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Salute e sicurezza sul lavoro. INTRODUZIONE. La sicurezza sul lavoro La salute del lavoro (igiene) L’infortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio. INTRODUZIONE. Il rischio R = F * M Misure di prevenzione Misure di protezione. R = F * M. Legislazione italiana.
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INTRODUZIONE • La sicurezza sul lavoro • La salute del lavoro (igiene) • L’infortunio sul lavoro • La malattia professionale - il disagio
INTRODUZIONE • Il rischio • R = F * M • Misure di prevenzione • Misure di protezione
Legislazione italiana • Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori • DPR 547/55 Sicurezza • DPR 303/56 Salute (igiene) • DLgs 626/94 • DPR 164/56 Cantieri • DLgs 494/96 Cantieri
Costituzione della Repubblica • ART. 32 La Repubblica tutela salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • ART. 35 Cura la formazione e l’elevazione professionale e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. • ART. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Codice civile • ART. 2043 - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. • ART. 2050 - RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Codice civile • ART. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Codice penale • ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
Codice penale • ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori • ART. 9 I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
D.Lgs 626/1994 89/391/CEE Direttiva quadro (principi generali) 90/269/CEE Movimentazione manuale dei carichi 89/655/CEE Attrezzature di lavoro 89/656/CEE Protezione individuale 90/270/CEE Uso di videoterminali 90/394/CEE Protezione agenti cancerogeni 90/679/CEE Protezione da agenti biologici 97/42/CE Protezione agenti cancerogeni (modifica) 93/88/CEE Protezione agenti biologici (modifica) 1999/38/CE Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 89/654/CEE Luoghi di lavoro
Caratteristiche principali • La legislazione precedente non viene abrogata • Nuova gestione della sicurezza in azienda • Ulteriori fattori di rischio specifico: • videoterminali • movimentazione manuale dei carichi • agenti cancerogeni e biologici • rischio chimico (nuovo approccio)
RUOLI E RESPONSABILITA’ • Datore di lavoro • Dirigente • Preposto • Lavoratore • Addetti alle squadre di emergenza, lotta agli incendi, primo soccorso • Responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi • Medico competente • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Lavoratore • Dipendente a tempo indeterminato e determinato (esclusi addetti ai servizi domestici; per i servizi di portierato solo ove citati – informazione), compresi gli “interinali” • Soci lavoratori di società e cooperative • Stagisti • Allievi di istituti di istruzione, università, corsi in genere in cui si utilizzino laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici • Contratti a progetto (DLgs 276/2006 “Legge Biagi”)
Lavoratore Esclusioni • Collaboratori familiari (Circolare 154/1996) • Lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. e seg. (Circolare 172/1996) • Lavoratori con rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (id.) • Associati in partecipazione ex art. 2549 c.c. (id.) • Soci di società o cooperative che non prestino attività lavorativa (id.)
Lavoratore Somministrazione di lavoro (interinali) ex DLgs 276/2003 • Somministratore: informa i lavoratori sui rischi, li forma ed addestra; informa il lavoratore se ci sono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria • Utilizzatore: osserva obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti, è responsabile per la violazione degli obblighi di legge e contrattuali. • Possibili accordi tra le parti per formazione e sorveglianza sanitaria.
RSPP D.Lgs. 195/2003 – Provvedimento 26 gennaio 2006 • Diploma scuola secondaria superiore • Modulo A e Modulo B – RSPP e ASPP • Modulo C – RSPP • Aggiornamenti quinquennali
Obblighi del datore di lavoro • Designare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi • Valutare i rischi e redigere il relativo documento • Designare il medico competente • Designare gli addetti alle squadre di emergenza, prevenzione incendi, primo soccorso • Adottare adeguate misure di emergenza
La valutazione dei rischi • Individuazione delle fonti di rischio e dei rischi connessi • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi dispositivi di protezione individuali • Programma di attuazione di opportune misure che garantiscano il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Le conseguenze della valutazione dei rischi • Completamento delle misure individuate • Esecuzione del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza • Predisposizione delle azioni informative, formative e di sorveglianza sanitaria • Procedure di lavoro, manutenzione e controllo
Il ruolo della partecipazione dei lavoratori • Eventuali componenti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi • Componenti delle squadre per la prevenzione incendi, la gestione delle emergenze, il primo soccorso • Rappresentante dei lavoratori • Partecipazione alle azioni informative e formative • Ruolo attivo nel sistema sicurezza
Gli obblighi per i lavoratori • Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone • Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori • Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze, attrezzature, dispositivi di protezione • Segnalare immediatamente le deficienze di attrezzature e dispositivi e tutte le altre condizioni di pericolo
Gli obblighi per i lavoratori • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o segnalazione e controllo • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri • Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria • Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • Modalità di elezione • Attribuzioni principali: • diritto di consultazione; • accesso ai luoghi ed alla documentazione aziendale; • formazione adeguata; • promuove e controlla l’individuazione ed attuazione di misure; • diritto di formulare osservazioni e pareri. • Accordi quadro (CCNL)
La riunione periodica • Partecipanti: • il datore di lavoro o un suo rappresentante • RSPP • il medico competente (ove previsto) • RLS • Convocazione: • annuale per aziende con più di 15 dipendenti • In occasione di significative variazioni del ciclo produttivo • Per aziende fino a 15 dipendenti su richiesta dell’RLS
La riunione periodica • Ordine del giorno minimo: • valutazione dei rischi • idoneità D.P.I • programmi di informazione e formazione • comunicazioni del medico competente sui risultati degli accertamenti • Verbale: è redatto dal datore di lavoro ed è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione
L’informazione e la formazione • Generale • Rischi specifici: • rumore, amianto, vibrazioni, ATEX • movimentazione manuale dei carichi • videoterminali • D.P.I. • attrezzature • agenti cancerogeni, agenti biologici, agenti chimici • Rappresentante dei lavoratori • Squadre antincendio, emergenza, primo soccorso
LA SORVEGLIANZA SANITARIA Visite mediche, esami di laboratorio, radiografie, ecc. eseguite dal medico competente. Le visite vengono effettuate tenendo conto dei rischi a cui il lavoratore va incontro nella sua attività La legge stabilisce quali sono i lavoratori esposti a rischi specifici per cui è obbligatoria una visita medica e con quale periodicità deve essere effettuata.
Gli obblighi collaterali • Obblighi per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori • Il coordinamento richiesto dall’articolo 7 per i contratti d’appalto o d’opera
I destinatari delle sanzioni • Datore di lavoro • Datore di lavoro e dirigenti • Preposti • Progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori • Medico competente • Lavoratori
Gli organismi di controllo • A.S.L. • Direzione Provinciale del Lavoro • Vigili del fuoco • Polizia Giudiziaria in genere • Organismi per enti specifici