazione e parere conforme del Comitato dei garanti.
Licenziamento disciplinare del dirigente • Anche al dirigente si applica la procedura ex art. 7 St. Lav. pena l’inefficacia del provvedimento. Importante differenza rispetto al settore privato ove, fino alla recente pronuncia della Cassazione a S. U. n. 7880/2007, erano ritenute inapplicabili al dirigente le garanzie dell’art. 7 St. Lav.
Giurisdizione La riforma del lavoro pubblico è segnata significativamente dal passaggio di giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario poiché introduce la categorie dei diritti soggettivi in un settore prima caratterizzato da semplici interessi legittimi. Questo passaggio di competenze giurisdizionali ha compiuto 10 anni in quanto si è realizzato a far data dal 30 giugno 1998 (art. 69 d. lgs. 165).
Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro: “le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento di incarichi dirigenziali e la responsabilità del dirigente, le indennità di fine servizio (…), i comportamenti antisindacali della P.A., le controversie promosse dall’Aran e dalle OO.SS. relative alle procedure di contrattazione collettiva, all’ammissione alle trattative, alla condotta negoziale delle parti e alla sottoscrizione dei contratti collettivi” (art. 63). Giudice amministrativo: Controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti esclusi dalla riforma, le procedure concorsuali per l’assunzione, le procedure amministrative propedeutiche quali l’illegittimità del bando di concorso, il corretto svolgimento delle procedure di selezione, la formazione della graduatoria. Tale competenza cessa nel momento in cui si chiudono le graduatorie e vengono individuati i vincitori, momento in cui sorge un vero e proprio diritto soggettivo e subentra la competenza del giudice ordinario Riparto di competenze giurisdizionali
1° orientamento: Poiché i concorsi interni riguardano la progressione di carriera di personale già dipendente della P.A. le relative controversie devono farsi rientrare nella competenza del giudice ordinario. (Cass. S.U. n. 128/2001; Cass. S.U. n. 3658/2003). 2° orientamento: Si distingue tra prove selettive volte all’accesso all’area superiore le quali determinando un nuovo rapporto di lavoro si considerano preliminari ad esso e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e prove selettive finalizzate alla progressione all’interno della stessa area per le quali vi sarebbe la competenza del giudice ordinario. (Cass. S.U. n. 15403/2003; Cass. S.U. n. 3948/2004; Cass. S.U. n. 27175/2006). Giurisdizione sui “concorsi interni”
Giurisdizione sui “concorsi misti” • I concorsi misti sono aperti all’esterno per il reclutamento di nuovo personale ma una quota dei posti è riservata a candidati interni alla P.A. • Sia la Corte Cost. che la Cassazione ritengono prevalente la natura pubblica delle procedure e dunque sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. (Cass. S.U. n. 3948/2004; Corte Cost. n. 2/2001).
Giurisdizione sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali • Art. 63: competenza del giudice ordinario ritenuta legittima dalla Corte Cost. n. 275/2001. • Circa l’ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico esistono almeno 2 orientamenti: • Il primo ritiene in parte applicabile l’art. 2103 c.c sul mutamento delle mansioni con conseguente danno da demansionamento e diritto alla reintegra nell’incarico precedente (Trib. Forlì 15 ottobre 2004). • Il secondo si fonda sulla fiduciarietà dell’incarico dirigenziale e sulla conseguente impossibilità di applicare l’art. 2013 c.c. (Trib. Ravenna 28 novembre 2001).
La dirigenza pubblica La riforma ha operato un generale riassetto della disciplina sulla dirigenza finalizzata a conferire ad essa autonomia operativa rispetto agli obiettivi fissati dagli organi politici o dagli organi di indirizzo e controllo delle P.A. i cui organi di vertice non sono diretta espressione della rappresentanza politica, come le Università. L’art. 27 d. lgs. 165 consente alle P.A. di mantenere o introdurre specifiche discipline di settore (es. la dirigenza medica, la dirigenza scolastica ecc.).
Organi di governo: “esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottano i relativi atti” (art. 4). Atti normativi obiettivi., piani e priorità dell’azione amministrativa Individuazione delle risorse umane e finanziarie ecc. Poteri dei dirigenti: “adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, anche quelli che impegnano la P.A. all’esterno, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” (art. 4, 2° co.). Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa
Funzioni dei dirigenti • Responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; • Le loro attribuzioni possono essere derogate solo per espressa previsione di legge; • Competenza esclusiva degli atti di gestione; • gli atti e i provvedimenti dirigenziali non sono soggetti a ricorso gerarchico.
Dirigenti generali o “apicali”: Attuazione delle direttive impartite dall’organo politico; Direzione e coordinamento degli uffici Decisione sui ricorsi gerarchici Gestione del personale Dirigenti di seconda fascia: Formulano pareri ai dirigenti generali; Attuazione dei programmi stabiliti dal dirigente generale Direzione e coordinamento degli uffici che dipendono da essi Responsabilità dei procedimenti amministrativi posti in essere; Gestione del personale. Categorie dirigenziali
Vice-dirigenza • Art. 17 bis d. lgs. 165/01 introdotto dalla L. n. 145/2002 e modificato dalla L. n. 168/2005. - Dipendenti inquadrati in posizione apicale in possesso di determinati requisiti con un certo periodo di anzianità cui possono essere delegate dai dirigenti alcune funzioni dirigenziali, temporaneamente e in ragione di comprovate esigenze di servizio.
Incarichi dirigenziali • Superamento delle selezioni concorsuali per l’acquisizione della qualifica e dell’idoneità. • Conferimento dell’incarico: definisce l’oggetto, gli obiettivi e la durata dell’incarico e la titolarità dell’ufficio dirigenziale. Ha natura pubblicistica e risponde a precisi criteri di valutazione della professionalità e dell’attitudine del soggetto. • Contratto individuale di lavoro per la definizione del trattamento economico
Durata dell’incarico dirigenziale • Tempo determinato: minimo 3 anni, massimo 5 anni (salva diversa previsione degli Statuti degli Enti). • L. n. 286/2006: spoils system. Cessazione automatica degli incarichi apicali conferiti a dirigenti “esterni” entro 90 gg. dalla caduta del Governo. • Scaduto il termine dell’incarico il dirigente conserva il diritto al mantenimento delle funzioni dirigenziali ma non dell’ufficio ricoperto in precedenza.
Responsabilità del dirigente • Responsabilità gestionale: per mancato raggiungimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle risorse assegnate o per inosservanza delle direttive dell’organi politico. • Responsabilità disciplinare: si applicano le garanzie ex art. 7 St. Lav. • Responsabilità civile, amministrativa e contabile per gli atti di sua competenza o sui quali esercita un controllo. • Responsabilità per inosservanza della L. n. 146/1990 e s.m. sui servizi pubblici essenziali.
Sanzioni Proporzionate alla gravità dell’infrazione e all’entità della responsabilità. • Mancato rinnovo dell’incarico • Revoca dell’incarico e collocamento in disponibilità • Licenziamento con o senza preavviso • Sospensione cautelare dal servizio nei casi previsti dalla contrattazione o dalla legge.