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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Parte I Le fonti del diritto Parte II Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 Parte III Modifiche e varianti del D. Lgs. n.626/94 Parte IV Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province autonome su formazione Parte V
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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Parte I Le fonti del diritto Parte II Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 Parte III Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94 Parte IV Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province autonome su formazione Parte V Cassazione e massima sicurezza tecnologicamente fattibile Avv. Francesca Silvestrini
Parte I Principio di gerarchia delle fonti • FONTI PRIMARIE • costituzione, leggi costituzionali, • atti legislativi • (decreti legge - leggi di conversione • leggi delega - decreti legislativi ) • Direttive e regolamenti comunitari • FONTI SECONDARIE • (regolamenti, decreti, circolari)
Art.32 Costituzione • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art.41 Costituzione • L’iniziativa economica e privata è libera. • Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. • La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
ART. 118 Trattato istitutivo CEETrattato di Amsterdam ratificato con L.16.06.98 n.209: • Art. 136 - La Comunità e gli Stati membri … hanno come obiettivi… il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta … una protezione sociale adeguata; • Art. 137 - Per conseguire gli obiettivi previsti nell’art. 136, la Comunità sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: - miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.A Tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. • Art. 140 - Per conseguire gli obiettivi dell’art. 136, la Commissione incoraggia la cooperazione degli Stati membri, in particolare nelle materie riguardanti…la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali
Art. 2087 c.c. • Tutela delle condizioni di lavoro: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
NORMATIVA SPECIALE • D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 • Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro • D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 • Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547/55 • D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 • Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni • D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 • Norme generali per l'igiene del lavoro
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE/89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/269/CEE/ 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
DECRETI MINISTERIALI D.M. 16 gennaio 1997 • Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. • D.M. 10 marzo 1998 • Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro • D.M. 5 agosto 1998, n. 363 • Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs 626/94.
DECRETI MINISTERIALI • D.M. 14 giugno 2000 n. 284 • Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/91, n. 626/94 e n. 242/96 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa • “Restano disciplinate dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle forze armate”.
CIRCOLARI • Circolare n.102/95 del 7 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 • settembre 1994, n.626. Prime direttive per l'applicazione". • Circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 • settembre 1994, n.626. Adempimenti di prevenzione e protezione • antincendio. Chiarimenti". • Circolare n. 10 del 13/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. • 242, recante modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 • settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive • comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei • lavoratori sul luogo di lavoro". • Circolare n. 89 del 27/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. • 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 • settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori • sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione
Principi costituzionali in materia penale • Art 27 Cost. La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. • Art. 25 Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 1 cod. pen. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite. - Principio di legalità - Principio di tassatività - Principio di non retroattività
Parte II Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 • Principio della “circolarità della sicurezza” • Introduzione delle nuove figure professionali • Prevenzione nella valutazione dei rischi (documento aggiornamento dinamico)
D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 Ambito di applicazione: • Tutti i settori di attività pubblici e privati in cui venga svolta attività di lavoro subordinato e • Le forze armate, di polizia, protezione civile ed altri, tenendo conto delle particolari esigenze di servizio individuate con decreto del Ministro competente di concerto con lavoro, sanità e funzione pubblica
D.M. n. 284/2000 Individuazione di particolari esigenze: a) Collaudi, Certificazioni (es. personale A.D. con requisiti culturali) b) Attività di vigilanza: - attività riservate o operative - classificazione notificata da M.D. - personale militare e civile di A.D. c) Normativa tecnico- militare: - attività e luoghi compiti istituzionali (impiego forza, addestramento, ecc.) - segreto di Stato d) Medico competente: Ufficiali medici
Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori Art. 3 D.Lgs. 626/94 • Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza; • Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile; • Riduzione dei rischi alla fonte; • Programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.
I Soggetti responsabili 1. Datore di Lavoro:poteri di spesa e gestionali massima autonomia decisionale 2. Dirigenti: elevata qualificazione professionale attività di organizzazione 3. Preposti: elevata qualificazione tecnica compiti di istruzione, coordinamento e controllo
Datore di Lavoro • Organizzazione del lavoro e natura dei rischi • Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali • designa : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione nomina - il medico competente
Datore di LavoroDecreto Ministero Difesa del 01.02.97 • La figura giuridica del Datore di Lavoro richiamata dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni ha per corrispettivo l’amministrazione Difesa. • L’amministrazione Difesa si immedesima organicamente con i responsabili ai vari livelli delle attività produttive. • Il Dirigente Territoriale è l’Autorità a livello Centrale e/o Territoriale con compiti di gestione finanziaria delle risorse e con responsabilità in ordine alla organizzazione e gestione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi. • Il Dirigente Periferico è il Comandante, Direttore di Ente deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate con responsabilità in ordine alla esatta applicazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e della valutazione dei rischi nell’ambito delle strutture militari
Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti Art. 4 D.Lgs. 626/94 Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza: 1. Organizzazione del lavoro 2. Formazione ed informazione 3. Consultazione con R.S.L.
Obblighi dei preposti Art. 4 D.Lgs. 626/94 Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai datori di lavoro dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Obblighi dei lavoratori Art. 5 D.Lgs. 626/94 • Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro • Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale • Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione individuale • Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneArt 8 D.Lgs. 626/94
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaArt. 18 D.Lgs. 626/94
R.L.S. Linee guida per la definizione di R.L.S. MilitareProvvedimento S.G.D.13.05.03 • Nominato dal Comandante - Direttore dell’Ente su proposta non vincolante del COBAR dell’Ente (previa proposta di 3, 6, 12 nominativi in possesso dei prescritti requisiti)
Numero dipendenti Sino a 200 Da 201 a 1.000 Oltre 1.000 Numero minimo RLS 1 3 6 Aziende (Unità Produttive)
Art. 11 Riunione Periodica • 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. • 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. • 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. • 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di di una apposita riunione.
Progettisti, Fornitori ed installatoriArt. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza e disposizioni legislative • Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine, attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni beni • Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali di sicurezza • Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione
Contratto di appaltoArt. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno dell’unità produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi • Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza, promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro. • Datore di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina gli interventi. • Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori • Incaricato dal committente ai fini della: progettazione, esecuzione, e controllo dell’esecuzione dell’opera. • Assume una funzione di direzione generale sull’attività del cantiere e sull’andamento dei lavori
Cantieri temporanei e mobiliRequisiti dei coordinatori in materia di sicurezza e salute
Coordinatore per la progettazione Redige piano di sicurezza e coordinamento Predispone fascicolo del cantiere Coordinatore per l’esecuzione Verifica applicazione piano di sicurezza e coordinamento e l’idoneità piani operativi Organizza e verifica coordinamento tra imprese e RLS Contesta per iscritto nei confronti dell’appaltatore violazioni del piano di sicurezza e coordinamento e segnala a Committente/Responsabile Lavori Sospende se pericolo grave ed imminente direttamente constatato Cantieri temporanei e mobiliAdempimenti dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute
Cantieri temporanei e mobili Adempimenti Committente: • Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coord. Per la progettazione che contiene la valutazione rischi, procedure, con stima dei costi. Fascicolo con le caratteristiche del cantiere redatto dal Coor. per la progettazione • Notifica preliminare agli Organi di vigilanza territoriali ad opera del committente o responsabile lavori • Verifica rispetto dei piani di sicurezza modifica piani di sicurezza e sospensione lavori ad opera del Coor. per l’esecuzione
Cantieri temporanei e mobili Adempimenti Imprese Esecutrici: • Piano operativo redatto dalle imprese esecutrici e trasmesso al Coord. Esecuzione primo proprio lavoro che contiene valutazione dei rischi, procedure. • Proposte di modifiche al piano di sicurezza e coordinamento senza variazione dei costi • Consultazione preventiva con R.L.S.
Organi di vigilanzaArt.23 D.Lgs. 626/94 • Asl • Ispettorati del lavoro • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco • Ministero dell’Industria e del Commercio e • dell’Artigianato • Regioni, Province autonome • Uffici di sanità aerea e marittima • Servizi sanitari e tecnici per le forze armate e le forze di polizia in aree riservate
Organi di vigilanzaCompetenze: • Asl: Competenza generale su tutti gli aspetti di prevenzione e protezione • Ispettorati del lavoro: a) Compiti di vigilanza su rischi particolari (costruzioni, radioprotezioni e impianti ferroviari);B) Con Organi periferici del Ministero dell’Industria svolgono compiti attribuiti dal D.Lgs. 472/92 in tema di DPI e dal d.P.R. 459/96 per le macchine e dal D.Lgs. 6262/96 per materiale elettrico in bassa tensione
Organi di vigilanzaCompetenze: • Corpo dei Vigili del fuoco: Compiti di vigilanza ex art 23 del D.Lgs 626/94 • Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato e uffici periferici: Attività di vigilanza sulle sostanze minerali di prima categoria di cui al R.D. 1443/27 • Regioni e Province autonome: Giurisdizione sulle attività estrattive di sostanze minerali di seconda categoria ex R.D. 1443/27 e delle acque minerali termali ex art. D.Lgs 624/96; Coltivazione e utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale ex art. 8 L. 896/86
Organi di vigilanzaCompetenze: • Uffici di sanità aerea e marittima: Competenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro nell’ambito portuale ed aeroportuale e per i lavoratori a bordo di navi e aerei art. 23 D.Lgs. 626/94 • Servizi sanitari e tecnici per le forze armate e le forze di polizia in aree riservate: Competenze nell’aree riservate o operative e per altri ambiti da individuarsi con decreto art.23 D.Lgs 626/94
Organi di vigilanzaCompetenze • Ufficiale di polizia giudiziaria: Munito di tesserino di riconoscimento ha poteri di accesso, prescrizione, diffida e disposizione
Meccanismo sanzionatorio introdotto dal D.Lg.s n. 758/94 di tipo sequenziale • Accertamento della contravvenzione • Prescrizione a fini di regolarizzazione • Verifica • Pagamento (c.d.oblazione amministrativa) • Estinzione del reato
Meccanismo sanzionatorio introdotto dal D.Lg.s n. 758/94 di tipo sequenziale 1. Nel caso in cui la verifica da parte dell’organo di vigilanza è negativa: • Si dà comunicazione al P.M. • Il processo penale riprende il suo corso. 2.Nel caso in cui la verifica da parte dell’organo di vigilanza è positiva,il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa nel termine di trenta giorni e viene data comunicazione al P.M. che dovrà richiedere l’archiviazione al GIP in quanto: • L’adempimento alla prescrizione nei termini B. Il pagamento della somma dovuta Determinano l’estinzione del reato.
Parte IIIModifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94 • D.Lgs. n. 66/2000 in materia di protezione per il rischio cancerogeno e mutageno • D.Lgs. n.195/2006 in materia di protezione per il rischio all’esposizione al rumore • D.Lgs. n.187/2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche • D.Lgs. n.257/2006 in materia di protezione dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto • D.Lgs n. 25/2002 in materia di protezione dei lavoratori dagli agenti chimici • DM 26 febbraio 2004 Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici
Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94 introdotte dal D.Lgs. n. 195/2003 sulla figura del RSPP • Titolo di studio minimo: Diploma di istruzione secondaria superiore • Attestato di frequenza, con verifica apprendimento, a specifici corsi di formazione • Esenzione per laurea triennale in Ingegneria della sicurezza e protezione o di Scienze della sicurezza e protezione o di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro • Aggiornamento con cadenza quinquennale o secondo gli accordi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Destinatari con esperienza RSPP e ASPP Esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo Destinatari senza esperienza RSPP e ASPP Parte IVAccordi Conferenza Stato-Regioni e Province autonome su formazione
Articolazione dei percorsi formativiNumero partecipanti (max 30 unità)Registro presenza (Max 10 % assenze del monte orario) • Modulo A Corso base per funzioni RSPP e ASPP di 28 ore La frequenza vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito formativo permanente
Articolazione dei percorsi formativiNumero partecipanti (max 30 unità)Registro presenza Max 10 % assenze del monte orario • Modulo B Corso di Specializzazione per RSPP e ASPP adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro da 12 a 68 ore