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Gli Organismi di Partecipazione nella scuola Il Consiglio di Circolo o di Istituto

Gli Organismi di Partecipazione nella scuola Il Consiglio di Circolo o di Istituto. Guida per il presidente Aggiornata con Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche A cura di Cinzia Olivieri. Gli Organi Collegiali Indice 1. Premessa Norme principali Scadenze temporali

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  1. Gli Organismi di Partecipazione nella scuolaIl Consigliodi Circolo o di Istituto Guida per il presidente Aggiornata con Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche A cura di Cinzia Olivieri bozza - sono graditi suggerimenti

  2. Gli Organi CollegialiIndice 1 Premessa Norme principali Scadenze temporali Regolamenti Gratuità Nomina - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6 Decadenza - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9 Surroga - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12 bozza - sono graditi suggerimenti

  3. Il Consiglio di Circolo o di IstitutoIndice 2 Adunanze - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18 Convocazione e seduta - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20 Il Consiglio di Circolo o di Istituto - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22 Convocazione - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26 Presidente Torna a indice 1 bozza - sono graditi suggerimenti

  4. Il Consiglio di Circolo o di IstitutoIndice 3 Compiti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27 Elezione - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30 Durata del Consiglio Competenze e Funzioni del Consiglio Competenze in materia negoziale La Giunta Esecutiva Il Piano dell’Offerta Formativa - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36 La gestione contabile - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37 Programma annuale e scadenze contabili Torna Indice 1 bozza - sono graditi suggerimenti

  5. Il Consiglio di Circolo o di IstitutoIndice 4 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39 Pubblicità delle sedute - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42 Pubblicità degli atti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44 Permanenza in carica Suggerimenti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45 Le Assemblee dei genitori - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47 Il Comitato genitori Torna Indice 1 bozza - sono graditi suggerimenti

  6. Premessa Il presidente del Consiglio di circolo o di istituto è chiamato a svolgere una importante funzione di impulso e coordinamento, ma per esercitare efficacemente il proprio compito deve conoscere le opportunità e prerogative riconosciute dalla legge Questa guida propone una sintesi delle norme di maggiore interesse ed offre alcuni piccoli suggerimenti Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  7. Norme principali Le norme principali che un presidente deve conoscere sono: • Il D.L.vo 297/94 • La C.M. 105/75 (regolamento tipo) • Il D.P.R. 275/99 (regolamento dell’autonomia) • Il Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 modificato dal Decreto Interministeriale 44/01 • L’O.M. 215/91 elezione OO.CC. di istituto Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  8. Scadenze temporali delle elezioni (OM 215/91) Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioniper la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi Entro il 10° giorno antecedente le votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni (per gli approfondimenti relativi alle elezioni si rinvia alla Guida sulle elezioni degli organi collegiali di circolo o di istituto )Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  9. I Regolamenti di istituto L’attività ed il funzionamento degli Organi Collegiali, per tutto quanto non previsto dalle norme, è disciplinato dai regolamenti interni delle istituzioni scolastiche L’Art. 40 del D.L.vo 297/04 prevede che in mancanza dei regolamenti d’istituto, gli Organi Collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero (C.M. 105/75) È importante pertanto che essi siano completi e rispondenti alle esigenze e di questo può e deve farsi carico il presidente Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  10. Gratuità della funzione (Art. 41 D.L.vo 297/94) La partecipazione agli organi collegiali è gratuita Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  11. Nomina del Consiglio di Circolo o di istituto (Art. 34 D.L.vo 297/94; Art. 47 OM 215/91) Il consiglio di circolo o di istituto ènominato con decreto dell’ufficio scolastico regionale, salvo delega permanente al Dirigente Scolastico Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  12. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1 Nel nostro comprensivo da anni manca il Consiglio di Istituto. Mi è stato risposto che trattandosi di uno degli istituti omnicomprensivi, che va dalle materne alle superiori, manca questo organo collegiale perché mancano delle regole. Cosa devo fare? La L. 97/94 introdusse gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Poi, con i piani di dimensionamento del DPR 233/98  si arrivò a prevedere anche istituzioni omnicomprensive come nel caso.In effetti la CM 192/00 nel dettare le istruzioni per le elezioni richiama “le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del  17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di  modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento. Per quanto attiene il periodo di transizione la CM 192/00 prevede: “Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto”. Ciò vale “anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000”. “Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti”. Non risultano precisazioni successive, sicché occorrerebbe prospettare la questione a livello ministeriale. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  13. Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità (Art. 16 O.M. 215/91) Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano ma sonoelettiin rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e gli Uffici Scolastici, rilevata una incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  14. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2 Posso candidarmi nel consiglio di istituto se sono già presidente in un’altra scuola? L'incompatibilità è espressamente esclusa dall'art. 16 comma 3 dell'OM 215/91 che dichiara:"Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli" Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  15. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3 (Art. 14 e 16 OM 215/91Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Un dipendente dell'ente locale fa parte del CdI da anni ed è stato anche componente della giunta esecutiva. Il nuovo Dirigente lo ha dichiarato l'ineleggibile. È giusto? In caso di ineleggibilità tutti gli atti cui ha partecipato andrebbero invalidati? “Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.” Il caso non rientra neanche nelle condizioni di ineleggibilità. Pertanto non si pone questione di validità delle deliberazioni che comunquedivengono definitive “il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  16. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4 (Art. 16 comma 3 OM 215/91) Può un consigliere far parte anche del Comitato Genitori? Non vi sono incompatibilità. Sono rappresentante di classe, consigliere e membro del Comitato dei Genitori. Devo dimettermi da una delle cariche? Ilcaso non rientra tra le cause di incompatibilità e non occorre rinunciare ad alcuna delle cariche. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  17. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5 Il presidente del consiglio di circolo è stato eletto sindaco. Le due cariche sono compatibili? Le incompatibilità e condizioni di ineleggibilità non contemplano il caso in questione. Non sussistono preclusioni neanche per quanto attiene il diritto di elettorato attivo e passivo anche in considerazione dell’assoluta gratuità di tale funzione Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  18. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6 (Art. 16 OM 215/91) Possono i rappresentanti in consiglio di istituto far parte di un’associazione culturale senza fini di lucro che opera nei locali scolastici, in orario extrascolastico? Non v'è incompatibilità. Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono incompatibilità? Il DSGA non fa parte di diritto del consiglio di istituto (come invece nella Giunta Esecutiva), ma potrebbe essere eletto nella componente ATA. Non ci sono incompatibilità. Un genitore marito di una insegnante può candidarsi in un Consiglio d'Istituto? Giacché trattasi di un genitore di un alunno non c'è nessuna incompatibilità anche se marito di una docente. Anche i docenti o il personale ATA possono candidarsi per entrambe le componenti se hanno figli a scuola. Dovranno solo optare per una delle due cariche sono se eletti per entrambe le categorie. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  19. Decadenza (Art. 38 D.L.vo 297/94; Art. 51 O.M. 215/91) Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio ovvero dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadonodalla carica e vengono surrogati Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  20. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7 (Artt. 6, 50, 53 OM 215/91Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94 ) Una docente, membro del Consiglio di Istituto, è stata trasferita ma le liste sono esaurite. Il Consiglio di Istituto è delegittimato, non essendo più composto dal numero stabilito per legge? Si possono indire elezioni anticipatamente prima della scadenza del mandato triennale? Ci sono norme che regolano la questione o fa fede il regolamento del Consiglio di Istituto? Il regolamento è davvero molto importante ma ha una funzione residuale per quanto tutto non sia espressamente disciplinato dalle norme. Nel caso la questione è prevista e regolata dalle norme che stabiliscono che gli organi collegiali possono funzionare “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. Insomma il Consiglio di Istituto non è delegittimato. ma qualora vengano a cessare per qualsiasi causa i membri degli organi collegiali di durata pluriennale si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le stesse norme dispongono che si procede ad elezioni suppletive che possono essere indette secondo i termini stabiliti della circolare ministeriale. Ovviamente le elezioni coinvolgeranno solo la componente da integrare e dureranno in carica sino allo scadere della durata dell’organo. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  21. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8 (Artt. 16, 50, 53 OM 215/91 art. 38 Dlgs 297/94) Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa accadrà? Il Consiglio può deliberare purché i membri "in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti“ attraverso surroga ovvero a seguito di elezioni suppletive. Tuttavia "Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Questo significa che senza la componente genitori il consiglio non può funzionare. Ma le elezioni "per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. In caso di scioglimento del consiglio si nominerà un commissario straordinario. Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal CdI se si comporta scorrettamente? Esistono riferimenti normativi? Sono disciplinate le ipotesi di decadenza, di incompatibilità ed ineleggibilità, ed a proposito della surrogazione è prevista la generica possibilità di un membro  "dimissionario" ma in assenza di diversa indicazione e disciplina deve intendersi come esercizio di un legittimo diritto di scelta . Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  22. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9 Se un rappresentante dei genitori in Consiglio d'Istituto perde i requisiti a seguito della richiesta di nulla osta del figlio ad altra scuola e non c’è la possibilità di surroga per esaurimento delle relative liste, se è passata la data indicata per il rinnovo delle rappresentanze che succede? Teoricamente dovrebbero essere indette le elezioni suppletive ma essendo decorsi i termini previsti dalla Circolare Ministeriale allora bisognerà attendere il prossimo anno ed in questo il consiglio funzionerà con una composizione incompleta. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  23. Surroga dei Consiglieri (Art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell’O.M. 215/91) I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive Per la sostituzionedei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  24. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10 (Artt. 6, 10, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94 Se prima della scadenza del triennio una componente risulta incompleta a causa della decadenza di alcuni consiglieri e le liste sono esaurite, il Consiglio di Istituto può egualmente funzionare o devono indirsi le elezioni? Gli organi collegiali sono validamente costituiti “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”. Tuttavia “si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto” Se prima della scadenza del triennio vengono però a mancare dei consiglieri  si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le norme indicate dispongono che si procede ad elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da integrare e,  "In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di duratadell'organo". Insomma il neoeletto esaurirà il suo mandato insieme a tutti gli altri. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  25. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11 (Artt. 52 e 53 OM 215/91) Uno dei genitori in consiglio è dimissionario e la rispettiva lista si è esaurita con impossibilità di surroga. Poiché i termini per l’indizione di nuove elezioni sono scaduti, la componente resta incompleta, si pesca dalle altre liste della stessa componente genitori o si deve procedere a nuove elezioni? “I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. (…) In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.(… ) Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Dunque in caso di decadenza o dimissioni: 1) si procede a sostituzione dalla stessa lista (questo per rispettare i rapporti di voto); 2) se la lista è esaurita occorre indire elezioni suppletive. Giacché le elezioni avrebbero dovuto tenersi contestualmente a quelle annuali ed il termine è già decorso, poiché ilconsiglio è validamente costituito “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, purché non sia completamente esaurita la componente genitori il consiglio prosegue la sua attività sino alle elezioni. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  26. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12 (Art. 53 OM 215/91) La scuola ha indetto le elezioni suppletive per i genitori perché una delle liste ha esaurito i suoi eletti e manca al consiglio un membro di tale lista. L'altra però ha ancora candidati. E’ corretto fare egualmente nuove elezioni? “In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive”. Se un consigliere decade scegliere da un'altra lista significa non rispettare i rapporti espressi con il voto degli elettori. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  27. Adunanze degli organi collegiali e validità delle deliberazioni (Artt. 37 e 39 D.L.vo 297/94) Le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza Per la validità delle adunanze degli organi collegali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente La votazione èsegretasolo quando relativa a persone Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  28. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13 (Art 37 comma 2 D.L.vo 297/94Art. 14 comma 7 del DPR 275/99 ) Se in CdI una delle componenti è incompleta per perdita dei requisiti di uno dei membri in corso anno e dopo la scadenza del termine per le suppletive, in questo caso il numero legale come si calcola? Sulla base dei componenti ancora in carica. Se in consiglio sono 18 effettivi la metà più uno dei componenti in carica. Quindi 18:2=9+1=10. Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere del Consiglio di circolo o di istituto? Il consiglio stesso che delibera nei termini e modalità stabilite Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  29. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14 (Art. 396 D.L.vo 297/94, Art. 32 D.I. 44/01, Art. 16 del DPR 275/99, Art. 37 D.L.vo 297/94) Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono solo indicazioni che il Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può disattendere?  La funzione direttiva è diretta tra l'altro a: “curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”. Il Dirigente “svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto” ed esercita le sue funzioni “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. Se ne desume che è tenuto a rispettare le delibere del Consiglio. In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa succede? L’unico voto prevalente in caso di parità è quello del presidente che in pratica “vale doppio”. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  30. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15 (Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94) Il numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio di circolo o di istituto deve inderogabilmente essere la metà più uno dei consiglieri eletti o può essere abbassato in caso di assenze giustificate? Per la validità delle riunioni del consiglio di circolo e di istituto è richiesta dalle norme la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Né un regolamento interno potrebbe derogare ad una norma generale. Del resto il consiglio di istituto può anche essere costituito validamente senza qualcuna delle componenti ma la regolarità del suo funzionamento presuppone per la validità delle sue riunioni e deliberazioni che sia presente un congruo numero dei componenti eletti, altrimenti la collegialità perderebbe significato.  Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  31. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16 (Art. 37 D.L.vo 297/94 , Art. 13 CM 105/75) Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio? "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi". Chi si astiene non dice né sì né no e quindi il suo voto non può essere computato nel "quorum". Dunque la giurisprudenza per la maggior parte (ma non è un indirizzo unanime) assimila il voto dell'astenuto a quello nullo e lo considera voto "non validamente espresso". È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione del C.d.C. sia scritto "lettura ed approvazione dell'ultimo verbale del Consiglio di Circolo"? Non sarebbe più giusto e corretto approvare e firmare il verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è una delibera? Nel caso alla successiva riunione ci fosse qualcuno che non è più d'accordo su quanto deliberato, che succede? Quella di approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica consolidata ma presta il fianco a critiche perché In effetti potrebbero trovarsi ad approvare il verbale consiglieri assenti alla precedente seduta e viceversa. La circostanza che l’ “affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso” deve avvenire “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”, fa desumerne che il contenuto delle delibere è definitivo. Poiché “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta” ciò confermerebbel’impossibilità di un’approvazione successiva. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  32. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17 (Art. 13CM 105/75 , D.L.vo 297/94) Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene consegnato circa 10 giorni prima della successiva convocazione, è giusto? “L'affissione all'albo (della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio) deve avvenireentro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio(...)” il che sarebbe impossibile in caso di approvazione posticipata a meno di non scindere in due tempi l’approvazione delle delibere da quella del verbale. Inserendo una norma all'interno del regolamento di istituto che disciplini il caso possono risolversi i dubbi. C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del Consiglio di Circolo o di Istituto di stendere un verbale delle riunioni  a cui partecipano per darne informazione agli altri genitori? Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto attraverso l'affissione, in appositi spazi della scuola, delle deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  33. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18 Poiché molto spesso le riunioni del consiglio vengono fissate in orari incompatibile con gli impegni di lavoro, sarebbe possibile beneficiare di permessi retribuiti? Purtroppo la questione dei permessi retribuiti per i genitori che partecipano alle riunioni degli organi collegiali della scuola attende ancora di essere disciplinata. Da recenti indagini (in particolare il Progetto Ascolto) si è desunto che "tra le cause della mancata partecipazione dei genitori a scuola il 51,40% dei genitori indica la poca influenza delle famiglie sulle decisioni da adottare, il 35,30% gli impegni lavorativi, il 29,85% la mancanza di competenze su temi di carattere didattico e gestionale". Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  34. Convocazione e seduta (C.M. 105/75) La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni Deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissioneall'albo di apposito avviso che è comunque sufficiente per la regolare convocazione La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  35. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19 (Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94 Art. 1 CM 105/75 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Le convocazioni del consiglio di istituto, poiché si era agli inizi di luglio, sono state inviate solo ai membri che avevano dato conferma della loro presenza. Questo vizio di forma può ridurre il quorum? Il "vizio di forma" non abbassa il quorum costitutivo, per il quale occorre la metà più uno dei componenti in carica ma si riflette sulla validità della costituzione che, però, ai sensi può essere sanata dalla affissione della convocazione all'albo. Cioè anche in mancanza di lettera di convocazione, l'affissione della stessa all'albo regolarizza la convocazione. In ogni caso è possibile impugnare i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed il consiglio stesso delibererà  Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  36. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20 (Art. 14 comma 7 DPR 275/99 Artt. 1, 11, 13 CM 107/75 Art.2 lett. 2 DI 28 maggio 1975) Durante il Consiglio convocato per deliberare il conto consuntivo è venuto meno il numero legale e la seduta è stata sospesa ma non aggiornata. Il giorno dopo  è stata consegnata una “nuova” convocazione “straordinaria” stabilita dopo appena 3 giorni. L’atto di convocazione non è firmato dal Presidente, non tutti i consiglieri l’hanno ricevuto secondo le modalità previste dal regolamento e non è stata affisso all’albo. Inoltre l’ordine del giorno è stato modificato e non sono decorsi gli 8 giorni previsti per la redazione del verbale della seduta. Si possono impugnare le delibere? “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo". In pratica è il consiglio stesso che dovrebbe pronunciarsi in merito. Le questioni relative alla validità delle delibere di approvazione del conto consuntivo implicano comunque le conseguenze previste dall'art. 18 del DI 44/01 . La "sospensione" per mancanza del numero legale  avrebbe dovuto anche implicare la conseguente "riconvocazione" che poteva essere effettuata anche ad horas nel corso della stessa seduta. I termini di preavviso operano di massima e quindi non sono vincolanti. Invece avrebbe dovuto rispettarsi il vostro regolamento che prevedeva la sottoscrizione dell'avviso. Così come non può difettare né la previa affissione all'albo né la sottoscrizione della convocazione da parte del presidente. Il termine di "otto giorni" è un termine massimo finale. La norma dice "entro". Se la seduta è stata sospesa e ripresa potrebbe giustificarsi la mancanza del verbale. Ma una prosecuzione della seduta impedisce l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno. Altrimenti si tratta di nuova convocazione. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  37. Il Consiglio di Circolo o di Istituto (Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91) È composto: - Nelle scuole fino a 500 alunni: 14 componenti (Dirigente Scolastico + 6 docenti + 6 genitori/ ovvero 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA) - Nelle scuole con oltre 500 alunni: 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori/ovvero 4 genitori + 4 studenti) • Possono partecipare gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento Il DSGA non è componente di diritto del consiglio. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  38. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21 (Art. 396 D.L.vo 297/94Art. 25 D.lgs 59/98) Se manca il Dirigente si può tenere il Consiglio di Istituto? Può il Dirigente essere sostituito dal vicario in caso di assenza? E quest'ultimo può votare? Non c'è una norma ad hoc. Il Dirigente è un "membro di diritto” con precise responsabilità e ciò rende difficile ipotizzare un consiglio in sua assenza. Il Dirigente è chiamato a: "curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto” perciò la sua presenza è imprescindibile. Questi può avvalersi “di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Dunque il delegato a partecipare avrà pieno diritto di voto. Il Dirigente Scolastico vota nel Consiglio di istituto? Il Dirigente Scolastico è un consigliere come gli altri anche se membro di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  39. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22 (art. 8 comma 3 Dlgs 297/94) Che tipo di responsabilità giuridico-amministrativa hanno i consiglieri? Responsabilità in particolare alla materia contabile, ove soltanto è limitata la capacità degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età. Tuttavia l'attività del consiglio non è diretta alla materiale redazione dei documenti contabili che sono invece predisposti dal Dirigente e dal DSGA.   Qual è il grado di libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle iniziative per coinvolgere tutti i genitori? Le prerogative dei consiglieri sono disciplinate in primo luogo dalle norme. Ma nel determinare il grado di libertà di azione è fondamentale il regolamento di istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea. Inoltre il DPR 275/99 ha riconosciuto una grande possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  40. Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto È convocato dal presidente del consiglio di circolo o di istituto La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiestadel presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  41. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23 (Art. 13 CM 105/75) L’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio d'Istituto prevede dopo l'insediamento, le elezioni del presidente, la "lettura e approvazione verbale seduta precedente". Dato che nessuno di noi era presente alla riunione precedente, dovremmo astenerci? Il verbale dovrebbe comunque essere approvato lo stesso con i voti degli altri? Quella della redazione successiva del verbale è una pratica diffusa ma che si presta a critiche, vuoi per la diversa composizione vuoi per le esigenze legate alla pubblicità che non appaiono superate dalla circostanza che è solo il testo della delibera che deve essere reso pubblico.  Infatti l’affissione all’albo della copia integrale - sottoscritta e autenticata - del testo delle deliberazioni deve avvenire  entro otto giorni dalla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Dunque per il contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione successiva. Ma negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione. Questo confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di lettura ed approvazione alla seduta successiva. Per quanto sarebbe corretta un'astensione ciò potrebbe però determinare poi la mancata approvazione del verbale Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  42. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24 (Artt. 48, 50 OM 215/91 ) La prima convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o il Dirigente deve solo provvedere entro questo termine convocazione solo alla convocazione? Prima di allora può essere convocato il precedente consiglio? L'uso del termine "convocazione" contrapposto a quello di "seduta" lascia desumere che il dirigente entro il 20° giorno dalla proclamazione debba solo disporre la convocazione. Inoltre, nonostante l’avvenuta proclamazione dei i nuovi eletti, “Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo” Questo fa concludere che fino all'insediamento del nuovo consiglio, il dirigente possa, per quanto appaia poco opportuno, convocare quello “scaduto”. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  43. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25 (Art. 48 dell’OM 215/91 Art. 9 CM 105/75) Chi convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige la prima riunione del Consiglio di Circolo o di Istituto prima della elezione del presidente? La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente. “Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente”. Se ne desume che: 1) il Dirigente Scolastico convoca la prima seduta e pertanto di essa decide l'ordine del giorno; 2) il DS presiede la seduta; 3) se prioritaria è la preliminare la nomina delle cariche “nel corso della prima seduta”, tale espressione non lascia desumere con certezza che essa debba essere dedicata esclusivamente a tale fine ma che possa discutersi anche di altri argomenti. Sarebbe opportuno che i regolamenti disciplinassero tale ipotesi. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  44. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26 (Artt. 37 e 40 D.lgs 297/94 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che le dimissioni devono essere accettate dal consiglio con apposita votazione. Il presidente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale ha accettato le dimissioni. Il Dirigente però ha chiesto al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi certi? Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono disciplinati da proprie norme che non prevedono espressamente il caso di "dimissioni" ma solo di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di decadenza, prevedendo la "surrogazione". Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta (art. 48 OM 215/91). L’invalidità delle deliberazioni è legata soprattutto alla regolarità della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  45. Presidenza del Consiglio di Circolo o di Istituto È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni Nella prima seduta di insediamento lo presiede il Dirigente Scolastico Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di assenza del presidente Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  46. Compiti del Presidente Convoca e presiede il consiglio. La norma non ci dice chiaramente che predispone l’ordine del giorno, ma è da ritenersi implicito nella convocazione. Egli dovrà rispettare gli argomenti discussi della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio di circolo e di istituto con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio Affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio Il suo voto vale doppioin caso di parità nelle votazioni Per il mantenimento dell'ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica In caso diassenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  47. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27 (Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975) Il Presidente in Consiglio d'Istituto può sospendere la seduta e rinviare per ragioni di opportunità la trattazione di un argomento all’ordine del giorno? I poteri di sospensione della seduta riconosciuti al presidente riguardano essenzialmente la tutela dell'ordine pubblico (ad esempio se non è possibile l'ordinato proseguimento della seduta può sospenderla ed ordinarne la prosecuzione non pubblica). Egli dirige la seduta ma deve rispettare il principio democratico della collegialità. Il Presidente del Consiglio di Istituto può utilizzare carta intestata della scuola per effettuare comunicazioni nella sua qualità ai consiglieri, ai rappresentanti o ad altri presidenti? Il presidente del consiglio di Istituto "a) convoca e presiede il consiglio; b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate."Giacché il suo è un incarico rappresentativo elettivo istituzionale, per l’utilizzo di carta intestata, salvo il caso di iniziative deliberate dal Consiglio stesso, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  48. Elezione del Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica A parità di voti è eletto il più anziano di età L'elezione ha luogo a scrutinio segreto Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  49. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28 A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio d'istituto il vice presidente ne assume la carica a tutti gli effetti oppure si devono effettuare nuove elezioni? Il consiglio eleggerà nel proprio seno un nuovo presidente. Se il presidente ha rassegnato le dimissioni solo per la carica e non dalla qualità di consigliere, non si pone la necessità di surroga o eventuali suppletive. La nomina del vicepresidente, prevista dall'art. 8 del D.L.vo 297/94 nonché dall'art. 10 della CM 105/75 (non invece dall'OM 215/91 che all'art. 49 prevede, ove non sia presente il presidente, la sostituzione con il consigliere più anziano) ha evidentemente lo scopo di supplire ai casi di temporanea assenza o impedimento del presidente e non ha effetto automatico di "nomina successiva". Lo si trova espresso chiaramente al comma 6 dell'art. 25 del D.l.vo 297/94 a proposito del CNPI. Affinché il vicepresidente diventi presidente è necessaria la volontà dell'organo collegiale... a meno che il regolamento non abbia disposto in merito prevedendo l'automatica nomina del vicepresidente. Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

  50. Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29 (Artt. 35, 37, 38, 40 D.lgs 297/94  Artt. 48, 50, 51 e 53 OM 215/91 Art. 14 DPR 275/99) Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che esse devono essere accettate dal consiglio. Il Dirigente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale accetta le dimissioni. Ora il Dirigente chiede al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi certi? Nonostante "l'autonomia" delle istituzioni scolastiche certo ad esse non possono estendersi disposizioni destinate a disciplinare organismi diversi. Gli organi collegiali della scuola sono infatti normati da altre disposizioni che non disciplinano i casi di "dimissioni" ma di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di decadenza, prevedendo la "surrogazione“ per cui il consiglio non decade ma continua a funzionare. Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta. I casi di invalidità delle deliberazioni sono legati soprattutto alla validità della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.”. Infine, per tutto quanto non previsto dalle norme sono i regolamenti della scuola che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, Torna all’indice bozza - sono graditi suggerimenti

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