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GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO - Caratteri generali -

GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO - Caratteri generali -.

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GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO - Caratteri generali -

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Presentation Transcript


  1. GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO- Caratteri generali - • Funzione: Gli organismi di investimento collettivo sono organismi con diversa forma giuridica che investono in strumenti finanziari (ad esempio, azioni o obbligazioni) o in altre attività il danaro raccolto fra il pubblico dei risparmiatori operando secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi. • Essi offrono ai risparmiatori uno strumento alternativo di investimento più sicuro e conveniente rispetto all'investimento diretto, spesso scoraggiato dalla mancanza di conoscenze tecniche e dal rischio elevato. • Consentono infatti una gestione di massa — affidata ad investitori professionali e perciò più redditizia — del risparmio raccolto; • Consentono inoltre di attenuare i rischi dell'investimento azionario at­traverso un'opportuna composizione e diversificazione del portafoglio titoli. • Consentono infine un pronto disinvestimento se l'organismo collettivo è di tipo aperto; permettono cioè di ottenere in ogni momento il rim­borso del capitale. Indirettamente si raggiunge così anche lo scopo di incoraggiare l'investimento azionario da parte dei piccoli risparmiatori non propensi a correre eccessivi rischi.

  2. Forme giuridiche • Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) possono assumere nel nostro ordinamento due diverse forme giuridiche: • fondi comuni di investimento; • società di investimento a capitale variabile (Sicav). • In entrambe le configurazioni è presente una società per azioni che ha per oggetto l'investimento collettivo del risparmio raccolto secondo il principio della ripartizione dei rischi. Nettamente diverso è però il rapporto che si instaura fra tale società e la massa degli investitori.

  3. Fondi comuni • Nei fondi comuni gli investitori (partecipanti al fondo) non diventano soci della società (società di gestione) che provvede all'investimento collettivo. • Le somme versate dagli investitori e le attività in cui le stesse sono investite costituiscono infatti un patrimonio autonomo (il fondo comune) da quello della società di gestione che lo amministra. • Gli investitori ricevono come corrispettivo delle somme versate quote di partecipazione al fondo e non azioni della società di gestione. • I fondi comuni di investimento possono essere di tipo aperto o di tipo chiuso.Nei primi i partecipanti possono ottenere in ogni momento il rim­borso delle quote di partecipazione. Nei secondi invece il diritto di rim­borso è riconosciuto solo a scadenze predeterminate.

  4. Le Sicav • Le società di investimento a capitale variabile (Sicav) sono invece organismi di investimento collettivo in forma di società per azioni nei quali l'investimento da parte dei risparmiatori avviene attraverso la sottoscrizione delle azioni emesse da tale società. • Non si costituisce quindi un patrimonio separato ed è lo stesso patrimonio della società, di cui gli investitori sono soci, ad essere investito in strumenti finanziari o altri beni. • La società è tuttavia assoggettata ad una disciplina speciale per consentirle di realizzare la funzione propria di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto. In particolare, la variabilità del capitale sociale consente agli azionisti di recedere in ogni momento senza che occorra deliberare la riduzione del capitale.

  5. DISCIPLINA • In Italia, una prima disciplina degli organismi di investimento collettivo si è avuta nel 1983 con l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto (legge 77/1983, modificata dal d.lgs. 83/1992, emanato in attuazione delle direttive Cee, 20-12-1985, n. 611 e 22-3-1988, n. 20). • Successivamente sono state introdotte le società di investimento a capitale variabile (d.lgs. 84/1992). • La famiglia dei fondi comuni di investimento si è poi arricchita di ulteriori figure: fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso (legge 344/1993); fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (legge 86/1994); fondi pensione (d.lgs. 21-4-1993, n. 124, ora sostitui­to dal d.lgs. 5-12-2005, n. 252). • Eccezion fatta per i fondi pensione, l'intera materia è poi confluita, con significative modifiche, nel Tuf del 1998 (artt. 34-50). • L'attuale disciplina riserva alle società di gestione del risparmio (Sgr) ed alle Sicav la prestazione del servizio di «gestione collettiva del risparmio»

  6. GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO • Tale è il servizio che si realizza attraverso lo svolgimento anche di una sola delle seguenti attività: 1) la promozione, istituzione ed organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento o di Sicav, di propria o di altrui istituzione, mediante l'investimento aven­te ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (art. 1, 1° comma, lett. n, Tuf).

  7. I fondi comuni di investimento Caratteri essenziali: • il fondo comune di investimento è un fondo istituito e gestito nell'in­teresse dei partecipanti da società specializzate in tale attività e dotate di specifici requisiti (società di gestione del risparmio); • il fondo comune è un patrimonio autonomo di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; • le somme versate dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, secondo quanto specificato da un apposito regolamento del fondo; • gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono custoditi pres­so una banca (banca depositaria), che provvede anche ad eseguire le operazioni decise dalla società di gestione; • le quote di partecipazione al fondo sono tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti; • la gestione del fondo è sottoposta ad una serie articolata di controlli affidati a soggetti diversi: banca depositaria, società di revisione, Banca d'Italia e Consob.

  8. Tipologia di Fondi • L'attuale disciplina rimette invece integralmente alla normativa regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (d.m. Tesoro 24-5- 1999, n. 228) e della Banca d'Italia (Provvedimento del 14-4-2005) l'individuazione dei tipi di fondi consentiti. • Al riguardo la distinzione di base è quella fra fondi aperti e fondi chiusi.

  9. Fondi aperti • Nei fondi aperti, che sono i più diffusi, gli investitori possono sottoscrivere in ogni momento quote del fondo, il cui ammontare non è perciò predeterminato al momento della sua istituzione. • Nel contempo, i partecipanti hanno diritto di chiedere, in ogni momento, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. • Per far fronte alle continue richieste di rimborso, il patrimonio dei fondi aperti può essere investito esclusivamente in strumenti finanziari quotati e non quotati e in depositi bancari di denaro (c.d. fondi mobiliari), col rispetto dei limiti e dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. • I fondi aperti sono poi distinti in fondi armonizzati e fondi non armonizzati (artt. 8 e 9 d.m. 228/1999). • Il patrimonio dei fondi aperti armonizzati è investito esclusivamente in strumenti finanziari previsti dalle direttive comunitarie in materia e con l'osservanza dei criteri e dei limiti stabiliti in attuazione delle stesse. Le loro quote possono essere perciò commercializzate nel territorio del­l'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento. • I fondi aperti non armonizzati sono quelli che non si conformano alle direttive comunitarie in materia, restando assoggettati solo alla più per­missiva normativa regolamentare nazionale. Non possono perciò godere del mutuo riconoscimento.

  10. Fondi chiusi • Per le esigenze di liquidità che li caratterizzano i fondi aperti non consentono di convogliare il risparmio verso l'investimento in imprese societarie non quotate i cui titoli (azioni e obbligazioni) non sono di pronto e facile realizzo, né verso l'investimento in immobili. Anche perché si tratta di investimenti che per essere redditizi richiedono un immobilizzo delle somme impiegate per un periodo di tempo più o meno lungo. • Da qui l'origine dei fondi di investimento chiusi, che si caratterizzano per il fatto che i partecipanti non hanno la libertà di entrata e di uscita propria dei fondi aperti. • L'ammontare del fondo è infatti predeterminato al momento della sua istituzione e deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote di partecipazione che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi. • il diritto di rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. I fondi chiusi non possono comunque avere durata superiore a trenta anni (art. 6, 2° comma, d.m.).

  11. … segue • È obbligatorio adottare la forma del fondo chiuso quando il patrimo­nio è investito in: a) beni immobili o diritti reali immobiliari; b) crediti e titoli rappresentativi di crediti; c) altri beni, diversi dai precedenti e dagli strumenti finanziari, per i quali tuttavia esiste un mercato ed abbiano un valore determinabile con certezza, con periodicità almeno semestrale. • La forma del fondo chiuso è inoltre obbligatoria quando il patrimonio è investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari non quotati diversi da quote di altri organismi di investimento collettivo. • Si tratta in definitiva di uno strumento di investimento che, per i lunghi tempi di realizzo e per gli elevati rischi, appare poco adatto ai piccoli risparmiatori, sicché dovrebbero essere soprattutto gli investitori istituzionali a partecipare a questo tipo di fondi.

  12. Fondi riservati La normativa regolamentare prevede infine tre particolari categorie di fondi aperti o chiusi: i fondi riservati, i fondi speculativi e i fondi garantiti. • I fondi riservati sono fondi ai quali possono partecipare solo «investitori qualificati», quali individuati dalla stessa normativa regolamentare. • I fondi riservati sono fondi ai quali possono partecipare solo «investitori qualificati», quali individuati dalla stessa normativa regolamentare. • La particolare esperienza che caratterizza gli investitori consente di prevedere per tali fondi criteri di gestione che si discostano dalle regole prudenziali fissate in via generale dalla Banca d'Italia, fermo restando pe­rò che i beni oggetto dell'investimento possono essere solo quelli previsti per la generalità dei fondi

  13. Fondi speculativi A differenza di quelli riservati: • non possono essere oggetto di offerta pubblica (ma non sono riservati a investitori qualificati); • non possono avere più di duecento partecipanti; • l'ammontare minimo della sottoscrizione iniziale è particolarmente elevato (cinquecentomila euro)

  14. Fondi garantiti • I fondi garantiti sono fondi che: • si attengono alle regole prudenziali di gestione fissate dalla Banca d'Italia • garantiscono la restituzione del capitale investito, e/o riconoscono un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con una banca, un'assicurazione, imprese di investimento o intermediari finanziari soggetti a vigilanza prudenziale. • Si tratta pertanto di fondi destinati ad investitori con bassa propensione al rischio, disposti a sopportare il costo della garanzia con una minore redditività dei propri investimenti.

  15. Istituzione del fondo L'iniziativa per l'istituzione dei fondi comuni di investimento è riserv­ta alle società di gestione del risparmio (art. 33 Tuf).

  16. Società di gestione del risparmio • Tali società (Sgr) devono essere costituite in forma di società per azioni e sono assoggettate ad una disciplina speciale che sostanzialmente coincide con quella prevista per le società di intermediazione mobiliare. • Le Sgr rispondenti ai requisiti fissati per legge (art. 34 Tuf), devono essere preventivamente autorizzate allo svolgimento dell'attività dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. • Le società autorizzate sono iscritte in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e sottoposte alla vigilanza della stessa e della Consob. • In base all'attuale disciplina le Sgr, oltre a promuovere e gestire fondi propri, possono anche: a) prestare il servizio di gestione di portafogli di investimento; b) prestare attività di consulenza in materia di inve­stimenti; c) istituire e gestire fondi pensione ; d) gestire, per delega, fondi comuni istituiti da altre società di gestione o patrimoni di Sicav (artt. 33, 2° comma, e 43, 7° comma, Tuf).

  17. REGOLAMENTO DEL FONDO • Il regolamento determina le caratteristiche del fondo (ad esempio, aperto o chiuso) e ne disciplina il funzionamento. Indica inoltre la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca de­positaria definendo la ripartizione dei compiti fra tali soggetti; regola inol­re i rapporti tra gli stessi e i partecipanti al fondo. • In particolare, il regolamento, redatto osservando i criteri generali de­terminati dalla Banca d'Italia sentita la Consob, deve stabilire: • la denominazione e la durata del fondo; • le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità del­l'emissione e dell'estinzione dei certificati e della sottoscrizione e rimborso delle quote, nonché le modalità di liquidazione del fondo; • gli organi competenti per le scelte di investimento e i criteri di ripar­tizione degli investimenti medesimi (fondi azionari, fondi bilanciati, fondi obbligazionari, fondi monetari, ecc.); • il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possi­bile investire il patrimonio del fondo; • i criteri di determinazione dei proventi e dei risultati della gestione, specificando in particolare se questi saranno integralmente reinvestiti nel fondo (fondi ad accumulazione) ovvero distribuiti in tutto o in parte; • le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione; • la misura e i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti; • le modalità di pubblicazione del valore delle quote di partecipazione.

  18. I partecipanti e la circolazione delle quote • Al fondo si partecipa con la sottoscrizione di una o più quote emesse dalla società di gestione, il cui valore deve essere integralmente versato. Le quote di partecipazione sono tutte di ugual valore ed attribuiscono uguali diritti. Sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore • La circolazione delle quote di partecipazione: • Nei fondi di tipo aperto è rara. I partecipanti possono infatti chiedere in ogni momento il rimborso delle quote al prezzo corrente, determinato dalla società di gestione con periodicità almeno settimanale e pubblicato sui giornali indicati nel regolamento del fondo. Il rimborso, salvo casi eccezionali, deve av­venire entro quindici giorni dalla richiesta, tramite la banca depositaria (art. 10 d.m. 228/1999). • Nei fondi chiusi invece, come anticipato, i partecipanti hanno diritto di richiedere il rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate. Prima di tali scadenze possono perciò realizzare il valore delle quote solo alie­nandole. Tuttavia, per facilitare lo smobilizzo la società di gestione deve chiedere l'ammissione dei certificati di partecipazione alle negoziazioni di un mercato regolamentato, quando l'ammontare minimo della sotto­scrizione è inferiore a venticinquemila euro

  19. (Segue): Natura del fondo. Gestione. Controlli. • Per legge, «ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società». • Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente o della banca depositaria. I creditori dei singoli partecipanti a loro volta possono agire solo sulle quote di partecipazione dei medesimi (art. 36, 6° comma, Tuf) • Il fondo gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. • La società di gestione (e solo essa) è per legge investita del potere di decidere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione del patrimonio del fondo, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte degli investitori. E altrettanto certo però che essa deve provvedere alla gestione nell'interesse dei partecipanti. • Da esigenze di tutela degli investitori è ispirata anche la presenza di una banca depositaria (art. 38 Tuf), alla quale deve essere affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo. • La contabilità della società di gestione e quella del fondo comune sono soggette a revisione contabile obbligatoria. La società di revisione deve ri­lasciare distinti giudizi per il bilancio della società di gestione e per il ren­diconto del fondo comune • La società di gestione è infine sottoposta al controllo della Banca d'Italia e della Consob

  20. I FONDI PENSIONE • I fondi pensione costituiscono forme di previdenza complementare collettiva di natura privata introdotte dal d.lgs. 21-4-1993, n. 124 e ora disciplinate dal d.lgs. 5-12-2005, n. 252, per l'erogazione ai lavoratori e liberi professionisti di trattamenti pensionistici integrativi di quelli corrisposti dal sistema obbligatorio pubblico. • La loro costituzione può essere prevista dagli accordi collettivi di lavoro, da accordi fra lavoratori autonomi o dai regolamenti di enti o imprese, che individuano anche le categorie di lavo­ratori alle quali è riservata la partecipazione (fondi chiusi). • I fondi pensione chiusi possono essere costituiti sotto forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta (fondi esterni), ovvero come patrimonio di destinazione separato dell'ente che lo istituisce (fondi interni). • L'esercizio dell'attività dei fondi pensione deve essere autorizzata da un'apposita commissione di vigilanza (Covip). I fondi autorizzati sono iscritti in un albo tenuto dalla medesima autorità (art. 19 d.lgs. 252/2005). • I fondi pensione sono finanziati con contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi aderiscono. • Con la riforma del 2005, i lavoratori dipendenti (per ora solo quelli privati) possono conferirvi anche il tratta­mento di fine rapporto (TFR); e per agevolare lo sviluppo di questa forma di previdenza complementare opera un meccanismo di silenzio-assenso in tal senso (art. 8, 7° comma, d.lgs. 252/2005)

  21. Le società di investimento a capitale variabileLe società di investimento a capitale variabile (Sicav), introdotte dal d.lgs. 84/1992 ed oggi disciplinate dal Tuf (artt. 43-50), sono società per azioni che hanno per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in strumenti finanziari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.L'attività svolta da tali società coincide con quella dei fondi comuni di investimento aperti. Diversa però è la struttura giuridica.Agli investitori sono infatti offerte azioni della stessa società e non certificati di partecipazione ad un fondo costituente patrimonio separato da quello della società.Gli investitori diventano perciò azionisti della Si­cav e le somme dagli stessi versate entrano a far parte del patrimonio della società aumentandone il capitale sociale. Nel contempo, il disinve­stimento, possibile in ogni momento, avviene mediante recesso dalla so­cietà, con conseguente rimborso del valore delle azioni e riduzione del capitale.La Sicav si differenzia perciò da una comune società per azioni per il fatto che è una società a capitale variabile: è possibile l'ingresso e l'uscita dei soci senza che le corrispondenti variazioni del capitale sociale compor­tino una modifica dell'atto costitutivo.Per questo motivo ed anche per realizzare una tutela degli investitori equivalente a quella prevista per i fondi comuni, le Sicav sono assoggetta­te ad una disciplina speciale che in più punti deroga a quella di diritto co­mune della società per azioni.La costituzione delle Sicav deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (art. 43, Iocomma). Ai fini dell'au­torizzazione è, fra l'altro, richiesto un capitale sociale iniziale non inferio­re a quello stabilito in via generale dalla Banca d'Italia (allo stato, un mi­lione di euro)

  22. Le Sicav autorizzate sono iscritte in un apposito albo te­nuto dalla Banca d'Italia (art. 44). Il capitale sociale iniziale deve essere interamente versato dai soci fon­datori all'atto della costituzione. Non sono ammessi conferimenti in na­tura. Non è consentita la costituzione per pubblica sottoscrizione. Lo statuto delle Sicav deve contenere indicazioni sui criteri di svolgimento dell'attività di investimento analoghe a quelle previste per il rego­lamento dei fondi comuni. La Banca d'Italia ne attesta la conformità alle prescrizioni di legge e di regolamento ed ai criteri generali dalla stessa fissati (art. 43, 3° comma). Di conseguenza, le modifiche dello statuto devono essere preventivamente approvate dalla stessa Banca d'Italia (art. 47). Anche le Sicav sono tenute a designare la banca presso la quale devono essere depositati gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide della so­cietà; banca alla quale è estesa la disciplina prevista per la banca deposi­taria nei fondi comuni (art. 50) Le Sicav sono caratterizzate dalla variabilità del capitale sociale. Infatti, il capitale di una Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, valutato secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia. Non si applica perciò alle Sicav la disciplina di diritto comune delle società per azioni in tema di aumento e di riduzione del capitale sociale Per incentivare l'investimento da parte dei risparmiatori, le azioni pos­sono essere nominative oal portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni nominative e al portatore si differenziano però non solo per la legge di cir­colazione, ma anche per la misura del diritto di voto che attribuiscono. … segue

  23. Lo statuto può inoltre prevedere l'esistenza di più comparti di investi­mento, per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni. Ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti (art. 43, 8° comma). Non possono essere emesse (altre) categorie speciali di azioni. La Sicav non può acquistare o detenere proprie azioni, né può emettere obbligazio­ni (art. 45, 8° comma). Costituendo le Sicav organismi di investimento collettivo a struttura aperta, la gestione del loro patrimonio è assoggettata ad una disciplina identica a quella dettata per i fondi aperti (art. 11 d.m. 228/1999). In particolare, al pari dei fondi aperti, le Sicav non possono investire il loro patrimonio in beni immobili e diritti reali immobiliari, in crediti e titoli rap­presentativi di crediti. Trovano inoltre integrale applicazione i divieti e i limiti fissati per i fondi aperti dalle norme prudenziali della Banca d'Italia in tema di contenimento e frazionamento del rischio. Si applicano alle Sicav i controlli contabili e le norme di vigilanza sta­biliti per i fondi comuni. … segue

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